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Una proposta per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Una proposta per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: Valutazione dei rischi

07/11/2019

Come al solito, all’accadere di gravi infortuni, la soglia d’attenzione della pubblica opinione e degli addetti ai lavori sale esponenzialmente e, oltre alla solita richiesta dell’aumento dei controlli, si propongono nuove possibili soluzioni al problema

In Italia, ancora oggi, la sicurezza e la tutela della salute viene percepita, dalla maggior parte dei soggetti coinvolti a vario titolo, come un insieme di norme e procedure che non produce valore alcuno e, anzi, va ad intralciare le normali attività produttive. Di conseguenza, nelle imprese, l'investimento in risorse umane e materiali è stato ed è, quasi sempre, discontinuo e dispersivo.

 

Se andassimo ad analizzare cause e modalità di accadimento degli infortuni mortali o gravemente invalidanti, ci accorgeremmo che queste sono le stesse di quasi settanta anni fa, quando il legislatore varò i famosi “decreti presidenziali” degli anni ‘50; ad esempio:

  • in cantiere si muore perché si cade dall’alto per la mancanza di parapetti o si viene schiacciati da macchine movimento terra o seppelliti in uno scavo, ecc.;
  • in una carpenteria metallica, si muore perché si viene schiacciati in una pressa o perché si ribalta un muletto, ecc.;
  • in un’azienda agricola si muore perché il trattore si ribalta o perché esplode un silo di granaglie o per le esalazioni in una vasca di liquame, ecc.;
  • in un impianto petrolchimico si muore durante un intervento di manutenzione ……… ma con la differenza che adesso si tratta dei dipendenti delle imprese appaltatrici a cui è stato esternalizzato il lavoro.

 

Insomma nulla è cambiato… e per comprenderlo basta pensare al continuo stillicidio di infortuni mortali in ambienti confinati, ultimo quello di Arena Po con 4 morti, nonostante, fin dal 1955, gli articoli 235, 236 e 237 del D.P.R. n° 547 dicessero con chiarezza quali dovevano essere le misure preventive e protettive da adottare per operare in sicurezza in questi particolari ambienti.

 

Va anche detto che, in Italia, a differenza di altri Paesi, per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, non esiste un sistema efficace per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi quale griglia per l’accesso al mercato.

Se da una parte è vero che la nostra Carta Costituzionale con l’art. 41 ci ricorda che l’iniziativa economica privata è libera, dall’altra, lo stesso articolo ci dice che essa <<non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana>> e <<la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali>>.

 

L’art. 6 comma 8, lett. g) e l’art. 27 del D. Lgs. n° 81/2008 riguardano il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”. Il primo richiede l’elaborazione di <<criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27>> mentre l’art. 27 comma 1 ribadisce, richiamando il citato art. 6 comma 8, lett. g), l’individuazione dei settori e dei criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, <<fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni>>.

 

 

Il successivo comma 1-bis dell’art. 27 prevede, con riferimento al solo settore dell’edilizia, che il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizzi <<almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile>>.

Da queste previsioni sono passati molti anni ma nulla ha visto la luce per motivi facilmente intuibili, visto che, in un Paese come l’Italia, la priorità è sempre stata quella di mantenere lo status quo.

Del resto, in Italia, va ricordato che un qualunque provvedimento legislativo riguardante la sicurezza sul lavoro, dopo la stesura di una prima bozza, nei vari passaggi si gonfia di deroghe, particolarità, cavilli vari, esclusioni, ecc. che, quasi sempre, lo stravolge.

In teoria, sono tutti provvedimenti che vogliono raggiungere un nobile obiettivo ma finiscono sempre per raggiungerne un altro, molto meno nobile, che, poi, è sempre lo stesso: accontentare tutti (imprese, sindacati, specialisti della prevenzione, enti di vigilanza, magistratura, ordini e collegi professionali, associazioni varie, ecc.).

Il problema molto grave, però, è che questi due obiettivi sono tra loro incompatibili.

 

Quando avvengono tragici eventi in cui perdono la vita anche più lavoratori, l’attenzione a tali avvenimenti, da parte dei mass media, cresce in modo esponenziale con il conseguente impatto sulla pubblica opinione.

