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Imbracature ed elmetti: caratteristiche e normativa

Imbracature ed elmetti: caratteristiche e normativa
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: DPI

10/06/2015

Indicazioni su caratteristiche, normativa tecnica, legislazione nazionale e locale di alcuni dispositivi di protezione personale con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni causati da cadute dall’alto.

Treviso, 10 Giu – In relazione all’importanza che possono assumere i dispositivi di protezione personale per evitare le  cadute dall’alto, uno dei principali rischi a cui sono soggetti i lavoratori in diverse attività lavorative, è compito del nostro giornale segnalare tutti i materiali che possono dare utili informazioni ai lavoratori e alle aziende sull’uso e sulla scelta dei DPI.
 
Uno di questi materiali è un intervento dell’lng. Fabrizio Toselli al convegno “Criteri di scelta e uso dei dpi: imbracature, elmetti, scarpe e guanti per il rischio meccanico” che si è tenuto a Treviso l’11 marzo 2015 ed è stato promosso nell’ambito del Tavolo Provinciale di Coordinamento per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nella Provincia di Treviso.
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Nell’intervento “Imbracature ed elmetti: tipologia, caratteristiche ed utilizzo” l’lng. Toselli ha presentato un’interessante serie di slide – che vi invitiamo a visionare – con foto, indicazioni tecniche e risultati dei test sui vari DPI.
Ad esempio l’intervento si è soffermato su:
- imbragature per il corpo - UNI EN 361:2003;
- connettori -UNI EN 362:2005;
- dissipatore di energia -UNI EN 355:2003;
- cordini - UNI EN 354:2003;
- dispositivo anticaduta di tipo guidato - UNI EN 353-2:2003;
- dispositivo di tipo retrattile - UNI EN 360:2003;
- dispositivi di ancoraggio - EN 795:2012;
- cinture di posizionamento e di trattenuta – UNI EN 358:2001;
- casco o elmetto - UNI EN 397:2012.
Riguardo ai dispositivi di ancoraggio, si è poi soffermato sulle diverse tipologie:
- dispositivi di ancoraggio fissi - EN 795 Tipo A;
- dispositivi di ancoraggio provvisori - EN 795 Tipo B;
- linee orizzontali flessibili (linea vita) fisse o provvisorie - EN 795 Tipo C;
- linee orizzontali rigide ( linea vita) - EN 795 Tipo D;
- ancoraggi a corpo morto - EN 795 Tipo E.
 
L’intervento di Toselli ha permesso anche un utile raccolta della principale normativa nazionale e locale sul tema.
 
Riguardo alla normativa nazionale ci si sofferma in particolare su alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008:
 
Art. 111
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. [ ... ]
 
Art. 115
Sistemi di protezione idonei per l’uso contro le cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia
b) connettori
c) dispositivo di ancoraggio
d) cordini
e) dispositivi retrattili
f) guide o linee vita flessibili
g) guide o linee vita rigide
h) imbracature
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
 
Dopo aver ricordato che il comma 2 dell’articolo 115 (“il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri”) è stato abrogato dal D.Lgs. 106/2009, il relatore si sofferma sull’importanza della norma UNI 11560:2014 relativa ai Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura.
 
Riportiamo invece alcune delle normative locali presentate nell’intervento e relative alla prevenzione degli infortuni causati da cadute dall’alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture:
- REGIONE LOMBARDIA– delibera giunta regionale n° VII/18344 del 23/7/2004;
- REGIONE TOSCANA– decreto presidente della giunta regionale n° 62/R del 23/11/2005;
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – decreto presidente provincia n°7-114 del 25/02/2008;
- REGIONE VENETO - delibera giunta regionale n°2774 del 22/09/2009 - delibera giunta regionale n°97 del 31/01/2012;
- REGIONE LIGURIA - legge regionale n° 5 del 15/02/2010 - legge regionale n°43 del 17/12/2012;  
- REGIONE UMBRIA - delibera giunta regionale n°1284 del 28/10/2011;
- REGIONE SICILIA - decreto assessorato della salute del 05/09/2012;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA – delibera n°149 del 17/12/2013.
 
Concludiamo con alcune indicazioni del relatore, ad esempio in relazione alla necessità di verificare che “il DPI utilizzato sia certificato e adatto per l´impiego desiderato (marcatura CE) e che sia compatibile con i dispositivi di ancoraggio esistenti”.
L’intervento si sofferma anche su alcune regole per i sistemi anticaduta (i DPI contro la caduta, che arrestano la caduta del operatore):
- “rispettare il tirante d'aria indicato dal sistema utilizzato!
- escludere l´effetto pendolo!
- evitare che l'utente possa sbattere contro oggetti nei suoi dintorni!
- cordini di collegamento che resistono anche ad una sollecitazione di spigoli taglienti”.
 
 
 
Imbracature ed elmetti: tipologia, caratteristiche ed utilizzo”, a cura dell’lng. Fabrizio Toselli, intervento al convegno “Criteri di scelta e uso dei dpi: imbracature, elmetti, scarpe e guanti per il rischio meccanico” (formato PDF, 4.8 MB).
 
 
 
RTM
 
 
 
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Rispondi Autore: Massimiliano Sanna - likes: 0
10/06/2015 (06:36:18)
La Legge Regionale 28 del 25/9/2014 è stata promulgata dalla Regione Veneto e non dalla Regione Liguria. Grazie

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