Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Spazi confinati: qualificazione e sorveglianza sanitaria

Spazi confinati: qualificazione e sorveglianza sanitaria
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Spazi confinati

03/02/2016

Un intervento si sofferma sulla normativa per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Una proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria per gli addetti.

Modena, 3 Feb – Per evitare che continuino a ripetersi in Italia, malgrado l’entrata in vigore del  D.P.R. 177/2011, infortuni gravi e mortali negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, è importante definire e perfezionare idonei strumenti concettuali e operativi per garantire la salute e sicurezza degli operatori addetti a questi spazi. Infatti se da un lato è evidente che la verifica della qualità dell’aria interna e la garanzia di un’adeguata ventilazione sono basilari, è necessario anche applicare specifiche metodiche di analisi e valutazione delle singole fasi operative correlate anche alla conformazione strutturale degli ambienti e alla presenza di rischi specifici.
 
Per affrontare queste tematiche si è tenuto a Modena, lo scorso 18 novembre, il quinto convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati, dal titolo “Confined Spaces: new perspective in Confined Spaces Safety”, un evento organizzato nell’ambito del progetto “ A Modena la sicurezza sul lavoro in pratica” dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi C.R.I.S. in collaborazione con l'Associazione organismo di ricerca  European Interdisciplinaery Applied Research Center for Safety di Parma.
Durante l’evento è stato possibile anche fare il punto sull’applicazione del D.P.R. 177/2011 e proporre nuovi protocolli operativi.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

È ad esempio il caso dell’intervento del Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta, dal titolo “Confined Spaces: dall'adempimento formale all'efficacia operativa e proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria per gli addetti”, che riporta alcune indicazioni e problematiche non risolte del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
 
L’intervento riporta, ad esempio, un approfondimento dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del DPR 177/2011:
 
Art. 2
Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
(...)
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
(...)
 
Il decreto tuttavia “non precisa che il personale che accederà allo spazio confinato sia quello con l'esperienza triennale, basta solo che uno dei tre (e in particolar modo il preposto) possa vantare tale requisito. Quindi si direbbe che, una volta verificato il soddisfacimento del requisito formale dell'esperienza triennale (tra l'altro maturata in quanti anni o quanto tempo prima) da parte di almeno uno dei tre lavoratori che costituiscono la squadra di cui all'esempio, uno qualsiasi degli altri due operatori dichiarato idoneo alla mansione e che abbia seguito i corsi di formazione di cui all'art. 2 C.1 lettere d), e), f), potrà entrare e operare in ambienti confinati? Inoltre, quale tipologia di contratto deve avere il restante 70 percento del personale, visto che nel testo non è precisato che tutto il personale dev'essere a tempo indeterminato, ma è sufficiente che lo sia almeno il trenta percento? Questo non è definito. Quindi è da prevedersi la certificazione del contratto di lavoro per il restante settanta percento del personale in caso questo non sia assunto a tempo indeterminato? Questo non è definito”.
Sappiamo solo – continua la relazione - che tale esperienza “deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto per il quale, tuttavia nulla è precisato in merito alla tipologia di contratto in essere”.
 
L’intervento si sofferma poi su altre criticità:
- certificazione: il “problema della certificazione dei subappalti/appalti é ancora irrisolto. Di là dal discutere sulla effettiva valenza e necessità della certificazione é evidente una sostanziale differenza di applicazione del disposto normativo a seconda del territorio. Ci sono DTL che sanzionano la mancata certificazione non solo del subappalto, ma anche dell'appalto principale sulla base di una propria interpretazione di quanto indicato all'art. 2 C.1 lettera c)”. E a nulla é servita una specifica nota del MLPS e “ci sono anche situazioni particolari quali i Consorzi, le ATI e l'avvalimento”;
- formazione preliminare: il Decreto prevede “che tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. A fronte della difficoltà relativa alla effettiva applicabilità del requisito temporale ad alcune specifiche attività, viene in soccorso l' interpello 23/2014, ma non basta”;
- rappresentante del datore di lavoro Committente: “figura per la quale devono essere ancora delineati funzione e ruolo (vedi interpello 23/2014)”.
 
