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Le criticità nell’applicazione del Regolamento Reach in edilizia

Le criticità nell’applicazione del Regolamento Reach in edilizia
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

27/09/2018

Un intervento presenta gli aspetti qualificanti e le criticità nella valutazione del rischio da agenti chimici con riferimento alle ricadute dei Regolamenti REACH e CLP nell'applicazione del D.Lgs. 81/2008 nel settore delle costruzioni.

 

Bologna, 27 Set – Se i Regolamenti REACH e CLP costituiscono due pietre miliari nella gestione degli agenti chimici pericolosi con evidenti ripercussioni nella gestione del rischio chimico di molte aziende, quali sono le ricadute dei due regolamenti sul settore delle costruzioni?

 

Per rispondere bisogna poi tener conto che il settore delle costruzioni comprende aziende con caratteristiche molto diverse. Ad esempio ci sono alcune aziende edili di medie/grandi dimensioni che “operano direttamente con personale proprio ma ricorrono frequentemente all’appalto per interventi specifici” ed imprese edili di piccole dimensioni.


Riguardo ai rischi da esposizione ad agenti chimici, “la differenza più significativa tra le due tipologie consiste nel fatto che mentre nelle prime i lavoratori tendono ad effettuare con maggior stabilità temporale l’attività assegnata, nelle seconde è presente una forte variabilità dei compiti svolti; ne consegue che per le prime, rispetto alle seconde, risulta relativamente più semplice definire il profilo di rischio al quale i lavoratori sono esposti e conseguentemente la determinazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare”.

 

Ad affermarlo è un intervento che si è tenuto al convegno bolognese “REACH_EDILIZIA - L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell'ambiente da costruire e nell’ambiente costruito” (Ambiente Lavoro, 20 ottobre 2016) e su cui il nostro giornale si è soffermato anche attraverso un’intervista sul tema della sottovalutazione dei rischi chimici nelle piccole imprese edili.

 

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L’individuazione delle persone competenti

Nell’intervento “Aspetti qualificanti e criticità nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni. Le ricadute dei Regolamenti REACH e CLP nell'applicazione del D.Lgs. 81/08 nel settore delle costruzioni” - a cura di Paolo Balboni, Marco Bettini, Giacomo Niboli (Gruppo di lavoro “Sicurezza” - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna) – sono riportate alcune esperienze professionali provenienti principalmente dalla consulenza presso gli “utilizzatori a valle” operanti nel settore delle costruzioni sull’applicazione dei Regolamenti Reach e Clp e nel contesto generale di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

 

Ci soffermiamo sulla rilevazione di alcuni significativi aspetti gestionali connessi alla valutazione del rischio chimico.

 

Ad esempio riguardo alla “individuazione di una persona interna o esterna all’azienda adeguatamente formata sulla gestione del rischio chimico (e sugli adempimenti REACH/CLP)”, si indica che questo aspetto “risulta abbastanza soddisfatto per le aziende di dimensioni maggiori poiché dotate di personale interno dedicato alle tematiche della sicurezza che svolge anche il ruolo di RSPP/ASPP. Risulta invece più problematico nelle imprese in cui la gestione della sicurezza è demandata a consulenti esterni mediante l’attribuzione dell’incarico di RSPP la cui efficacia del ruolo dipende dal reale livello di autonomia operativa riconosciuto al consulente”.

Questo aspetto risulta poi “generalmente insoddisfatto nei casi in cui il Datore di Lavoro (DdL) svolge anche il ruolo di RSPP e si appoggia a consulenti esterni”. Infatti in questi contesti – continuano i relatori – “al consulente viene generalmente richiesta una valutazione del rischio chimico che si sostanzia nella relazione finale; valutazione il più delle volte percepita come un obbligo di legge piuttosto che come uno strumento indispensabile per la gestione del rischio. Ne consegue che il consulente, quale persona competente, viene generalmente escluso dalla gestione dei prodotti chimici utilizzati dall’azienda e dal flusso delle informazioni necessarie per gestirne convenientemente il rischio”.

 

La verifica della registrazione delle sostanze

La relazione affronta anche il tema della verifica che “le sostanze acquistate siano pre-registrate/registrate e se rientrano nell’elenco delle sostanze in “candidate list” o soggette ad autorizzazione, ovvero che rispettino le eventuali restrizioni d’uso secondo gli Allegati XIV e XVII del REACH”.

 

Si indica che questi aspetti “risultano sottovalutati in tutti i contesti individuati in quanto gli utilizzatori partono dal presupposto che se la sostanza/prodotto è in commercio significa che soddisfa i requisiti normativi previsti e pertanto può essere utilizzata, cioè che è stata registrata ovvero non è soggetta a registrazione; in sostanza gli ‘Utilizzatori a valle’ si fidano ciecamente dei loro fornitori e di quello che questi dicono”. Tuttavia se “si dispone di Schede di Dati di Sicurezza (SDS) aggiornate, la registrazione della sostanza è direttamente verificabile dal numero di registrazione che compare al punto 1 (sostanze) o al punto 3 (miscele)”.

