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Ambienti confinati: le procedure preliminari per prevenire gli infortuni

Ambienti confinati: le procedure preliminari per prevenire gli infortuni

Autore: Giuseppe Costa

Categoria: Spazi confinati

04/12/2020

Un contributo sulle procedure operative di sicurezza negli ambienti confinati. Terza parte: le procedure preliminari e le indicazioni per i datori di lavoro. A cura di Giuseppe Costa, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza.

Come riportato nell’articolo Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, “durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro  specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco”.

Molti articoli e interviste al nostro giornale hanno messo in rilievo come proprio una delle criticità degli ambienti confinati, e come una delle cause/concause più diffuse degli infortuni mortali in questi ambienti, sia proprio la mancanza e inosservanza di procedure di sicurezza.

 

Per parlarne abbiamo pubblicato, in queste settimane, il contributo Ambienti sospetti di inquinamento o confinati – procedure operative di sicurezza” di Giuseppe Costa, Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza. Un contributo che abbiamo diviso in quattro parti.

 

Nella prima parte del contributo si è dissertato di definizioni, di Testo Unico e si è introdotto il DPR 177/2011, nella seconda parte si è accennato al tema della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e in questa terza parte si forniscono informazioni, riflessioni e analisi sulle procedure operative negli ambienti confinati a partire dalle procedure preliminari

Leggi la prima parte “Ambienti confinati: la definizione, il Testo Unico e il DPR 177/2011”.

Leggi la seconda parte “Ambienti confinati: qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”.

 

L’ultima puntata, che pubblicheremo tra qualche giorno, entrerà nel dettaglio delle procedure operative di sicurezza soffermandosi anche sulla fase di allestimento del cantiere, sulla fase di lavoro e sulla fase conclusiva delle attività.

 

Questi gli argomenti presentati nella terza parte del contributo:



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Interventi in Ambienti Confinati (Generica) - Categoria: Procedure Ambienti Confinati

 

Le procedure in ambienti confinati

Gli infortuni, nella maggior parte mortali, in ambienti sospetti di inquinamento o confinati presentano quasi sempre una dinamica tipica a catena: il primo lavoratore accede all’area confinata, perde conoscenza, gli altri colleghi intervengono tempestivamente in suo soccorso, senza le dovute protezioni, e rimangono anch’essi vittime. Le statistiche internazionali, infatti, confermano questa dinamica: oltre il 50% delle vittime è rappresentato dai soccorritori.

 

Le cause degli infortuni mortali sono riconducibili in via generale alla mancanza o inosservanza di procedure di sicurezza, alla sottovalutazione dei rischi presenti o possibili negli ambienti confinati, ad un’inadeguata informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, all’inutilizzo dei dispositivi di protezione individuale adeguati e al non rispetto delle procedure di emergenza e di salvataggio.

 

Come prescritto dal D.lgs. n. 81/2008, l’accesso dei lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere vietato, ma, nel caso in cui i lavori all’interno di determinati ambienti confinati non possano essere svolti in altro modo, per esempio operando dall’esterno utilizzando dispositivi teleguidati, le operazioni all’interno di tali ambienti da parte dei lavoratori devono essere eseguite secondo precise procedure di sicurezza, al fine di prevenire infortuni degli stessi lavoratori e di proteggerli dai rischi presenti.

 

Le procedure di sicurezza che devono essere formulate dal datore di lavoro possono essere suddivise in procedure preliminari all’accesso negli ambienti confinati, procedure propriamente operative e procedure di emergenza e di salvataggio.

 

Le procedure preliminari

Al fine di prevenire gli infortuni negli ambienti confinati, devono essere attuati degli accorgimenti preliminari all’attività lavorativa specifica da attuarsi.

