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Macchine: evoluzione della normativa tecnica e attrezzature intercambiabili

Macchine: evoluzione della normativa tecnica e attrezzature intercambiabili
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

22/01/2021

Un intervento si sofferma sull’evoluzione normativa tecnica negli apparecchi di sollevamento. La funzione e sulla tipologia delle norme europee armonizzate. Focus sulle attrezzature intercambiabili per sollevamento materiali e persone.

Milano, 22 Gen – Come ricordato nella presentazione del seminario Inail “ Il 10° Rapporto Inail sulla sorveglianza del mercato per la direttiva macchine”, davanti al rapido cambiamento tecnologico che riguarda le macchine e le attrezzature di lavoro è necessaria, perché ci sia un reale prevenzione degli infortuni, una continua revisione delle modalità di lavoro e delle tutele e comportamenti dei lavoratori.

 

Proprio per questo motivo torniamo agli atti del seminario Inail e della successiva giornata di approfondimento “La sicurezza degli apparecchi di sollevamento” (Milano, 12 dicembre 2019) per parlare dell’evoluzione delle norme europee armonizzate. Evoluzione che abbiamo spesso mostrato anche nella presentazione dei vari documenti Inail pubblicati in questi anni sulle verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Macchine
Formazione sui rischi specifici degli operatori che utilizzano macchine utensili e carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

La funzione delle norme europee armonizzate

Nell’intervento “Evoluzione normativa tecnica apparecchi di sollevamento”, a cura del Dott. Ing. Roberto Cianotti (Presidente commissione UNI CT 005 «Apparecchi di sollevamento e relativi accessori») si ricorda innanzitutto, con riferimento ai contenuti della Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE (2a edizione - giugno 2010), quale sia la funzione delle norme armonizzate.

 

Si indica che le norme armonizzate “forniscono le specifiche tecniche che consentono ai fabbricanti di macchine di conformarsi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Poiché le norme armonizzate sono sviluppate e adottate sulla base del consenso fra le parti interessate, le loro specifiche danno una buona indicazione dello stato dell’arte al momento della loro adozione”. E dunque l’evoluzione dello stato dell’arte “si riflette nelle modifiche o revisioni successive delle norme armonizzate”.

 

A tale proposito – continua l’intervento – “il livello di sicurezza che garantisce l’applicazione di una norma armonizzata rappresenta un banco di prova di cui devono tener conto tutti i fabbricanti della categoria di macchine coperte dalla norma, inclusi coloro che decidono di utilizzare soluzioni tecniche alternative. Il fabbricante che sceglie soluzioni alternative deve poter dimostrare che tali soluzioni sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine, tenuto conto dell’attuale stato dell’arte”.

In questo senso tali soluzioni alternative “devono fornire un livello di sicurezza che sia per lo meno equivalente a quello ottenuto applicando le specifiche della norma armonizzata pertinente”.

 

Si ricorda poi che qualora non siano disponibili le norme armonizzate, “altri documenti tecnici possono fornire utili indicazioni per l’applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine”. Ad esempio “le norme internazionali, le norme nazionali, i progetti di norma europea, le Raccomandazioni per l’uso formulate dal coordinamento europeo degli organismi notificati o le linee guida pubblicate dalle organizzazioni professionali. Tuttavia, l’applicazione di tali documenti tecnici non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine”.

 

Con riferimento alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (28 ottobre 2019) relativa al “Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea per il 2020”, si indica che “la produzione tempestiva di norme di elevata qualità resta un aspetto prioritario per la Commissione. A tale proposito, alle norme armonizzate dovrebbe essere dedicata un'attenzione specifica al fine di rispettare la recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Nel quadro del diritto europeo, le norme armonizzate devono soddisfare i criteri di qualità definiti in termini di forma e sostanza tecnica”.

