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Le novità per la valutazione del rischio rumore

Le novità per la valutazione del rischio rumore
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio rumore

22/01/2016

Una modifica al D.Lgs. 81/2008 in relazione alla stima dell’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti per la valutazione del rischio rumore. La possibilità di utilizzare banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva.

 
Roma, 25 Gen – Il  Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – ha modificato il D.Lgs. 81/2008 anche in relazione alla stima dell’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti per la valutazione del rischio rumore.

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Modifica contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 151/2015:
 
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
p) all’articolo 190, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.».
(...)
 
Possiamo anche riportare quanto indicato dalla relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015. La relazione indica che “il comma 1, lett. p) modifica l’articolo 190, sostituendo il comma 5-bis, introducendo la possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente”.
 
Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si riscrive totalmente il comma 5-bis dell’articolo 190 - Titolo VIII (Agenti fisici), Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) - andando a ufficializzare e permettere l’utilizzo delle banche dati sul rumore. Utilizzo che può avvenire se queste banche dati sono state approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.
 
Riportiamo integralmente l’articolo 190 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 151/2015 (in corsivo):
 
Articolo 190 - Valutazione del rischio
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma 2.
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
 
Ricordiamo anche la versione precedente, non più valida, del comma 5-bis: “L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”.
 
Ricordiamo, infine, che ad oggi l’unica banca dati del rischio rumore validata è quella realizzata dal CPT Torino e relativa ai cantieri edili.
A questo proposito segnaliamo, per concludere, la Lettera circolare del 30 giugno 2011 prot. 15/VI/00148781 relativa all’aggiornamento della Banca Dati del CPT Torino, dove si indica che la banca dati nasce per “garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo. In questo contesto il caso più proprio di corretto utilizzo di questa banca dati è in fase di redazione del PSC, durante la progettazione dell’opera, con l’obiettivo primario di permettere la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione già in fase preventiva rispetto all’inizio dell’attività, in quanto, non essendo sempre note le aziende che interverranno nel cantiere, non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
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Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
22/01/2016 (09:09:07)
TUTTO bene per le semplificazioni...

Il rischio, purtroppo, e dato dal fatto che "qualcuno" non si ricorderà nè della locuzione "può essere stimata in fase preventiva" nè tantomeno del contenuto della lettera circolare 30/06/2011 ove, esemplificando i casi del PSC si evinceva chiaramente (almeno per me) che solo ed esclusivamente in fase induttiva e preventiva si poteva fare ricorso alla banca dati.
E tutto sommato, per i Cantieri edili attesa, nella stragrande maggioranza, la loro durata limitata si può anche avere qualche distrazione.
Ma per quanto riguarda gli Stablimenti Industriali il rischio dimenticanza e/o disattenzione è notevole.
Basti pensare alla sorveglianza medica che, ovviamente e naturalmente, si fonda sul risultato della Relazione fonometrica per cui può NON assoggettare il lavoratore allo specifico protocollo... per un anno intero e fino ala nuova visita periodica e sempre che non ci siano stati "ravvedimenti" nella valutazione del Rischio rumore stimata!!

Mi scuso per la lunghezza ma non sono stato capace di comprimere ulteriormente il concetto.
Rispondi Autore: Pierangelo Tura - likes: 0
22/01/2016 (09:32:30)
Ritengo che si tratti di una modifica più formale che sostanziale ovvero invece di parlare di "livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni..." si può esplicitamente parlare di banche dati validate dalla CCP, ovvero era prima ed è ora la BD del CPT.
Ma si tenga presente, come fa osservare il collega sopra, che si tratta di un utilizzo in fase previsionale e non per effettuare a tutti gli effetti una valutazione del rischio "tradizionale".
In sostanza non è cambiato nulla...
Rispondi Autore: enrico lavini - likes: 0
22/01/2016 (15:15:57)
... un tecnico esperto di valutazione dei rischi sa benissimo che le banche dati sono uno strumento di scarsissima se non nulla utilità ai fini di una mappatura eseguita ad hoc per il Cliente che necessita di assistenza e pretende una VDR ai sensi del D.Lgs. 81/08 in grado di caratterizzare le peculiarità safety dei propri processi.
Rispondi Autore: piero temante - likes: 0
22/01/2016 (18:04:15)
il problema poi che le attrezzature/macchinari presenti in banca dati non sono ne numerosissime e ne spessp aggiornate. Quindi, se in una azienda abbiamo diverse attrezzature non catalogate bisogna porre in essere una misura strumentale delle stesse. Misurazione che preferisco in quanto ogni attrezzatura/macchinario i livelli di usura/obsolescenza ed eventuale guasto può influire sull'esposizione ed il rischio dei lavoratori
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0
23/01/2016 (18:59:22)
Regali agli imprenditori, venduti come semplificazioni. In effetti non c'è nulla di più semplice che una misurazione (se non stiamo cercando il neutrino).
La valutazione dell'emissione del rumore non è come quella delle vibrazioni che ha ininfluenti interferenze con la misurazione (al di là di essere in ogni caso poco attendibile). Per il rumore le dimensioni dell'ambiente (compresi i materiali) influiscono. Inoltre voglio vedere in occasione di malattia professionale come ragiona il PM prima ed il giudice dopo.
I media hanno smesso di parlare di morti sul lavoro, se ne sono accorti tutti!
Rispondi Autore: Luca Voch - likes: 0
15/11/2016 (22:30:54)
Leggo solo ora l'articolo.
Concordo con quanto detto dal Sig. Tura, la locuzione "in fase preventiva" non è stata rimossa e di conseguenza le uniche valutazioni rumore su base statistica ammesse saranno sempre quelle interne ai PSC o dei nuovi insediamenti produttivi (probabilmente da utilizzare nei soli 90 gg in cui non vi è un vero e proprio obbligo di valutazione dettagliata/approfondita).
Altro discorso è quello di domandarsi della maggiore utilità o meno di uno dei due metodi visto che entrambi, specialmente in campi ove nemmeno gli imprenditori ed i lavoratori conoscono i tempi di esposizione, risultano spesso poco indicative. Per fare un lavoro mezzo serio, ad esempio nel settore edile, credo sarebbe opportuno percorrere la via del dosimetro (che comunque non è esente da pecche).
Rispondi Autore: Chiara - likes: 0
11/08/2020 (23:38:14)
Non ci sono obblighi quantomeno di informazione dei terzi (ad esempio clienti) sul rischio rumore?
Mi riferisco ad esempio al rumore su alcuni mezzi pubblici. Alcuni viaggiatori trascorrono più di un'ora al giorno oltre i 100 dB medi e con picchi oltre i 115 dB.

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