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La valutazione del rischio chimico: le novità e i regolamenti europei

La valutazione del rischio chimico: le novità e i regolamenti europei
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

10/06/2019

Un ebook sul rischio chimico e cancerogeno si sofferma sul processo di valutazione del rischio. Le novità della nuova versione della norma UNI EN 689 e le modifiche e integrazioni introdotte dai regolamenti europei.

 

Milano, 10 Giu – Riguardo al rischio chimico nei luoghi di lavoro, la valutazione del rischio è la premessa per “tutti i momenti successivi: la scelta delle soluzioni preventive, i contenuti della informazione e formazione, la sorveglianza sanitaria mirata, il controllo nel tempo mediante monitoraggio ambientale e/o biologico”. E punti fondamentali sono “la ricostruzione del processo produttivo per evidenziare, in ognuna delle sue fasi, la possibile esposizione alle sostanze utilizzate ed agli eventuali inquinanti derivati dalle condizioni di processo, le modalità con le quali gli operatori possono essere esposti: contatto cutaneo, respiratorio, …”.

 

A utilizzare queste parole per presentare la valutazione dei rischi da agenti chimici, e ricordarne poi l’evoluzione in relazione alle novità normative, è un contributo presente nel documento “EBook Rischio Chimico e cancerogeno, pubblicato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) e curato in particolare da Lalla Bodini, Susanna Cantoni, Enrico Cigada e Carlo Sala. Un documento che è stato prodotto in relazione alla corrente campagna europea 2018-2019 “ Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:



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Il rischio chimico
Materiale didattico per la formazione sui rischi specifici dei lavoratori che utilizzano sostanze chimiche (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

La valutazione dei rischi e la norma UNI EN 689

Nel contributo dal titolo “La valutazione dei rischi a seguito dei regolamenti europei”, a cura di Carlo Sala (Coordinatore del Gruppo Rischio Chimico CIIP), si segnala che da molto tempo sono diffusi e normati - con riferimento alle indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 482 e 689 – “i metodi di monitoraggio ambientale e/o biologico che consentono, con l’inquadramento corretto dei determinanti delle condizioni di processo, di mansione e di protezioni attive e passive, la valutazione dell’esposizione professionale sufficientemente accurata, minimizzando gli elementi di soggettività introdotti dal valutatore e l’incertezza di stima insita nei modelli, anche se utilizzati da mani esperte”.

 

Dopo aver ricordato che la valutazione del rischio deve tenere conto anche delle differenze di genere, si riporta il contenuto dell’art. 225, comma 2, del D.Lgs. 81/2008: ‘il datore di lavoro, periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali’.

E nel contributo di Carlo Sala si segnala che tra le metodiche standardizzate riportate nell’allegato XLI compare la nuova versione della norma UNI EN 689 che, dopo le modifiche apportate dal CEN Technical Committee 137 (CEN/TC137/AHG2), è stata recepita in Italia il 12 luglio 2018.

 

Si indica, in particolare, che la nuova norma UNI EN 689 prevede “la caratterizzazione generale dell’ambiente di lavoro con l’evidenziazione dei determinanti di esposizione quali:

  • identificazione degli agenti chimici possibili fonti di esposizione e delle loro caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche;
  • valutazione degli aspetti del ciclo di produzione compresi gli aspetti tecnici e organizzativi (i posti di lavoro, i turni, i sistemi di ventilazione localizzati e generali,…);
  • stime iniziali dell’esposizione (uso di misure, modelli riferimenti a dati di situazioni lavorative simili...);
  • costituzione a priori dei gruppi omogenei di esposizione (Similar Exposure Groups-SEG)”.

È poi previsto il seguente approccio procedurale:

  • “impostazione della strategia di campionamento;
  • esecuzione delle misure di campionamento e analisi;
  • definizione dell’esposizione;
  • validazione dei gruppi omogenei con eventuali variazioni rispetto all’ipotesi iniziale;
  • confronto dei risultati con gli oels;
  • decisioni sulla eventuale ripetizione di misure e sulla periodicità dei controlli successivi;
  • stesura della relazione”.