 

In primis, il datore di lavoro deve:

  • Provvedere alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR n.177/2011 della propria azienda o delle imprese a cui affida l’appalto per l’attività in ambiente confinato (certificazione del contratto, verifica del possesso dei requisiti professionali specifici dell’impresa, nomina del proprio rappresentante che si deve coordinare con il responsabile degli interventi, informazione sui rischi specifici, elaborazione del DUVRI);

 

  • Individua un responsabile degli interventi che autorizzerà per iscritto, su apposito modulo di autorizzazione/permesso di ingresso, le operazioni da svolgere preliminarmente e l’ingresso degli operatori dopo la verifica dell’attuazione delle procedure di bonifica stabilite.

Il responsabile degli interventi può coincidere con il datore di lavoro, il dirigente o il preposto.

 

  • Conduce le appropriate attività conoscitive consistenti nella ricerca della documentazione relativa allo spazio confinato e alle misurazioni strumentali necessarie a definire l’atmosfera presente all’interno di esso.

È importante che venga condotto un sopralluogo conoscitivo per verificare la corrispondenza tra la documentazione in possesso e lo stato reale del sito e la presenza di eventuali rischi interferenti con l’attività da porre in essere.

In caso di appalto o di situazioni complesse può esser opportuno redigere un verbale scritto del sopralluogo effettuato da allegare al DUVRI, nel quale indicare le situazioni riscontrate e fornire eventuali soluzioni a situazioni problematiche rilevate attorno all’ambiente confinato.

 

  • A seguito delle attività conoscitive e sulla base di quanto raccolto, il datore di lavoro deve redigere o aggiornare la valutazione dei rischi, tenendo conto dei rischi presenti, dei rischi derivanti da attività lavorative precedenti e dei rischi derivanti dal mutamento delle condizioni ambientali e di lavoro iniziali.

 

  • Definire specifiche procedure operative che individuino:
    • Le caratteristiche dell’ambiente confinato, dei lavori che devono essere svolti e della loro durata (tipologia e descrizione dell’ambiente confinato e rischi indotti dal contesto in cui si opera, tipologia di lavorazioni e rischi associati ad esse);
    • Le modalità per delimitare l’area di lavoro, al fine di evitare eventuali rischi interferenziali
    • Le modalità per accertare l’assenza di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori (monitoraggi ambientali con strumentazioni di rilevamento opportunamente tarate e dotate di sistemi di allarme acustici e/o luminosi, monitoraggi in continuo, accertamento della presenza di atmosfere esplosive o incendio, predisposizione e controllo di idonei dpi e verifica dei requisiti di sicurezza degli stessi, verifica dell’idoneità e funzionalità delle attrezzature di lavoro e di soccorso);
    • Modalità con le quali effettuare una bonifica nel caso di presenza di sostanze pericolose (necessità di ricorrere ad una ventilazione forzata o ad altri mezzi idonei, descrizione delle sostanze pericolose rilevate o utilizzate in precedenti lavorazioni indicando le compatibilità e le incompatibilità con altre sostanze).

 

  • Stabilire adeguate procedure di gestione delle emergenze in relazione al rischio presente, alle dimensioni di accesso e alle caratteristiche strutturali dell’ambiente confinato interessato.

 

  • Informare, formare ed addestrare i lavoratori coinvolti nell’attività con riferimento alle procedure predisposte, all’uso dei dpi e delle attrezzature di lavoro e di soccorso e ai rischi presenti, fornendogli una copia di entrambe le procedure

 

  • Predisporre un apposito modulo autorizzativo per l’ingresso all’ambiente confinato, nel quale siano individuate le figure coinvolte, le misure generali di prevenzione e le misure specifiche.

Il modulo deve essere condiviso e firmato dalle varie figure operanti nell’ambiente confinato e la sua compilazione deve avvenire a cura del responsabile degli interventi. Nello specifico devono essere indicati i DPI, l’attrezzatura di salvataggio e la strumentazione per il monitoraggio

Presso il luogo di lavoro dovranno poi essere presenti le procedure operative e di emergenza, le istruzioni d’uso e gli eventuali manuali operativi delle attrezzature, dei DPI e delle strumentazioni.

   

Giuseppe Costa

Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui rischi relativi agli spazi confinati

 


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