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Decreto palchi: chiarimenti sulla figura del committente

Decreto palchi: chiarimenti sulla figura del committente
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Committenti di lavori edili

22/04/2015

Un documento presenta chiarimenti sul decreto interministeriale del 22 Luglio 2014 relativo alla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici. Focus sulla figura del committente.

 
Per favorire la corretta applicazione pratica del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008, continuiamo la pubblicazione dei “Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014” elaborati dall’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo ( Assomusica) con il contributo tecnico dell’ ASL Milano. Dopo aver parlato nella prima parte della gestione dei rischi derivati dalle interferenze e nella seconda parte dell’ applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, ci soffermiamo ora  sui chiarimenti relativi alla figura del “committente”. L’ultima parte del documento sarà pubblicata dal nostro giornale la prossima settimana.


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Chiarimenti sulla figura del committente
 
Pur non modificando il Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, il decreto si sofferma su alcune delle definizioni contenute in tale Titolo, riformulandole.
In particolare, viene puntualizzato come: “Per la definizione di Committente di cui all’Art. 89 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008, si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’Art. 1 comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.”
In ordine all’identificazione del “committente”, soggetto sul quale gravano gli obblighi di cui all’articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008, va tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 299 del “testo unico”, il quale, riferendosi alle posizioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, introduce nell’ordinamento giuridico il concetto, fino al 2008 solo giurisprudenziale, della “posizione di garanzia”, quale situazione legata allo svolgimento di funzione prevenzionistica e non certo alla scelta dei contraenti. Tenendo quindi conto di tale disposizione e della più recente giurisprudenza al riguardo (la quale esplicitamente riconosce in capo al “committente” una vera e propria “posizione di garanzia” in materia antinfortunistica), il committente va identificato nel soggetto che dispone in concreto della titolarità dell’opera, intesa come esercizio di fatto di poteri decisionali e di spesa relativi all’opera stessa.
 
Ciò detto, il chiarimento fondamentale introdotto dal decreto, sta nell’identificazione del Committente non più in base all’opera, ma in riferimento alle attività di montaggio e smontaggio dell’opera medesima. Ovvero, il Committente non è identificabile esclusivamente
con chi commissiona una struttura (palco, torre, ground support, muro layher ecc.), ma bensì in colui per il quale vengono realizzate l’insieme delle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, incluso il loro allestimento e disallestimento con gli impianti audio, luci, video e scenotecnici in generale (articolo 1, comma 2, del decreto).
 
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito quattro casi tra i più significativi:
 
i) Il caso del tour con produzione al seguito: singolo spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in spazi diversi, che mantiene sostanzialmente inalterati i propri contenuti tecnico allestitivi e che vede l’impiego delle medesime maestranze affiancate da alcuni servizi (incluso personale) reperiti localmente tramite un promoter locale. Il tutto organizzato e coordinato dal produttore del tour e dai suoi rappresentanti. In questo caso, il committente viene sempre identificato con il produttore del tour.
 
ii) Il Caso del tour con la c.d. “Mezza produzione”, cioè spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in diversi spazi sul territorio nazionale. Le caratteristiche tecnico–allestitive delle opere possono subire modificazioni tra uno spettacolo e l’altro in quanto quasi sempre si utilizzano le opere temporanee e gli impianti audio/luci/video già presenti nella struttura ospitante o realizzati in loco per l’occasione specifica. In tali produzioni,
oltre all’artista e a una parte del personale tecnico, vi è ad esclusivo seguito del tour solo il materiale per il backline (cioè gli strumenti musicali e i relativi amplificatori utilizzati dagli artisti) e i mixer audio e luci. In questo caso il Committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l’insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima, come previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto.
 
iii) Il caso del singolo Spettacolo; indipendentemente da chi fornisce la prestazione dell’artista, il committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l’insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima (come previste dall’articolo 1, Comma 2, del decreto).
 
iv) Rassegna di spettacoli: prevede la realizzazione, l’adattamento o il completamento di una venue (solitamente di natura temporanea, per esempio un teatro o un’arena estiva all’aperto ecc.) per ospitare diversi spettacoli (serie di concerti, stagione teatrale ecc.). Una volta realizzato e certificato lo spazio ospitante (con palco, ground support, tribune, impianti, ecc.), esso viene concesso in uso a diversi produttori/organizzatori per i loro spettacoli. In questo caso, il Committente è colui che realizza la venue. Tale ruolo viene a decadere una volta che essa viene ultimata e certificata. Per gli spettacoli che vi si andranno a rappresentare, qualora le attività di allestimento e disallestimento ricadano nel campo di applicazione del decreto, il Committente sarà il produttore/organizzatore del singolo spettacolo.
 
 
Assomusica, “ Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014”, documento realizzato con il contributo tecnico di ASL Milano (formato PDF, 9.55 MB).
 
 
 
RPS
 
 

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