 

Inoltre tra le principali novità introdotte dall’aggiornamento della norma UNI EN 689 “si possono evidenziare:

  • introduzione della figura del ‘valutatore’, qualificata in quanto dotata di competenze ed esperienze di igiene industriale e di autonomia;
  • possibilità di applicare metodi alternativi alle misure in campo degli agenti chimici;
  • rivalutazione periodica con intervalli compresi tra un minimo di 12 mesi quando i valori medi di concentrazione atmosferica si attestano a 0,5 OEL e un massimo di 36 mesi quando i valori sono inferiori a 0,1 OEL;
  • utilizzo di modelli statistici per una valutazione più affidabile del rispetto dei valori limite tenendo conto che il numero minimo dei campionamenti non può essere inferiore a 6;
  • valutazione di esposizione anomale, inferiori o superiori al turno di lavoro;
  • valutazione a più livelli dell’esposizione a più agenti chimici tenendo conto degli effetti additivi e sinergici”.

 

Le innovazioni e differenze del Regolamento REACH

Il contributo ricorda poi che l’applicazione dei Regolamenti REACH ( Regolamento n. 1907/2006), CLP ( Regolamento n. 1272/2008) e quello relativo alle schede dei dati di sicurezza SDS (UE 453/2010), e loro successive modifiche e integrazioni, “hanno introdotto alcune innovazioni e strumenti, per elaborare la valutazione dell’esposizione professionale, a carico delle figure di prevenzione di impresa: Igienista Industriale, RSPP, Medico Competente e RLS”.

 

In particolare gli scenari d’esposizione, “accanto alle misure di controllo dei rischi da adottare, costituiscono lo strumento più importante per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni previsti dall’art 9 del D.Lgs. 81/08”. E gli attuali regolamenti europei “comportano nuovi adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nei processi di prevenzione aziendali, oltre a quelli già richiesti dal D.Lgs. 81/08 in materia di rischio chimico occupazionale”.

 

Si segnala che tra il Regolamento REACH e la normativa italiana a tutela dell’ambiente di lavoro (Dlgs 81/2008) “si possono constatare similarità e differenze:

  1. similarità nella ‘filosofia’
  2. differenze nello scopo e nell’applicazione
  3. applicazione in modo contestuale, fatte salve le specifiche disposizioni
  4. applicazione in modo complementare e non sostitutivo
  5. centralità della valutazione del rischio

 

Riportiamo dal contributo uno schematico confronto tra REACH e Dlgs 81/2008:

 

 

Le attività lavorative del terziario e l’inquinamento indoor

Per quanto riguarda le attività lavorative del terziario il contributo indica poi che “le esposizioni a sostanze chimiche devono essere confrontate non tanto con i valori limite negli ambienti di lavoro quanto con le linee guida di qualità dell’aria in ambiente indoor”.

 

In particolare la qualità dell’aria indoor dei loro ambienti di lavoro “dipende dalla presenza di fonti di emissione interna di inquinanti chimici legate ad operazioni specifiche o al funzionamento di macchine (es fotocopiatrici) e, inoltre, come per le abitazioni, da emissione interna di inquinanti chimici provenienti da comuni materiali costruttivi (mobili, pavimenti, pareti, intonaci,….) oltre che dalla qualità dell’aria atmosferica di scambio dall’esterno”.

 

Il contributo ricorda poi alcuni studi multicentrici sull’indoor e riporta, inoltre, utili riferimenti per ulteriori approfondimenti.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del contributo che riporta ulteriori indicazioni sulle novità e sul processo di valutazione del rischio chimico con riferimento specifico a:

  • questione dei valori limite
  • scenari di esposizione
  • fasi della valutazione dell’esposizione
  • stima dell'esposizione
  • conformità alla scheda dei dati di sicurezza
  • necessità e prassi di sostituzione o restrizione dei cancerogeni
  • esposizione a miscele ed esposizioni multiple: considerazioni generali e definizioni
  • necessità di aggiornamenti e approfondimenti
  • prospettive.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

CIIP, “ EBook Rischio Chimico e cancerogeno”, a cura di Lalla Bodini, Susanna Cantoni, Enrico Cigada e Carlo Sala (formato PDF, 6.2 MB). 

 

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