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I principi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

17/03/2011

Dalla Costituzione della Repubblica Italiana al Codice Civile e Penale, dalla giurisprudenza al Testo Unico: i principi della tutela della salute e sicurezza sul lavoro in Italia.

Riportiamo un breve excursus sui principi della normativa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in Italia, tratto da una lezione della dott.ssa Anna Guardavilla.
 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività […].”
Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo II – Rapporti Etico-Sociali, Articolo 32
 
 
“«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.”
D.Lgs. 81/2008 (“Testo unico” sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), art. 2 “definizioni”.
 
 
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana […].
Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo III – Rapporti Economici, Articolo 41.
 
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Codice Civile (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262), articolo 2087, Tutela delle condizioni di lavoro
 
L’articolo 2087 è una norma fondamentale di carattere generale, cardine di tutto il sistema, che impone la verifica continua dell’organizzazione del lavoro e dell’aggiornamento costante delle misure adottate o da adottare, secondo il principio della “ massima sicurezza tecnologicamente fattibile”:
 
- particolarità del lavoro: in base alla quale devono essere individuati i rischi e le nocività specifiche;
- esperienza: devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza;
-tecnica: in base alle nuove conoscenze in materia di salute e sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico- scientifico.


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La Corte di Cassazione è costantemente orientata nel ritenere che la sicurezza non può essere subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva: la tutela dell’integrità fisica del lavoratore (art. 32 Cost. e art. 2087 c.c.) non tollera quindi alcun condizionamento economico.
 
“L’art. 2087, per le sue caratteristiche di norma aperta, vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione, sussidiaria rispetto a quest’ultima, di adeguamento di essa al caso concreto”
 
“Nel caso di cattivo funzionamento di una macchina, l’imprenditore, non necessariamente provvisto delle necessarie conoscenze tecniche, si comporta diligentemente rivolgendosi a persona competente”
Corte di Cassazione, sentenza del 1 dicembre 2006 n. 25599
 
“Le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro costituiscono un’applicazione specifica del più ampio principio contenuto nell’art. 2087 codice civile”
 
L’applicazione delle norme tecniche, buone prassi e linee guida, così come definite dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, è quindi funzionale alla realizzazione della massima sicurezza tecnologicamente fattibile imposta dall’articolo 2087 del Codice Civile.
 
La definizione di “prevenzione” contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 richiama implicitamente l’articolo 2087 del codice civile:
 
“Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.
 
La responsabilità gravante sul datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lungi dall’essere responsabilità oggettiva, va dunque ricondotta alla posizione di garanzia attribuita a tale soggetto dall’ordinamento prevenzionistico nel suo complesso e quindi in primis dall’ art. 2087, norma di chiusura del sistema antinfortunistico che sancisce il principio della massima sicurezza organizzativa, tecnica e procedurale tecnicamente e tecnologicamente fattibile, oltre che ovviamente dalle norme specifiche contenute nella legislazione prevenzionale.
 
In tal senso, “il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Ciò dovendolo desumere, anche a non voler considerare gli obblighi specifici in tal senso posti a carico dello stesso datore di lavoro dal decreto legislativo in commento, dalla “norma di chiusura” stabilita nell’articolo 2087 del codice civile, che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi tout court garante dell’incolumità del lavoratore.”
 
Tutto ciò “con la già rilevata conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che
 
“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” (articolo 40, comma 2, Codice penale)
 
(principio della responsabilità omissiva, equiparata dalla legge alla responsabilità attiva).
 

 
 


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Rispondi Autore: cataldo armando - likes: 0
04/05/2018 (12:47:46)
mi fa impazzire quidsc tutto questo!!!!!!!!!

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