I politici che, in genere, sanno poco o nulla di sicurezza sul lavoro ma sono, invece, molto attenti a cosa pensa la pubblica opinione, tendono a sfruttare la situazione, ai fini del mantenimento o incremento del consenso popolare proponendo interventi migliorativi. Tra gli interventi proposti, dopo i recenti gravi infortuni verificatisi, c’è la “patente a punti” per le imprese. Come questa debba essere strutturata, come debba funzionare, ecc., rimane ancora un mistero.

 

Senza volersi certamente sostituire al legislatore, nel seguito di questo contributo si proporrà uno strumento, non limitato al solo settore dell’edilizia, e cioè la Patente dell’Operatore Economico (POE), per dare seguito alle previsioni finora irrealizzate, in modo che chiunque intenda avviare un’attività economica debba soddisfare preventivamente una serie di requisiti minimi per accedere al mercato ed il cui mantenimento costituisca, poi, conditio sine qua non, per rimanere in esso.

Il possesso della POE dovrà costituire, quale incentivo, un elemento premiante anche nel caso di partecipazione a gare di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, richiesta di agevolazioni, finanziamenti, ecc.

Naturalmente, la POE dovrà essere considerata solo uno degli strumenti utilizzabili per provare a migliorare l’attuale situazione ma mai dovrà vista come la risoluzione al problema in quanto, come già scritto in altri contributi (Vedi gli articoli “ Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro con il freno a mano” e “ Sistema prevenzionale da manutenzione a guasto: che fare?”), ci sono anche altri possibili nuovi interventi da attuare in grado di portare ad un reale miglioramento della sicurezza e della tutela della salute grazie alla loro funzione preventiva deterrente ed incentivante esercitata prima che accadano gli eventi.

Tornando alla nostra POE, i passi per realizzare tale strumento sono di seguito elencati.

 

  1. Sistema informativo

Innanzi tutto, per far funzionare l’intero processo per la verifica del costante mantenimento dei requisiti di idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, è indispensabile rendere prima operativa una rete informatica che permetta l’acquisizione e lo scambio di informazioni tra tutti gli attori coinvolti. Le Camere di Commercio, il Ministero di Grazia e Giustizia, l’INAIL, le Regioni con i dipartimenti di prevenzione, l’INL, i VVF, l’ARPA, ecc., dovranno essere messe in grado di ricevere e scambiare informazioni al fine di far “girare” l’intero sistema.

 

  1. Individuazione di un Responsabile Tecnico e requisiti professionali

Tassativa dovrà essere l’individuazione di almeno un Responsabile Tecnico dell’Operatore Economico (per semplicità, d’ora in poi, useremo la definizione dell’art. 3 del D. Lgs. n° 50/2016).

Questa funzione potrà essere rivestita dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa o dal datore di lavoro, da un consigliere d’amministrazione o da un socio lavoratore o da un dipendente o da un associato in partecipazione o, ancora, da un familiare coadiuvante. Nel caso di un lavoratore autonomo, il citato responsabile non potrà che essere lo stesso lavoratore autonomo.

 

Il Responsabile Tecnico dovrà possedere specifici requisiti professionali per svolgere la funzione. A tal fine un riferimento ce lo forniscono gli artt. 3 e 4 del D. M. 22 gennaio 2008 n. 37, riguardante le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, dove sono indicati i requisiti tecnico professionali di tale figura.

 

Pertanto, per i responsabili tecnici degli operatori economici, oltre ai requisiti basati sui titoli di studio, sarà necessario possedere esperienza lavorativa, per non meno di 36 mesi negli ultimi 4 anni, in un’azienda dello specifico settore, sia come dipendenti che come collaboratori.

Per gli operatori economici e i lavoratori autonomi già iscritti alla Camera di Commercio e per le nuove attività, il possesso dei requisiti professionali da parte del Responsabile Tecnico individuato, non potrà che essere dimostrato tramite autocertificazione.

 

Nel caso in cui il soggetto individuato non sia in possesso dei requisiti tecnico professionali, sarà necessaria sia la frequenza a corsi preparatori con contenuti interdisciplinari (tecnici, organizzativi, fiscali, ambientali, contrattuali, ecc.) con relativo esame per l’ottenimento di specifico attestato che a corsi sulla sicurezza aventi tipologia, contenuti e durata che tengano conto delle particolarità dello specifico settore dell’operatore economico.

