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Il datore di lavoro e l’unicità del RSPP

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Datore di lavoro

13/05/2011

A un datore di lavoro deve corrispondere un solo Responsabile del Servizio prevenzione e protezione? È consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP? Anche nei casi di aziende con più datori di lavoro? Di Rolando Dubini.

 
Milano, 13 Mag - L'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce gli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, prescrivendo in modo tassativo e inderogabile che:
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
 
Qualora il datore di lavoro non nomini il responsabile del servizio di prevenzione e protezione l'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la sanzione penale contravvenzionale alternativa dell'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400.
 
La norma di legge è inequivocabile, è il datore di lavoro, e solamente il datore di lavoro, il soggetto aziendale autorizzato dalla legge a nominare il RSPP, ed è al solo datore di lavoro che ilRSPP risponde. È in sostanza un alter ego del datore del lavoro per quel che riguarda i compiti di cui al successivo art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, che indica i compiti diretti del servizio prevenzione e protezione, compiti però che indirettamente sono propri del datore di lavoro.
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede dunque una relazione stretta, univoca, fiduciaria, tra il datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione. A un datore di lavoro si affianca, per legge, uno e un solo responsabile del servizio prevenzione a protezione, al fine di rendere efficace ed effettiva la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, che deve essere unica.


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Ciò risulta ancora più chiaro, ovvero la concezione monistica del RSPP fatta propria dal legislatore italiano, leggendo l'articolo 31 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 laddove prevede che “nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”: dunque perfino quando si tratta di più aziende tra loro solidamente collegate dal fatto di far parte di un unico gruppo, e dunque in presenza di più datori di lavoro, viene consentito, e in qualche modo suggerito e promosso, un servizio di prevenzione unico, con un unico RSPP.
L'unico RSPP, qualora sia presente un solo datore di lavoro, è un concetto chiaro ed evidente, all'interno di un decreto quale l'81/2008 che è una norma penale, per la quale vale il principio costituzionale di tassatività della fattispecie penale, ovvero sta ad indicare il dovere per il legislatore di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è penalmente illecito e che ciò che è penalmente lecito; e conseguentemente, per il giudice, di non applicare la stessa a casi da essa non espressamente preveduti.
 
A ulteriore, anche se non necessaria, conferma si può citare il caso della nomina del medico competente, l’articolo 18, recante gli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, prevede, obbligatoriamente, che “il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”. La legge è chiara, il datore di lavoro deve nominare il medico competente, un solo medico competente.
 
Se questa è la regola generale, la possibilità di derogarla sussiste solo se un altro articolo di legge introduce in modo esplicito un’eccezione al principio generale, e questo accade per il medico competente, ma non accade invece per il RSPP. Difatti per la sola figura del medico competente l’articolo 39 del D.Lgs. n. 81/2008 (va ricordato che l'analogia è vietata dalla legge in materia penale) prevede esplicitamente che “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti”, e tuttavia, anche per il medico competente resta ferma una concezione monista della funzione, tanto è vero che lo stesso articolo richiede che nel procedere alla nomina di più medici competenti il datore di lavoro è comunque obbligato ad indicare l’unico medico competente coordinatore che dia unitarietà alla sorveglianza sanitaria e agli altri compiti del medico competente (la norma recita “individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”).
 
Conclusivamente è chiaro che esiste un chiaro vincolo legale, esplicito nel D.Lgs. n. 81/2008: a un datore di lavoro corrisponde un responsabile del servizio prevenzione e protezione, un solo RSPP per ogni datore di lavoro, e che non è consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP, mentre potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano


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Rispondi Autore: Giacomo Rucci TdP - likes: 0
13/05/2011 (09:13:10)
Dalla lettura dell'art.31 c.8, poichè il legislatore dice che PUO' (e non DEVE) essere istituito un unico SPP, sembrerebbe, in realtà che venga data all'azienda, con più unità produttive, la facoltà o meno di avere un SPP (e quindi un RSPP) per ogni stabilimento dotato di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Se questo è vero, allora il concetto di SPP è legato più a quello di unità produttiva che a quello di DdL (fermo restando che è il DdL che organizza il SPP e nomina il RSPP). Il quesito, la cui risposta risolverebbe il nostro problema, sarebbe allora: una
una unità produttiva, per avere AUTONOMIA finanziaria e tecnico funzionale, DEVE avere un DdL stabilmente al suo interno? Altrimenti il problema potrebbe avere due soluzioni:
1) per le aziende che hanno un DdL per ogni unità produttiva, DEVE necessariamente esserci un RSPP per ogni unità stessa;
2) per le aziende che hanno più unità produttive ma un unico DdL per ogni , PUO' esserci un RSPP per ogni unità stessa
o uno per tutte;
Rispondi Autore: Celso Vassalini - likes: 0
13/05/2011 (10:45:23)
Cortese Avvocato e Direzione Punto Sicuro,
gradirei di avere una delucidazione, a riguardo della figura professionale ASPP, oltre di aver ben lodevolmente spiegato, anche se ritengo che potrebbero esserci più RSPP all'interno di una complessa struttura P.A. esempio Ospedali, dove c'è la nomina dei Direttori Generali, ma ci sono anche nomine dei Direttori Sanitari in riferimento ai vari reparti. Come succede anche nei centri di ricerca Universitari. Piccolo dubbio..! Ma gli ASPP dove sono finiti..?
Per la gestione dell'applicazione della normativa, procedure di valutazione e organizzazione del Lavoro da Stress Lavoro-Correlato, il medico competente fin dove arriva ed eventuale nuova figura Psicologo del Lavoro, può convivere a pari merito del medico Competente? Il medico Competente verifica lo stato fisico se è compatibile alle varie tipologie di Lavoro e penso che lo Psicologo del Lavoro, sarà quello che deve rimotivare e verificare lo stato mentale ai vari stress...!
Gradirei se vi è possibile una Vostra delucidazione in merito.
Cordialità Celso Vassalini
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
13/05/2011 (11:09:26)
Nel pieno rispetto e comprensione delle opinioni altrui devo ammettere di non condividere l'intrepretazione fatta dall'avv. Dubini.
Il comma 8 dell'art.30, quando recita "può essere istituito un servizio" a mio avviso vuol dire che in caso di più unità produttive è ammesso che ...
Quindi, in qalche modo il contrario di quello che sostiene l'avvocato.
Ritengo che il legislatore volesse certamente legare la figura di RSPP al DdL ammettendo nel contempo che avere un RSPP per ogni unità produttiva permettesse al singolo RSPP una migliore conoscenza della stessa soprattutto qualora il RSPP fosse interno e avesse quindi anche altre mansioni.
Dopodichè, in ottica di semplificazione degli adempimenti, il legilsatore ha concesso al DdL con più unità produttive ed ai gruppi di aziende di averne uno solo; se così fosse, sarebbe semmai da sottolineare la mancanza nel contesto legislativo del RSPP di coordinamento (analogamente a quanto accade con il Medico Competente).
Detto quanto sopra, restano le considerazioni di ciascuno in quanto è innegabile che per il DdL è certamente preferibile avere un unico RSPP quale referente a patto che quest'ultimo sia però in grado di seguire tutte le sedi con la dovuta attenzione (cosa forse tuttaltro che scontata).
In conclusione, direi che il solo fatto che dello stesso comma si possano fare differenti interpretazioni lascia qualche perplessità; a questo punto contano principalmente eventuali sentenze di merito che possano costituire un orientamento ma io non ne conoscono.
