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Ambienti confinati: quali sono le figure rilevanti per la sicurezza?

Ambienti confinati: quali sono le figure rilevanti per la sicurezza?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Spazi confinati

10/02/2020

Informazioni sui compiti delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza degli ambienti confinati o a rischio di inquinamento. Il datore di lavoro, il rappresentante del datore di lavoro committente, gli RSPP/ASPP e i coordinatori della sicurezza.

 

Roma, 10 Feb – È evidente che per migliorare la sicurezza negli ambienti confinati o a rischio di inquinamento sia necessario non solo conoscerne e saperne gestire i rischi, ma anche poter individuare i compiti delle varie figure coinvolte nella gestione della sicurezza di questi particolari ambienti di lavoro.

 

Per facilitare questa conoscenza possiamo fare riferimento alle “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, un documento prodotto nel 2019 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ( CNI) e che abbiamo già presentato durante un’intervista all’Ing. Stefano Bergagnin e all’Ing. Adriano Paolo Bacchetta realizzata durante la manifestazione bolognese “ Ambiente Lavoro”.

 

Le linee di indirizzo si rivolgono primariamente, ma non solo, agli ingegneri “che nell’ambito della loro attività professionale svolgono attività di consulenza in materia di sicurezza e che possono progettare o riscontrare condizioni operative tali da dover essere trattate come ambiente confinato o sospetto di inquinamento”. E nel documento viene definito un elenco delle figure (e dei relativi compiti) che si ritiene “abbiano funzioni necessarie ai sensi della normativa in essere o comunque importanti ai fini della gestione del rischio” in questi ambienti.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:



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Sicurezza Lavorazioni in Ambienti Confinati - Categoria Istat: C - Attività Manifatturiere

 

Gli ambienti confinati e il Datore di Lavoro Committente

Nel documento – curato dall’Ing. Gaetano Fede, dall’Ing. Stefano Bergagnin, dall’Ing. Luca Vienni e dal Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI – si affronta innanzitutto la figura del Datore di Lavoro Committente.

 

Riguardo ai lavori che si svolgono in luoghi classificabili come ambienti confinati o a rischio di inquinamento il datore di lavoro (DDL) ha infatti un ruolo fondamentale.

 

Se le lavorazioni sono effettuate direttamente dai lavoratori dipendenti presso i luoghi di lavoro di cui il DDL ha la disponibilità giuridica, “quest’ultimo deve rispettare gli obblighi previsti sia dagli artt.15 (Misure generali di tutela), 17 c.1 lett. a) (relativo alla valutazione dei rischi), 18 (Obblighi dei datori di lavoro e dirigenti) e 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), sia dall’art.3 comma 3 del D.P.R. 177/2011 che prevede che ‘durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco’”.

 

Se poi le lavorazioni che si svolgono in un ambiente confinato o a rischio di inquinamento “avvengono secondo modalità di contratto di appalto il Datore di Lavoro Committente è soggetto agli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs. 81./2008 tra i quali la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice che dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. 177/2011. Il DDL Committente dovrà inoltre fornire ai lavoratori impegnati in tali luoghi di lavoro”, classificati come ambienti confinati o a rischio inquinamento, puntuali e dettagliate informazioni ‘sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività’ come previsto al comma 1 dell’art.3 del DPR 177/2011.

 

Infine – continua il documento del CNI – “nel caso in cui la lavorazione all’interno dell’ambiente confinato o a rischio di inquinamento venga svolta in un cantiere soggetto agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008, il (Datore di Lavoro) Committente dovrà adempiere ai compiti stabiliti dall’art.90 del medesimo decreto”.

 

Il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente

La seconda figura su cui si soffermano le linee di indirizzo è il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC).

 

Si ricorda che il RDLC è “una figura introdotta dall’art.3 comma 2 del D.P.R. 177/2011, individuata dal DDL stesso, e che deve essere ‘in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia” esperienza di “attività di informazione, formazione e addestramento […], a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente’”.

 

Si ricorda poi che il DPR 177/2011 e il D.Lgs. 81/2008 non richiedono in maniera esplicita “che il RDLC sia un dipendente dell’azienda/ente committente pertanto pare consentito che tale funzione possa essere ricoperta da un consulente esterno o, nel caso di ambienti ubicati in cantieri soggetti all’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Non è altresì esplicito, anche se si ritiene corretta tale interpretazione, che le competenze del RDLC e le conoscenze dei rischi presenti nei luoghi lavorativi siano riferite in particolare agli ambienti confinati o a rischio di inquinamento”.