 

  1. Requisiti etici

Gli operatori economici, i responsabili tecnici e i lavoratori autonomi (come definiti dall’art. 89 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n° 81/2008) dovranno possedere, per iscriversi alla Camera di Commercio, una serie di requisiti quali, ad esempio:

  • assenza di applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 10 della L. n° 575/1965 (divieto di ottenimento di licenze, autorizzazioni o concessioni);
  • assenza di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 della L. n° 1423/1956 (Sorveglianza Speciale di P.S. o obbligo di soggiorno);
  • assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena per i delitti tipici della criminalità organizzata nonché per la bancarotta fraudolenta, il riciclaggio, ecc.;
  • assenza di sentenze definitive di condanna, con pena detentiva superiore a due anni, o la somma delle singole pene conseguenti a più reati, connessi all’esercizio dell’attività.

 

Naturalmente, il possesso dei requisiti etici non potrà che essere dimostrato tramite autocertificazione da presentare sia al momento della richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio per le nuove attività che al momento del rilascio della POE per gli operatori economici già iscritti. Indispensabile sarà anche prevedere un sistema di verifica su quanto dichiarato utilizzando appieno le potenzialità oggi offerte dai sistemi informativi permettendo così di acquisire, presso gli uffici competenti del Ministero della Giustizia, le informazioni necessarie.

 

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  1. Requisiti tecnico-economici

Per l’accertamento della sussistenza di questi requisiti, al momento dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dovrà essere dimostrata la capacità finanziaria fissando un importo minimo in funzione della tipologia di attività dell’impresa. Sia per le nuove imprese che per quelle già iscritte alla CCIA, la capacità finanziaria potrà essere dimostrata anche tramite puntuale dichiarazione di un istituto di credito o di altro intermediario finanziario in relazione alla tipologia di attività dell’operatore economico.

 

  1. Patente dell’Operatore Economico (POE)

La proposta che segue è stata mutuata, con i dovuti adattamenti, da quanto previsto dall’art. 126-bis del Codice della Strada.

 

5.1 Rilascio della POE ad un nuovo Operatore Economico

Per il rilascio della POE, presso la Camera di Commercio dove ha la sede l’operatore economico, dovrà essere istituita, previo accordo tra i vari attori coinvolti, un’apposita Commissione valutativa costituita dai rappresentanti Parti Sociali (sindacati datoriali e dei lavoratori), degli Enti di vigilanza (ATS/ASL, INL, ARPA e VVF), della Camera di Commercio, dell’INAIL e delle Professioni Tecniche ed articolata in più sezioni (Industria, Agricoltura, Costruzioni, ecc.)

L’operatore economico richiedente la POE dovrà presentare alla citata Commissione, la domanda corredata delle evidenze oggettive relative al possesso dei requisiti richiesti.

 

La Commissione dovrà, tassativamente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, procedere al rilascio della POE oppure, in caso contrario, motivare il rifiuto della concessione della stessa.

Da non dimenticare, fermo restando il divieto di cessione della POE ad altro operatore economico, che dovranno esser definite le modalità di gestione della stessa in caso di modifiche societarie come il passaggio da una Srl ad una SpA, ecc.

 

5.2 Rilascio della POE agli operatori economici già attivi e attribuzione del punteggio

Per gli operatori economici e i lavoratori autonomi già iscritti alla Camera di Commercio, sarà rilasciata la POE a condizione di essere in regola per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e di aver provveduto a designare il Responsabile Tecnico. Tale incarico potrà essere rivestito da uno dei soggetti indicati al paragrafo 2 di questo contributo purché questi abbia rivestito una delle citate funzioni nell’ultimo triennio e nel rispetto dei requisiti etici prima indicati.

 

Il lavoratore autonomo potrà rivestire le funzioni di Responsabile Tecnico a condizione di aver svolto l’attività in modo continuativo nell’ultimo biennio.