Ringraziando per l'attenzione, porgo i più cordiali saluti.
Rispondi Autore: Alessandro Claudio orefice - likes: 0
13/05/2011 (12:01:34)
Il collega, Celso – mi permetto così di chiamarlo amicalmente in questo intervento ‘ad adiuvandum’- richiama l’attenzione se ho ben compreso, su questione importante: a quale entità quanto a meno ai fini della prevenzione ed allo statuto definito delle posizioni di garanzia [nella specie del quesito: afferente al potere giuridico di nomina da parte del DdL dell’UP del ‘proprio’ RSPP] debba ricondursi con stretto legame di specularità il concetto di unità produttiva.
Resta così a mio avviso la doppia domanda [nonché la questione [che mi pare sub specie esplicitamente non risolta] che vorrei rivolgere io pure alla cortesia dell’attenzione dell’avv.to Rolando Dubini in merito alla possibile ‘reductio ad unum’ della definizione di U.P..
che in applicazione pratica srve per conoscere di che avviso sia in merito al caso: se il riscontro effettivo della presenza di due [o più] unità produttive, siccome dotate delle caratteristiche di cui alla definizione di U.P. cioè qualificate come tali alla luce della definizione che ne dà l’art. 2, 1 comma del TUS, rimandi – come personalmente credo – alla necessaria presenza di due ‘diversi’ datori di lavoro della medesima [che, beninteso, potrebbero consistere nella medesima persona, seppure geneticamente rinviabili a posizioni di garanzia autonome] specularmente riflettenti la definizione che di DdLne dà l’art. 2 del TUS medesimo.
Grazie
Rispondi Autore: matteo ambrosino - likes: 0
13/05/2011 (12:15:35)
è sempre stato così fin dal D.Lgs 626/94, è bello il dialogo e scoprire dopo anni e accesi dibattiti la tipicità e la professionalità che deve avere un RSPP per svolgere il suo ruolo. Ma nel privato, come nel pubblico quale professionalità deve avere per svolgere contanto ruolo (diplomato,laureato)?a prescindere da quanto ha detto la L.195/03 art.8bis ex 626/84 e art.32 T.U.81/08(almeno diplomato?) Particolarmente nel pubblico impiego a quale categoria deve essere inquadrato per svolgere l'incarico di RSPP,ravvisandone ovviamente un titolo di studio???
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
13/05/2011 (19:14:48)
Il problema di fondo è che non si legge la norma;
L'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce gli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, prescrivendo in modo tassativo e inderogabile che:
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
E' indelegabile la nomina DEL RSPP. del è uno. Inequivocabile. Chiaro. IL contrario non solo urta con la lettera dell'articolo 17, ma è il contrario di quel che deve pretendere un sano sistema di gestione e un modello 231. Io come presidente di non pochi OdV 231 se trovassi in una azienda più rspp contesterei una non conformità normativa e una disfunzione grave nell'organizzazione della sicurezza. Esiste anche l'addetto alla sicurezza, non solo l'rspp. i giochetti con le nomine sono dannosi e contra legem
Rispondi Autore: Giacomo Rucci TdP - likes: 0
14/05/2011 (08:50:13)
Convenedo con l'Avv. Dubini che il legislatore utilizza il singolare (DEL) all'art.17 c.1 lett.b) per declarare un precetto generale, rimango tuttavia perplesso dall'utilizzo del verbo PUO' all'art.31 c.8.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
14/05/2011 (10:04:03)
Gentile Giaco Pucci, a mio parere le due disposizioni si coordinano affermando che il servizio può comporsi di diversi addetti, con a capo l'unico rspp, dislocati nelle diverse sedi periferiche.
Rispondi Autore: matteo ambrosino - likes: 0
16/05/2011 (08:47:13)
