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Bilancio delle recenti semplificazioni di sicurezza sul lavoro

Bilancio delle recenti semplificazioni di sicurezza sul lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

31/05/2016

Un intervento riepiloga le varie semplificazioni operate dai decreti legislativi attuativi del Jobs Act in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le semplificazioni, le modifiche alle sanzioni e alla governance. È stata una buona manutenzione?

Catania, 31 Mag – Il 2015 è stato l’anno dell’entrata in vigore dei sette decreti legislativi attuativi del Jobs Act che, con particolare riferimento a quanto contenuto negli artt. 20 e 21 del  Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ha introdotto nuove semplificazioni e razionalizzazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
 
Quali semplificazioni e razionalizzazioni sono state introdotte? E con quali risultati?
 
Per rispondere a questa domanda riprendiamo la presentazione di un intervento al convegno “ La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il decreto 151/15 – Jobs Act un obiettivo comune visto da diverse angolazioni”, organizzato a Catania il 27 gennaio 2016 da AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) e ANIS (Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza).

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Dell’intervento “Semplificazioni e razionalizzazioni nella sicurezza sul lavoro. Un primo bilancio secondo AIAS”, a cura di Claudio Venturato, in un precedente articolo avevamo presentato in particolare le variazioni nel campo di applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 – TUSL).
 
Tuttavia l’intervento si sofferma anche su altri aspetti.
 
Ad esempio sulle modifiche relative alla governance del settore sicurezza sul lavoro con riferimento a:
- Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza;
- istituto dell’interpello.
        
Dopo aver presentato nel dettaglio il contenuto delle varie modifiche si indica che “senz’altro positivo è il giudizio sulla spartizione dell’alta vigilanza sui due organi tra i due Ministeri, che dovrebbe aumentarne l’efficienza”. Inoltre “parzialmente positivo è il giudizio sulla nuova e più snella composizione dei due organi e sul più ampio accesso alla procedura di interpello ma si è persa l’occasione di ampliare la presenza nella Commissione consultiva” e l’accesso alla procedura di interpello “anche a rappresentanti delle Associazioni professionali degli operatori del settore”.
 
La relazione presenta poi le misure riguardanti le sanzioni, ad esempio relative al mancato invio del lavoratore a visita medica e mancata formazione del lavoratore (d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett. i).
Il relatore ricorda che “anche in questo caso,come per la maxisanzione, viene introdotto un sistema a scaglioni. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori,gli importi sono raddoppiati, se si riferisce a più di dieci lavoratori sono triplicati. Il nuovo regime sanzionatorio mira ad evitare le possibili censure di costituzionalità delle norme ora modificate, alla luce dei principi costituzionali (e comunitari) di adeguatezza e proporzionalità (aggiunta del comma 6-bis all’art. 55 TUSL).
 
