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Sulla non responsabilità per gli infortuni del direttore di stabilimento

Sulla non responsabilità per gli infortuni del direttore di stabilimento
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

18/06/2018

In tema di prevenzione degli infortuni, ai fini della individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio che ha portato all’evento infortunistico.

L’insegnamento che discende dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione è che la mera sussistenza di una posizione di garanzia non sempre è da sola sufficiente a giustificare una posizione di responsabilità colposa per un infortunio sul lavoro accaduto nell’ambito di una organizzazione aziendale. A tal fine è necessario, infatti, individuare la figura istituzionale chiamata a gestire il rischio che si è concretizzato in occasione dell’evento infortunistico e verificare, caso per caso, se fosse stata predisposta un’articolata organizzazione interna e se fossero state individuate eventuali figure intermedie adeguatamente formate e informate sulle norme di prevenzione degli infortuni.

 

E’ necessario verificare in altre parole, volta per volta chi sarebbe dovuto intervenire direttamente ad adottare le misure di prevenzione che avrebbero potuto evitare l’accaduto tenendo presente che generalmente è riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella invece del datore di lavoro l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo.

 

Nel caso posto all’esame della Corte di Cassazione in questa circostanza il direttore di uno stabilimento era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte di Appello, nella sua qualità di datore di lavoro, perché ritenuto il responsabile penale per l’infortunio occorso a un dipendente inciampato sul bordo di un tappetino per non avere provveduto a una corretta installazione dello stesso mediante il fissaggio al pavimento. Su ricorso proposto dall’imputato, la Cassazione ha annullata la sentenza di condanna, con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame, non essendo il fissaggio del tappeto ricollegabile a una carenza strutturale derivante da una scelta gestionale di fondo del datore di lavoro o a una deliberata scelta aziendale volta alla riduzione dei costi di manutenzione dei luoghi di lavoro ma ad una situazione contingente nella quale avrebbero dovuto e potuto intervenire in prima battuta altre figure  intermedie quali il preposto o il dirigente.

 

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Le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello e il ricorso in Cassazione

La Corte di Appello ha confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarata la penale responsabilità del direttore di uno stabilimento, delegato dal datore di lavoro in materia di sicurezza, in relazione alle lesioni colpose cagionate a un dipendente dell’azienda, addetto al reparto selleria, in occasione dell'infortunio sul lavoro, avvenuto presso lo stabilimento nel mentre trasportava materiale sul banco di sellatura, per essere inciampato sul bordo di un tappeto di gomma antiscivolo, andando a sbattere con il ginocchio destro contro il carrello porta federe e riportando delle lesioni personali guaribili in 105 giorni. Era stato addebitato all'imputato, in particolare, di non aver provveduto alla corretta installazione del tappeto di gomma antiscivolo mediante fissaggio al pavimento con rampa modulare.

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi, di seguito sinteticamente illustrati. Secondo il ricorrente la Corte di Appello aveva ritenuto sufficiente a fondare la sua responsabilità penale la qualifica di datore di lavoro delegato dallo stesso ricoperta, senza preoccuparsi di accertare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato e dimenticandosi che la mera sussistenza di una posizione di garanzia non è da sola sufficiente a giustificare un giudizio di responsabilità colposa. La Corte di Appello, infine, ha sostenuto il direttore dello stabilimento, aveva omesso completamente di individuare la figura istituzionale chiamata a governare il rischio che si era concretamente verificato e non aveva considerato che l'imputato aveva predisposto un'articolata organizzazione interna, individuando un dirigente ad interim e tre preposti, adeguatamente formati ed informati ai fini delle norme prevenzionistiche.

 

Osservando la dinamica dell’accaduto il ricorrente aveva escluso altresì che lo stesso potesse essere ricondotto ad una carenza strutturale o a scelte gestionali di fondo in quanto il lavoratore era inciampato sul tappetino di gomma perché, occasionalmente, mancante di  due viti che lo fissassero alla rampa, per cui l'intervento doveroso per evitare l'evento poteva essere effettuato direttamente dal preposto capoturno, senza necessità di intervento da parte del datore di lavoro, peraltro mai messo in condizione di potersi attivare, non avendo mai ricevuto notizia circa la problematica che ha dato luogo all'infortunio. Come seconda motivazione il ricorrente ha osservato che la Corte di Appello non aveva valutato se il tipo di intervento che si sarebbe dovuto fare per evitare l'infortunio dovesse necessariamente prevedere l'intervento del datore di lavoro o se potesse essere effettuato direttamente dal preposto o dal dirigente, ovvero se tali soggetti dovessero previamente confrontarsi con il datore di lavoro sulle modalità dell'intervento.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

I motivi di ricorso sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione fondati e meritevoli di accoglimento. La suprema Corte ha innanzitutto ribadito, in linea di principio, l'orientamento della stessa secondo cui la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Ruocco).

 

Sotto altro profilo, ha osservato la suprema Corte, la sentenza di merito non aveva neanche affrontata la questione che attiene alla riconducibilità dell'intervento omesso alla sfera di responsabilità propria del datore di lavoro. E' noto infatti, in giurisprudenza che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, stabilisce che occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo” (Sez. IV, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi).

 

La sentenza impugnata, invece, secondo la Sez. IV si era limitata a constatare l'assenza di prova in merito alla dedotta esistenza di una capillare organizzazione interna per il reparto selleria ove è avvenuto l'incidente, ma non si è posto il problema se il cattivo fissaggio del tappetino fosse ricollegabile ad una carenza strutturale derivante da una scelta gestionale di fondo del datore di lavoro, ad esempio per una deliberata scelta aziendale volta al risparmio sui costi di manutenzione dell'ambiente di lavoro, ovvero se l'incuria fosse soltanto espressione di una situazione occasionale e contingente, alla quale avrebbe dovuto e potuto ovviare in prima battuta un’altra figura soggettiva intermedia quale il preposto o il dirigente. Ed è evidente, ha così concluso la Corte suprema, che ove fosse stato accertato che nessun responsabile avesse informato il direttore di stabilimento della situazione di rischio in questione, nessun rimprovero di colpa potrebbe essere mosso nei confronti di quest'ultimo, difettando in tal caso il presupposto di concreta prevedibilità e prevenibilità dell'evento da parte dello stesso. Per i motivi sopraindicati la suprema Corte ha annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per nuovo esame.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 12639 del 19 marzo 2018 - Pres. Ciampi – Est. Ranaldi – P.M. Mignolo - Ric. P.F.. - In tema di prevenzione degli infortuni, ai fini della individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio che ha portato all’evento infortunistico.

 



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