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La gestione dei lavoratori con particolari fragilità a maggior rischio Covid19

La gestione dei lavoratori con particolari fragilità a maggior rischio Covid19
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Medico competente

23/03/2020

La Società Italiana di Medicina del Lavoro ha pubblicato alcune indicazioni operative per i Medici Competenti che operano nelle medie, piccole e micro imprese in relazione all’identificazione dei soggetti ipersuscettibili

Le seguenti indicazioni operative vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato dell’attuale emergenza Covid-19. Per ovvie ragioni esse non riguardano il settore sanitario, mentre sono rivolte in particolare, ma non esclusivamente, al contesto delle medie, piccole e micro imprese.

 

Hanno lo scopo di fornire - nei limiti del possibile nell’attuale situazione - un inquadramento per la gestione delle persone con particolari fragilità nei luoghi di lavoro.

 

Esse sono state prodotte con una prassi irrituale ed in mancanza di consolidate evidenze scientifiche. Non possono inoltre, in nessuna forma, essere considerate come applicabili anche al cessare dell’emergenza.

 

Come a tutti evidente, allo stato di sviluppo attuale dei mezzi di comunicazione, la produzione in tempo praticamente reale di indirizzi operativi che derivino da una anche minima consultazione, sintesi di un consenso esperto, rischia costantemente di essere in ritardo rispetto al confronto che si sviluppa al di fuori di un ambito strutturato. Cionondimeno la Società, attraverso la Commissione per l’attività professionale dei Medici Competenti, ha comunque voluto attivare un quanto più ampio possibile ascolto delle criticità provenienti dal territorio. Si ringraziano per il loro contributo tutti i membri del Gruppo di Lavoro provvisorio costituito ad hoc e tutti i Colleghi che hanno segnalato temi o documenti utilizzati per preparare queste Indicazioni.

 

 

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Si definiscono “persone con particolari fragilità” i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio; di seguito ci si riferirà a loro anche con l’espressione “ipersuscettibili”.

 

Meno generica definizione di questa condizione può essere rintracciata nella norma al momento cogente rappresentata dall’art. 3 numero 1 lettera b) del DPCM 08/03/2020 “[...] persone anziane, affette da patologie croniche, con multimorbilità, con stati di immunodepressione [...]".

 

È raccomandato a tutte le persone che si trovino in queste condizioni, “di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Queste condizioni configurano un mero rischio generico, mentre può senza dubbio escludersi una esposizione a rischio specifico professionale; a rigore ed in situazioni non di eccezione, una valutazione in proposito esulerebbe dall’ambito di pertinenza del Medico Competente (MC).

 

Si indica di seguito un percorso decisionale che tiene in particolare conto l’impossibilità materiale in tutte le situazioni ad assicurare da parte del MC l'accesso fisico alle cartelle sanitarie e di rischio, come anche l’impossibilità di fatto, anche per il Medico Competente che abbia già provveduto a digitalizzare le cartelle, a vagliare puntualmente tutte le condizioni in discussione.

 

L’attivazione della procedura non può che competere, in virtù della sua preminente posizione di garanzia, al Datore di Lavoro (DdL); a ciò deve richiamarlo il MC - ove non lo avesse già fatto - con documentabile comunicazione.

 

Il DdL, quindi, in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e MC, invia comunicazione a tutti i Lavoratori nella quale informa che, ove questi si considerino in situazioni di particolare fragilità, debbano farsi parte attiva nel segnalare tale stato al MC.

 

Il MC, ove sia già in possesso di tutte le informazioni sufficienti e vagliati i profili inerenti il rischio specifico, esprime il suo parere al DdL in merito allo stato di ipersuscettibilità.

 

Nei casi ove il MC non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie, richiede al Lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di particolare fragilità. Va chiarito che può essere accettata a tal fine unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

 

In entrambi i casi, ove il MC ritenga necessario ed opportuno che tale valutazione debba comportare anche una variazione provvisoria ed agli atti del Giudizio di Idoneità ed ove sia possibile rispettare integralmente tutte le misure legislative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, è facoltà del MC fornire indicazioni al Lavoratore di fare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c.

 

Resta inteso il ruolo primario dei Medici di Medicina Generale (MMG) nel supportare tale percorso valutativo, ove siano nelle condizioni concrete di collaborare, anche in virtù della loro facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici. Nel caso il MMG avesse già rilasciato la sua certificazione risulta non necessario ogni altro intervento del MC.