Il punteggio attribuito a questi operatori economici sarà il seguente:

  • 20 punti per il lavoratore autonomo;
  • 35 punti per l’impresa con organico medio annuo tra 1 e 5 dipendenti;
  • 40 punti per l’impresa con organico medio annuo da 6 e 15 dipendenti;
  • 50 punti per l’impresa con organico medio annuo da 16 e 50 dipendenti;
  • 60 punti per l’impresa con organico medio annuo da 51 e 100 dipendenti;
  • 100 punti per l’impresa con organico medio annuo da 101 e 200 dipendenti;
  • 120 punti per l’impresa con organico medio annuo superiore a 200 dipendenti

Per le imprese con organico medio annuo superiore a 200 dipendenti si dovranno attribuire 20 punti aggiuntivi per ogni multiplo di 100 dipendenti in organico.

Ovviamente, ai fini del computo dell’organico, saranno esclusi le tipologie di lavoratori indicati all’art. 4 del D. Lgs. n° 81/2008.

Per rafforzare il concetto che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non è un costo ma un investimento, sarà opportuno attribuire ulteriore punteggio a quegli operatori economici che:

  • sono dotati di un Modello Organizzativo ex D. Lgs. n° 231/2001 (4 punti);
  • hanno implementato e certificato un proprio sistema di gestione sicurezza in conformità alla BS OHSAS 18001:2007 e, prossimamente, alla UNI ISO 45001:2018 (6 punti).

Resta inteso che, nel caso di variazioni dell’organico medio annuo superiore al 50% rispetto quanto comunicato, gli operatori economici, ivi compresi i lavoratori autonomi, potranno presentare alla propria Commissione valutativa di settore, la richiesta di modifica del punteggio attribuito.

 

5.3 Attribuzione del punteggio alle nuove imprese

L’attribuzione del punteggio dovrà necessariamente tenere conto dell’organico medio annuo dell’operatore economico e dovrà essere rivalutato dopo 12 mesi anche in funzione di eventuali variazioni dello stesso dovuti a riduzione o aumento dei punti nel citato periodo. Naturalmente, ai fini del computo dell’organico, saranno esclusi le tipologie di lavoratori indicati all’art. 4 del D. Lgs. n° 81/2008.

 

Il punteggio attribuito agli operatori economici all’atto della prima iscrizione alla Camera di Commercio sarà lo stesso di quello attribuito alle imprese già attive citate nel paragrafo precedente.

Per rafforzare il concetto che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non è un costo ma un investimento, sarà opportuno attribuire ulteriore punteggio a quegli operatori economici che:

  • si doteranno di un Modello Organizzativo ex D. Lgs. n° 231/2001 (4 punti);
  • avranno implementato e certificato un proprio sistema di gestione sicurezza in conformità alla BS OHSAS 18001:2007 e, prossimamente, alla UNI ISO 45001:2018 (6 punti).

 

5.4 Riduzione del punteggio della POE

Il punteggio dovrà essere ridotto in seguito all’accertamento, da parte degli enti di vigilanza preposti, di una o più violazioni alle norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro avvenute dopo il rilascio della POE

 

Va ricordato che, in base a quanto stabilito dall’art. 14 comma 1 del D. Lgs. n°81/2008, <<si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole>>.

 

Francamente, aspettare la reiterazione della violazione per decurtare i punti dalla POE, potrebbe diminuire l’efficacia deterrente dello strumento stesso. Pertanto, andrà valutato tra gli attori coinvolti se adottare una linea più rigida e cioè decurtare i punti in seguito ad una singola violazione debitamente accertata ed inserita nel sistema informativo oppure seguire la linea indicata dall’art. 14 comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008.

 

Facendo riferimento all’elenco dell’allegato I al D. Lgs. n° 81/2008, per ognuna delle violazioni indicate e contestate all’impresa, si dovranno detrarre 2 punti.

Accanto alle tipologie di reati indicati nell’allegato I, sarà opportuno individuare, per i vari settori degli operatori economici, un elenco tipologico specifico di ulteriori reati che comportino la riduzione del punteggio della POE.