meno male che il T.U. d.lgs.81/08 è ancor più chiaro del 626/94 e l'avv.Dubini bene ha fatto a chiarire inequivocabilmente la unicità dell'RSPP (perchè deve essere il coordinatore della sicurezza dell'azienda,l'occhio vigile nella collaborazione con il Datore L.nel sistema di qualità della prevenzione e sicurezza dei lavoratori di una azienda,avverso alle tante figure (aspp,medicocompetente,dirigenti,preposti,lavoratori)quindi il problema è solo nella competenza e capacità dell'RSPP(diplomato,laureato??a prescindere dalla formazione)ma nel pubblico dopo al titolo di studio come l'inquadrereste come profilo professionale??quale categ.?tanto perchè nel privato esiste già il contratto delle P.M.I. che ne fa un quadro(anche in riferimento alle legislzioni europee che lo riconoscono tale,vedi l'organizzazione AICQ europea).Quindi il problema è solo organizzativo a seconda dell'entità dell'azienda è inutile e dannosa per l'azienda e il sistema della sicurezza di essa nominare doppioni professionali,cozzerebbero tra di loro facendo ritornare la responsabilità al Datore di L.(numerose sono le sentenze in tal senso sulle responsabilita del datore L.,sull'RSPP e a scalare fino al lavoratore per negligenza, ecc,).
Rispondi Autore: Stefano Sardone - likes: 0
16/05/2011 (19:10:55)
Ritengo di potere condividere, alla luce di quanto emerge dal T.U., la posizione del'Avv. Rolando Dubini: un unico RSPP se in presenza di un unico Datore di Lavoro, essendo il modo migliore di responsabilizzare entrambi in un efficace sistema di gestione della sicurezza.
In tal caso, in presenza di più unità produttive, magari dislocate sul territorio nazionale verrebbe posta in maggior risalto la figura degli ASSP per unità locale.
Rimane tuttavia un forte dubbio che secondo me è il punto chiave della questione: se ammettiamo che sia difficile per l'unico RSPP seguire da vicino le realtà delle singole unità produttive è necessario che un ASPP locale svolga un ruolo di referente, ma che abbia la competenza ed i requisiti professionali richiesti per gli RSPP, giacché solo per questi i programmi formativi prevedono determinate conoscenze, quali la gestione dei rischi di natura psico sociale, la comunicazione in azienda, relazioni sindacali e così via.
Ma allora è come tornare all'ipotesi di una gerarchia di RSPP, dove uno assuma il ruolo di coordinamento.
Cosa potete dirmi in proposito?
Grazie.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
20/05/2011 (14:52:36)
Il ragionamento di Sardone calza perfettamente, nel caso in cui l'azienda abbia più sedi con un addetto per ogni sede conviene fare quel che io ho sempre consigliato: far frequentare SEMPRE all'addetto il modulo C, non solo per questo motivo, ma anche per il gfatto che se per un qualunque motivo l'Rspp in carica dovesse lasciare l'azienda, la stessa ha subito il sostituto, problema serio per le aziende che hanno l'obbligo dell'rspp interno.
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
25/05/2011 (10:53:20)
Scusate; stiamo dicendo che conviene formare un ASPP aggiungendo il modulo C rendendolo in pratica un RSPP.
Quindi si ritorna al dubbio iniziale (13 maggio) che vedo condviso da sig. Sardone ovvero che, mentre per il medico competente esiste la figura del coordinatore, per il RSPP tale figura non c'è ma dovrebbe essere prevista nel T.U.
Peraltro, mi permetto di segnalare che altra lacuna del testo è che i compiti e le responsabilità del medico coordintore si intuiscono ma non sono esplicitati nel testo al punto che la struttura di cui faccio parte ha ovuto chiedere un parere legale in tal senso che, comunque, resta tale in assenza di una interpretazione "ufficiale" (semprechè non mi sia perso qualcosa).
La figura del RSPP di coordinameto, a mio modesto avviso, ci potrebbe stare, a patto che siano chiari compiti e responsabilità.

Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
25/05/2011 (22:49:43)
L'articolo 12 delle preleggi al codice civile è chiaro. L'interpretazione della legge deve essere letterale, E il dlgs n. 81/2008 non prevede una pluralità di rspp, ma la sua unicità, tanto è vero che per il medico, che peraltro non è neppure un obbligo indelegabile, è stata necessaria una modifica della norma. Non si possono scambiare i propri desideri con la corretta interpretazione letterale della norma. Il suggerimento di far frequentare all'aspp, nei casi delineati, il modulo C è un suggerimento di buon senso e niente di più. Quanto ai compiti del medico coordinatore mi paiono così ovvi: i protocolli sanitari dei vari medici devono essere tali da non consentire tutele differenziate della salute dei dipendenti visitati. E in qualche modo confermano, anche per il medico, l'unicità della funzione e dell'attività svolta. Per avere più rspp va cambiata la norma come si è fatto per i medici, altrimenti è vietato. Evitiamo di alimentare inutili leggende metropolitane, come quella del datore di lavoro delegato, che NON ESISTE.
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
26/05/2011 (10:00:49)
Forse non ci capiamo; sono d'accordo con Lei ce non bisogna inventare figure che non esistono. Purtroppo, la realtà del lavoro è complessa. Ad esempio, sono d'accordo sul fatto che il Medico Coordinatore debba essere garante della tutela della salute dei lavoratori ma, quando si passa alla praica, i Medici Competenti rivendicano la propria autonomia sulla definizione dei PSS e, a volte, non trovano accordo fra loro.
Comunque, grazie per lo scambio di opinioni.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: roberto petricciuolo - likes: 0
17/02/2012 (19:33:45)
sono stato fino a ieri un RSPP di un distretto sanitario nominato dal mio direttore sanitario in base ad una delibera che nominava datori di lavoro tutti i direttori di distretti ospedali e dipartimenti.quindi avevamo una ventina di RSPP.oggi abbiamo un solo datore di lavoro,il direttore generale, ed un unico RSPP da lui nominato.la legge è stata applicata....la sicurezza sui luoghi di lavoro penso che ne risentirà a breve.....
Rispondi Autore: Paolo Cosenza - likes: 0
18/02/2012 (10:11:54)
Cortesemente vorrei sapere se un'azienda ha più RSPP a quali sanzioni va incontro? GRAZIE
Rispondi Autore: Roberto Frander - MI - likes: 0
08/06/2012 (11:58:32)
Spett.le Redazione, L'azienda in cui lavoro ha 4 siti industriali tutti di rilevante importanza. In ognuno di questi opera un SPP con un RSPP e degli ASPP. Al livello centrale , il DL mi ha nominato a capo della struttura di HSE, con un ruolo di coordinatore dell'intero servizio: dunque con un ruolo gerarchico sugli RSPP che però conservano la dipendenza funzionale dal DL. La complessità della ns struttura ha imposto questa mia nomina al fine di assicurare una unicità di visione/azione in tema di salute e sicurezza del lavoro. Come inquadrereste questo mio ruolo alla luce del Dlgs 81 e delle peculiarità dei vari ruoli in campo (RSPP, ASPP, MC, ecc)? Grazie
Rispondi Autore: Lucia Bosco - likes: 0
27/11/2012 (10:25:28)
Il dubbio esposto nell'ultima nota (autore G. Rucci)si risolve con l'evidenza che il legislatore attribuisce all'unità produttiva dotata di piena autonomia gestionale e di spesa e, quindi, secondo la norma di un proprio datore di lavoro. E' allora in quel caso che essendoci datori di lavoro diversi gli stessi posso scegliere di rivolgersi ad un unico servizio, ferma restando a mio avviso l'unicità dell'rssp per ciascun datore di lavoro. In tanti anni di esperienza posso dire che è forse proprio questo il caso in cui hanno una funzione significante gli addetti al servizio. La sicurezza insegna che in tutti i sistemi il coordinatore deve essere unico.
Rispondi Autore: Salvo - likes: 0
20/05/2013 (18:33:17)
ho letto gli art 31 e 32 deld.lgs. 81\08 ma non mi è ancora chiara una cosa. un RSPP di un centro commerciale dovrebbe essere unico per tutta la struttura, come suggerito dal legislatore. Quali requisiti deve avere un RSPP per ircoprire tale ruolo all'interno di tale struttura? E' necessario seguire un corso per RSPP gruppo C? Serve avere una laurea tra quelle indicate? Bisogna essere abilitati all'esercizio della professione di ingegniere, architetto o geometra? Occorre essere in possesso di un attestato di Coordinatore per la sicurezza? ...mica pochi dubbi eh?? :-)
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
31/12/2013 (14:55:58)
Egregio avvocato Dubini, vorrei sottoporle la seguente questione.
Premesso che una azienda, la proprietà ha riunito sotto la stessa ragione sociale quattro stabilimenti, in quattro regioni diverse, ognuno dei quali prima aveva una propria linea di produzione, una propria ragione sociale, un proprio Datore di lavoro, un proprio RSPP ed un proprio Medico Competente, facendo diventare gli stabilimenti singole unità produttive (tutte con più di 15 dipendenti) di una stessa ditta con un solo Datore di Lavoro.