 

Riguardo all’attività di vigilanza indicata nella norma il documento indica che, “pur prevedendo la definizione di tale figura una funzione di rappresentanza del DLC”, si ritiene giusto richiedere per lo svolgimento del ruolo di RDLC “una competenza pari almeno a quella di un preposto”.

Per quanto riguarda, invece, l’attività di informazione, formazione e addestramento, “nonostante non venga citato in quanto di emanazione posteriore, il D.M. 6 marzo 2013 relativo all’abilitazione di formatore in tema di sicurezza e salute, si ritiene opportuna per il RDLC una competenza almeno esperienziale in materia di rischi derivanti da lavorazioni in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”.

 

RSPP, ASPP e Coordinatori per la sicurezza

Il documento si sofferma poi sul Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), sull’Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) e sul Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).

 

Riguardo al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione si indica che per lo svolgimento di una corretta funzione secondo quanto indicato da D.Lgs. 81/2008 “gli RSPP sono chiamati ad individuare quando le condizioni dell’ambiente di lavoro siano tali da poter configurare un ambiente confinato (Titolo II art. 66), fornendo conseguentemente indicazioni al Datore di Lavoro circa le modalità gestionali, necessarie per poter operare in tali condizioni; e/o affinché sia correttamente gestito l’affidamento ad aziende qualificate a operare, in relazione ai disposti dell’art. 26 del Testo Unico e dell’art.3 del D.P.R. 177/2011”.

 

L’Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) “potrebbe compartecipare ai compiti individuati nell’art.33 del D.Lgs. 81/2008, considerando che tale articolo del Testo Unico si riferisce in misura ampia all’intero Servizio Prevenzione e Protezione, ma è sempre opportuno ricordare che le maggiori responsabilità derivanti dalla carente attuazione degli stessi compiti gravano sulla funzione del RSPP”.

 

In conclusione alcune indicazioni sono riportate anche riguardo alla figura del Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).

 

Si segnala che è bene che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) “abbia competenze specifiche (ad esempio corsi o seminari specifici in materia di ambienti confinati) ed esperienze che gli consentano di definire le necessarie misure di sicurezza per un corretto coordinamento delle attività previste nei luoghi che risultino classificabili come ambienti confinati o a rischio di inquinamento. Tra queste è opportuno ricordare le procedure gestionali delle possibili interferenze e/o le misure di sicurezza richiamate anche dagli artt. 119 e 121 nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, compresi i riferimenti alle misure di emergenza e l’evidenza, qualora necessaria, del coordinamento della fase di allarme e della fase di recupero, e dell’interazione tra soccorso interno e soccorsi esterni”.

Infine il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) avrà la funzione “di verificare l’effettiva applicazione delle procedure citate e avrà il compito di sottoporle a corretto coordinamento secondo la normativa vigente di cui all’art.92 del Testo Unico”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle linee di indirizzo che riportano anche diverse informazioni, tra le tante altre contenute riguardo alla gestione dei rischi negli ambienti confinati, sull’applicazione del DPR 177/2011 alle attività gestite con risorse aziendali interne.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica i documenti presentati nell’intervista:

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), Ing. Luca Vienni (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI, versione Settembre 2019 (formato PDF, 628 kB).

 

Allegato 1 – presentazione CSA (formato PDF, 101 kB).

Allegato 2 – documenti informazione, formazione e addestramento (formato PDF, 1.54 MB).

Allegato 3 – Flow-chart: Guida nella scelta di una procedura per la gestione dell’emergenza (formato PDF, 199 kB).

Allegato 4 – elenco documenti disponibili per approfondimenti sul tema  (formato PDF, 93 kB).

Allegato 5 – Notifica svolgimento di attività all’interno di ambiente sospetto di inquinamento o confinato (formato PDF, 614 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 



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Rispondi Autore: Emanuele - likes: 0
24/03/2021 (12:09:50)
Buongiorno,
ma un bacino di grandi dimensioni dove sono realizzate una rampa carrabile ed una andatoia pedonale può definirsi spazio confinato? Nel caso in cui lo sia e dopo la realizzazione di tali opere non lo sarà più chi prenderà la decisione di decadenza dello spazio confinato?

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