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REACH e CLP: le problematiche emerse in fase di applicazione

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

13/11/2012

Le criticità e le problematiche emerse durante l’applicazione dei regolamenti europei sulla gestione e informazione delle sostanze chimiche. I forum per lo scambio di informazioni, le SDS estese, gli interferenti endocrini e i nanomateriali.

 
Rimini, 13 Nov – I cambiamenti conseguenti ai vari regolamenti europei sulla gestione e informazione delle sostanze chimiche - il regolamento REACH e il Regolamento CLP – hanno creato diverse difficoltà nelle aziende italiane.
 
Un intervento al seminario “ Prodotti chimici: impatto del REACH e CLP in azienda”, organizzato a Rimini l’8 giugno 2012 dall’ Assoservizi Rimini e Confindustria Rimini, in collaborazione con l’ Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia Romagna, ha affrontato i principali problemi emersi nella fase di applicazione dei due regolamenti.
 
In “ Le problematiche emerse in applicazione dei Regolamenti REACH e CPL”, a cura di L. Grisai ( Federchimica), vengono ad esempio riportate alcune problematiche relative ai SIEF (forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze) e ai Consorzi:
- difficoltà nel formare i SIEF e iniziare il lavoro;
- “le aziende hanno avuto difficoltà a prendere il ruolo di lead registrant (le responsabilità non erano chiare): dovrebbe essere il SIEF agreement a chiarire le responsabilità;
- all’inizio c’era un elevato numero di potenziali registranti non realmente interessati a partecipare attivamente alla registrazione” e questo “ha reso la comunicazione difficile e lenta;
- difficile individuare i registranti per le scadenze 2013 e 2018 con problemi di calcolo dei costi per la lettera d’accesso;
- le discussioni nei SIEF non sono limitate solo alla fase precedente la registrazione ma si protraggono anche dopo per gli aggiornamenti del dossier: in effetti la gestione amministrativa sarà attiva fino al 2018;
- tempi per definizione dei contratti per i consorzi spesso troppo lunghi;
- difficoltà nella definizione della strategia per l’effettuazione degli studi: divergenze di opinioni (tossicologi); scelta dei laboratori per appaltare gli studi;
- difficoltà nella stesura del CSR (Chemical Safety Report): individuazione degli usi supportati dovuta alla confidenzialità delle applicazioni con conseguente presentazione individuale del CSR;
- regole copyright (studi presenti in letteratura) non chiare e diverse nei vari paesi;
- impegno di personale superiore rispetto alle aspettative: conoscenza prodotti, conoscenza lingua inglese, conoscenze tossicologiche e di valutazione e gestione del rischio”.
 

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Dunque dall’esperienza si comprende l’importanza di:
- “comunicazioni tempestive, chiare, trasparenti e regolari a tutti i membri. Tali comunicazioni devono riguardare la C&L (Classificazione ed etichettatura), la disponibilità dei dati, lo Stato di avanzamento, chiarimenti su come precedere per il CSR;
- i costi dovrebbero essere trasparenti, equi e non discriminatori. Il sistema di condivisione dei costi dovrebbe essere chiaro; dovrebbero coprire la gestione del SIEF, la preparazione del dossier IUCLID, la preparazione del CSR, la generazione di fatture, di lettere d’accesso, ecc”.
 
Riguardo invece alle (e)-SDS (le schede dati di sicurezza estese), l’autore rileva le seguenti problematiche emerse
- “il Reach ha reso le SDS più complesse. Arrivano anche a 50-100 pagine. Si creano problemi nell’archiviazione informatica e cartacea delle stesse. Maggior complessità e novità delle informazioni rilevanti compreso lo scenario di esposizione;
- l’aggiornamento non è rapido, particolarmente nei casi in cui la catena di distribuzione è ‘lunga’;
- in alcuni casi l’adozione del nuovo formato non ha portato a un miglioramento effettivo nella qualità della SDS;
- mancanza di armonizzazione nella definizione degli usi;
- mancanza delle traduzioni di frasi standard, per gli scenari, armonizzate”.
 
Inoltre l’intervento ricorda che:
- “dal momento che non esiste ancora un organismo di consulenza ufficiale preposto a ricevere le informazioni sulla salute, come da regolamento CLP e come previsto anche dalla Dir. 99/45/CE, bisogna indicare un n. telefonico di emergenza (di un servizio in grado di intervenire in caso di emergenza sanitaria che dispone delle informazioni sul prodotto), per il quale va esplicitato l’arco temporale nel quale è attivo”;
- è necessaria la “traduzione degli scenari d’esposizione nella lingua del paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato”;
- sono emerse anche problematiche relative alla modalità di trasmissione delle SDS (l’intervento riporta una parere ECHA del settembre 2011). Si ricorda che “la messa a disposizione della SDS su un sito internet non ottempera al dovere di fornire attivamente la SDS all’utilizzatore a valle. In considerazione del volume delle SDS appesantite dagli scenari di esposizione è in discussione la possibilità di mandare via mail un link che colleghi direttamente il destinatario alla SDS”.
 
