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Spazi confinati: chi può lavorarci e con quali requisiti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Spazi confinati

17/01/2013

Il decreto 177/2011 introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che si trovano ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Campo di applicazione e requisiti di aziende e lavoratori.

Modena, 17 gen – In attesa di un complessivo riordino del sistema di qualificazione delle imprese, il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (entrato in vigore il 23 novembre 2011) ha previsto un interessante sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che si trovano ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
 
Per tornare a parlare del Decreto 177/2011 e del sistema di qualificazione individuato, presentiamo un documento ospitato sul Bollettino n. 4 del 25 giugno 2012 “Speciale ambienti confinati” realizzato dalla Commissione di certificazione del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi dell’ Università di Modena e Reggio Emilia.
 
In “D.P.R. 177 del 14.09.2011 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, a cura di  Maria Capozzi (Ispettore del lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna [1]), si sottolinea che con questo regolamento sulla qualificazione “si impone una specifica professionalità alle aziende che operano nel settore degli ambienti confinati”. Con requisiti “non più riconducibili ‘semplicemente’ alla verifica della idoneità Tecnico-Professionale”. Il regolamento richiede “requisiti inderogabili di qualità organizzativa e contrattuale”, standard di formazione mirati e “una gestione della sicurezza di tutto il dettato normativo” del Decreto legislativo 81/2008 (valutazione dei rischi, attrezzature di lavoro, DPI, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, ecc).
 
Il DPR 177/2011 – rivolto sia alle imprese che direttamente operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, sia alle imprese che esternalizzano tali attività -  si applica a  “chiunque svolga attività lavorativa nel settore degli ambienti confinati (compresi gli appaltatori). Tenendo conto però che alcune disposizioni si applicano solo ai datori di lavoro committenti”.
In particolare qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta: “unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di particolari requisiti”. 
 
Il principale requisito per tutte le imprese che lavorano in questi ambienti è l’integrale “applicazione delle disposizioni in vigore su valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze”. E per i lavoratori autonomi e imprese familiari è necessaria una integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 (TUSIC) relativamente a sorveglianza sanitaria e a formazione specifica:  “non più facoltà di beneficiare (previsione generale del D. Lgs. 81/2008) ma obbligo (dettato specifico del D.P.R. 177/11)”.
 
Questi alcuni requisiti riportati nel DPR 177/2011:
 
Art. 2
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
(...)
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
(...)
 
Dunque ciascuna impresa deve avere “personale esperto (esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento) in misura non inferiore al 30% della forza lavoro e assunto con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato”. Tuttavia le attività possono essere svolte da imprese che utilizzino personale assunto con altre tipologie contrattuali “(es: Co. Co. Pro., Associato in Partecipazione, Tempo Determinato, ecc.) e/o in esecuzione di un contratto di appalto purché i contratti siano stati preventivamente  certificati”.
 
Riguardo alla presenza del 30% della forza lavoro un’interpretazione dell’assunto normativo è che in caso di aziende che svolgono attività di tipologie differenti il parametro sia “da intendersi riferito alla forza impiegata negli ambienti confinati”. 
 

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Questi altri requisiti del DPR 177/2011:
- effettuazione dell’attività di “informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se attivo, mirata alla conoscenza dei fattori di rischio”. Deve essere con verifica di apprendimento e deve essere oggetto di aggiornamenti;
- “possesso e relativo addestramento all’uso di dpi, strumentazione, attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi specifici della attività svolta (secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all. IV p.3 TUSIC);
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento per le procedure di sicurezza di tutto il personale impiegato nelle attività  lavorative in ambienti confinati o sospetti di inquinamento compreso il datore di lavoro (secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all. IV p.3 TUSIC); 
- attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Con riferimento al Documento unico di regolarità contributiva (DURC), “ove applicabile la previsione vigente in materia”;
- “applicazione integrale della parte economica (tabelle contrattuali) e normativa (regole sui rapporti di lavoro quali ferie, orari ecc,) prevista dalla contrattazione collettiva di settore (compreso l’eventuale versamento all’ente bilaterale) con riferimento ai contratti e accordi collettivi sottoscritti fra organizzazioni dei D.L. e OO. SS. maggiormente rappresentativi”.
 
Concludiamo riportando alcune indicazioni relative alle attività esternalizzate.
 
