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L'impatto del Reach e la valutazione del rischio chimico in azienda

L'impatto del Reach e la valutazione del rischio chimico in azienda
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

29/03/2018

L’impatto del Regolamento REACH sull’organizzazione della documentazione aziendale ai fini della gestione del rischio chimico. Focus su valutazione dei rischi, comunicazione e integrazione con i regolamenti europei e sulla scadenza del 31 maggio 2018.

Bologna, 29 Mar – Se il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in ogni azienda deve essere fatta una valutazione dei rischi e adottate misure per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, anche i Regolamenti europei REACH e CLP prevedono adempimenti per le aziende e si integrano con il D.Lgs. 81/2008 come strumenti utili per la valutazione del rischio chimico: “sono uno strumento per fornire stime del rischio e valutazioni di tipo cautelativo basate su dati disponibili ricavati dalle informazioni reperite sulle schede di sicurezza e sul sito dell’ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche)”.

 

Ad affrontare con queste parole l’impatto del Regolamento REACH ( Regolamento 1907/2006) sugli obblighi e sulle organizzazioni lavorative è un intervento al convegno bolognese “REACH  2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” (Ambiente Lavoro, 19 ottobre 2016).


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Il rischio chimico
Materiale didattico per la formazione sui rischi specifici dei lavoratori che utilizzano sostanze chimiche (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

La documentazione aziendale in materia di rischio chimico

L’intervento “Impatto di REACH sull’organizzazione della documentazione aziendale ai fini della gestione del rischio chimico” - a cura di Mauro Sabetta (Unione Industriale Torino), Vincenzo Romanò (Servizio Compliance Aziendale - Gruppo Bitron), Maria Luisa Cabras (Università degli Studi di Padova) – si sofferma in particolare sul caso della “scelta di un modello di gestione documentale presente in un’Azienda metalmeccanica dell’hinterland torinese, appartenente ad un Gruppo multinazionale la cui Holding è italiana, sulla quale si basa la valutazione preliminare, la sostituzione delle sostanze/miscele pericolose, le misurazioni e le informazioni contenute nelle schede di sicurezza ai fini della gestione del Rischio Chimico”.

 

Impatto di REACH e valutazione dei rischi sull’organizzazione di un’azienda

Ci soffermiamo oggi in particolare sull’impatto del Regolamento e della valutazione dei rischi (e i flussi di informazioni correlati) sull’organizzazione di un’azienda.

Nella relazione si sottolinea che un approccio globale ai moderni concetti della gestione del risk management di impresa, “consente di considerare il potenziale impatto delle diverse tipologie di processi aziendali sulle attività e prodotti; anche la valutazione dei rischi derivanti dagli agenti chimici può quindi influenzare notevolmente il raggiungimento degli obiettivi aziendali, si pensi all’approvvigionamento, la scelta e i costi delle materie prime in ottica della conformità alle prescrizioni applicabili in materia di chemicals”. E nell’attuale contesto aziendale “dal management alle altre funzioni aziendali, tutti concorrono nel formulare dei processi atti a progettare le strategie di una impresa per:

  1. individuare quei potenziali eventi che possono influire sulle attività aziendali;
  2. gestire le problematiche entro un limite consapevole;
  3. fornire una ragionevole sicurezza sul perseguimento degli obiettivi aziendali sia economici, ambientali che sociali”.

 

Dunque una buona organizzazione basata su queste politiche operative “consente alle singole funzioni aziendali un’efficace ed efficiente gestione delle condizioni di incertezza e dei relativi rischi od opportunità, intese come salvaguardia o creazione di valore non solo percepito dal proprio personale interno, ma soprattutto dai clienti; un cliente attento è in grado di soppesare il vantaggio competitivo che un prodotto conforme ha sul mercato”. In questo senso “non bisogna solo più valutare un prodotto secondo la conformità qualitativa o le sue performances, ma occorre saper enfatizzare il suo valore aggiunto connesso alla conformità globale, come la ‘conformità REACH’. Questa nuova consapevolezza nei sistemi di gestione aziendale” – continua la relazione – “è stata spinta in primis dai nuovi ‘driver normativi”, tra cui i Regolamenti REACH e CLP, e a livello nazionale dal D.Lgs.81/08”.

 

La valutazione del rischio chimico

L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta alcune indicazioni e obblighi tratti dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) in materia di valutazione dei rischi e di rischio chimico.

Ad esempio si segnala che l’art.223 del Testo Unico introduce la valutazione del rischio chimico che, “in aggiunta alla valutazione di cui all’art.28, il datore di lavoro deve preliminarmente determinare, determinando l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi ed i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’utilizzo di questi agenti, considerando in particolare:

  1. le loro proprietà pericolose;
  2. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza;
  3. il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
  4. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
  5. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
  6. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  7. se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese”.

 

Inoltre si sottolinea che la valutazione del rischio “ai fini di una prevenzione deve essere supportata da una buona comunicazione. L’art.227 stabilisce infatti che il datore di lavoro debba informare i lavoratori sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; deve inoltre garantire l’accesso ad ogni scheda di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato di tali sostanze pericolose”.

 

L’integrazione con i regolamenti europei

Come già indicato in apertura di articolo il Regolamento REACH e CLP si integrano poi con il D.Lgs. 81/2008 come “strumenti utili per la valutazione del rischio chimico e per la comunicazione dei pericoli che ne derivano”, anche se sono diversi gli attori coinvolti nei settori produttivi: “produttori di sostanze/miscele chimiche, importatori, utilizzatori a valle e distributori”.

