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SGSL: indicazioni per la gestione dei permessi e delle attrezzature di lavoro

SGSL: indicazioni per la gestione dei permessi e delle attrezzature di lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

20/04/2021

Un documento dell’Inail con linee di indirizzo per l’implementazione di un sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro nel settore eolico si sofferma sulla gestione dei permessi di lavoro e delle attrezzature di lavoro.

Roma, 20 Apr – Le linee di indirizzo per l’implementazione di un sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) possono fornire utili informazioni, anche se legate alle specificità delle attività per cui vengono elaborate, per migliorare l’organizzazione e gestione delle attività in relazioni agli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Per questo motivo torniamo oggi a presentare un documento prodotto dall’ Inail, correlato agli studi che l’Inail ha promosso in contatto con l’Associazione Nazionale Energia del Vento ( Anev), dal titolo “ Linee di indirizzo SGSL per l’esercizio dei parchi eolici”.

Il documento - curato da Susanna Costa (Uil), Luciano Di Donato (Inail, Dit), Ruggero Maialetti (Inail, Contarp), Francesco Meduri (Anev - GE Renewable), Andrea Minniti (Cisl), Francesco Napolitano (Anev - Nordex Group) e Laura Tomassini (Inail – DIT) –nasce dalla collaborazione tra Inail, Anev e varie rappresentanze sindacali.

 

Riguardo ai tanti processi e attività descritte nelle schede delle linee di indirizzo, ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:



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Linee di indirizzo SGSL: la gestione dei permessi di lavoro

Il primo argomento su cui ci soffermiamo è la gestione dei permessi di lavoro.

 

Lo scopo delle indicazioni fornite è quello di “dotarsi di un sistema di controllo e regolamentazione degli accessi alle aree in cui sono presenti rischi particolari e/o interferenze che assicuri la corretta gestione degli stessi, secondo quanto previsto dal DVR e/o dal DUVRI”.

 

A questo proposito è necessario individuare “tutte le attività e le aree la cui l’esecuzione o il cui accesso necessitano di essere gestiti attraverso un sistema di permessi di lavoro”, e definire “delle modalità operative necessarie a garantire nell’area solamente la presenza di lavoratori nelle condizioni previste e controllate”.

 

In particolare attraverso i permessi di lavoro “si deve garantire:

  • che le aree oggetto di intervento siano consegnate a chi deve operare nelle condizioni di sicurezza previste dalle norme di legge, consegnando, se del caso, manuali di impianto e di macchina e i regolamenti interni di sicurezza
  • che la consegna delle aree oggetto di intervento avvenga nei tempi previsti, allo scopo di consentire eventuali altri lavori secondo le sequenze programmate
  • che, quando necessario, vi sia una idonea e specifica predisposizione di opportuna segnaletica nelle aree oggetto di intervento
  • nel caso specifico di attività che lo richiedono, che siano state svolte tutte le necessarie attività di progettazione tecnica e organizzativa nonché la predisposizione di eventuali procedure integrative di coordinamento
  • che le informazioni relative ai rischi associati all’attività vengano comunicate a tutti i soggetti coinvolti o potenzialmente interessati
  • che siano state individuate le interferenze derivanti da altre attività lavorative e definite/attuate le misure di riduzione dei rischi da interferenze, anche attraverso il coordinamento con le altre unità organizzative
  • l’accesso solo a seguito dell’avvenuta valutazione dei rischi specifici dell’attività da parte dell’esecutore del lavoro
  • l’accesso solo in presenza dei necessari DPC e DPI previsti per le lavorazioni
  • che vi sia un adeguato controllo e verifica della corretta esecuzione delle attività prima della riconsegna dei luoghi di intervento e il ripristino delle aree”.

 

In particolare ogni azienda deve prevedere “una casistica di attività ed aree per le quali è necessaria la gestione degli accessi mediante permessi di lavoro (Elenco delle aree/attività soggette a Permesso di lavoro). Tra queste, si considerano almeno quelle in cui si svolgono:

  • lavori vicino a parti attive non protette
  • lavori implicanti l’uso di fiamme libere, sorgenti di calore, gas, liquidi o materiali infiammabili
  • lavori in luoghi assimilati ad ambienti confinati o sospetti di inquinamento
  • operazioni di sollevamento e movimentazione meccanica”.

Inoltre per le attività di manutenzione in aree in cui sono presenti rischi particolari e/o interferenze, “è comunque necessario un permesso di lavoro generico”.

E deve “essere garantita la registrazione dei permessi di lavoro rilasciati (Registro permessi di lavoro)”.

 

La scheda (4.5.3 Gestione dei permessi di lavoro) riporta poi, a titolo esemplificativo, un esempio di indicazioni che il Permesso di lavoro deve contenere.

 

Linee di indirizzo SGSL: la gestione delle attrezzature di lavoro

Riportiamo poi alcune informazioni relative alla gestione delle attrezzature di lavoro.

 

Lo scopo delle indicazioni della scheda di processo è quello di “definire i criteri di scelta e acquisizione, messa a disposizione dei lavoratori, uso, manutenzione, svolgimento di controlli e verifiche, messa fuori servizio e sostituzione delle attrezzature di lavoro al fine di assicurare che l’uso delle stesse avvenga in condizioni di sicurezza”.

