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Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione

Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio elettrico

20/12/2012

La Commissione per gli interpelli risponde in relazione ad un quesito sulla normativa tecnica nazionale di riferimento per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione.

 
Roma, 20 Dic – Con questo articolo concludiamo la presentazione delle recenti risposte della Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 – alle istanze d’interpello presentate in questi anni dalle parti sociali e dai consigli nazionali degli ordini professionali.
 
In particolare in questo articolo ci soffermiamo sul parere della Commissione contenuto nell’interpello n. 3/2012 - con risposta fornita il 15 novembre 2012 e pubblicata il 22 novembre 2012 - relativo ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
 
Parere che riguarda i requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione e, come vedremo, si caratterizza per la sua sinteticità.  
Infatti questi pareri, pur importanti, spesso non entrano nel dettaglio dei quesiti posti e si soffermano solo su aspetti generali dei temi affrontati.
 
Ringraziando il Consiglio nazionale degli Ingegneri, che ci ha fornito l’istanza di interpello inviata, possiamo oggi confrontare il peso delle domande e quello delle risposte ricevute.
 
L’istanza di interpello era stata inviata nel novembre del 2008 e faceva riferimento in specifico all’articolo 82 del Decreto legislativo 81/2008, come modificato poi dal D.Lgs. 106/2009:
 
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2 l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1).
 
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
 
 

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Le domande inviate alla Commissione facevano riferimento alla formulazione dell’articolo 82 prima delle modifiche del D.Lgs. 106/2009:
 
Per tensioni non superiori a 1000 V in corrente alternata (ora per      “sistemi di categoria 0 ed I”, ndr) l'esecuzione dei lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal Datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica...
 
Si richiede se la pertinente normativa tecnica è la CEI 11-27 e, se si, se è pertanto obbligatorio quanto in essa contenuto, tra cui:
A) l'attribuzione per iscritto del profilo professionale di persona comune (PEC), oppure avvertita (PAV) o esperta (PES), in funzione dei parametri di valutazione previsti dalla norma stessa, da parte del Datore di lavoro, per tutto il personale elettricista;
B) la partecipazione ai corsi previsti dalla norma stessa (14 o 18 ore) in funzione dei profili sopra riportati;
C) nel caso di capo squadra di un intervento elettrico, configurandosi verosimilmente la presenza di un ‘preposto’  di cui all'art. 2 comma le), gli compete anche la funzione di ‘Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai lavori, PL)’, con le funzioni e competenze richiamate nella norma stessa?
È prevista una qualifica dell'ente erogatore della formazione di cui ai punti B) e C)?
 
 
 
Veniamo alla sintetica risposta.
 
 La Commissione sottolinea che “si esprime su quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
E pertanto ritiene di potersi esprimere “soltanto su quale sia la pertinente normativa tecnica e non sull'interpretazione della norma tecnica citata che è una competenza del soggetto emanante”.
 
E dunque dopo aver premesso “che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale”, la Commissione conclude indicando che “la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge”.
 
 
 
 
 
 
 
 
RTM

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