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Interpello: normativa sulla sicurezza sul lavoro nei tirocini formativi

Interpello: normativa sulla sicurezza sul lavoro nei tirocini formativi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

03/07/2018

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito relativo all'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi. Le indicazioni del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195.

 
Roma, 3 Lug – È evidente che un reale miglioramento della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro dipenda anche da una efficace diffusione di questa cultura già nel mondo scolastico. Ed è per questo motivo che in questi anni sta aumentando l’attenzione degli operatori per il mondo della scuola e, in particolare, per le attività di alternanza scuola-lavoro, una metodologia didattica che favorisce processi di apprendimento attivi e favorisce l’attenzione per la prevenzione di infortuni e malattie professionali.

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Formazione specifica per gli operatori del settore agricolo (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
 

I quesiti su alternanza scuola-lavoro e tirocinio formativo

Sul tema dell’ alternanza scuola-lavoro, della sicurezza e tutela dei giovani tirocinanti, sono sorti in questi anni anche diversi quesiti e dubbi con riferimento alla normativa in materia di alternanza e all’applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Dubbi che hanno trovato, in alcuni casi, risposte dalla Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011.

Ad esempio con riferimento a:

  • l’ Interpello n. 1/2013 avente per oggetto “Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi”;
  • l’ Interpello n. 1/2014 avente per oggetto “risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza”.

 

Malgrado le precedenti risposte della Commissione Interpelli, sono tuttavia rimasti diversi dubbi interpretativi. E la Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione circa: ‘l'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro’.

La Commissione ha approvato nella seduta del 14 giugno 2018 una risposta con l’Interpello n. 4/2018, pubblicato il 22 giugno 2018, che ha per oggetto la “Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ad interpello - seduta della Commissione del 14 giugno 2018”.

 

L’interpello sulla sicurezza sul lavoro nei tirocini formativi

Nel documento si segnala che la Provincia Autonoma di Trento nell’istanza di interpello indica che ‘[…] Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il ‘Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani’ curato dall’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso l’alternanza scuola – lavoro prevista dalla Legge 107/15.

Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del ‘Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani’ e in alcuni casi di alternanza scuola – lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani)[…]’.

 

E il richiedente chiede di conoscere ‘se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso’.

 

Le premesse della Commissione Interpelli

Per dare una risposta la Commissione presenta molte premesse normative generali.

 

Ad esempio segnala (abbiamo inserito il grassetto per evidenziare alcune parti rilevanti):

  • “il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 – ‘Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53’ – articolo 1, comma 1, rubricato ‘ambito di applicazione’ – stabilisce che : ‘Il presente decreto disciplina l' alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa’;
  • il successivo comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede quanto segue: ‘I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.[…]’;
  • il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – articolo 2, comma 1, rubricato ‘Definizioni’ stabilisce che: ‘1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni’;
  • il successivo articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato ‘computo dei lavoratori’ prevede che: ‘Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: […] b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento […]’.

 

Sempre in premessa la Commissione interpelli fa riferimento ad alcune risposte a quesiti:

  • “la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 1 ottobre 2012 ha precisato che ‘dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro’. ‘Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta’;
  • con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha fornito indicazione in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi”.

 

Le ultime premesse riguardano alcune norme recenti:

  • “la legge 13 luglio 2015, n. 107 – ‘Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti’ - all’articolo 1, comma 7, lettera o) stabilisce ‘un incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione’;
  • il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 – ‘Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro’ – articolo 1, comma 2, prevede che : ‘Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni’;
  • l’articolo 5 del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 195 detta una particolare regolamentazione della ‘Salute e sicurezza’ nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro”.

 

Le conclusioni della Commissione Interpelli

In definitiva la Commissione precisa, in risposta al quesito posto, che “per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola - lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni”.

 

Per approfondire il tema e rendere più chiare le conclusioni della Commissione riportiamo, infine, l’articolato del suddetto articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195:

 

Art. 5 Salute e sicurezza

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:

a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;

c) promosse forme piu' idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonchè in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purchè ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

 

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 4/2018 del 14 giugno 2018, pubblicato il 22 giugno 2018 con risposta al quesito della Provincia Autonoma di Trento – Prot. n. 12440 – oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, risposta ad interpello, seduta della Commissione del 14 giugno 2018 - quesito relativo all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei tirocini formativi.

 

Decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro



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Rispondi Autore: Augusto Stocchi - likes: 0
03/07/2018 (17:52:17)
Come sempre la Commissione Interpelli, malgrado la buona volontà della presentazione, difetta di chiarezza...
Forse sarebbero utili dei corsi di comunicazione!
Rispondi Autore: Luisa Rossi - likes: 0
04/07/2018 (11:34:09)
attenzione che in Italia vi sono zone in cui le imprese sono prevalentemente agricole, artigiane e del piccolo commercio, poco organizzate sotto i profili della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quanto espresso dalla commissione necessita di un ulteriore parere legale

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