 

Il percorso ipotizzato pare evitare il potenziale conflitto deontologico - inerente il segreto professionale - e normativo - di tutela dei dati personali - esprimendo il Lavoratore stesso consenso implicito alla comunicazione del suo stato nel momento in cui inoltra la richiesta al MC. È superfluo aggiungere che la comunicazione del MC al DdL dovrà essere essenziale, limitandosi a riferire esclusivamente nome, cognome, data di nascita di tale Lavoratore.

 

Come d’altra parte valido anche nella situazione previgente, ma soprattutto in virtù del rapidissimo evolversi del quadro normativo, è utile precisare che il parere espresso dal MC non può e non deve tener conto di ulteriori considerazioni in merito all’inquadramento della persona durante e successivamente al periodo di allontanamento cautelativo.

 

Allo scopo di fornire una prima delimitazione delle situazioni di ipersuscettibilità - che non può che essere al momento estremamente grossolana e provvisoria - si riportano le informazioni sugli esiti patologici della malattia, regolarmente pubblicati dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) per il livello mondiale e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) per quello nazionale. Si invitano i MC a seguirne costantemente l’evoluzione.

 

L’ultimo rilascio dell’Ecdc è del 12 marzo, contenuto nella pubblicazione “Novel coronavirus disease 2019 pandemic” e riporta un paragrafo riguardo i Gruppi vulnerabili che si cita testualmente.

 

“I gruppi di popolazione che sono stati più frequentemente segnalati con gravi malattie e decessi includono persone di età superiore ai 60 anni, maschi, persone con condizioni di fondo come ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche e cancro. La proporzione della maggior parte delle malattie croniche e delle condizioni di salute segnalate è simile alla prevalenza di queste condizioni nelle fasce d'età più anziane in Cina, quindi potrebbero essere solo surrogati di età crescente. Un'espressione genica ACE (enzima di conversione dell'angiotensina II) più elevata può essere collegata a una maggiore suscettibilità alla SARS-CoV-2. È stato dimostrato che l'espressione dell'ACE 2 nei tessuti polmonari aumenta con l'età, l'uso del tabacco e con alcuni trattamenti ipertensivi. Queste osservazioni potrebbero spiegare la vulnerabilità delle persone anziane, dei fumatori di tabacco e di coloro che soffrono di ipertensione, ma evidenziano anche l'importanza di identificare i fumatori come un gruppo potenzialmente vulnerabile per COVID-19.

 

Ci sono limitate prove scientifiche sulla gravità della malattia tra le donne in gravidanza con Covid-19. Le donne incinte sembrano sperimentare manifestazioni cliniche simili a quelle delle pazienti adulte non incinte con polmonite da COVID-19. Non ci sono prove di esiti avversi gravi nei neonati a causa della polmonite materna COVID-19, e il virus non è stato trovato nel latte materno.”

 

Si segnala che a riguardo del ruolo dell’espressione genica ACE esistono al momento indicazioni contrastanti all’interno della comunità scientifica. Si consiglia, inoltre, un approccio cautelativo rispetto alle donne in gravidanza.

 

L’ultimo rilascio dell’Iss è del 13 marzo, contenuto nella pubblicazione “Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Covid-19 in Italia”. Si consiglia comunque la lettura del breve Report anche per i dati demografici e per quelli sulla letalità. Sono invece rilevanti in questa sede sia le percentuali inerenti le patologie più comuni osservate nei pazienti deceduti a seguito di infezione da Covid-19, sia il dato sulla comorbidità.

Patologia %

Ipertensione  arteriosa 76,5

Diabete  mellito 37,3

Cardiopatia  ischemica 37,3

Fibrillazione  atriale 26,5

Cancro attivo negli ultimi 5 anni 19,4

Insufficienza  renale cronica 17,5

BPCO 9,7

Ictus 8,2

Demenza 4,5

Epatopatia  cronica 2,6

 

N. patologie %

1 patologia 26,1

2 patologie 25,7

3 o più patologie 47,0

 

Si ritiene ragionevole, a causa della sua così ampia prevalenza nella popolazione dei deceduti, di escludere dal novero delle patologie da considerare, la semplice presenza della ipertensione quando compensata. Quello di un compenso accettabile non potrà non essere un ovvio criterio discriminatorio anche per tutte le altre patologie ad elevata prevalenza.