 

La mancata verifica dell’appartenenza della sostanza all’Allegato XIV del REACH, con inclusa la “candidate list”, “non permette alle aziende di cogliere l’esigenza di sostituire le sostanze più pericolose con altre meno pericolose, ovvero di dotarsi della necessaria autorizzazione all’uso rilasciata dall’ECHA (art.56 REACH)”. E partendo dal presupposto di avere una SDS aggiornata, “un aiuto in questo senso può venire dall’esame del paragrafo 15.1” (Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela) della SDS, mentre la verifica della classificazione della sostanza quale PBT/vPvB “può essere fatta esaminando i punti 2.3 ‘Altri Pericoli’ e 15 ‘Informazione sulla regolamentazione’”.

Chiaramente tutti gli elenchi restrittivi sono in continuo aggiornamento e “questo implica la necessità di ripetere nel tempo tale verifica con impegno di risorse; questo è un aspetto che i datori di lavoro (DDdL) vivono come una perdita di tempo e risorse”.

 

La verifica di schede e scenari di esposizione

Un altro tema affrontato dai relatori è la verifica del rispetto degli usi previsti dalla Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) e dagli eventuali Scenari di Esposizione (SE) allegati.

 

Si ricorda che il Regolamento REACH “prevede che al paragrafo 1.2 “Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati” delle SDS siano indicati gli usi caratteristici per quella determinata sostanza. Lo stesso Regolamento prevede che, in determinati casi, siano effettuate delle valutazioni sulla sicurezza chimica con la definizione di Scenari di Esposizione che sono di norma allegati alle SDS”.

 

Si indica che dal punto di vista operativo questo aspetto “non risulta adeguatamente soddisfatto in tutti i contesti lavorativi indagati. In generale l’uso sistematico e ripetuto di una determinata sostanza produce nel tempo familiarità e confidenza, generando una sensazione di sicurezza che porta a non approfondire le problematiche connesse o a valutare gli scenari di esposizione (SE) eventualmente allegati alla Scheda di Dati di Sicurezza”.

Tra l’altro si segnala che i Fornitori di prodotti chimici “rendono facilmente disponibili solo le Schede di Dati di Sicurezza ‘classiche’”. E spesso gli eventuali allegati contenenti gli SE (ovvero le SDS ‘estese’) “devono essere specificatamente richiesti dall’Utilizzatore che ne ha rinvenuto la presenza dall’esame del paragrafo 15.2”.

 

In particolare le principali carenze consistono nel fatto che “gli SE sono ricevuti dagli Utilizzatori solo nel caso in cui siano allegati alle relative SDS e formino con esse dei documenti (o file) unici; il che non ne garantisce comunque la relativa analisi”. E la verifica delle corrette modalità di utilizzo del prodotto da parte degli Utilizzatori “viene generalmente limitata” a quanto indicato dalle SDS nei paragrafi:

  • 1.2 “Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati” (indicazioni peraltro generiche e facilmente collocabili nel contesto operativo tipico del settore);
  • 7.1 “Precauzioni per la manipolazione sicura”.

 

Riguardo a questo aspetto si conclude che se sul piano operativo si può “ragionevolmente ritenere che la scarsa considerazione per gli SE non genera aspetti di rischio preoccupanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano nei cantieri” (per la loro “esperienza e dimestichezza con l’uso delle sostanze più comuni per le quali adottano comunque le misure minime di protezione previste”), questa carenza “non è comunque accettabile a livello gestionale”. Infatti “qualora fossero introdotte nuove sostanze (in particolare miscele di nuova formulazione) ignote ai lavoratori, potrebbero esserci conseguenze potenzialmente anche gravi per la loro salute e/o sicurezza”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della relazione agli atti, segnalando che i relatori si soffermano anche su molti altri aspetti gestionali e operativi relativi alla gestione e valutazione del rischio chimico nel comparto costruzioni:

  • predisposizione di un inventario dei prodotti chimici acquistati;
  • aggiornamento delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) e della valutazione del rischio;
  • documentazione utilizzata;
  • formazione dei lavoratori;
  • sottovalutazione dell’esposizione ad agenti chimici;
  • problematiche di monitoraggio e di campionamento ambientale;
  • varietà delle tipologie di esposizione.

 

 

   

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”, pubblicazione che raccoglie gli atti dei due convegni “REACH  2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” e “REACH edilizia. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambiente da costruire e nell’ambiente costruito” (formato PDF, 13.34 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ I regolamenti REACH e CLP e i luoghi di lavoro”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

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