Per le attività esternalizzate “il subappalto deve essere espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente e certificato (come l’appalto)” ai sensi del Titolo VIII Capo I del D.Lgs. 276/2003. “Anche per le imprese e lavoratori autonomi che lavorano in ‘subappalto’ si applica integralmente” il D.P.R. 177/2011. 
Sempre in relazione alle attività esternalizzate tutti i lavoratori impiegati, “compreso il ddl se attivo, e i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente prima dell’accesso ai luoghi ove dovrà svolgersi l’attività lavorativa, sulle caratteristiche dei luoghi ove devono operare e su tutti i rischi presenti compresi quelli derivanti da utilizzi precedenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal committente”. 
Si sottolinea che “il tempo necessario affinché tutta l’attività  di informazione da parte del ddl committente si concretizzi completamente deve essere tale da assicurare che avvenga l’effettivo trasferimento delle informazioni dal committente lavori a chi opera e in ogni caso tale tempo non può essere inferiore a 1 giorno”.
 
Rimandiamo i lettori al documento originale in cui si affrontano altri obblighi delle attività esternalizzate, ad esempio in relazione all’individuazione da parte del datore di lavoro committente di un “proprio rappresentante in possesso di adeguate competenze (esperienza triennale)” e formazione.
 
Il documento si conclude ricordando che per chiunque operi in questi ambienti a rischio “il mancato rispetto delle indicazione del DPR 177/11 determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare sia direttamente che indirettamente” nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
 
 
 
D.P.R. 177 del 14.09.2011 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, a cura di  Maria Capozzi (Ispettore del lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna), intervento tratto dal Bollettino Commissione di Certificazione n. 4 del 25 giugno 2012 “Speciale ambienti confinati” (formato PDF, 2.19 MB).
 
RTM


[1] Le considerazioni contenute nel presente lavoro sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene



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Rispondi Autore: Stefano Faccini - likes: 0
20/06/2014 (16:08:32)
Quale tipo di formazione deve avere un addetto interno che opera in ambiente confinato? Lezioni solo teoriche, lezioni teoriche pratiche con addestramento per emergenze? chiedo questo perchè i corsi proposti dalle società di consulenza sono differenti: c'e' chi propone corsi di 16 ore in aula e altri corsi di 8 ore di cui 4 in aula e 4 pratici....grazie
Autore: Gian Paolo Bernuzzi
04/11/2016 (08:27:41)
Perché i corsi proposti dai vari enti formatori sono differenti: c'e' chi propone corsi di 4 - 8 - 12 - 16 ore suddivisi fra aula e pratica, in realtà c'è una normativa di riferimento che indichi quale deve essere la durata minima del corso?

Grazie e saluti
Rispondi Autore: Cristiano Picuno - likes: 0
02/07/2014 (12:24:20)
Buongiorno, ho un quesito da porre:
I lavoratori somministrati tramite un'agenzia per il lavoro, che a livello normativo sono equiparati ai lavoratori diretti, possono essere utilizzati da aziende che operano in spazi confinati?
Rispondi Autore: Giannì Epifanio - likes: 0
23/09/2015 (17:12:25)
Un pomeriggio a scervellarmi per trovare a dare una risposta alla quantità di ore di formazione da avere. Risultato 16 ore ripartite tra teoriche e pratica, aggiornamenti dopo 3 anni (quante?)
Ma è stato emanato qualcosa in merito?
Dove trovarlo?
Rispondi Autore: Mario Bianchi - likes: 0
04/11/2018 (11:08:50)
Salve, ho un attestato di qualifica per il lavoro in ambiente confinato ma il titolare dell'azienda non vuole darmi ne l'originale, ne la copia. Non avrei diritto ad averla? Inoltre questo attestato può essere rilasciato senza effettuare nessun corso?
Rispondi Autore: Lucas Cicciò - likes: 0
08/05/2019 (13:39:18)
Ci sono dei limiti di peso e specifici relativi alla fisicità di chi accede dentro uno spazio confinato?
Rispondi Autore: Consulente - likes: 0
18/01/2022 (12:40:22)
Salve, l'art.2 lettera c), del DPR 177/2011 stabilisce:
"presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, etc...."
Esempio: qualifico il mio personale per iniziare ad eseguire attività in spazi confinati. Se la norma impone l'esperienza triennale, come posso e da dove devo iniziare? Come posso far acquisire esperienza al mio personale se non ho mai iniziato lavorazioni simili?
Grazie
Rispondi Autore: GIORGIO - likes: 0
06/02/2022 (06:50:46)
Buongiorno, pur non avendo ricevuto nessuna preparazione riguardo il lavoro negli spazi confinati, l'azienda di prevenzione incendi per cui lavoro si ostina a mandarmi in una fabbrica di vernici che prevede l' abilitazione agli spazi confinati. Io lavoratore rischio qualcosa?

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