 

Da citare anche il paragrafo sui Decessi di età inferiore ai 40 anni: “Ad oggi (13 marzo) sono 2 i pazienti deceduti Covid-19 positivi di età inferiore ai 40 anni. Si tratta di 1 persona di età di 39 anni,di sesso maschile, con pre-esistenti patologie psichiatriche, diabete e obesità, deceduta presso il proprio domicilio e di 1 persona di 39 anni, di sesso femminile, con pre-esistente patologia neoplastica deceduta in ospedale.”

 

È indiscutibile che le scarne evidenze ad ora disponibili, come anche la definizione legislativa citata, non possono fornire al MC un supporto puntuale in tutte le situazioni che via via si presenteranno. Il MC è però chiamato costantemente a compiere scelte tenendo conto sia di vincoli ed astrattezze della norma, sia di riferimenti di letteratura o di consenso esperto, raramente sufficienti ad eliminare ogni aleatorietà. Non possono che essere le nostre competenze e la nostra professionalità, come la nostra precipua capacità nel valutare l’influsso che contesto ed attività lavorativa svolgono sulla salute, a metterci in condizione di poter operare al meglio anche in questo particolarissimo frangente.

Fonte: SIML


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Rispondi Autore: ZANETTI Caterina - likes: 2
30/03/2020 (01:14:30)
Sono medico competente da oltre 30 anni. Quanto suggerito è cervellotico, sia perché farraginoso, sia perché viola la privacy in quanto pone il datore di lavoro a conoscenza, di fatto, che il lavoratore, che magari finora è stato in possesso di un giudizio di idoneità piena, è invece persona "fragile". Per non parlare del profilo di incostituzionalità, perché discrimina, su un bene primario come la salute, la persona che ha un medico compente, e la persona, ad esempio il lavoratore autonomo o "atipico", che non ce l'ha. Solo il MMG può certificare questa situazione, perché solo in tal modo il datore di lavoro non può sapere se il lavoratore si assenta dal lavoro per malattia comune, o perché "fragile", e solo in tal modo tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.
Caterina Zanetti, UOC Medicina del Lavoro, Azienda Ospedale-Università Padova.
Rispondi Autore: ZANETTI Caterina - likes: 2
30/03/2020 (02:02:46)
Aggiungo al commento precedente che l'unica cosa utile che può fare il medico competente a questo riguardo, è farsi parte diligente affinché il datore di lavoro comunichi tempestivamente e capillarmente a tutti i lavoratori che hanno questo diritto, e che ognuno che ritiene di essere nella condizione di usufruirne è caldamente invitato a recarsi dal proprio MMG per avvalersene.
Autore: Carlo Tiraboschi
29/04/2020 (23:24:38)
Io sono un lavoratore fragile per ipertensione arteriosa e diabete mellito e sono a casa in cassa integrazione, posso richiedere il certificato di malattia??? Grazie...
Autore: Peppe Coppola
29/04/2020 (10:03:21)
Sono un lavoratore cosidetto fragile, ho presentato il certificato medico del mmg ed è stato confermato dal mc, per quanto tempo vale, a maggio devo presentare di nuovo il certificato o vale già quello presentato?
E se invece, visto il miglioramento della situazione Covid nella mia città, io volessi rientrare al lavoro cosa devo fare?
Grazie.
Rispondi Autore: ZANETTI Caterina - likes: 2
30/03/2020 (09:00:59)
Data l'importanza dell'argomento mi permeto un ultimo commento.
Visto che si tratta letteralmente di questione di vita o di morte, la certificazione del MMG perl'INPS con codice V07 dovrebbe IMMEDIATAMENTE entrare a far parte dei Livelli Essenziali di Assistenza su tutto il trritorio nazionale e per TUTTI i cittadini che ne hanno le condizioni. Per questo dovrebbe battersi la SIML, invece di inventarsi ulteriori lungaggini, oltretutto applicabili solo ad alcuni.
Rispondi Autore: Patrizia De Matteis - likes: 2
30/03/2020 (12:14:19)
Proprio perché siamo in un momento particolare , non possiamo escludere le forze dell’ordine la guardia di finanza i bancari che non hanno il Medico Competente ma devono assicurare un servizio , è assolutamente necessario che sia il MMG con gli strumenti che gli ha fornito l’INPS ossia il codice V07 a giustificare l’assenza del lavoratore
Rispondi Autore: Silvia Fiorio - likes: 1
30/03/2020 (14:55:15)
La norma è diretta a tutelare TUTTI i lavoratori che, per la loro condizione fisica di estrema fragilità per gravi patologie preesistenti, sono sottoposti ad altissimo rischio di dover essere sottoposte a cure intensive, se non essere a rischio della vita stessa. In questa situazione pandemica non si tratta di evitare l’esposizione ad un rischio professionale specifico (di gestione del Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/08), ma ad un rischio generico ed ubiquitario: semplicemente il recarsi al lavoro, qualsiasi sia l’attività svolta, può comportare il contatto con colleghi di lavoro o altre persone potenziali portatori asintomatici e possibili fonte di contagio. E’ quindi primario interesse collettivo tutelare questi lavoratori attraverso le certificazioni di medici autorizzati ad eseguire prestazioni nell'interesse del SSN, ossia dei MMG. Viceversa, altre soluzioni, oltre a limitare e a complicare modalità ed accesso al beneficio, paradossalmente aumenterebbero la circolazione di questi soggetti con un'esposizione indebita e certamente evitabile ad un rischio gravissimo per la loro salute
Autore: Giuseppe Gernone
29/04/2020 (17:15:19)
Salve non ho capito se anche nel mese di maggio devo richiedere ail certificato per la categoria FRAGILE o basta quello presentato ad aprile. Grazie
Rispondi Autore: Mariapia - likes: 0
30/03/2020 (19:21:44)
Buonasera, sono una dipendente di una azienda, assunta come

