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Linee guida e buone prassi: le misure di sicurezza nell’uso delle scale

Linee guida e buone prassi: le misure di sicurezza nell’uso delle scale
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Linee guida e buone prassi

13/06/2018

Un documento della Regione Lombardia riporta linee guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili. Le misure generali di sicurezza, le indicazioni per le scale semplici di appoggio e il posizionamento delle scale.


Milano, 13 Giu – Abbiamo più volte ricordato, nei nostri articoli, come il rischio di caduta dall’alto nei lavori edili rappresenti la modalità di accadimento di infortunio che, con maggiore frequenza, genera infortuni gravi e mortali. E se diverse ricerche attribuiscono alla caduta dall’alto, rispetto al totale degli infortuni gravi, una percentuale che varia dal 30 al 40%, una grande parte di incidenti con danno grave sono correlati all’utilizzo delle scale portatili.

È dunque importante che nel comparto delle costruzioni edili siano messe in atto precise strategie di prevenzione delle cadute dall’alto fornendo precise indicazioni sull’idoneo utilizzo delle scale portatili.


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Scale - utilizzo in sicurezza - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - L'utilizzo delle scale in ufficio, in magazzino, nella grande distribuzione
 

Per favorire la diffusione di queste informazioni, torniamo a focalizzare l’attenzione su alcuni documenti che in questi anni hanno fornito nel nostro paese buone prassi, indirizzi operativi, indicazioni per la sicurezza e che costituiscono ancora un utile punto di riferimento per lavoratori e aziende.

 

Le linee guida per utilizzare le scale portatili

Un documento regionale che ha analizzato rischi e misure di prevenzione nell’utilizzo delle scale - approvato dalla Regione Lombardia con Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 - si intitola “Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili” ed è stato presentato da PuntoSicuro nell’articolo “ Scale portatili e sorveglianza sanitaria: aggiornate le linee guida”.

 

Il documento, che sostituisce precedenti linee guida approvate dalla Regione Lombardia,  vuole fornire ai diversi soggetti operanti in cantiere uno strumento semplice ed operativo da consultare nel corso delle diverse tipologie del lavori che di volta in volta richiedono l’utilizzo di scale portatili.

 

È presente non solo una parte generale (definizioni, riferimenti normativi, misure generali di sicurezza, concetti di base in materia di sorveglianza sanitaria, ...), ma anche una parte specifica in forma di “schede di attività” riguardanti undici diversi utilizzi in cantiere delle scale portatili. Attrezzature di lavoro che possono essere, come indicato nel documento:

  • scale semplici di appoggio: “scala che, quando è pronta per l’uso, appoggia la parte inferiore sul terreno e la parte superiore su una superficie verticale, non avendo un proprio sostegno. Può essere ad un solo tronco ovvero a più tronchi innestabili o sfilabili”;
  • scale doppie: “scala auto stabile, che quando è pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno, permettendo la salita, a seconda della tipologia, da un lato oppure da entrambi”;
  • scale a castello: “scala autoportante con solida base di appoggio, con un tronco di salita dotato di corrimano, e con ampia piattaforma di stazionamento dotata su tre lati di parapetto normale”.

 

Le misure generali di sicurezza nell’uso delle scale

Il documento riporta precise misure generali di sicurezza in riferimento alle prassi da mettere in atto prima dell’uso, nel posizionamento, durante e dopo l’uso.

 

Ci soffermiamo in particolare sul posizionamento della scala:

  • “la scala deve essere posizionata secondo modalità riconducibili al manuale d’uso e manutenzione;
  • deve essere maneggiata con cautela per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli arti;
  • i gradini o i pioli devono sempre mantenere l’orizzontalità;
  • la scala deve appoggiare su una superficie regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non cedevole. Ove previsto deve essere adeguatamente vincolata al piano d’appoggio;
  • le scale dotate di piedini regolabili in altezza, possono essere posizionate su piani inclinati, e regolate in modo che il piolo o gradino mantenga sempre l’orizzontalità.  In ogni caso, occorre verificare che il primo gradino o piolo sia posto a una distanza massima di 315 mm dal piano di appoggio. Il piano di appoggio deve essere facilmente raggiungibile;
  • nel caso di posizionamento della scala su impalcato occorre tenere conto del rischio aggravato di caduta dall’alto, ed adottare le relative idonee misure di sicurezza;
  • la scala deve sempre appoggiare sui propri tappi/piedini. È vietato l’appoggio sul gradino o sul piolo;
  • la scala deve essere posizionata valutando i rischi di collisione con veicoli, porte, pedoni, lontano da linee elettriche nude, da aperture nel vuoto, elementi metallici contundenti (ferri di chiamata recinzioni, ecc) fonti di calore e/o fumi. La sua collocazione deve tener conto della presenza di rischi legati alle condizioni meteorologiche;
  • l’area sottostante alla scala deve essere segregata; nella fase di posizionamento, occorre delimitare l’area delle operazioni;
  • i meccanismi di chiusura/blocco della scala devono essere in posizione corretta, secondo il manuale d’uso e manutenzione;
  • qualora la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro dipenda dalle condizioni di installazione, eseguire il controllo iniziale prima della messa in esercizio (primo utilizzo)”.