Veniamo ora alle diverse misure di semplificazione:
- Valutazione dei rischi (aggiunta del comma 3-bis all’art. 28 TUSL e del comma 6-quater all’art. 29 TUSL): “tali modifiche sono volte a semplificare e supportare i datori di lavoro nell’espletamento della valutazione dei rischi. L’Inail in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, il Coordinamento tecnico delle Regioni e gli Organismi paritetici renderà disponibili strumenti tecnici specialistici. Previo parere della Commissione consultiva permanente e con apposito decreto del MLPS, saranno individuati strumenti atti a facilitare il compito del datore di lavoro nella valutazione dei rischi, ivi compresi strumenti informatizzati, facendo riferimento anche alla piattaforma europea OIRA (Online Interactive Risk Assessment), un applicativo che fornisce strumenti destinati alle micro e piccole imprese;        
- Nuovi servizi Inail al datore di lavoro e ad altri soggetti (art. 21, c. 1, d.lgs. 151/2015): messa disposizione del datore di lavoro in modalità telematiche, entro il 31 dicembre di ciascun anno, degli ‘altri elementi’ necessari per il calcolo del premio.       Messa a disposizione di servizi di trasmissione telematica, per la trasmissione da parte del medico di prime cure o della competente struttura sanitaria del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale che tali soggetti sono tenuti a rilasciare, e al quale il datore di lavoro farà riferimento nella propria denuncia. Messa a disposizione delle competenti Autorità di P.S. dei dati relativi agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni nell’ambito della cooperazione applicativa prevista dal Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sostituendo così l’obbligo del datore di lavoro di comunicare tali dati alle medesime Autorità entro due giorni. Messa a disposizione della DTL (Direzione Territoriale del Lavoro, ndr) dei medesimi dati, sempre nell’ambito della cooperazione applicativa, ai fini dell’inchiesta che la stessa dovrà svolgere, consentendo così ai soggetti legittimati di richiedere l’avvio dell’inchiesta stessa. Analoghe disposizioni vengono introdotte per le malattie professionali e per il settore agricolo (modifiche agli artt. 28, 53, 54,56, 238 e 251 del D.P.R. 1124/1965)”;
- Soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni: il relatore indica che l’obbligo in questione è stato “direttamente soppresso dal d.lgs. 151/2015 (art. 21 c. 4). Si tratta di una semplificazione importante, che elimina, a partire dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, un adempimento reso ormai superfluo dalle restanti modifiche al D.P.R. 1124/1965. Con la modifica del comma 6 dell’art. 53 TUSL viene anche eliminato ogni adempimento connesso, nonché le relative sanzioni, salvo per quanto riguarda i registri degli esposti ad agenti cancerogeni o biologici, ma anche per questi ultimi si tratta di una sopravvivenza a tempo, per i sei mesi successivi all’istituzione del SINP;
- Corsi in modalità e-learning per i coordinatori (art. 20, c. 1, lett. o) d.lgs. 151/2015): viene estesa ai corsi in questione, la cui frequenza con verifica finale è un requisito obbligatorio per coloro che intendono qualificarsi come coordinatori per la sicurezza nei cantieri, la possibilità di svolgersi in modalità e-learning come già avviene per la formazione dei lavoratori, con le medesime caratteristiche. La modalità e-learning riguarda peraltro interamente i corsi di aggiornamento, ma il solo modulo giuridico di 28 ore per i corsi iniziali (modifica dell’art. 98, c.3 TUSL);
- Misurazione dell’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti (art. 20, c. 1, lett. p) d.lgs. 151/2015): la misurazione dell’emissione sonora, ai fini della valutazione del rischio rumore, potrà essere stimata in fase preventiva facendo diretto riferimento alle banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente, anziché ai più generici livelli standard di rumore desunti da studi e misurazioni di riconosciuta validità (modifica dell’art. 190, c.5-bis TUSL)”;
- Svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso e prevenzione incendi (d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett. g): “viene eliminata all’art. 34 TUSL la contraddizione tra il comma 1 e il comma 1-bis, mediante la soppressione di quest’ultimo. La contraddizione era dovuta al fatto che i due commi avevano un campo di applicazione diverso (il primo alle micro e piccole imprese, il secondo solo alle micro imprese) sebbene il comma 1 si riferisse già, come compiti espletabili dal datore di lavoro, oltre che al ruolo di RSPP, anche ai compiti di primo soccorso e prevenzione incendi. Viene pertanto eliminato il limite di cinque lavoratori per le imprese o unità produttive il cui datore di lavoro è legittimato a svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi. Restano pertanto in vigore i limiti dimensionali fissati nell’Allegato II e richiamati dal comma 1 dell’art.34, fino a 30 lavoratori per le imprese industriali, artigiane, agricole e zootecniche, fino a 20 lavoratori per le aziende della pesca, fino a 200 lavoratori per le altre aziende”.
 
L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente e che si sofferma anche sui rapporti tra D.Lgs. 231/2001 e sicurezza sul lavoro, sulle “procedure semplificate” e sulle norme tecniche, riporta infine alcune considerazioni finali.
 
Ad esempio si indica che se il sistema normativo della sicurezza sul lavoro “avesse ormai trovato, nel suo complesso, una configurazione equilibrata e al tempo stesso efficace, gli aggiustamenti introdotti nel 2015 potrebbero rappresentare una buona manutenzione ordinaria”.
Ma in realtà “si è girato al largo da problemi più strutturali, che pertanto restano in larga misura invariati”.
 
 
Semplificazioni e razionalizzazioni nella sicurezza sul lavoro. Un primo bilancio secondo AIAS”, a cura di Claudio Venturato (AIAS), intervento al seminario “La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il decreto 151/15 – Jobs Act un obiettivo comune visto da diverse angolazioni” (formato PDF, 1.42 MB).
        
 
RTM
 
 

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