Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La valutazione dei rischi legata a fattori climatici e ambientali

La valutazione dei rischi legata a fattori climatici e ambientali
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

10/12/2020

I rischi lavorativi legati alle condizioni atmosferiche e ambientali (il forte vento, le alte temperature estive, le nevicate, i terremoti) e la loro prevedibilità e gestione ai fini del DVR, del DUVRI e dei DPI: selezione di sentenze.

Come affermato a suo tempo dalla Suprema Corte (con riferimento alla scivolosità di una superficie in ambiente lavorativo causata dalla pioggia), “gli ordinari e consueti fattori ambientali e climatici non possono essere correttamente assunti come imprevedibili” (Cassazione Penale, Sez.IV, 23 settembre 2008 n.36470).

 

Proponiamo di seguito - senza alcuna pretesa di esaustività - una sintetica selezione di pronunce della Cassazione Penale su questo tema.

 

I rischi legati al forte vento, la mancata sospensione dei lavori in quota e il richiamo alla “comune diligenza”

 

Quest’anno la Suprema Corte (in Cassazione Penale, Sez.IV, 30 aprile 2020 n.13494), con riferimento ad un infortunio avvenuto nello svolgimento di lavori in quota - che gli imputati addebitavano ad un’improvvisa raffica di vento” quale “fenomeno meteorologico” da loro definito “imprevedibile” - ha invece affermato che “proprio la condizione atmosferica avversa, oggettivamente percepita come pericolosa rispetto al tipo di intervento in atto, avrebbe dovuto indurre alla sospensione immediata dei lavori, che si stavano svolgendo in quota in dispregio delle più elementari norme di sicurezza, su una scala a pioli del tutto instabile, non ancorata al suolo, senza la presenza di un secondo operatore a terra che la sorreggesse e senza che il lavoratore indossasse alcun presidio di protezione individuale.”

 

Dunque, secondo la Corte in quel caso proprio la presenza del forte vento […] rende insuperabile, anche facendo ricorso solo alle norme di comune diligenza, l’affermazione della responsabilità degli imputati”.

 

Pubblicità
Preposti - Aggiornamento - Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore
Corso online di aggiornamento per Preposti sulle procedure di sicurezza da attuare nei luoghi di lavoro in emergenza da pandemia. Costituisce quota dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore.

 

I rischi legati alla temperatura esterna estiva molto elevata unita ad un alto tasso di umidità

 

Altresì prevedibile è stato ritenuto dalla Corte (in Cassazione Penale, Sez.IV, 29 settembre 2009 n.38157) il rischio a cui era esposto “V.F., morto per un colpo di calore mentre raccoglieva angurie nelle ore centrali di un giorno in cui vi era una temperatura esterna molto elevata ed un alto tasso di umidità.”

Infatti, nel caso di specie, “la raccolta delle angurie nella situazione ambientale accertata era di certo attività lavorativa faticosa.”

 

Secondo la Corte “ad essa, quindi, era connesso un rischio per la salute che era da considerare prevedibile dal datore di lavoro.”

Pertanto, quest’ultimo “era in colpa perché, pur dovendo tutelare l’integrità fisica del suo dipendente, non aveva valutato il rischio cui era esposto il V., tenuto anche conto della sua corporatura che influiva sull’eliminazione del calore in eccesso, e lo aveva fatto lavorare nelle condizioni rilevate.”

 

Il datore di lavoro, “peraltro, aveva il dovere di sottoporre il V. a visita medica per controllare che fosse idoneo a svolgere un lavoro faticoso al sole in estate e di informare quest’ultimo dei rischi cui era esposto.”

 

 

La valutazione dei rischi, i DPI e la “generica sensibilizzazione sull’uso delle scarpe chiuse anche per il periodo estivo”

 

Un interessante riferimento al DVR in relazione al tema delle temperature estive è quello contenuto in Cassazione Penale, Sez.III, 5 luglio 2018 n.30173, che ha ritenuto nel caso di specie che “la generica sensibilizzazione dei lavoratori sull’uso di scarpe chiuse, contenuta nel documento di valutazione dei rischi, anche per il periodo estivo, non fosse sufficiente per tutelare i lavoratori dagli specifici pericoli incombenti nei luoghi di lavoro.”

 

In questo caso, infatti, “i lavoratori maneggiavano pesi da mezzo chilogrammo a tre chilogrammi, vi erano macchinari di metallo appoggiati per terra, nonché scaffali in metallo, pure appoggiati per terra, con angoli vivi e strutture rigide.”

 

Alla luce di tali circostanze, “il documento di valutazione dei rischi è stato correttamente ritenuto inadeguato dal Tribunale, posto che era necessario adottare la massima protezione per il lavoratore, rappresentata non da una scarpa qualunque, per di più lasciata alla libera scelta del lavoratore quanto a fattura e materiale, ma dalle scarpe antinfortunistiche, ossia quelle rispondenti ai requisiti stabiliti dall’art.76 d.lgs. n.81 del 2008.”