 

Sono indicate poi specifiche indicazioni per le scale semplici di appoggio, le scale doppie e le scale a castello.

 

Indicazioni per le scale semplici di appoggio:

  • “gli appoggi alla sommità devono aderire entrambi ad una superficie piana, regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non cedevole, ed ove previsto deve essere adeguatamente vincolata;
  • la scala deve essere posizionata in modo appropriato, con un’inclinazione corretta ossia per le scale a gradini tra 60° e 70°; per le scale a pioli tra 65° e 75°”.
  • nel caso l’appoggio superiore della scala avvenga lungo i montanti, è vietato utilizzare i pioli/gradini posti al disopra dell’appoggio;
  • la sporgenza della scala rispetto al punto di appoggio deve essere inferiore alla metà della lunghezza totale della scala;
  • per le scale utilizzate per l’accesso al piano, l’ultimo piolo utile deve distare non più di 315 mm dal piano di sbarco, e deve essere assicurata una presa idonea ad 1 m oltre il piano d’arrivo. Un piolo per essere considerato utile deve sempre distare almeno 150 mm dalla parete;
  • per le scale telescopiche con cerniere lo snodo deve trovarsi sul lato opposto alla salita/discesa”.

 

Indicazioni per le scale doppie e a castello:

  • “devono essere sempre aperte completamente”;
  • “non posso essere utilizzate per gli accessi ai piani”.

 

Rischi scale doppie

 

Cosa fare durante l’uso delle scale portatili

Sono poi riportate le misure generali da mettere in atto durante l’uso delle   scale portatili:

  • “se si opera ad altezza superiore a 2 m, utilizzare un adeguato dispositivo di tenuta del corpo che mantenga la persona all’interno dei montanti, con un cordino di posizionamento il quale deve essere sempre mantenuto in tensione durante il lavoro;
  • la scala non deve essere sovraccaricata oltre la portata massima prevista dal costruttore;
  • il rispetto dei requisiti sia di sicurezza che di ergonomia comporta l’indicazione di lavorare solo su scale a gradini, posizionando i piedi sullo stesso gradino;
  • durante la salita e la discesa, si deve procedere sempre con il viso rivolto verso la scala, mantenendo il proprio baricentro all’interno dei montanti della scala;
  • le scale devono essere utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri; in particolare, il trasporto a mano di pesi su una scala non deve precludere una presa sicura;
  • la scala non deve essere utilizzata come ponte, piano di lavoro o montante di piani di lavoro. Deve essere utilizzata da una sola persona;
  • occorre lavorare sempre in posizione frontale alla scala, evitando lavori ingeneranti spinte laterali della scala;
  • nei casi in cui non è possibile vincolare la scala, deve essere garantita l’assistenza a terra di una seconda persona;
  • durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala;
  • gli utensili e gli attrezzi manuali in uso devono essere vincolati per impedirne la caduta accidentale;
  • gli utilizzatori della scala non devono indossare indumenti che rischino di impigliarsi;
  • anche nei casi in cui si dispone di un appoggio e di una presa sicura, gli addetti non devono operare sui due gradini superiori di una scala doppia senza piattaforma o barra di sostegno”.

 

Concludiamo ricordando che il documento riporta poi diverse schede, già presentate dal nostro giornale, sull’utilizzo delle scale portatili in diverse attività:

  • opere di scavo di pozzi, cunicoli, trincee ecc.;
  • posizionamento di manufatti per il getto di pilastri e travature con successiva messa in opera
  • di solai prefabbricati e non, ossia il cosiddetto ‘banchinaggio’;
  • realizzazione dei pilastri in C.A.;
  • superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio;
  • movimentazione di monoblocchi di cantiere quali baracche, casseri e ferri da armatura;
  • lavori di assistenza ai fini della realizzazione di impianti;
  • esecuzione e manutenzione di impianti;
  • attività di smontaggio e smantellamento di strutture ed impianti (strip out);
  • apertura e chiusura della copertura superiore degli automezzi telonati;
  • esecuzione di finiture ed intonaci;
  • posa e disarmo dei casseri di armatura.

 

 

RTM

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità - Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 “Linee Guida per l'utilizzo di Scale Portatili nei cantieri temporanei e mobili” – aggiornamento delle linee guida approvate con Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011.

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Stefania - likes: 0
20/08/2023 (08:18:40)
Domanda, per l'uso della scala oltre i 2 m (lavoro in quota) c'è obbligo del caschetto?
Grazie, Stefania
Rispondi Autore: Marchetti - likes: 0
16/09/2023 (17:20:32)
Posso stoccare in verticale una scala a pioli in due tronconi di 4 m in luogo accessibile al pubblico? Grazie

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