 

 

Tenendo conto che il nostro sistema prevenzionale prevede, con il D. Lgs. n° 758/1994, uno specifico procedimento amministrativo-penale per la regolarizzazione della violazione accertata, l’adempimento della prescrizione nei termini fissati dall’ente di vigilanza, comporterà una riduzione della decurtazione del punteggio passando da 2 a 1 punto.

 

Quando la violazione alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce aggravante per i delitti previsti dall’art. 589 e 590 del Codice penale, in quanto ad essi causalmente collegata, comportando una condanna definitiva, sarà necessario prevedere una significativa riduzione del punteggio della POE.

 

Ad esempio, in caso di uno o più infortuni mortali, oltre alla riduzione del punteggio della POE per la violazione accertata, dovrà essere prevista una decurtazione di 20 punti.

In caso di lesioni personali colpose, la decurtazione dovrà essere graduata in funzione della gravità delle contestazioni prevedendo, ad esempio, una riduzione di 10 punti in caso di lesioni gravissime (art. 590 comma 3 c.p.).

 

Da valutare anche la possibilità di legare la riduzione del punteggio della POE anche ai casi di evasione contributiva o assicurativa debitamente accertata visto che il lavoro irregolare e il mancato rispetto delle più elementari norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, vanno sempre “a braccetto”.

 

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, dovrà essere prevista una riduzione di 2 punti in caso di violazioni debitamente accertate a quanto previsto, a loro carico, almeno dall’art. 21 del D. Lgs. n° 81/2008. Anche per loro, in caso di regolarizzazione della violazione accertata, l’adempimento della prescrizione nei termini fissati dall’ente di vigilanza comporterà una riduzione della decurtazione del punteggio passando da 2 a 1 punto.

 

5.5 Acquisizione punteggio annuale

Dopo un anno dal rilascio della POE, nel caso in cui non siano state commesse gravi violazioni debitamente accertate alle norme per la prevenzione e protezione dei rischi il cui elenco tipologico, certamente non esaustivo, è quello dell’allegato I al D. Lgs. n° 81/2008, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

  • 1 punto per il lavoratore autonomo;
  • 2 punti per l’impresa con organico medio annuo tra 1 e 5 dipendenti;
  • 3 punti per l’impresa con organico medio annuo da 6 e 15 dipendenti;
  • 5 punti per l’impresa con organico medio annuo da 16 e 50 dipendenti;
  • 6 punti per l’impresa con organico medio annuo da 51 e 100 dipendenti;
  • 10 punti per l’impresa con organico medio annuo da 101 e 200 dipendenti;
  • 12 punti per l’impresa con organico medio annuo superiore a 200 dipendenti.

 

5.6 Recupero dei punti della POE

Come per la patente per gli autoveicoli, sarà necessario prevedere la possibilità di recuperare i punti persi. Ciò dovrà essere fatto prevedendo la frequenza di specifici corsi di formazione per il datore di lavoro o il Responsabile Tecnico, organizzati dai soggetti individuati al p. 2 dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 pubblicato sulla G. U. n. 193 del 19 agosto 2016. Naturalmente, i corsi dovranno essere strutturati, per tipologia, contenuti e durata, tenendo conto delle violazioni che hanno portato alla decurtazione dei punti e, comunque, di durata non inferiore a 40 ore e non superiore alle 120 ore.

La possibilità per un operatore economico di iniziare il percorso di recupero dei punti dovrà avvenire quando la riduzione degli stessi avrà raggiunto il 50% del punteggio iniziale.

 

5.7 Verifica della POE

Le Commissioni di valutazione competenti per i vari settori dovranno, ogni tre anni, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti etici, tecnico-economici, ecc..

La verifica dei requisiti etici dovrà accertare l’assenza di reati commessi successivamente all’ottenimento della POE.

Per i requisiti tecnico-economici si dovrà verificare il mantenimento di quelli rilevati al momento dell’ottenimento della POE.

Analogo discorso per i requisiti del Responsabile Tecnico.

 

5.8 Sospensione della POE

Nel caso in cui, successivamente al rilascio della POE, venisse a mancare anche uno dei requisiti prima indicati (etici, tecnico-economici, ecc.), la sospensione della stessa sarà disposta dalla sezione della Commissione valutativa competente per lo specifico settore.