Ai sensi dell’art.35 per ogni “unità produttiva” va tenuta una riunione periodica, a cui può partecipare l‘RSPP, il Medico e l’RSL di stabilimento
Ai sensi dell’art.39 comma 6, il Datore di Lavoro individua un Medico Coordinatore: non capisco però quali possano essere i suoi compiti,dato che ogni medico è responsabile della elaborazione ed applicazione di un proprio programma sanitario e sarà difficile che egli possa imporre alcunché, considerata la fattispecie giuridica del Medico Competente (il quale risponde di proprie responsabilità anche penalmente)
Gli RSPP, facenti parte di un unico Servizio di Prevenzione e Protezione, parteciperanno alle rispettive riunioni di prevenzione.
Orbene, nel caso in cui fosse imposto un unico RSPP, sarebbe veramente antieconomico pretendere che egli svolga i contenuti dell’articolo 33 nelle quattro sedi distati anche 1.500 km tra loro.
Inoltre, considerato che dalla lettura della legge non si comprende bene quale sia lo specifico ruolo degli ASPP (se non quello di fare qualche indagine iniziale che l’RSPP non sa fare – ma c’era bisogno di parlare di ASPP ?), dato che sopra di loro ricadono i medesimi obblighi dell’RSPP, e, nel caso tale specificità facesse riferimento alla “geografia” aziendale, non si vede perché l’RSPP dovrebbe firmare un documento di valutazione elaborato da altri e/o una formazione “prevista” da altri, ecc., non è più logico e più costruttivo per la sicurezza dei lavoratori, che vi sia un RSPP a Torino, uno a Catania, ecc. ???
Ciò non trasgredirebbe il “può” indicato nell’articolo 31 comma 8 e non trasgredirebbe, per ogni unità produttiva l’obbligo di nominare un RSPP di cui all’articolo 17.
Non saprò mai rappresentare quanto gradirei una sua luminosa risposta !
Autore: Fabio Depriori
12/09/2018 (11:44:12)
Mi trovo in una situazione simile, con una precisazione: abbiamo un unico datore di lavoro per quattro società appartenenti a un gruppo ma aventi ragioni sociali diverse, cosa che mi sembra sia diversa nel caso del sig. Raneri.
Abbiamo 4 RSPP e 4 MC diversi.
Personalmente condivido in pieno quanto scritto dal sig. Raneri. Sarebbe interessante avere un commento dall'Avv. Dubini su questi due casi.
Rispondi Autore: Emiliano B - likes: 0
24/04/2014 (18:26:41)
Gentile avvocato, le vorrei sottoporre il seguente quesito. Nella nostra azienda, una srl che fornisce servizi di ingegneria, siamo due amministratori con firma disgiunta e pari capacità di rappresentanza, entrambi responsabili tecnici e ciascuno in possesso di un conto bancario intestato alla società che rende l'operatività di ogni amministratore indipendente. Tenga conto che ognuno di noi amministra una sede operativa, io su Foggia mentre l'altro amministratore su Roma. Entrambe le sedi hanno gli uffici con dipendenti impiegati ed abbiamo operai che eseguono lavorazioni in vari cantieri, in quanto siamo una società di servizi. I due amministratori a firma disgiunta con capacità amministrativa ed indipendenza economica possono configurarsi come due datori di lavoro anche se all'interno della stessa azienda e nominare due RSPP, uno per la sede di Foggia e uno per la sede di Roma?? La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.
Rispondi Autore: Fabiano Ferrari - likes: 0
28/12/2015 (13:55:38)
Gentile Avvocato,
mi permetto di disturbarLa per domandarLe un'indicazione in merito alla compatibilità tra la funzione di Delegato del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 (con idonea Delega di funzioni) e la funzione di ASPP. Storicamente in Azienda svolgevo la funzione di RSPP e nel tempo, a seguito di promozioni, sono ad arrivato a rivestire il ruolo di Responsabile di Stabilimento. Fungendo tutt'ora da interfaccia con l'RSPP (attualmente esterno all'Azienda) insieme ad un altro ASPP, mi domandavo se potevo formalizzare tale mio ruolo parallelo.
La ringrazio per l'attenzione,
Cordiali saluti
Fabiano
Rispondi Autore: Davide D'addio - likes: 0
05/12/2016 (10:08:24)
Buongiorno, vorrei chiedervi delle delucidazioni riguardo la nomina dell' ASPP.
Un Datore di Lavoro che, si trova ad over riorganizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione, deve scegliere il personale già formato in precedenza, oppure può decidere di formare dei nuovi lavoratori e accantonare chi già ha i requisiti?
Ringrazio per l'attenzione
Saluti Davide
Rispondi Autore: bruno marroccu - likes: 0
22/12/2016 (10:34:29)
È compatibile il ruolo di un quadro apicale (datore di lavoro delegato) con il ruolo di medico competente?
Rispondi Autore: Cinzia Granvillano - likes: 0
22/07/2018 (14:59:42)
Buongiorno, vorrei esporvi un mio dubbio. In una azienda con obbligo di RSPP interno è lecito che il lavoratore incaricato qualora richieda aspettativa non retribuita per motivi personali e per un lungo periodo mantenga il ruolo in aspettativa ed il nuovo RSPP venga implicitamente così ritenuto sostituto?

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