categoria protetta, ho diverse patologie, sono positiva al covid 19 a causa di un contatto con una persona positiva che probabilmente non lo sapeva.Mi chiedevo se il medico competente aziendale poteva tutelarmi ed esentarmi dal lavoro e, se una volta uscita da questa situazione posso rimanere a casa , in quanto oltre che persona fragile ma sono stata positiva al covid19.Grazie a chi mi potra' rispondere
Rispondi Autore: Daniela anna sobrero - likes: 0
07/04/2020 (11:14:45)
Vorrei sapere se rientrano le malattie congenite come displasia corticale controllATa da farmaci presi regolarmente.
Rispondi Autore: luca - likes: 0
18/04/2020 (18:23:38)
Buongiorno,
premetto che non sono medico ma RSPP.
Pur comprendendo che il Covid è un rischio che interessa tutti, lavoratori e non, e quindi il medico di base forse non necessità delle competenze del M.C. per affrontare il problema di cui si discute, non sarebbe il caso di farli dialogare? Mi rendo conto che è anche questa una procedura farraginosa anche alla luce degli impegni delle due figure in questo particolare momento ma di nuovo forse si arriverebbe alla chiusura di un cerchio con tanto di salvaguardia della privacy (l'eventuale certificato lo stilerebbe il M.M.G.).
Rispondi Autore: farella bruno - likes: 0
21/04/2020 (08:29:19)
buongiorno
con una patologia di enfisema polmonare e bronchite cronaca e avendo la dilatazione aorta di 4,5 cn e iperteso prendo farmaci per pressione e cardo aspirina
ho diritto di certificazione medica per stare a casa e non potere lavorare , in quanto il mio lavoro e su piattaforme e non ci sono interventi di primo soccorso
grazie anticipato per una vostra risposta
distinti saluti
bruno
ps ho 60 anni compiuti
Rispondi Autore: patty - likes: 0
21/04/2020 (23:34:14)
enfisema polmonare bpco e patologia pregressa oncologica questa anno 2014 ho diritto ad assentarsi dal lavoro presentando certificato malattia non avendo la possibilità x il tipo di lavoro che svolgo di lavorare da casa
Rispondi Autore: Gallo ellena - likes: 0
23/04/2020 (16:35:06)
Buongiorno, con una patologia "epatopatia cronica ", ho diritto ad una certificazione medica cod.v07? Ho un invalidità del 70% ed ho 60 anni, lavoro a contatto c ok n il pubblico. In attesa di una risposta. Distinti saluti
Rispondi Autore: valeria - likes: 0
27/04/2020 (13:28:00)
ma è possibile che le donne in gravidanza siano considerate "categoria fragile"?
su quale base?
Rispondi Autore: Valentina Dieci - likes: 0
28/04/2020 (13:40:51)
Buon giorno. Sono una donna di 44anni invalida 85% in SM che assume Gilenya, immunomodulante che mi abbassa le difese immunitarie.
Vorrei capire dopo il 04/05/2020 come regolarmi per il proseguimento della malattia con codice VO7.
La carta decreto dopo il 4 Maggio esprime poco/niente.
Decreta solo che:" È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche immunosoppressive ,di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità" .
Quindi? Non ci capisco più niente!
Rispondi Autore: Alessandra - likes: 0
29/04/2020 (00:22:15)
Dopo in 30 aprile come vengono tutelati i lavoratori fragili rimasti a casa per inabilità temporanea?
Autore: Peppe Coppola
29/04/2020 (10:04:21)
Chiedo anche io
Rispondi Autore: Rudi SANTINI - likes: 0
03/05/2020 (18:16:16)
MMG Verona. Fase 2 :patologie non assegnabili al v07.....ma comunque inquadrabili in un rischio maggiore, esempio soggetto affetto da asma allergico! Dato che il virus girerà almeno un anno il lavoratore il cui datore riprende l'attività cosa farà? Starà a casa un anno con certificato MMG? Verrà lasciato a casa senza poter lavorare? Verrà licenziato, in ragione che ne DdL ne MC si vorranno assumere la responsabilità di farlo lavorare?