 

Pertanto, “per fronteggiare le specifiche fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro, era doveroso l’obbligo di dotare i lavoratori di scarpe antinfortunistiche, ossia il DPI specificatamente diretto a evitare i rischi da caduta e da urto, presenti nell’ambiente di lavoro considerato.”

 

Responsabilità per omessa gestione del rischio interferenziale di un committente che, dopo aver preteso una consegna da un trasportatore durante una nevicata “nonostante le avverse condizioni atmosferiche”, gli ha chiesto di rimuovere la neve fornendogli una scopa di alluminio che gli ha causato il taglio del tendine

 

In Cassazione Penale, Sez.IV, 2 febbraio 2016 n.4337 la Suprema Corte ha confermato la responsabilità per lesioni colpose commesse con violazione di norme prevenzionistiche di Z.M. “perché, avendo richiesto la consegna di materiale presso la propria azienda in un giorno, precisamente il 10/12/2008, in cui si era verificata una nevicata, consegnava al trasportatore P.A. una scopa con manico in alluminio per rimuovere dalla rampa di accesso al magazzino interrato dove doveva essere consegnata la cassa, la neve che avrebbe impedito il trasporto.”

 

Ancora più nello specifico, va precisato che P.A. “era stato incaricato, a seguito di insistenti sollecitazioni di Z.M. che aveva preteso la consegna quel giorno nonostante le avverse condizioni atmosferiche pure rappresentate dal P.A., di effettuare una consegna di materiale presso l’azienda dell’imputato in un giorno di dicembre in cui si era verificata una discreta nevicata; P.A. aveva lasciato il proprio mezzo di trasporto fuori del perimetro aziendale e si era accinto alla consegna di una cassa piuttosto pesante attraverso una rampa di scale; P., dipendente di Z.M., gli aveva dato una scopa con cui togliere la neve dalla scala; nell’utilizzare la scopa, il manico di alluminio si rompeva e causava a Z.M. il taglio del tendine.”

 

La Cassazione sottolinea che Z.M.,ben consapevole delle particolari condizioni del tempo e della presenza della neve, avrebbe dovuto in primo luogo assicurare, dando le opportune disposizioni, che le vie di accesso alla propria azienda fossero pienamente agibili”.

 

Secondo la Corte “si è trattato di un tipico rischio interferenziale in quanto derivante dall’interferenza tra la prestazione richiesta al trasportatore e uno specifico rischio esistente nel luogo in cui la prestazione stessa doveva essere adempiuta.”

 

In particolare - afferma la Cassazione - “la presenza della neve sul percorso di accesso alla azienda dell’imputato era situazione contingente, particolare e specifica che necessitava di idonea tutela.”

 

Nel rigettare l’argomentazione del ricorrente secondo cui “era possibile una via alternativa”, la Corte sottolinea che “il medesimo non aveva dato disposizione alcuna per rendere possibile che la prestazione venisse effettuata in sicurezza, ad es. indicando il percorso da seguire, assicurandone la pulizia o precisando le alternative modalità della consegna rispetto alla prassi ordinaria, ma aveva invece lasciato ogni decisione alla improvvisazione del momento...”.

 

Il rischio sismico: i terremoti quali eventi rientranti “nelle ordinarie vicende del suolo” e “con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi

 

Concludiamo con Cassazione Penale, Sez.IV, 21 gennaio 2016 n.2536, che si è pronunciata sul crollo dell’edificio che ospitava il Convitto nazionale de L’Aquila.

 

Con riferimento al caso di specie la Corte ha affermato che “per il Tribunale il terremoto non rappresenta un fatto eccezionale nel quadro della sismicità dell’area; e le sue caratteristiche rientrano negli elaborati di pericolosità sismica utilizzati per assegnare i Comuni alle zone sismiche e per stabilire gli spettri della normativa antisismica. Il carattere di prevedibilità e non eccezionalità dell’evento sismico costituisce dato definitivo non posto in discussione tra le parti.”

 

La sentenza poi, dopo aver sottolineato che “nel caso in esame la scossa fatale non fu eccezionale” bensì “rientrava nell’ambito del probabile come tutti gli eventi di medio-alta intensità in zone sismiche significative come l’area aquilana”, richiama un fondamentale principio su cui è utile soffermarsi.

 

Afferma infatti la Cassazione: “si evoca a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità: i terremoti rientrano nelle ordinarie vicende del suolo e non possono essere considerati fatti eccezionali ed imprevedibili specie se non di rilevantissima intensità ed incidenti in zone sismiche.”

 

Di conseguenza - prosegue la Corte - “si tratta di eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi (Sez.4, 16/11/1989 n.17492, Rv.182859).”

 

E “tale responsabile approccio, improntato a speciale prudenza e accurata attenzione agli aspetti tecnico-scientifici ed alle informazioni e direttive che ne giungono, va qui ribadito. Va solo aggiunto che qualunque valutazione in tale delicata materia va naturalmente rapportata anche a ciascuna peculiare situazione concreta; e di ciò pure il giudice è chiamato a tener conto, come sempre è del resto richiesto nella delicata valutazione sulla colpa.”