La sospensione della POE sarà attiva fino a che l’operatore economico non provvederà a produrre il requisito mancante.

Il provvedimento decorrerà trascorsi 15 giorni dalla notifica dello stesso nel caso in cui l’operatore economico non darà evidenza del possesso del requisito mancante.

L’operatore economico che, nel caso di perdita di anche uno solo dei requisiti, non lo comunicherà, entro 15 giorni, alla Commissione valutativa competente per il proprio settore, oltre alla sospensione della POE, sarà soggetto alla decurtazione di 10 punti dalla propria patente.

Naturalmente, nel periodo di sospensione della POE, l’operatore economico non potrà né stipulare contratti con privati e né partecipare a gare bandite dalla Pubblica Amministrazione.

 

5.9 Revoca della POE

La POE sarà revocata dalla Commissione valutativa, competente per lo specifico settore dell’operatore economico, all’esaurimento dei punti disponibili.

Durante il periodo di revoca della POE, l’operatore economico non potrà partecipare a gare pubbliche e non potrà stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con privati. 

Sarà consentito portare a termine lavori, servizi o forniture già eseguiti per un importo superiore al 60% del valore del contratto; nel caso in cui, durante il periodo per l’esecuzione di tali attività si creassero le condizioni per un’ulteriore detrazione dei punti, questi saranno sottratti successivamente al rinnovo della POE.

 

Dopo 12 mesi dalla revoca, gli operatori economici, ivi compresi i lavoratori autonomi, al fine di riottenere la POE, dovranno seguire di nuovo l’iter procedurale iniziale. Inoltre, durante questo periodo, il datore di lavoro o il Responsabile Tecnico, dovranno frequentare un apposito corso in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, avente durata di 120 ore, con verifica penale dell’apprendimento.

Come nel caso previsto per il recupero dei punti della POE, i corsi di formazione saranno organizzati dai soggetti individuati al p. 2 dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 pubblicato sulla G. U. n. 193 del 19 agosto 2016.

L’evidenza del possesso dei requisiti etici, tecnico-economici, ecc., unitamente al superamento della verifica di apprendimento prevista dal corso, permetterà di ottenere una nuova POE.

 

  1. Il sistema dei controlli

L’attività di controllo, da parte degli enti pubblici preposti è attualmente fortemente carente; per poter far funzionare il sistema dei controlli, necessario per la funzionalità della POE, ci sono due alternative:

  • rafforzare gli organici, sia con trasferimenti di personale tra le varie amministrazioni (previa adeguata formazione), sia con nuove assunzioni (oggi, ci sono alcune migliaia di funzionari realmente presenti sul campo ma sono poca cosa verso gli oltre 4 milioni di imprese in Italia) con la conseguente necessità di prevedere l’adeguata copertura finanziaria, oppure
  • scegliere una drastica alternativa e cioè quella di esternalizzare le attività di vigilanza e controllo ad organismi privati riconosciuti/accreditati presso i ministeri del Lavoro e della Salute (e ciò previa la modifica/introduzione di una serie di provvedimenti legislativi che ne rendano possibile l’operatività), in modo da poter concretamente esercitare un’attività deterrente, mediante la maggiore presenza e frequenza dell’attività preventiva su quei settori industriali e non in cui sono concentrati gran parte degli infortuni e delle malattie professionali (basterebbe usare le statistiche INAIL per individuare target mirati), utilizzando per il loro funzionamento, parte dei proventi derivanti dalle sanzioni comminate.

 

Ovviamente, gli enti di vigilanza continuerebbero ad occuparsi delle indagini giudiziarie relative agli infortuni ed alle malattie professionali.

 

All’INAIL si potrebbero riservare le competenze di indirizzo e di controllo sull’operato degli organismi accreditati ed incaricati della sorveglianza (al fine di evitare derive per connivenze utilitaristiche o, soprattutto, per tentazioni derivanti dal meccanismo di sostentamento degli stessi organismi privati), verificando periodicamente la sussistenza dei requisiti etici, organizzativi e tecnici che ne hanno permesso l’accreditamento presso i citati ministeri.

 

  1. Sistema sanzionatorio

Il sistema dovrà prevedere sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo dovrà essere economicamente significativo in modo da costituire un efficace deterrente.

