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Rischio amianto: rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche

Rischio amianto: rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Linee guida e buone prassi

17/04/2019

Un documento della Regione Toscana sull’amianto riporta le linee guida per la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità di materiali contenenti amianto derivanti da utenze domestiche. Requisiti, divieti e modalità di rimozione.

Firenze, 17 Apr – Come ricordato anche in un recente documento dell’Inail sulla bonifica delle coperture in cemento amianto, sia l’amianto che i materiali contenenti amianto (MCA) sono stati largamente utilizzati, fino agli anni ’90, su tutto il territorio nazionale. E sono ancora presenti sul territorio molti elementi costruttivi che contengono fibre di amianto e che possono costituire un rischio per la salute se la compattezza del materiale è compromessa in seguito ad usura o all'esposizione prolungata ad agenti atmosferici.

 

Per far conoscere alcune regole regionali di prevenzione dei rischi legati alla esposizione alle fibre di amianto abbiamo presentato nelle scorse settimane il documento “ LINEE GUIDA SULL'AMIANTO. Criteri e priorità per l’esercizio delle azioni della Regione Toscana” realizzato da un gruppo di lavoro regionale, coordinato da Tommaso Braccesi e David Tei, e previsto in Toscana dalla legge regionale n. 55 del 5 ottobre 2017 "Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto".

 

Ci soffermiamo oggi, in particolare, su una delle azioni per contenere e ridurre il rischio di esposizione all'amianto, in particolare sui criteri per il servizio di rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche:



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La rimozione di modeste quantità di MCA

Il documento riporta delle linee guida per la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità di materiali contenenti amianto (MCA) derivanti da utenze domestiche con il fine di “evitare “l'abbandono di amianto sul territorio e la conseguente esposizione al rischio della popolazione e contaminazione delle matrici ambientali”.

 

E si vogliono “mettere in condizione i privati cittadini di provvedere direttamente alla rimozione di modeste quantità di MCA da utenze domestiche”, come definite nelle linee guida. Sottolineando, tuttavia, che laddove le operazioni “possano presentare rischi per l'incolumità delle persone o non vi siano condizioni di sicurezza”, o comunque non si possono rispettare i requisiti indicati nel documento, “è necessario provvedere alla rimozione attraverso ditte specializzate”.

 

Requisiti per la rimozione da parte dei cittadini

Il documento relativo alla Regione Toscana si sofferma innanzitutto sui requisiti per la rimozione diretta di MCA da utenze domestiche da parte dei cittadini.

 

Intanto i cittadini possono procedere direttamente alla rimozione dei materiali contenenti amianto, nel rispetto dei principi di sicurezza contenuti, in particolare, nel Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 – “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto” - che, per quanto disciplinato nelle linee guida, è la normativa tecnica di riferimento.

E le operazioni di rimozione possono essere svolte solo “a condizione che non si determini dispersione di fibre di amianto nell'aria, che siano rispettate le regole di sicurezza riportate nel suddetto decreto e che l'attività venga svolta nel rispetto dei requisiti riguardanti gli MCA da rimuovere”.

 

Questi i materiali contenenti amianto che possono essere rimossi:

  1. “possono essere rimossi esclusivamente manufatti, in matrice cementizia o resinoide, in buono stato di conservazione e integri;
  2. possono essere effettuati unicamente interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di manufatti e comunque entro i limiti massimi” elencati in una tabella presente nelle linee guida;
  3. i manufatti da rimuovere devono essere facilmente raggiungibili attraverso l'impiego di idonee attrezzature, quali scale e trabattelli; nel caso della rimozione delle coperture in cemento-amianto va tenuto presente il rischio di caduta dall'alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati prospicienti il vuoto;
  4. possono essere effettuati interventi su coperture in cui vi siano lastre, cassoni e colonne in cemento - amianto installate ad una altezza non superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione possa operare da un'altezza massima (misurata ai piedi) di due metri dal piano di campagna”.

 

Riportiamo la tabella che fa riferimento specifico alle quantità massime di alcune tipologie di materiale:

 

 

Il documento si sofferma poi anche sui soggetti che possono effettuare la rimozione e riporta alcune indicazioni sulle modalità di rimozione.

 

Modalità e divieti per la rimozione dei materiali contenenti amianto

Riguardo alle modalità di rimozione:

  1. “deve essere utilizzato un kit contenente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i materiali idonei per l'imballaggio del manufatto rimosso, con le istruzioni per l'uso, fornito dal gestore pubblico, dietro rimborso dei costi;
  2. in caso di interventi all'aperto, questi devono avvenire in condizioni meteoclimatiche ottimali (assenza di pioggia, vento, neve e simili)”.

 

Sono poi indicati anche i casi nei quali “non è consentita la rimozione diretta da parte del cittadino:

  • “Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta in situazioni disagevoli o particolari, che non permettono di rispettare i requisiti sopra indicati. In questi casi l'intervento dovrà essere effettuato da imprese specializzate autorizzate, come stabilito dall'art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e dall'art. 212 del D. Lgs 152/2006;
  • Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di manufatti contenenti amianto in matrice friabile quali coibentazioni di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone-amianto, e manufatti contenenti amianto in matrice compatta, cementizia o resinoide, la cui rimozione si rende necessaria a seguito di eventi che ne abbiano compromesso la funzione/struttura, quali incendi, allagamenti o altre cause;
  • Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di serbatoi dell'acqua in quei casi che richiedono inevitabilmente la rottura del serbatoio stesso (ad esempio serbatoi montati in sottotetti o scantinati al momento della costruzione dell'edificio e che, a causa delle loro dimensioni, non riescano a passare dalla porta o dalla botola di accesso al locale che ii ospita);
  • Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di manufatti che si trovano ad una altezza superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione debba operare da un'altezza superiore (misurata ai piedi) ai due metri dal piano di campagna;
  • Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di vinilamianto” nel caso in cui “sia presente amianto nella colla utilizzata per la posa delle mattonelle; l'esclusione dovrà essere certificata tramite specifica analisi”.

 

E si segnala, infine, che “quando non è possibile effettuare la rimozione diretta da parte del cittadino, la bonifica deve essere obbligatoriamente condotta da un'impresa specializzata secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. dall'art. 212 del D.Lgs 152/2006”.

 

Ricordiamo, in conclusione, che il documento della Regione Toscana che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma anche su:

  • carico e trasporto del materiale
  • procedura amministrativa per l'attivazione del servizio di ritiro e smaltimento
  • istruzioni operative, attrezzature e dispositivi di protezione personale
  • competenze dei gestori e degli enti coinvolti.

 

Tiziano Menduto

  

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Toscana, “ LINEE GUIDA SULL'AMIANTO. Criteri e priorità per l’esercizio delle azioni della Regione Toscana”, realizzato da un gruppo di lavoro coordinato da Tommaso Braccesi e David Tei (formato PDF, 3.45 MB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero della Sanità - Decreto 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

 

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