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I quesiti sul decreto 81: l’obbligo del POS

I quesiti sul decreto 81: l’obbligo del POS
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

28/06/2017

Chiarimenti sull’obbligo per le aziende di fornitura del calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili di redigere il piano operativo di sicurezza.


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Quesito

Con riferimento al commento sulla sentenza della Sezione IV Corte di Cassazione n. 11739 del 10/3/2017 pubblicato sul quotidiano del 19/6/2017 e alle decisioni dalla stessa assunte che sono del tutto condivisibili viene da chiedersi per quale motivo, qualche anno fa, il Ministero del Lavoro ha dedicato tempo ed energie per la predisposizione di una procedura per le forniture di calcestruzzo nei cantieri, peraltro sempre difficoltosa da applicare?

 

Risposta

Il quesito fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 11739 del 10/3/2017 Sez. IV commentata dallo scrivente sul quotidiano del 19/6/2017, che ha riguardato la sicurezza di una delle operazioni più diffuse nei cantieri temporanei o mobili e cioè la fornitura di calcestruzzo e il lettore, nel condividere pienamente le conclusioni alle quali è pervenuta la suprema Corte, si chiede come mai qualche anno fa il Ministero del Lavoro ha impegnato tempo ed energie nel predisporre una procedura di sicurezza per questo tipo di fornitura. L’oggetto del quesito è stato già in passato al centro di altri quesiti sullo stesso tema nel rispondere ai quali si sono espresse delle considerazioni che è qui il caso ora di ribadire per dare riscontro al quesito formulato.

 

Quando si parla in generale di forniture di materiali e/o attrezzature nei cantieri temporanei o mobili la prima cosa da fare, ai fini della determinazione dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, è quella di individuare se si tratta di una “mera” fornitura, e cioè di una fornitura pura e semplice di materiali e/o attrezzature, o di una fornitura e posa in opera dei materiali e delle attrezzature stesse. Su cosa sia da intendere per mera fornitura il legislatore non si è espresso ma lo ha fatto comunque il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 4 del 28/2/2007, che se pure emanata in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e del D. Lgs. n. 494/1996 è tuttora ancora valida in applicazione dell’attuale D. Lgs. n. 81/2008 che, come è noto, ha abrogato e recepito i suindicati decreti legislativi.

 

(…)

 

 

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Chiarimenti sull’obbligo per le aziende di fornitura del calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili di redigere il piano operativo di sicurezza.



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Rispondi Autore: Ivaldi Bettuzzi - likes: 0
28/06/2017 (08:46:27)
Mi soffermerei sulle difficoltà delle ditte fornitrici a redigere un POS pertinente con ogni singolo cantiere, specialmente di piccole dimensioni. Infatti dovrà: 1) reperire in PSC (sperando ci sia), 2) reperire il POS della ditta affidataria, 3) redigere il proprio POS*, 4) Attendere che il CSE approvi il POS*. 5) informare l'autista del mezzo sui rischi specifici contenuti nel POS*
Inoltre dette procedure dovrebbero essere applicata anche alle ditte fornitrici di materiali edili (mattoni, tondini di ferro, sacchi di cemento ecc.) e attrezzature, quando utilizzano la gru montata sul proprio camion. Possibile conseguenza: allungamento dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori. Possibile soluzione: l'impresa affidataria, sul proprio POS, deve indicare le procedure da adottare nei confronti delle ditte fornitrici di materiali e attrezzature e successivamente deve vigilare/verificare che vengano adottate tutte le azioni preventive e protettive previste.
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0
28/06/2017 (10:59:06)
Consiglio le ditte fornitrici di calcestruzzo di usare il retro della bolla per stampare un POS tipicizzato che deve contenete obbligatoriamente tutti i punti previsti al punto 3.2 dell' All XV (quelli non noti vanno richiesti al cliente all'atto del ricevimento dell'ordine.mentre quelli non noti saranno compilata mano alla consegna della fornitura) Nel punto 3.2.1.c riguardante le modalità di esecuzione dei lavori, la generica dizione " lo scarico e la posa in opera avverrà seguendo le indicazioni operative fornite dal preposto della Impresa esecutrice".
La bolla va fatta firmare sempre prima della posa.
Forse il POS non sarà perfetto, ma la legge sanziona la mancanza del POS e non la sua incompleta o carente compilazione.
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
28/06/2017 (12:23:38)
Mi domando che fine ha fatto il D.M. 11/02/2011, tra l'altro lavoro condiviso dal ministero del lavoro ed associazioni di categoria di fornitori di calcestruzzo ,
alla luce della nuova sentenza della Corte di Cassazione penale n. 11739 del 10/3/2017 Sez. IV , quale valenza applicativa si riscontra ?????


