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Sull’obbligo di vigilanza del CSE

Sull’obbligo di vigilanza del CSE
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

18/02/2019

La figura del coordinatore è richiesta anche nel caso in cui in cantiere lavorino più imprese o lavoratori autonomi in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza laddove i piani organizzativi siano comunque in grado di interferire.

L'attenzione della Corte di Cassazione in questa sentenza è ancora una volta diretta alla necessità, per i cantieri temporanei o mobili nei quali operano più imprese o lavoratori autonomi, di pianificare la sicurezza sul lavoro e di prevedere un’azione di coordinamento indipendentemente dal fatto che le stesse imprese o lavoratori autonomi operino contemporaneamente, così come verrebbe da pensare parlando di coordinamento. La figura del coordinatore, ha precisato in merito la suprema Corte, rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire. Il susseguirsi degli interventi, noti al coordinatore sulla base del cronoprogramma, infatti, può essere tale da determinare la modificazione in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro, anche alterandone i presidi pure previsti nel piano di coordinamento, per cui possono essere necessari degli interventi propulsivi e inibitori di cui all'art. 92 comma 1 lettere e) e f) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la cui assenza può rappresentare sostanzialmente una mancanza di controllo dell'andamento del cantiere che compete allo stesso coordinatore.

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello ha confermata la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione colpevole del reato di agevolazione colposa nella morte del dipendente di un’impresa edile. il quale, mentre prestava attività lavorativa presso un cantiere è precipitato all'interno di intercapedine subendo lesioni personali da cui è susseguita la morte. In particolare al coordinatore era contestato di avere disatteso l'art. 5 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 494/96 per avere omesso di verificare l'adempimento, da parte delle imprese esecutrici dei lavori, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Il giudice di appello aveva riconosciuta, in particolare, la responsabilità del coordinatore in quanto, pure avendo previsto nel piano di sicurezza e coordinamento che le aperture costituenti i lucernai del complesso immobiliare in costruzione dovessero essere delimitate da parapetti in legno per tutta l'ampiezza del perimetro, aveva omesso di sincerarsi per alcuni giorni che tali parapetti fossero presenti a seguito dello smantellamento del ponteggio da parte della impresa esecutrice. Lo stesso giudice della Corte di appello aveva affermato che in tale modo l'imputato aveva manifestato di avere totalmente smarrito il controllo sullo svolgimento dei lavori nei quali erano impegnati più imprese sulla base di un cronoprogramma il cui coordinamento competeva allo stesso. Aveva concluso, altresì, che lo stesso coordinatore aveva dimostrato, attraverso la mancata attivazione di interventi propulsivi o inibitori, di non avere contezza dell'alternarsi delle lavorazioni e della eliminazione di importanti presidi di sicurezza che invece giustificavano un suo intervento al fine di scongiurare ulteriori lavori da effettuare in quota soprattutto in periodo in cui era anche assente per malattia il capo cantiere dell'impresa esecutrice.

 

Il ricorso in cassazione e le motivazioni

Avverso la pronuncia della Corte di Appello la difesa dell’imputato ha ricorso per cassazione contestando l'addebito all’imputato di una condotta omissiva nel fatto colposo. La stessa ha sostenuto, in particolare, che i compiti del coordinatore non andavano confusi con quelli facenti capo ad altre figure tutoriali quali il datore di lavoro e il responsabile dei lavori, una volta che il coordinatore per la sicurezza ha previsto, mediante la predisposizione del PSC, il necessario coordinamento tra le opere da eseguirsi in cantiere e il sovrapporsi e i susseguirsi delle ditte interessate alla esecuzione degli interventi. Ha evidenziato, altresì, che non faceva carico al ricorrente il vigilare costantemente sull'andamento dei lavori, né lo svolgere funzioni suppletive del datore di lavoro, laddove la rimozione dei presidi di sicurezza dai lucernai era stata dovuta a interventi non meglio individuati nel tempo ma che, sulla base delle dichiarazioni di alcuni testi, erano da collocarsi solo tre giorni prima di quello nel quale si era verificato il tragico evento, due dei quali peraltro intermedi erano non lavorativi.

 

Lo stesso coordinatore ha sostenuto, altresì, che i giudici di merito avevano confuso la fase degli interventi consistiti nello smontaggio delle impalcature (durata sei giorni) con la fase di rimozione dei presidi anticaduta (balaustre in legno), operazione di cui nulla era dato sapere agli atti, per cui non si poteva sostenere in nessun modo che i momenti dei due interventi fossero coincidenti, così come non si poteva ritenere che lui si fosse assentato dal cantiere per circa dieci giorni, congettura basata sulla somma dei giorni necessari per smontare i ponteggi (6-7) e il tempo in cui l'apertura da cui era avvenuta la caduta era rimasta non protetta (3 giorni).

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. L’art. 90 terzo comma del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha sostenuto la stessa Corte, ha disposto che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, deve designare il coordinatore per la progettazione. Il comma successivo poi prevede che nel caso del comma precedente, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, deve designare il coordinatore per la esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art.98 dello stesso D. Lgs..

 

Pur se la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione, ha così proseguito la suprema Corte, è quella dell’ alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS, nondimeno detta figura rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori e rileva al contempo, a tal fine, in una scrupolosa verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento e dell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

 

Il giudice distrettuale, secondo la Sezione IV, con un ragionamento congruo e privo di vizi logici e in termini assolutamente coerenti con la imputazione, ha riscontrato una inadeguata attività di coordinamento e vigilanza delle opere in fase esecutiva da parte del coordinatore per la esecuzione e una assoluta carenza di cooperazione nella gestione della sicurezza da parte delle organizzazioni esecutrici e affidatarie, a fronte del fatto che, nei giorni che avevano preceduto quello dell'infortunio, il vano in questione era accessibile a maestranze delle varie imprese e che la interferenza tra lavorazioni era risultata palese e drammaticamente influente nella morte dell'operaio precipitato, atteso che con la rimozione delle impalcature che presidiavano il lucernaio era coincisa la eliminazione o la mancata ricollocazione delle balaustre che dovevano precludere il collegamento dall'interno.

 

La figura del coordinatore”, ha quindi precisato la suprema Corte richiamando a proposito una sentenza della stessa Sez. IV del 12/3/2015 (Marzano Rv. 263150), “rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire”. Invero il susseguirsi degli interventi, sulla base di un crono programma che doveva essere ben noto al coordinatore per la sicurezza, ha così concluso la Corte di Cassazione, era tale da determinare la modificazione del luogo di lavoro anche in termini di sicurezza, alterandone i presidi pure previsti nel piano di coordinamento, così da imporre interventi propulsivi, conservativi e inibitori di cui all'art. 92 comma 1 lett. e) e f) del D. Lgs. n. 81/2008 che sono stati del tutto omessi dall’imputato a prescindere dalla sua presenza in cantiere che, per il giudice distrettuale, ha rappresentato la mera prova di una sostanziale assenza di controllo dell'andamento del cantiere.

 

Il ricorso è stato pertanto rigettato dalla suprema Corte che ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 4647 del 30 gennaio 2019 (u.p. 11 dicembre 2018) - Pres. Ciampi – Est. Bellini - P.M. Mignolo - Ric. C.R.. – La figura del coordinatore è richiesta anche nel caso in cui in cantiere lavorino più imprese o lavoratori autonomi in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza laddove i piani organizzativi siano comunque in grado di interferire.

 



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