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Le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali

Pubblichiamo un estratto dell’articolo di Adriano Ossicini in cui vengono esaminate le due sentenze “gemelle” della Cassazione n. 6048 e n. 6774 del 2018 in merito all’interpretazione del comma 6, secondo periodo dell’articolo 13 del D.Lgs n.38/2000, laddove si ritrova la dicitura “il grado di menomazione conseguente al nuovo evento viene valutato senza tenere conto delle preesistenze”.

 

L’interpretazione che ne viene data, non ci sembra rispettosa della volontà del legislatore, che intendeva escludere il coefficiente di maggiorazione nel caso di due eventi tutelati in regime diverso, laddove il primo fosse stato già indennizzato. Il “senza tenerne conto” nell’esegesi della Corte porta, in limitati e particolari casi, dovuti danni relativi allo stesso organo/apparato, non solo ad una valutazione maggiore rispetto alla F.G. di fatto esclusa dalla norma, ma in maniera surreale porta a valutare due volte lo stesso danno. Tutto ciò ci appare in contrasto con la volontà del legislatore espressa nella frase “senza tenere conto”, che è stata del tutto decontestualizzata nella sua corretta accezione ed applicazione addivenendo ad un risultato irrazionale.

 

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Un’interpretazione surreale dell’art.13, comma 6, secondo periodo del d.lgs. 38/2000 - sentenze cassazione n.6048 e n.6774 del 2018 

 

INTRODUZIONE

Il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 6 del prevede che: "Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale.

Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata."

• Il primo periodo del comma 6 riguarda i casi di valutazione delle menomazioni preesistenti extra lavorative o professionali non indennizzate in rendita. Tali menomazioni preesistenti assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa e sono prese in considerazione utilizzando la formula Gabrielli di cui all'art. 79 T.U;

• Il secondo periodo riguarda invece la diversa ipotesi degli infortuni o malattie professionali anteriori indennizzate in rendita o in capitale ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; in tal caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima del 9 agosto 2000 (terzo periodo), e il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze.

 

Da una lettura complessiva si evince che nel primo caso, assenza di rendita, deve essere applicata la Formula Gabrielli, come noto coefficiente di maggiorazione, nel secondo caso invece, presenza di rendita in diversa disciplina, non vi potrà essere maggiorazione, ma deve essere considerato e valutato solo il danno dovuto all’ultimo evento, garantendo comunque all’assicurato il mantenimento della rendita in godimento per i postumi del precedente infortunio. Il principio ispiratore è quello di impedire che infortuni occorsi sotto la precedente disciplina vengano unificati a quelli accaduti sotto la nuova, in quanto ciò è escluso dalla stessa norma.

 

Ciò detto, logica vuole, che nell’applicazione del citato dettame, la valutazione finale, per uno stesso danno, con il secondo metodo, che non prevede maggiorazione, deve necessariamente essere inferiore a quanto stabilito con il primo in cui vi è la maggiorazione.

 

Il riferimento al «grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale» lascia chiaramente intendere che il danno da indennizzare riguarda esclusivamente la menomazione ricadente nel regime danno biologico in sé considerata. Ai fini della valutazione finale, quindi di detto comma, la preesistenza già indennizzata ex T.U. non deve essere presa in considerazione per aggravare la menomazione successiva, ricadente nel regime danno biologico, mediante l'applicazione della formula Gabrielli e la nuova menomazione ricadente nel regime danno biologico deve essere, nel caso, “discriminata” dalla preesistenza già indennizzata ai sensi del T.U., ricorrendo anche a criteri di presunzione medico-legale (1, 2).

 

 

Adriano Ossicini

già Sovrintendente Medico Generale Inail

già Docente a contratto Medicina Legale c/o Università “La Sapienza” Roma

 

 

Continua la lettura dell’articolo di Adriano Ossicini - Una interpretazione surreale dell’art.13, comma 6, secondo periodo del d.lgs. 38/2000 - sentenze cassazione n.6048 e n.6774 del 2018  (pdf)



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