Rispondi Autore: Ivaldi Bettuzzi - likes: 0
28/06/2017 (14:22:29)
In relazione alla frase "Forse il POS non sarà perfetto, ma la legge sanziona la mancanza del POS e non la sua incompleta o carente compilazione" sopra riportata, come CSE sono ancora più preoccupato considerato che l'art. 92 lett. b) è molto chiaro: "devo verificare l'idoneità del POS". Quindi, ancora una volta, la colpa, in caso d'incidente, ricade sul CSE. Per quanto riguarda il D.M. 11/02/2011 io, sbagliando, non avevo interpretato lo scarico del calcestruzzo come una lavorazione ma come una fornitura e quindi non richiedevo il POS. Ora lo richiederemo, lo verificheremo e poi autorizzeremo l'ingresso in cantiere dei fornitori, con grande gioia delle imprese esecutrici che, probabilmente, si vedranno allungare i tempi di realizzazione dei lavori. (Ovviamente spero di sbagliarmi!)
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0
28/06/2017 (14:50:54)
@bettuzzi.
In verità la colpa del CSE sarebbe , quella di non aver verificato il POS (incidente o meno) non quella di aver provocato l'incidente con la sua omissione, che eventualmente va dimostrata.
Comunque preciso.... non seguitemi..mi sono perso anche io!
Rispondi Autore: massimo catto - likes: 0
28/06/2017 (15:34:56)
continuiamo a scambiare la carta con la sostanza. L'attività di consegna con la pompa è comunque fornitura e non esecuzione. Il contratto in essere un contratto di dare e non di fare pertanto non si tratta di un appalto. se così fosse verrebbe appaltata l'esecuzione di parte di un manufatto ad un soggetto che non ha alcuna competenza essendo iscritto all'albo dei trasportatori. inoltre come la mettiamo con la SOA se trattasi di appalto ? i trasportatori non hanno alcuna possibilità di averla. ribadisco che si continua a confondere la sostanza con la carta. "facciamo un POS fac - simile dietro ad una bolla......." non serve assolutamente a niente . Almeno la CM 15/11 ha gli allegati che in qualche modo contestualizzano l'attività in cantiere , prevedendo quasi tutte le attività effettivamente svolte definindo compiti e responsabilità di gestione.
Su tutto ciò era sufficiente che il magistrato avesse detto che il coordinatore è bene che faccia la sua attività , non solo sulla carta ma nella sostana essendo presente nei momenti nei quali vi siano effettivamente dei rischi elevati da gestire. Troppe volte il CSE non è mai presente ed i PSC, come i POS, di fatto non gestiscono la realtà e le problematiche nella fornitura del calcestruzzo. QUanti di voi hanno mai visto una planimetria di cantiere ed un gantt che tenga conto delle esigenze del piazzamento delle pompe considerando percorsi e piazzole? io 3 volte in 21 anni. quanti coordinatori contemplano che la pompa serve per fornire e basta e nessuno può sostare nel raggio di azione del terminale in gomma? nessuno , tutti ci stanno appresso tenedo in mano il collo a S che non si può installare......
art.100 c.4 ....... il magistrato avrebbe anche potuto affermare che l'ordinativo del calcestruzzo deve essere fatto almeno 10 giorni prima della data del getto, anzi dieci giorni prima dell'effettiva consegna della documentazione, in modo da permettere al RSPP ed al RLS di studiarsi il PSC, i POS delle imprese esecutrici e predisporre il proprio.................
Altra cosa: chi metteremmo nel POS come addetto alle emergenze? l'autista?
da spanciarsi dalle risate.....scusate lo sfogo.
saluti a tutti
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
28/06/2017 (17:23:25)
Sottolineando che anche il testo unico Dlgs 81/08 prevede , in caso di mera fornitura , l 'esenzione di redigere il POS ed altre deroghe .
Inoltre era intervenuto , il DM 11.02.11 , con i due rispettivi allegati ,
al fine di chiarire una volta per tutte che se la macchina scarica il calcestruzzo è mera fornitura ( fase non esecutrice ) e spetterebbe alla richiedente , la stessa fornitura , ai sensi art, 26 , 95 ,96,97 , gestire gli aspetti interessati .
Sul Piano strettamente procedurale è stato senza ombra di dubbio un atto sufficientemente chiarificatore , chiaramente se venissero rispettati i dettami da essi previsti .
Non ho potuto leggere la sentenza , perciò no ho elementi per capire e disquisire sul merito , ma mi viene spontaneo una riflessione .
E' possibile che su un argomento così dibattuto e chiarito , per certi versi , si debba ancora discutere di Pos si , Pos no, nelle mere forniture .
Forse è la la corte di cassazione che non ha ben chiaro dal punto di vista sostanziale /tecnico la mera fornitura ????????


Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
29/06/2017 (08:31:32)
Solo per una "mia" maggiore comprensione.
Se un getto di cls. eseguito con l'ausilio di un'autopompa o autobetonpompa rappresenta, come sopra letto, una "mera fornitura", esiste in cantiere un tipo di getto rientrante nella "fornitura e posa" che costringerebbe alla redazione del POS e non alla compilazione degli Allegati della circolare del 2011 ?

Secondo la regola dell'asse e girello dovrebbe esistere perché altrimenti il MinLav non li avrebbe licenziati.

Sarei grato a Chi ne potesse postare un esempio.

(detto, poi, fra noi "che conosciamo a menadito i contenuti degli allegati e quelli di un POS"... un datore di lavoro fornitore di cls. farebbe prima a compilare gli Allegati o a contestualizzare un POS ?
Io ci ho provato al tempo del licenziamento dei primi... Vi assicuro che ho avuto una sorpresa veramente inaspettata !!! )
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
29/06/2017 (08:51:15)
... anticipando già che (da personale esperienza) sia nel primo caso che nel secondo ci si troverebbe a gestire documenti che apporterebbero un limitato valore aggiunto (in ambito "efficacia") alla fase/sottofase di lavoro di un getto in cls. a causa dei tempi necessariamente contingentati per la sua realizzazione...
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
29/06/2017 (08:56:33)
... così come già motivato nei miei precedenti interventi sull'articolo pubblicato il 19/06/2017

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