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La prova dell’esistenza della delega: chi deve fornirla e in che modo

La prova dell’esistenza della delega: chi deve fornirla e in che modo
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

13/02/2020

Come si dimostra in giudizio l’avvenuto conferimento della delega: su chi grava l’onere della prova della sua esistenza e dei suoi contenuti, come si collega tale onere agli altri requisiti, come si allega la delega al ricorso.

La delega deve essere giudizialmente provata in modo certo: l’onere della prova è un requisito giurisprudenziale della delega

I recenti orientamenti della Suprema Corte sottolineano il fatto che tra i requisiti giurisprudenziali della delega di funzioni - alla luce dell’art.16 del D.Lgs.81/08 - vi sia anche quello dell’onere della prova.

 

In particolare, in Cassazione Penale, Sez.III, 23 ottobre 2018 n.48268 la Corte afferma che “in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art.16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez.4, n.4350 del 16/12/2015, dep.2016, Raccuglia, Rv.265947).”

 

Dunque “in altri termini, l’atto di delega, per essere efficace, deve essere corredato dai seguenti requisiti: 1) requisito della certezza e della precisione (la delega cioè deve essere puntuale ed espressa); 2) requisito del consenso (nel senso che deve esserci l’accettazione della delega da parte del delegato, trattandosi di atto recettizio del quale occorre fornire la prova); 3) requisito della idoneità (il conferimento deve avvenire a favore di soggetto professionalmente idoneo e qualificato); 4) requisito dell’autonomia (il delegato deve godere di poteri decisionali e di organizzazione autonomi nel senso che deve esercitare non solo le funzioni ma, se del caso, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa, dovendo la effettività dei poteri riverberare anche sotto il profilo economico); 5) requisito della giusta causa (dovendo il trasferimento delle funzioni essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell’impresa); 6) requisito della specificità (dovendo la delega riferirsi alla esecuzione di atti specifici, rispetto ai quali al delegato è trasferita non la competenza, ma la legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti nella competenza del delegante); 7) requisito dell’onere della prova, nel senso che l’esistenza della delega e dei suoi contenuti, deve essere giudizialmente provata in modo certo (Sez.3, n.6621 del 04/12/2013, dep.2014, Siccardi, non mass, sul punto).”

 

 

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Su chi grava l’onere della prova dell’avvenuto conferimento della delega

A questo punto occorre domandarsi su chi gravi l’onere di fornire tale ultima dimostrazione in sede giudiziale.

 

Una risposta a tale quesito viene fornita da Cassazione Penale, Sez.IV, 30 ottobre 2019 n.44141, la quale chiarisce che in materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni - e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro - grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (Sez.3, n.14352 del 10/01/2018, Bulfaro, Rv. 272318).”

 

Nel caso di specie trattato da questa sentenza, ad esempio, è emersa latotale assenza di delega di funzioni in materia di sicurezza” dal momento che “la ricorrente si è limitata a segnalare apoditticamente che aveva attribuito il potere al preposto al punto vendita della M. s.r.l. mediante contratto di “distacco”, non allegato al ricorso in violazione del principio di autosufficienza e del quale non è neanche riportato il contenuto.”

 

In Cassazione Penale, Sez.III, 28 marzo 2018 n.14352, ancora, “la corte territoriale ha tratto il convincimento dell’assenza di conferimento di una delega di funzioni in materia di prevenzioni di infortuni sul lavoro al preposto, dal mancato rinvenimento di un atto scritto di delega e dall’assenza di risposta da parte del datore di lavoro circa l’esistenza di un conferimento di delega di funzioni […]”.

 

Nello specifico, in questo caso, di fronte all’esplicita richiesta avanzata dal consulente del P.M. rivolta al datore di lavoro, questi, che non contesta di aver ricevuto la richiesta, nulla ha osservato e dedotto; non ha neppure asserito, a sua discolpa, di aver delegato terzi, circostanza questa che, se provata, avrebbe comportato, poi, il vaglio sui requisiti per esonerare dalla responsabilità il delegante come individuati dalla giurisprudenza di legittimità.”

 

E la Cassazione precisa a questo punto, in termini generali, che “a tal ultimo proposito, va ricordato che i nodi problematici che riguardano l’onere della prova della delega ed i requisiti di forma sono stati risolti nella giurisprudenza di legittimità e, quanto al primo profilo, dai principi generali secondo cui la prova del fatto costituente reato deve essere fornita dalla pubblica accusa, mentre la delega di funzioni, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità, deve essere dimostrata da chi l’allega (Sez.4, n.39158 del 18/01/2013, Zugno, Rv.256878; Sez.3, n.19642 del 06/03/2003, Rossetto, Rv. 224848; Sez.4, n.37470 del 02/10/2003, Rv.226228).”

