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Sull’obbligo del fornitore di formulare le istruzioni di montaggio

Sull’obbligo del fornitore di formulare le istruzioni di montaggio
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

08/10/2018

Al fine di prevenire gli infortuni, il fornitore di un prefabbricato e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di propria competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte circa le modalità di effettuazione delle operazioni di montaggio.


Con riferimento al crollo di una trave prefabbricata, priva della necessaria puntellatura, a seguito della quale sono rimasti infortunati, riportando delle lesioni, due lavoratori posti sulla stessa e precipitati nel vuoto, la Corte di Cassazione in questa breve sentenza si è espressa in merito alle procedure da utilizzare per l’installazione e il montaggio dei prefabbricati in genere e sulla necessità in tali casi di predisporre un piano operativo allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori. Al fine della prevenzione degli infortuni, ha infatti sostenuto la suprema Corte, il fornitore di un prefabbricato e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di propria competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte, corredate dai relativi disegni illustrativi, circa le modalità di effettuazione delle operazioni di montaggio.

 

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Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione.

La Corte di Appello ha confermata la sentenza di primo grado con cui la legale rappresentante di una società fornitrice di una trave è stata condannata alla multa di 1.500,00 euro perché, in violazione dell'art. 96, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 81 del 2008 e degli artt. 21 e 22, parte III della Circolare n. 13 del 1982 del Ministero del Lavoro, a fronte della variante che aveva comportato modifiche al progetto iniziale, con l'adozione di una trave prefabbricata, non aveva fornito procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera, e non aveva riportato tali procedure in un piano antinfortunistico integrativo del POS, omettendo altresì di precisare che la trave stessa, la cui parte finale era più larga delle altre, necessitasse di puntellatura, così cagionando lesioni a due lavoratori dipendenti di un’impresa esecutrice, i quali precipitavano nel vuoto a seguito del crollo di una lastra aggiunta sulla trave, posizionata direttamente dalla ditta costruttrice su cui gli stessi stavano lavorando.

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputata ha tempestivamente proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione sostenendo che la trave, in mancanza della comunicazione dei calcoli di portanza, non poteva essere autoportante, come emerso dalle dichiarazioni dei tecnici sentiti, e doveva, quindi, essere necessariamente oggetto di puntellatura anche in mancanza di una specifica segnalazione da parte della ditta produttrice e fornitrice.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che non lo ha pertanto accolto. La responsabilità penale dell'imputata, ha infatti precisato la suprema Corte, era derivata dalla violazione di una specifica regola cautelare di diligenza, esplicitata nell'art. 21 della circolare del Ministero del Lavoro n. 13 del 20 gennaio 1982 (richiamato nel capo di imputazione), ai sensi del quale “il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni”. Tale regola cautelare, ha aggiunto la Sez. IV, è riferibile a tutti gli elementi prefabbricati (sia a quelli autoportanti sia a quelli non autoportanti), sicché è risultata irrilevante l'affermazione di alcuni tecnici, evidenziata nella censura formulata, secondo la quale “nel caso di elementi autoportanti, il produttore degli stessi è obbligato a fornire all'utilizzatore un foglio di calcolo della loro portanza, cosicché nell'assenza di tale essenziale calcolo, per tutte le velette utilizzate nell'opera, l'autoportanza non può che essere esclusa" sulla base della quale l'imputata ha ritenuto inutile e superfluo fornire una specifica informazione sulla necessità di puntellare la trave stessa.

 

La Corte di Appello inoltre, ha fatto altresì osservare la Corte di Cassazione, nel confermare la violazione della regola cautelare di diligenza che impone al fornitore di un prefabbricato di fornire le relative istruzioni sulla sua istallazione e montaggio, aveva anche evidenziato opportunamente che l’imputata non poteva fare comunque affidamento sulla capacità o idoneità dell'acquirente di desumere le informazioni non fornite dalla struttura e dalla conformazione del prefabbricato.

 

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 41901 del 26 settembre 2018 - Pres. Izzo – Est. Picardi – (u.p. 3 luglio 2018) - P.M. Tocci - Ric. M.A.T.C.. - Al fine di prevenire gli infortuni, il fornitore di un prefabbricato e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di propria competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte circa le modalità di effettuazione delle operazioni di montaggio.

 



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