 

Pertanto, la Cassazione conclude chela adeguatezza del comportamento dell’agente chiamato a gestire il rischio sismico andrà in ogni caso rapportato alle caratteristiche dell’edificio, alla sua utilizzazione, alle informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, disponibili in ordine a possibilità o probabilità di verificazione di eventi dirompenti. Insomma, riassuntivamente, si tratterà di valutare tutte le contingenze proprie del caso concreto.”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

  

 

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 36470 del 23 settembre 2008 - Valutazione dei rischi attinenti a fattori climatici e ambientali.

 

  Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 13494 del 30 aprile 2020 - Caduta del lavoratore dalla scala a pioli. Il forte vento, invece che escludere la rimproverabilità soggettiva dell'evento, doveva indurre all'adozione delle necessarie cautele di sicurezza.

  

Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 38157 del 29 settembre 2009 (U. P. 23 giugno 2009) -  Pres. Campanato – Est. Iacopino – P.M. Salzano - Ric. A. S. - Ritenuto responsabile dalla corte di cassazione un datore di lavoro per non aver valutato il rischio di esposizione al calore e per non aver verificato preventivamente la idoneita’ di un bracciante agricolo deceduto a causa di un colpo di sole.

  

Corte di Cassazione Penale, Sez.III – Sentenza n. 30173 del 5 luglio 2018 - Non basta sensibilizzare i lavoratori sull'uso di scarpe chiuse anche d'estate, è necessario dotarli di scarpe antinfortunistiche rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 76 d.lgs. n. 81 del 2008

  

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 4337 del 2 febbraio 2016 - Consegna di materiale durante una nevicata: infortunio del trasportatore con il manico della scopa usato per pulire la strada. Rischio interferenziale

  

Corte di cassazione – Sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, 21 gennaio 2016 n. 2536 - Convitto Nazionale de L’Aquila crollato a seguito del terremoto: condannati per omicidio colposo e lesioni colpose il Dirigente scolastico del Convitto e il Dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della Provincia. Rischio sismico e prevedibilità dei terremoti quali “eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi”.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/12/2020 (09:32:38)
Per quanto riguarda il terremoto de L'Aquila e il crollo del convitto, va ricordato che la Cassazione scrive:

"Tale obbligo è stato palesemente violato a causa della mancata valutazione della totale inadeguatezza dell'edificio dal punto di vista statico, sismico. Esso era vetusto e non sottoposto ad opere di ristrutturazione, privo di certificati di idoneità statica, di collaudo statico, di certificazione di prevenzione antincendi, indicato nel censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici speciali della regione Abruzzo nell'anno 1996."
L'obbligo citato dalla Cassazione non è l'art. 28 del D. Lgs. n° 81/2008 ma quello di adeguamento antisismico degli edifici strategici.

Ed ancora:
"Lo stato dell'edificio emerge da una scheda redatta da A. E. nell'ambito del progetto "vulnerabilità sismica degli edifici scolastici" commissionato dalla Regione a seguito del terremoto di S. Giuliano. Ne emerge un quadro allarmante con valutazioni in ordine al grado di vulnerabilità che andavano dalla elevata alla media (quella che caratterizzava la zona nella quale si sono verificati i decessi) tale da imporre immediati interventi di restauro e consolidamento. Il documento prevedeva il rischio esteso fino al 50% delle mura e delle strutture portanti".

E continua:
"Dinanzi ad una evidente, segnalata, visibile inidoneità dell'immobile a garantire i livelli minimi di sicurezza sismica ed in presenza di una sequenza sismica persistente il dirigente M (Edilizia scolastica della Provincia) è rimasto inerte; non ha posto in essere alcun intervento."

Infine:
"Anche dalla testimonianza del direttore amministrativo emerge che l'edificio è dotato di un piano di emergenza nel quale erano espressamente previsti gli interventi di evacuazione in caso di terremoto e che erano state fatte diverse esercitazioni. La mancata evacuazione del Convitto, protrattasi per un intollerabile lasso temporale, rappresenta il punto nodale della responsabilità penale dell'imputato. Del resto la fatiscenza dell'edificio è stata riferita da diversi testi che nel corso degli anni si sono occupati di interventi edilizi sull'edificio".

Quindi, qui il problema vero era che a fronte di un edificio in pessime condizioni strutturali e privo di agibilità, cosa nota a tutti da anni, non si era fatto nulla e non si era neanche prevista l'evacuazione a fronte di un Piano d'emergenza esistente.

Pertanto, anche se l'evento sismico è un evento prevedibile è in questo alveo che fanno collocate le responsabilità dei vari soggetti coinvolti:
1) fruizione di un edificio che era inagibile
2) mancata attuazione del Piano d'Emergenza a fronte di segnali chiari ed inequivocabili.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!