Ad esempio, si potrebbe pensare ad una sanzione pecuniaria pari al valore dei lavori eseguiti fino al momento in cui viene accertato l’esercizio dell’attività in mancanza della POE in corso di validità.

 

In caso di appalti di lavori, servizi o forniture Datore di lavoro-Committente o un suo delegato, il Committente o il Responsabile dei Lavori dovranno verificare, prima dell’affidamento delle attività oggetto dell’appalto di lavori, servizi o forniture, il possesso della POE da parte dell’operatore economico.

 

In caso di subappalto, l’affidatario dovrà verificare, prima della richiesta d’autorizzazione al subappalto, il possesso della POE da parte dei subappaltatori.

Altro aspetto importante, sarà quello di legare il DURC al possesso della POE negando, in caso contrario, il rilascio di tale documento attestante la regolarità contributiva ed assicurativa.

  1. Conclusioni

In conclusione, a parere di chi scrive, la richiesta della “patente a punti” per gli operatori economici, recentemente avanzata sia da alcuni esponenti dell’attuale Governo che dai sindacati, potrà certamente costituire un utile strumento ma un reale cambiamento in futuro lo potremo avere solo creando un sistema che dimostri che il rispetto delle regole e gli investimenti per la sicurezza e la tutela della salute oltre ad essere eticamente riconosciuti ed apprezzati dalla pubblica opinione, producono un ritorno economico tangibile in quanto:

  • permettono all’impresa l’accesso e la permanenza sul mercato dove esiste un sistema di controllo efficiente ed efficace da parte degli enti preposti,
  • costituiscono un vantaggio competitivo rispetto ad altre aziende dello stesso settore,
  • permettono la riduzione dei costi indiretti (assenteismo, turnover, ecc.),
  • aumentano l’efficienza dei processi lavorativi,
  • fanno accedere ad agevolazioni fiscali e contributive,
  • migliorano l’immagine aziendale e
  • riducono la conflittualità interna ed esterna.
 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione





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Rispondi Autore: Sergio Vianello - likes: 0
07/11/2019 (07:10:24)
EDILIZIA - UNA ATTIVITÀ LASCIATA ALLO SBANDO
Alto indice infortunistico
L’edilizia, già di per sé si caratterizza come un ambito con un’elevata presenza di malattie professionali e con il più alto indice infortunistico. Spesso di casi mortali. Una tendenza che, pur decrescendo, non ha smesso di essere rilevante: si è passati dai 109 decessi del 2013 agli 80 del 2017 (dati INAIL 2018).
Basti pensare al rischio derivante dal lavoro in quota. Le cadute dall’alto rappresentano, infatti, un terzo degli infortuni nell’edilizia; nello specifico da tetti o coperture, da scale o ponteggi, da parti in quota di un edificio (balconi, terrazzi etc.) e da macchine da sollevamento.
Per lavorare su ponteggi o tetti è richiesta non solo esperienza e prudenza, ma anche una condizione fisico-psichica ottimale; il che significa avere un corpo allenato, agile, forte, libero da dolori o da limitazioni dovute al naturale passare degli anni o a patologie sopravvenute nel tempo.
Un comportamento che dovrebbe riguardare innanzitutto il buonsenso e la logica e che, tuttavia, non viene quasi mai messo in pratica o rispettato. Ogni giorno, in cantieri di diverse dimensioni, lavoratori anziani mettono a repentaglio la propria incolumità continuando a svolgere mansioni che dovrebbero essere appannaggio solo di individui più giovani.
Invecchiamento della forza lavoro
Qual è la ragione del perdurare di questo continuo stato di rischio? Non esistono leggi o norme che tutelino queste categorie di lavoratori, magari agevolandone il pensionamento?
Tra le undici categorie professionali di lavoratori dipendenti definite dalla normativa, c’è quella dell’edilizia e della manutenzione degli edifici. Infatti, a seguito del D.lgs. 4/2019, le categorie di lavoratori con attività gravose hanno facoltà di chiedere l’APE sociale (“se hanno raggiunto il sessantatreesimo anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi”), oppure la possibilità di ritirarsi con la pensione anticipata al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica a condizione, però, di vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del diciannovesimo anno di età. Vi sono tuttavia due importanti discriminanti.
La prima è che l’accesso ai benefici sopra elencati resta ancorato a un vincolo di bilancio annualmente stabilito; ovvero: se vi sono le risorse finanziarie è possibile, altrimenti vi è il posticipo della data di decorrenza del beneficio.
La seconda è che l’accesso a queste forme di prepensionamento resta valido solo per i lavoratori dipendenti. Per gli autonomi e gli artigiani, invece, non è previsto nulla di simile. E questa limitazione, in un certo senso, aggrava il problema considerando che nei cantieri lavorano in percentuale preponderante proprio gli autonomi.
Idraulici, muratori, manovali, elettricisti, serramentisti, gessisti e altri: sono molti i professionisti non inquadrati come dipendenti che si alternano in un cantiere durante le diverse fasi della costruzione: un esercito di persone spesso privo di tutele, senza obbligo di formazione e sorveglianza sanitaria, carente di informazione e addestramento e che lavora in subappalto o talvolta senza un regolare contratto, magari in nero.
Lavoratori autonomi
Trattasi di lavoratori – proprietari di ditte individuali o detentori di partite IVA – che non dispongono di paracadute sociali e supporti nel caso di malattia temporanea o inidoneità a certe mansioni, derivante da una delle numerose e probabili malattie professionali che possono colpire con l’avanzare dell’età. Individui “costretti” a lavorare anche in caso di difficoltà e non perfetta forma fisica, con tutte le conseguenze negative che ciò può comportare.
Non solo, in una tale situazione va aggiunto un ulteriore elemento di criticità. Nessun lavoratore “edile” può in nessun caso usufruire delle agevolazioni pensionistiche previste dal D.lgs 67/2011 per quei lavori definiti “usuranti”, non rientrando – in maniera sorprendente – in nessuna delle tipologie previste dalla legge.
Possibili soluzioni
Quindi, quale soluzione per rendere più tutelato chi lavora nell’edilizia? Mutare completamente la situazione in tempi brevi è utopistico. Tuttavia, si possono mettere in pratica alcuni correttivi in grado di migliorare la condizione di chi vive di edilizia.
Il primo è, per l’appunto, far rientrare il lavoratore fra coloro che svolgono occupazioni “usuranti”.
Il secondo potrebbe riguardare l’obbligatorietà della formazione, specie in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria.
Il terzo - a parere dello scrivente il più importante - potrebbe riferirsi a una professionalizzazione obbligatoria di coloro che in un cantiere operano. Cosa che oggi purtroppo non avviene: chiunque, senza la minima preparazione o conoscenza tecnica, può aprire una ditta edile e proporsi sul mercato. Infatti, basta recarsi da un notaio con un oggetto sociale magari molto ampio che prevede la possibilità di fare ponti, grandi strutture, autostrade, ecc., e immediatamente è possibile aprire una partita IVA e operare sul mercato !!!!!
Si potrebbe a questo punto prendere spunto dalla normativa adottata per tutte le ditte impiantistiche, per le quali per operare e rilasciare la famosa “Dichiarazione di Conformità” è indispensabile ottenere dalla C.C.I.A.A. il riconoscimento delle pregresse esperienze e professionalità.
Non dico che questa soluzione sia la panacea delle problematiche sopra esposte (tante ditte impiantistiche, ad esempio gli elettricisti, gli antennisti, ecc., operano lo stesso senza questo fondamentale requisito in barba alla normativa e sfruttando "l’ignoranza" del cliente che giustappunto "ignora"!!!), ma sicuramente si limiterebbe l’improvvisazione che molto spesso causa infortuni evitabili solo con la consapevolezza e conoscenza di questa difficile attività, spesso frutto di esperienze tramandate da padre in figlio.
Sergio Vianello
Commissione Sicurezza Ordine degli Ingegneri Milano
Coordinatore CROIL CANTIERI
Osservatore esterno Ordine dei Commercialisti e esperti contabili

Rispondi Autore: Vignati Delfina - likes: 0
12/03/2024 (09:45:44)
Ma impresa affidataria dovrà richiedere in caso di subappalto visione delle patente a punti ? c

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