In ogni caso l’obiettivo principale è quello di “catalogare tutte le sostanze chimiche prodotte/importate in quantità superiore a 1 tonnellata/anno; per le sostanze chimiche pericolose in quantità inferiore a 1 tonnellata, vi è comunque obbligo di notifica all’ECHA. In questo modo l’Agenzia può tenere sotto controllo gli effetti delle sostanze chimiche sulla salute e la sicurezza per l’essere umano e per l’ambiente. REACH raccoglie ed aggiorna continuamente i dati relativi a queste sostanze e parallelamente vengono aggiornati gli elenchi di sostanze candidate, autorizzate (All.XIV) e in restrizione (All.XVII)”.

 

In questo senso lo scopo è il medesimo che si propone il D.Lgs. 81/2008, cioè “l’eliminazione o la riduzione mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori”. E al di là del monitoraggio (controllo) delle sostanze, la filosofia di REACH è quella di “comunicare e condividere le informazioni lungo tutta la filiera di distribuzione. Cambiano quindi gli obblighi di un utilizzatore a valle che deve ora garantire un utilizzo sicuro delle sostanze chimiche, rispetto alle normative precedenti, divulgando le informazioni anche a monte della catena di approvvigionamento”. Ad esempio dovrà comunicare anche “un utilizzo diverso delle sostanze chimiche al di fuori delle condizioni specificate dal fornitore e l’uso finale, con particolare riguardo ai potenziali rilasci nell’ambiente e all’impatto durante l’uso. Lo scambio di queste informazioni avviene tramite le Schede di Dati di Sicurezza”.

 

Il fornitore, continua la relazione, dovrà “fornire nel caso di produzione maggiore di 10 tonnellate all’anno una Scheda di Dati di Sicurezza estesa relativa al rapporto sulla sicurezza chimica (CSR), risultato di una valutazione sulla sicurezza chimica (CSA) relativa alla sostanza. Questa contiene informazioni dettagliate su salute e ambiente e, qualora la sostanza sia classificata come ‘pericolosa’, per i criteri del CLP dovrà essere trasmesso lo scenario o gli scenari espositivi pertinenti (ES) in allegato alla scheda di sicurezza”.

La relazione ricorda poi anche “gli adeguamenti al progresso tecnico e scientifico (ATP) del CLP”, ad esempio con riferimento al caso del 6° ATP che ha sancito la “riclassificazione di due importanti sostanze come formaldeide e stirene”.

 

In definitiva l’insieme di tutte queste informazioni permettono il continuo aggiornamento della Valutazione del Rischio ai sensi della normativa nazionale sulla sicurezza sul lavoro, come sancito dal D.Lgs. 39/2016, che modifica l’art.223, comma 4 del D.Lgs. 81/2008.

 

Con il Regolamento REACH si sottolinea poi “l’equivalenza di obblighi a carico di importatore e produttore; un altro aspetto importante della normativa che si riflette sull’organizzazione aziendale nel momento in cui un soggetto importa direttamente sostanze/miscele provenienti da paesi extra europei in quantità superiori ad una tonnellata all’anno per la propria attività”.

 

Rimandando alla lettura integrale dell’intervento riguardo agli aspetti più direttamente correlati all’organizzazione della documentazione, riprendiamo alcune indicazioni conclusive con riferimento al caso aziendale descritto.   

 

La comunicazione a 360° in azienda

Si indica che il Regolamento REACH da un lato e la normativa nazionale dall’altro, “imponendo nuovi standard di comunicazione circa i dati sulle proprietà delle sostanze/miscele utilizzate in stabilimento e la valutazione dell’esposizione alle stesse, hanno condotto l’azienda a dotarsi di strumenti idonei alla raccolta, valutazione, gestione e trasmissione delle informazioni, migliorando progressivamente la qualità dei dati e la comunicazione a 360° in azienda”.

E la comunicazione sulle sostanze chimiche ha “sortito e contribuito:

  • all’aumento della conoscenza sulle proprietà delle sostanze, in modo che i lavoratori possano fare scelte consapevoli sull’uso corretto;
  • alla riduzione dei rischi reali;
  • alla sensibilizzazione al fine di creare un rapporto di fiducia tra i lavoratori e le figure in azienda preposte alla prevenzione e protezione;
  • alla prevenzione delle situazioni di crisi e, nel caso si verifichino, garantirne una corretta gestione”.

 

Le prossime scadenze del Regolamento REACH

Infine ricordiamo, in materia di Regolamento REACH, che il termine di registrazione per le aziende che fabbricano o importano sostanze in bassi volumi, tra 1-100 tonnellate all'anno sarà il 31 maggio 2018. E, come ricordato in una specifica guida prodotta dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, “per rimanere sul mercato dopo il 2018, le imprese sono tenute a registrare le sostanze fabbricate o importate in quantitativi superiori a 1 tonnellata all’anno e inferiori a 100 tonnellate all’anno, entro il 31 maggio 2018”. E “se una sostanza è fabbricata o importata in quantitativi superiori a 100 tonnellate all’anno, è necessario registrarla immediatamente per evitare di infrangere le leggi in vigore”.

 

 

 

   

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”, pubblicazione che raccoglie gli atti dei due convegni “REACH  2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” e “REACH edilizia. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambiente da costruire e nell’ambiente costruito” (formato PDF, 13.34 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ I regolamenti REACH e CLP e i luoghi di lavoro”.



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