 

L’onere della prova del conferimento della delega in relazione alla sussistenza degli altri requisiti della stessa e in particolare all’esperienza del delegato (art.16 c.1 lett.b) D.Lgs.81/08)

Come si è già avuto modo di ricordare, l’art.16 D.Lgs.81/08 - e di conseguenza la giurisprudenza che lo ha interpretato - prevede diversi requisiti della delega di funzione tra cui quello dell’idoneità del delegato, ovvero che quest’ultimo “possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” (art.16 c.1 lett.b) D.Lgs.81/08).

 

Una sentenza dell’anno scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 19 giugno 2019 n.27210) ha ribadito a tal proposito che “lo stesso art.16, lett.b), del d.lgs.n.81 del 2008 subordina l’ammissibilità della delega di funzioni, da parte del datore di lavoro, alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.”

 

Nel caso di specie affrontato dalla pronuncia, “tale condizione è stata esclusa con una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, fondata sulla totale inesperienza del giovane architetto neo-laureato, mentre il ricorrente si è limitato a censurare la valutazione di merito dei giudici di primo e secondo grado invocando l’abituale conferimento degli incarichi relativi alla fase esecutiva e non progettuale a personale privo di laurea, senza soffermarsi per nulla sul dato della mancanza di esperienza del delegato (che era architetto e, quindi, laureato). Del resto, in materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni - e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro - grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (Sez.3, n.14352 del 10/01/2018 ud.-dep.28/03/2018, Rv.272318-01).”

 

L’allegazione della delega al ricorso

Concludiamo questa breve e non esaustiva rassegna giurisprudenziale citando un caso (Cassazione Penale, Sez.IV, 22 luglio 2019 n.32487) in cui la Suprema Corte si è soffermata sul tema delle modalità di allegazione delladelega di funzioni al ricorso.

 

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, “va chiarito che non può provvedersi, come pretende il ricorrente, alla valutazione della sfera delle competenze trasferite al dirigente P.A., a mezzo della delega conferitagli dal datore di lavoro, non essendo la medesima stata allegata al ricorso, ma solo richiamata dall’atto di impugnazione, come documento prodotto nel giudizio di merito, senza alcuna specificazione del suo effettivo contenuto, cui la sentenza non fa alcun cenno.”

 

La Suprema Corte sottolinea dunque quanto segue: “ed invero, “in tema di motivi di ricorso per cassazione, la previsione dell’art.606, comma primo, lett.e) cod.proc.pen., nel testo novellato ad opera dalla legge n.46 del 2006, pone a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca ‘individuazione’ e di specifica ‘rappresentazione’ degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta […]”.”

 

A questo punto la Cassazione precisa che tale “onere” è “da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell’atto nel fascicolo del giudice ‘et similia’, ecc.). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tale onere non adempiuto dal ricorrente che, in relazione ad un infortunio sul lavoro, aveva dedotto il vizio motivazionale della sentenza di condanna per la omessa valutazione di una delega di funzioni conferita dal datore i lavoro ai suoi collaboratori, asserendo soltanto che tale documento era allegato agli atti del processo sin dal giudizio di primo grado). (Sez.4, n.3360 del 16/12/2009 - dep.26/01/2010, Mutti, Rv.24649901; di recente: Sez.2, n.20677 del 11/04/2017-dep.02/05/2017, Schioppo, Rv.27007101).”

 

In conclusione, “nella fattispecie in esame, dunque, in assenza dell’allegazione al ricorso della delega avente le caratteristiche formali di cui all’art.16 d.lgs.81/2008 - e quindi della maggiore o minore limitatezza delle competenze del dirigente in relazione agli acquisti di materiale ed attrezzature indispensabili all’adempimento dell’onere di sicurezza incombente sul datore di lavoro [tale circostanza, n.d.r.] impedisce di tratteggiare il contenuto concreto della distribuzione dei compiti nell’organizzazione dell’impresa, al fine di verificare se, identificato il rischio concretizzatosi, in relazione al contesto lavorativo ed alla sua complessità, anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’impianto, esso fosse interamente afferente ai compiti ed ai poteri assegnati al dirigente.”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 48268 del 23 ottobre 2018 (u.p. 7 giugno 2018) - Pres. Savani – Est. Di Nicola – P.M. Di Nardo - Ric. A. A.. - In materia di sicurezza sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione d garante colui che di fatto svolge i poteri del datore di lavoro ma tale assunzione non esclude comunque la responsabilità del datore di lavoro giuridico.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 44141 del 30 ottobre 2019 - Infortunio durante la pulizia di un tritacarne privo della griglia protettiva. Onere della prova sull'esistenza di una delega e responsabilità dell'amministratore unico della catena di supermercati

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 3 - Sentenza n. 14352 del 28 marzo 2018 - E' onere di colui il quale invoca la delega di funzioni provarne l'esistenza, a prescindere da un atto formale scritto di delega

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 27210 del 19 giugno 2019 - Omesso controllo della chiusura della soletta e caduta. La delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza sull'attività del preposto, peraltro privo degli adeguati requisiti

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 32487 del 22 luglio 2019 - Caduta di una barra di acciaio non correttamente imbracata. Omessa allegazione della delega di funzione per la distribuzione dei compiti nell'organizzazione dell'impresa




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