L’intervento si sofferma poi sui requisiti individuali degli addetti e sulla idoneità alla mansione specifica con riferimento anche al documento “La sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ad attività in ‘ambienti sospetti di inquinamento’ o confinati” pubblicato sul “Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia” (GIMLE).
 
A questo proposito si indica che per operare negli spazi confinati “è necessario che il lavoratore possieda attitudini e abilità appropriate, un adeguato addestramento e soddisfacenti capacità fisiche (es. forza, agilità e coordinazione), ovvero che sia in buona salute, non presenti disabilità tali da comprometterne la sicurezza durante il lavoro e possieda un'adeguata forma fisica che permetta di affrontare gli sforzi e le sollecitazioni che derivano da questo tipo di attività”.
E i lavoratori che operano in "ambienti sospetti di inquinamento" o confinati devono in particolare “essere sottoposti a controlli d'idoneità periodici. In particolare, l'esame d'idoneità deve porre enfasi sulle capacità generali del lavoratore di poter portare a termine le sue mansioni riguardo a malattie e anomalie che possano compromettere la sua operatività nell'ambito dei luoghi in cui é chiamato a operare”.
 
Nelle slide dell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportati vari criteri e requisiti fisici proposti per l’idoneità al lavoro negli spazi confinati, ad esempio con riferimento alla presenza di disturbi particolari (asma, dolori articolari, epilessia, difetti visivi e uditivi, malattie mentali, ...) o in relazione a particolari attività (salire su scale verticali, ingressi con corda e imbragatura, utilizzo di DPI per le vie respiratorie, ...).
 
L’intervento si conclude sottolineando che all'origine degli incidenti nelle attività negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati “si evidenzia quasi sempre una strutturale grave mancanza delle più elementari regole di sicurezza e consapevolezza dei rischi”. Ed é quindi “indispensabile garantire un'adeguata attività d'informazione/formazione - addestramento di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro se direttamente impegnato, mirata alla conoscenza degli specifici fattori di rischio (tale attività dovrà essere oggetto di verifica di apprendimento e dovrà prevedere un aggiornamento periodico)”.
Senza dimenticare che anche “il possesso di idonei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro adeguati alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e il necessario addestramento al loro uso corretto, rappresenta una condizione imprescindibile per garantire la sicurezza dei lavoratori”.
 
Ciò detto – continua Adriano Paolo Bacchetta - é però “fondamentale poter definire strumenti concettuali e operativi adeguati per effettuare un'approfondita e corretta valutazione dei rischi, identificare un percorso di training efficace, prevedere l'impiego di attrezzature idonee e svolgere una corretta programmazione di tutte le fasi operative codificando le operazioni da porre in essere”.
E infine, ma non meno importante, è importante “effettuare la pianificazione degli scenari di emergenza tenuto conto che nel caso di alcuni casi tragici (depuratore Mineo, Truck Center, ecc.) la successione degli interventi ha spesso portato l'incidente iniziale a concatenare, attraverso improvvisati tentativi di soccorso attuati dai colleghi di lavoro non adeguatamente attrezzati e privi delle più elementari conoscenze a riguardo, impossibili azioni si soccorso che, di fatto, si sono purtroppo tradotte solamente in un incremento del numero delle vittime”.
 
 
 
Confined Spaces: dall'adempimento formale all'efficacia operativa e proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria per gli addetti”, a cura del Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta, intervento al quinto convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati “Confined Spaces: new perspective in Confined Spaces Safety” (formato PDF, 5.24 MB).
 
 
 
 
RTM
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: alessandro schettino - likes: 0
05/11/2018 (17:23:58)
Buongiorno
essendo una ditta individuale senza dipendenti ma con corso fatto 6 anni fa sugli ambienti confinati domandavo se:
1) Nel caso il committente metta a disposizione il suo personale, si puo' ovviare alla problematica del 30 % della forza lavoro?. E se si i lavoratori del committente devono avere fatto il corso o "basta" che risultino nel piano di sicurezza
2) Sempre inerente alla problematico 30 % della forza lavoro, nel caso ci fossero 3 ditte individuali con relativo corso e ovviamente presenti alla verifica si potrebbe ovviare alla carenza
Grazie
ps nel caso ci fossero dei suggerimenti vi auspico a farmelo sapere.
Grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!