Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Cosa indica la normativa per prevenire i rischi negli ambienti confinati?

Cosa indica la normativa per prevenire i rischi negli ambienti confinati?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Spazi confinati

01/07/2019

Un documento riporta indicazioni per la gestione dei rischi negli spazi confinati presenti nelle cantine vinicole. La normativa in materia di prevenzione negli ambienti confinati: D,Lgs. 81/2008 e DPR 177/2011.

 

Pavia, 1 Lug – Se nel mondo del lavoro sono molte le attività e gli ambienti che possono comportare rischi per la salute e sicurezza, uno degli ambienti a maggiore rischio di infortunio, ancor più se sono presenti o possono essere presenti sostanze pericolose, è l’ambiente confinato. E i tanti infortuni mortali avvenuti in questi spazi evidenziano spesso non solo una mancanza di formazione e consapevolezza dei pericoli, ma anche una inadeguata progettazione e organizzazione degli interventi di soccorso.

 

Per questo motivo torniamo a soffermarci su cosa dice la normativa nazionale in materia di prevenzione dei rischi negli ambienti confinati con riferimento sia al D.Lgs. 81/2008 che ad una norma più recente, il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati a norma dell’art. 6, comma 8, lettera g) del D.lgs 9 aprile 2008 n° 81”.

Per presentare i due decreti facciamo riferimento al contenuto del documento “ Lavoro in spazi confinati nelle cantine vinicole. Indicazioni operative per la gestione dei rischi”, prodotto dall’ ATS Pavia e correlato ad uno specifico progetto che prende spunto dall’analisi del fenomeno infortunistico nell'Oltrepò pavese.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:



Pubblicità
Spazi ed ambienti confinati
Informazione e formazione dei lavoratori (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Artt. 82 e 66 e DPR n. 177/2011)

 

Il regolamento sulla qualificazione delle imprese

Nel documento si segnala che il Regolamento contenuto nel DPR 177/2011 “si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento indicati dal D.lgs 81/08 all’art. 66 (“lavori in ambienti sospetti di inquinamento”), all’art. 121 (“Presenza di gas negli scavi”), o confinati di cui all’Allegato IV, punto 3 (“vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos”)”.

 

In particolare il DPR 177/2011, “oltre che l’applicazione integrale delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze dispone che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei specifici requisiti”.

Il documento, a questo proposito, riporta la nota dell’aprile 2011, predisposta dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali come accompagnamento al Decreto, che indica:

  • “imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi che svolgano attività negli ambienti confinati, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica, informazione, formazione e addestramento, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento, relativamente ai rischi che sono propri degli ‘ambienti confinati’ e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi, di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
  • imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;
  • obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ‘ ambienti confinati’, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il ‘capo-gruppo’ affianchi l’esperienza matura in concreto);
  • integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento”.

 

Inoltre le regole della qualificazione contenute nel Regolamento, sono da intendersi valide “non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della ‘filiera’, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. n. 276/2003”.

 

 

E, continua la nota ministeriale – fermi restando i requisiti di qualificazione riassunti, “il provvedimento impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che:

  • “prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). È previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;
  • il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;
  • sia che le attività siano svolte da una impresa appaltatrice o direttamente dall’azienda, durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o ‘confinati’ deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività”.

E il mancato rispetto delle previsioni (…) “determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.

 

Gli spazi confinati e il decreto legislativo 81/2008

Veniamo ora, brevemente, al Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Il documento ricorda che l'articolo 66 del D.lgs 81/08 “dispone, con riferimento ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento: divieto di accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei”.

E se ci sono dubbi sulla pericolosità dell'atmosfera occorre che:

  • “i lavoratori siano legati con imbracatura di sicurezza;
  • siano vigilati per tutta la durata del lavoro;
  • siano forniti, ove occorra, di apparecchi di protezione;
  • le dimensioni dell’apertura di accesso siano tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”.

 

Un altro articolo rilevante del D.lgs 81/2008, in materia di ambienti confinati, è l’art. 121 che fornisce indicazioni su quando sussista il pericolo di gas negli scavi e prescrive misure per lavori entro “pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere” contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi:

  • “adozione di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza che deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas”.

 

Un’ultima segnalazione del documento prodotto dall’ATS Pavia, riguardo a quanto riportato dal Testo Unico in materia di ambienti confinati, si sofferma sull’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) del decreto.

Al punto 3 si dispone per vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, in cui debbano entrare lavoratori:

  • “la dotazione di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi;
  • l'adozione di idonee misure, prima di disporre l’entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente atte ad assicurare che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa;
  • l'effettuazione, qualora vi sia pericolo, di efficienti lavaggi, ventilazione o adozione di altre misure idonee;
  • la chiusura ed il blocco di valvole e altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente e l'intercettazione dei tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti;
  • l'applicazione, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, di avviso con l’indicazione del divieto di manovrarli;
  • l'assistenza dei lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti da parte di altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso;
  • l'adozione di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione, nei casi in cui non sia possibile escludere la presenza di gas o vapori nocivi o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole”.    

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento dell’ATS Pavia che riporta utili indicazioni anche su uno dei principali problemi applicativi della normativa: l’identificazione degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

 

Tiziano Menduto

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

ATS Pavia, “ Lavoro in spazi confinati nelle cantine vinicole. Indicazioni operative per la gestione dei rischi”, scritto da Gioia De Paschale, Antonio Bordati, Cristina Gremita (Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti lavoro - ASl Pavia) e Adriano Bacchetta (European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety – Parma), edizione 2015/2016 (formato PDF, 7.03 MB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Mirko - likes: 0
11/08/2021 (11:53:06)
Buongiorno
una informazione, c'è un articolo, o comunque un qualsiasi riferimento, che parla di obbligo di indossare una imbracatura di sicurezza durante l'ingresso in spazi confinati, o è a discrezione/valutazione della situazione? Non riesco a chiarificare questo mio dubbio. Grazie mille in anticipo.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!