L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta poi brevi domande e risposte relative alle SDS, alcune indicazioni relative alla pubblicazione dell’inventario e sulla “difficile gestione del periodo transitorio” correlato all’entrata in vigore del regolamento CLP.
In particolare si ricorda che il CLP “ha introdotto criteri più restrittivi per classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele (es. abbassamento dei limiti di soglia per le proprietà irritanti)”. E che ci sono “adeguamenti tecnici alla legge molto frequenti: difficoltà nell’implementare tutto quanto richiesto anche nell’ottica delle ricadute che sia hanno sulla legislazione a valle”.
Inoltre si segnala che il Comitato 9 della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è in fase di realizzazione di un “manuale” di approfondimento sull’impatto che REACH, CLP e SDS hanno sul Titolo IX, Capi I e II, del D.lgs. 81/2008.
 
Dopo aver accennato ad altri problemi (ritardo nella disponibilità dei tools, risposte lente e non concordi da parte degli help-desk, modifiche in corsa delle Linee guida, ...) e aver riportato le criticità relative alla domanda e al rilascio di un’Autorizzazione, l’intervento si conclude con i problemi correlati a due nuove definizioni.
 
Interferenti endocrini:
- “la Commissione europea sta sviluppando un approccio sistematico per l'identificazione e la valutazione degli ED e sta valutando come integrare il tema degli interferenti endocrini nelle normative esistenti e nuove;
- entro il 2013, la Commissione prevede di giungere ad un approccio integrato sulla tematica ED per agrofarmaci (Reg. 1107/2009), biocidi (proposta di Regolamento) e sostanze chimiche (REACH);
- momentaneamente nelle normative specifiche dei fitofarmaci e dei biocidi sono stati stabiliti criteri provvisori per l’attribuzione delle proprietà di interferenti endocrini (senza particolari riscontri scientifici);
- le principali criticità: la definizione di criteri; la mancanza di metodi adeguati per l’identificazione degli ED”.
 
Nanomateriali:
- “pubblicata la definizione di Nanomateriale lo scorso ottobre: la raccomandazione della Commissione è troppo ampia, e quindi difficili da integrare nella legislazione esistente in modo significativo inoltre vi è preoccupazione per la mancanza di misure tecniche standardizzate”;
- le Autorità “stanno già emendando alcune normative di prodotto con disposizioni specifiche (es. Cosmetici, Ingredienti Alimentari, Biocidi,...);
- attuare la definizione raccomandata aggiungerà oneri inutili per le imprese”.
 
L’autore, che riporta anche alcuni aspetti positivi nei cambiamenti legati ai regolamenti europei, sottolinea infine che Federchimica ha avviato uno specifico "Gruppo di Lavoro su Nanomateriali e Sicurezza" per predisporre “un questionario che aiuti la Federazione a comprendere quale sia il reale impatto della definizione sulle Imprese”.
 
 
 
Le problematiche emerse in applicazione dei Regolamenti REACH e CPL”, L. Grisai, Federchimica, intervento al seminario “Prodotti chimici: impatto del REACH e CLP in azienda”  (formato PDF, 711 kB).
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Licia Briata - likes: 0
13/11/2012 (16:26:33)
E’ incredibile: tutti sembrano dimenticare che il vero scopo della normativa è la comunicazione della pericolosità lungo la filiera e quindi la trasmissione di SDS e di (e)SDS agli utilizzatori! Eppure Echa è da oltre un anno che deve pronunciarsi sulla possibilità di trasmettere le SDS con uno specifico link che colleghi la SDS al destinatario! Fortunatamente la società per cui lavoro ha risolto totalmente il problema della consegna delle SDS alla filiera, gestendo anche i riscontri di ricezione e la loro archiviazione per 10 anni, senza intasare i server di posta delle aziende.
Rispondi Autore: Vincenzo - likes: 0
13/11/2012 (18:12:15)
Comunque, rispondendo al secondo capoverso della Sig.ra Licia Briata, è obbligatorio inviare sempre la (SDS) al distributore e indicare sui documenti di trasorto o documenti amministrativi (fattura) che la sostansa è accompagnata da SDS. Oppure creare un accout dove le aziende interessate possano collegarsi e scaricarsi la SDS con invio di ricezione di conferma.

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