 

Riguardo alle norme europee armonizzate si segnala poi che, una volta adottate, “le norme diventano parte integrante del diritto dell'Unione e il loro uso conferisce ai fabbricanti in tutto il il mercato unico una presunzione di conformità dei loro prodotti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione”. Questo assicura – continua il documento – “la certezza del diritto e la stabilità, entrambi aspetti importanti per gli utilizzatori delle norme armonizzate, riduce i costi per i fabbricanti, cosa a sua volta importante per gli investitori, e consente alle piccole e medie imprese di immettere sul mercato prodotti conformi alla legislazione dell'Unione senza costi aggiuntivi”. Ne derivano, tuttavia, “anche maggiori responsabilità pubbliche per le autorità di regolamentazione, che devono vigilare adeguatamente su tali norme armonizzate”.

 

Le tipologie di norme armonizzate alla direttiva macchine

Si ricorda poi che conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE “le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata”.

 

Come ricordato anche in altri articoli del nostro giornale, “esistono tre tipi di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE:

  • le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine
  • le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di categorie di macchine
  • le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine”.

 

Per dare un’idea dell’evoluzione delle norme, anche se l’informazione fotografa la situazione di più di un anno fa (novembre 2019), riportiamo questa immagine sulla situazione delle norme armonizzate alla direttiva macchine:

 

 

Le attrezzature intercambiabili per sollevamento materiali e persone

Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento che riporta ulteriori sulle norme armonizzate e ci soffermiamo brevemente su quanto indicato riguardo all’evoluzione della normativa tecnica di riferimento delle attrezzature intercambiabili per sollevamento materiali e persone

 

Si ricorda, sempre con riferimento alla Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE, che le attrezzature intercambiabili “sono attrezzature progettate e costruite per essere montate con la macchina dopo che la macchina di base è stata messa in servizio. Le attrezzature montate su una macchina dal fabbricante quando questa è immessa sul mercato e che non sono destinate ad essere sostituite dall’utente non si considerano attrezzature intercambiabili, bensì parti della macchina”.

 

Inoltre uno o più elementi delle attrezzature intercambiabili “possono essere forniti dal fabbricante della macchina, insieme con la macchina di base, oppure da un altro fabbricante. In entrambi i casi, ciascun elemento dell’attrezzatura intercambiabile sarà considerato un prodotto separato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione CE di conformità separata, recare la marcatura CE ed essere fornito con proprie istruzioni”.

 

Si ricorda poi che le attrezzature intercambiabili “non vanno confuse con i pezzi di ricambio che non modificano la funzione della macchina o apportano una nuova funzione ma sono semplicemente destinati a sostituire i pezzi usurati o danneggiati. Le attrezzature intercambiabili si distinguono anche da quegli utensili quali, ad esempio, lame, punte, benne semplici per la movimentazione terra, ecc. che non modificano o apportano una nuova funzione alla macchina di base”.

 

Si ricorda poi che le piattaforme di lavoro “destinate ad essere assemblate a una macchina per il sollevamento al fine di modificarne le funzioni per il sollevamento di persone sono attrezzature intercambiabili”. E le attrezzature intercambiabili “possono essere poste sul mercato dal fabbricante della macchina di base o da un altro fabbricante. In entrambi i casi, il fabbricante delle attrezzature intercambiabili deve specificare nelle istruzioni su quali macchine si possono assemblare e utilizzare in sicurezza le attrezzature, facendo riferimento alle caratteristiche tecniche della macchina oppure, se del caso, a modelli specifici di macchine Egli dovrà inoltre fornire le istruzioni necessarie per l’assemblaggio e l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura intercambiabile”.

 

Il documento fa riferimento anche alle istruzioni per gli usi molteplici (macchine mobili destinate a svolgere varie funzioni utilizzando attrezzature intercambiabili), alle istruzioni per il montaggio e riporta un esempio di evoluzione futura delle norme con riferimento al CEN/TC 147 /WG 18 N 755 – Cranes - Loader cranes Interface between loader cranes and work platforms.

 

 

L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi anche sulle problematiche relative ad alcuni provvedimenti concernenti i requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori e l’assoggettabilità al regime delle verifiche periodiche nei carrelli elevatori a forche.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“Evoluzione normativa tecnica apparecchi di sollevamento”, a cura del Dott. Ing. Roberto Cianotti (Presidente commissione UNI CT 005 «Apparecchi di sollevamento e relativi accessori»), intervento al seminario Inail “La sicurezza degli apparecchi di sollevamento”.

 


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