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I quesiti sul decreto 81: RSPP e coordinatore?

I quesiti sul decreto 81: RSPP e coordinatore?
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

17/10/2018

Sulla possibilità da parte di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione formatosi con l’accordo stato-regioni del 26/1/2006 di svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza.


Quesito

Con riferimento al quesito pubblicato sul quotidiano del 5/9/2018 riguardante i crediti che l’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 ha riconosciuto al RSPP se vuole svolgere l’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, vorrei un chiarimento in merito. Nell’Allegato III di tale Accordo sono stati indicati, nell’esempio ivi riportato, i moduli di formazione che un RSPP formatosi con l’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 deve frequentare per conseguire il titolo per svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza. Ma quel RSPP, per potere svolgere l’attività di coordinatore, deve essere comunque in possesso anche degli altri requisiti di cui all’art. 98 comma 1 del D. Lgs 81/2008? 

 

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Risposta

Il lettore che ha formulato il quesito, facendo riferimento a quanto indicato nell’Allegato III dell’ultimo Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 sulla formazione degli ASPP/RSPP, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/2016, nel quale sono stati riportati i crediti formativi riconosciuti ai vari operatori di sicurezza già in possesso di una formazione prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e che vogliono frequentare altri corsi di formazione obbligatori ai sensi dello stesso decreto legislativo, e facendo riferimento in particolare ai crediti formativi riconosciuti al RSPP che vuole svolgere l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), chiede sostanzialmente se con il riconoscimento di tali crediti può svolgere direttamente tale attività anche senza essere in possesso degli altri requisiti di cui all’art. 98 comma 1 del D. Lgs 81/2008.

 

Il dubbio espresso dal lettore è sorto, come del resto dallo stesso indicato, con riferimento a quanto riportato nell’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/2018 e precisamente in calce alla pagina 68 nella quale, dopo la tabella di equiparazione fra la formazione acquisita e quella da acquisire, è stato indicato, con una espressione non molto felice e comunque a titolo di esempio di applicazione della tabella stessa, che “un RSPP, formato con l’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezzaè esonerato dal frequentare il modulo giuridico previsto per la formazione del CSP/CSE dall’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. se ha frequentato il modulo A di cui all’Accordo del 26/1/2006 precisando che lo stesso deve comunque frequentare i restanti moduli tecnico (52 ore), metodologico/organizzativo (16 ore) e pratico (24 ore).

 

 

(...)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sulla possibilità da parte di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione formatosi con l’accordo stato-regioni del 26/1/2006 di svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza.

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
17/10/2018 (11:34:17)
basta con articoli che sono specchietti per le allodole...risposte che si danno solo se paghi...basta...
Rispondi Autore: arch. Antonio D'Avanzo - likes: 0
12/01/2023 (17:20:53)
Per quanto attiene la formazione del CSP/CSE nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili prevista per i professionisti tecnici da abilitarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 smi secondo il programma formativo indicato dall'allegato XIV, mi sembra del tutto errato, illogico ma soprattutto poco coerente, quanto stabilito dall'Allegato III del accordo CSR del 07/07/2016 circa l'esonero della frequentazione del "modulo giuridico" qualora il professionista richiedente sia in possesso del modulo A effettuato ai sensi dell’Accordo del 26/01/2006.
Il modulo giuridico, di cui all'allegato XIV del D. lgs. 81/2008 s.m.i. prevede un percorso formativo che riguarda esclusivamente la normativa del settore delle costruzioni, formazione questa che nulla ha che fare con il "modulo A" generico per la formazione del RSPP che rappresenta un modulo trasversalmente valido per tutte le figure RSPP.
Nel caso di specie, è giusto precisare che il programma previsto dal "modulo giuridico di 28 ore" prevede una formazione attinente la legislazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota oltre ad un approfondimento del "Titolo IV" nonché lo studio delle figure interessate e coinvolte alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali, nonché la legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;
Tale percorso formativo, non può considerarsi una sovrapposizione di un eventuale percorso formativo svolto con il Modulo A , come indicato dall'art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro) del Decreto del fare di cui alla legge n. 69/2013 in quanto l'attività nonché i relativi aggiornamenti previsti dagli ultimissimi decreti legislativi emanati in materia di sicurezza, non possono non essere presi in considerazione nell'ambito di una formazione idonea e coerente al ruolo che si richiede nell' esercizio di un ruolo professionale da svolgersi nell'ambito di un settore ad alto rischio.
Oserei affermare che quanto disposto con il presente Allegato III di cui all'ASR 07/07/16 a cui stiamo facendo riferimento, è stato scritto con i piedi da persone incompetenti che non hanno cognizione di cosa sia nella realtà un cantiere, ne hanno mai trattato la complessa normativa del previgente d. lgs. 494/96 abrogato con l'art. 304 in seno al d. lgs.81/2008. Questa condizione purtroppo non risolverà mai le tante criticità che questa normativa presenta proprio nel settore delle costruzioni. Vorrei inoltre capire cosa c'entra un' accordo legislativo emanato nell'ambito della definizione della formazione di un RSPP di cui all'art. 32 con la formazione professionale di un CSP/CSE, figura questa che nulla ha che fare con le figure chiamate alla tutela della sicurezza dei lavoratori, ricordando che il ruolo del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, incaricato e nominato da un committente ai sensi dell'art. 90 del D. lgs. 81/2008, non corrisponde a quella del RSPP.
Tra l'altro vorrei comprendere come si può scorporare il modulo giuridico di 28 ore dal programma previsto dall'allegato XIV se viene modificato lo stesso art. 98, considerato che la normativa attuale prevede che la formazione per il csp/cse deve essere svolta con una frequenza di almeno il 90% del monte ore.

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