Rispondi Autore: Francesco da Bagnolo Mella BS - likes: 0
05/05/2020 (09:25:07)
Salve anche io sono stato messo in una lista dei così detti "lavoratori fragili", non nascondo le mie paure ed ansie.
Sono monoreddito e improvvisamente mi scopro anche un lavoratore meno tutelato!
Si , meno tutelato, poiché nonostante la mia problematica, in questo momento intriso da così tanta incertezza, nonostante la mia azienda abbia ripreso ( seppur parzialmente), una certa attività, ne resto assolutamente escluso!
Perché noi lavoratori " ipersuscettibili ", restando fuori dal processo produttivo verremo certamente penalizzati dal punto di vista economico?
Per noi ( e non siamo pochi), ci vorrebbe una legge snella ed univoca che ci farebbe accedere ad un reddito di emergenza fin tanto che la situazione covid non trovi una stabilizzazione!
Ho letto di norme che permettevano l'ingresso a noi " fragili", in uno stato di malattia pagato al 100% della retribuzione, ma con grande grandissima delusione apprendo che ad oggi è scaduto il termine ultimo per presentare domanda all'Inps!
Che futuro ci attende?
Ricordo che di domande domandine, ricorsi, di burocrazia insomma, questo paese MUORE!
Datemi una risposta a tutto ciò....
Autore: FRANCO
09/05/2020 (17:51:09)
Chi si è posto la domanda del superamento del comporto?
Penso di parlare per una buona fetta di italiani ,e se non lo si sa,c'è un periodo massimo di mutua che si puo fare.
E' stato risolto il problema della permanenza cautelativa a casa con il codice esenzione V07,ma non è ancora stato emanato niente sul fatto del comporto,quindi io mi chiedo,SE QUESTO DECRETO DURA FINO AL SUPERAMENTO DEL COMPORTO DI UN LAVORATORE che succede?perchè nel decreto scrive pure che in tale crisi non è possibile il licenziamento.
Salvati dal covid uccisi dal sistema.......
Autore: Sax
13/07/2020 (17:36:33)
Sono nella stessa situazione, monoreddito, a casa facendo prima cassa integrazione, poi le mie ferie ed infine con certificato medico a causa lavoratore fragile...
Se c'è proroga dell' emergenza, che fine faccio? Resto a casa (chi mi paga) o vado al lavoro? (e se non mi fanno rientrare risulto assente ingiustificato e quindi passibile di licenziamento) ?
Inoltre, come si fa poter leggere le risposte alle tante domande che stanno nel forum?
Grazie
Rispondi Autore: Sara - likes: 0
09/05/2020 (09:30:36)
Buongiorno ,
Mmg del Veneto sono informati che esista questa possibilità di malatti con codice V07?! Il mio medico si è rifiutato letteralmente dicendomi di arrangiarmi praticamente è che lui non poteva coprirmi i giorni a casa, derivanti dall’ emergenza Covid19 ! Tutto ciò nonostante il medico competente del lavoro mi abbia rilasciato un certificato di non idoneità al lavoro temporaneo a causa della mia invalidità (con asma cronica e problemi dovuti ad ictus avuto) ! Secondo voi come devo comportarmi ?!
Rispondi Autore: maria antonietta - likes: 0
19/05/2020 (17:57:52)
lavoratore fragile da diversi anni diabetico con insulina anche durante il giorno. Diabete attestato anche con un certificato rilasciato al modico prezzo di 40 euro dal centro diabetologico presso il quale è in cura. Dopo tutto questo il MMG si è rifiutato categoricamente di rilasciare certificato medico emergenza Covid. Il MC ha detto di riammetterlo in azienda cambiandogli reparto, in un luogo da solo, ma dove lo metto se non ho la possibilità? è giusto che il MMG si rifiuti di farmi certificato medico? a me non sembra un comportamento corretto!!! e ora che faccio? Datemi una risposta