E riguardo agli obiettivi e risultati attesi: “fornire ai lavoratori attrezzature di lavoro sicure, idonee e adeguate. Garantire il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, anche attraverso l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici. Assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza, anche attraverso le attività di manutenzione, controllo e verifica”.

 

Per la gestione delle attrezzature di lavoro “è necessario adottare una specifica procedura operativa (Procedura gestione attrezzature di lavoro)”. E il documento si sofferma su vari aspetti che la procedura deve garantire.

 

Si indica, ad esempio, che la scelta e l’acquisizione delle attrezzature di lavoro “deve essere fatta sulla base della valutazione dei rischi SSL, attraverso un’analisi sistematica che tenga conto:

  • della rispondenza alla normativa vigente, ivi compresi i requisiti di sicurezza applicabili
  • dell’idoneità ai fini della salute e sicurezza
  • dell’adeguatezza al lavoro da svolgere e delle condizioni operative e ambientali
  • delle eventuali ulteriori attrezzature di lavoro presenti ed eventuali interferenze derivanti
  • delle indicazioni fornite dai fabbricanti
  • delle variazioni significative negli elementi di valutazione che richiedono l’aggiornamento delle scelte”.

 

Inoltre la messa a disposizione dei lavoratori e l’uso delle attrezzature di lavoro è possibile solo se:

  • “sono alimentate/collegate/installate correttamente (se del caso), in conformità con le istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante
  • sono in condizioni di sicurezza, garantite anche attraverso le attività di manutenzione, controllo e verifiche necessarie
  • è garantita la sicurezza e l’ergonomia del posto di lavoro e della posizione dell’operatore durante l’uso dell’attrezzatura di lavoro
  • è garantito il corretto utilizzo, attraverso la disponibilità delle istruzioni per l’uso e/o le istruzioni operative, l’informazione, la formazione e l’addestramento specifico (secondo quanto previsto dalla normativa), l’individuazione dei soggetti che devono sovrintendere le attività
  • è garantita la messa fuori servizio/divieto d’uso in tutti i casi in cui le attrezzature di lavoro non rispettano le condizioni di cui sopra”.

 

La messa in servizio, l’uso, la manutenzione, i controlli e la messa fuori servizio dovranno poi “essere effettuati in accordo alle istruzioni di uso e manutenzione fornite dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro e/o alle istruzioni operative”.

E le attività di manutenzione, riparazione o trasformazione sulle attrezzature di lavoro “devono essere eseguite da personale qualificato in maniera specifica, in conformità a quanto previsto dal comma 4 e 7 lettera b) dell’art. 71 del d.lgs. 81/08, alle istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante nonché delle esigenze derivanti da guasti, malfunzionamenti o esiti di controlli e verifiche. Le attività di controllo (iniziale, periodico e straordinario) devono essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dagli obblighi legislativi nonché dalle istruzioni per l’uso e la manutenzione fornite dal fabbricante (ovvero da norme tecniche o buone prassi) nonché delle esigenze derivanti da condizioni contingenti, guasti, malfunzionamenti, ecc”.

 

La scheda si sofferma poi sulla registrazione e la gestione della documentazione e sottolinea che i lavoratori devono “essere preventivamente informati in merito ai rischi ai quali l’uso delle attrezzature di lavoro li espone e alle misure di prevenzione e di protezione adottate e da adottare, in relazione alla complessità e all’entità del rischio residuo associato alla singola tipologia di attrezzatura di lavoro. Dovranno essere fornite istruzioni comprensibili e informazioni adeguate su ogni attrezzatura di lavoro e i lavoratori dovranno esser adeguatamente formati e addestrati per l’utilizzo di ciascuna di esse, nel rispetto di quanto previsto anche dall’art. 73 del d.lgs. 81/08. Quanto sopra deve essere assicurato anche per i lavoratori dei Terzi e per i visitatori, in relazione alle specifiche attività”.

 

Segnaliamo, infine, che ogni scheda comprende anche varie informazioni sulla documentazione di riferimento, sui ruoli e responsabilità connessi alle attività e sui meccanismi di verifica.

 

Concludiamo ricordando che le presenti Linee di indirizzo, che vi invitiamo a visualizzare integralmente, sono state sviluppate con riferimento a parchi eolici realizzati con aerogeneratori di grossa taglia, per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete elettrica nazionale.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Inail, Dipartimento DIT Inail, Direzione Centrale Prevenzione, Associazione Nazionale Energia del Vento, UILM, FIM CISL, Comitato paritetico di coordinamento, “ Linee di indirizzo SGSL per l’esercizio dei parchi eolici”, a cura di Susanna Costa (Uil), Luciano Di Donato (Inail, Dit), Ruggero Maialetti (Inail, Contarp), Francesco Meduri (Anev - GE Renewable), Andrea Minniti (Cisl), Francesco Napolitano (Anev - Nordex Group) e Laura Tomassini (Inail – DIT), Collana Salute e sicurezza, edizione 2019 (formato PDF, 14.60 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ I sistemi di gestione per l’esercizio dei parchi eolici”.

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su SGSL, Modelli organizzativi, decreto 231

 


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