Rispondi Autore: Maria - likes: 0
01/06/2020 (18:41:52)
Ho avuto un carcinoma renale nel 2016 con nefrectomia. Mi è stata riconosciuta disabilità. Vorrei essere sicura di essere fra i lavoratori fragili. Come posso saperlo? I malati oncologici lo restano a vita, come possono essere considerati guariti?
Rispondi Autore: Morando - likes: 0
31/08/2020 (14:45:30)
Nonostante che l" Inail sia al corrente e in generale informa anche con articoli ditte datori di lavoro ecc. dei pericoli che stanno correndo i tanti lavoratori con il covid19 nelle piscine comunali italiane permangono i rischi sia per il coronavirus che propagazione di altre malattie !!! In quanto nelle pubbliche piscine comunali italiane ( Mondovì compreso tra le tante ) si è lavorato o ancora si lavora non in regola senza contratto Nazionale così migliaia di lavoratori in nero grigio sono costretti pur di lavorare ...a lavorare senza visite mediche periodiche obbligatorie !! Senza corsi sicurezza sul lavoro ! Senza Inail e Inps che comporta a non avere cassa integrazione né indennità di disoccupazione in quanto fantasmi lavoratori sportivi !!! Senza corsi sicurezza sul covid 19 ! Così migliaia di bagnini , istruttori nuoto e similari, segretarie ,personale pulizie ,allenatori nuoto e similari ecc.pur di lavorare percependo stipendi da fame sottopagati pure a una paga minima salariate oggi con il covid19 messi pure a rischio morte ma anche con possibilità di propagare il covid19 da fantasmi a colleghi e a chi frequenta le piscine comunali italiane che sono bambini, atleti,turisti e questi viceversa contagiare i fantasmi lavoratori...! Tutto questo con Grandi rischi per tutti ci sono a monte certi uffici comunali che sapendo questo andazzo pericoloso e ignobile codesti lasciano fare procedere come nulla fosse alle non oneste gestioni delle piscine ! Che ricordiamo sono gli stessi Comuni a dare le piscine comunali alle gestioni private !! Lavando le mani sporche gli uni con gli altri e i lavoratori a subire !! Pertanto denunciare è obbligo civile sia da parte dei lavoratori che dai clienti stessi delle piscine comunali italiane denunciare contrapponendo a ; carabinieri, CGIL NIDIL Cuneo che ne segue i tanti casi , ispettori Asl e Inail INPS, guardia di finanza, ispettori del lavoro .il covid è in agguato e tutti i posti di lavoro devono essere messi in regola e in sicurezza non si può ancora tollerare la illegalità nelle piscine comunali italiane e in altri ambienti sportivi !!! Sergio Morando
Rispondi Autore: luigi antonini - likes: 0
09/09/2020 (17:48:35)
Sono malato di disturbo ossessivo vorrei sapere se dato che opero in ospedale in un reparto covid i malati mentali possono essere considerati ai fini di legge come soggetti fragili o no.
Grazie per la risposta
Rispondi Autore: Veronica - likes: 0
30/11/2020 (08:38:47)
Sono una lavoratrice part time in casa di riposo effettuo pulizie e sanificazione ambienti ho un invalidità al 70% da patologia di intervento colesteatoma orecchio destro il quale mi porta spesso anzi tutti i giorni e tutto il giorno a dolori, giramenti di testa e perdita d'equilibrio.. Ora sono in malattia per i motivi scritti, vorrei capire se col mio problema posso e devo rientrare o posso mettermi in aspettativa siccome da me essendo casa riposo da poco hanno trovato 20 pazienti positivi al covid, c'è un rischio... Posso assentarmi con diritto, o devo rientrare grazie in anticipo

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