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Requisiti e compiti del responsabile del rischio amianto

Requisiti e compiti del responsabile del rischio amianto

Autore:

Categoria: Rischi da amianto

04/11/2016

I ruoli e le competenze del responsabile del rischio amianto nella gestione degli immobili contenenti amianto: un aiuto concreto per gli RSPP e i datori di lavoro.

 

Sono disponibili sul sito di INAIL gli atti del 9° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione di INAIL) “Reti, sinergie, appropriatezza, innovazione: professioni tecniche verso il futuro della salute e sicurezza sul lavoro”.

Pubblichiamo un estratto tratto dalla sessione “Nuovi cicli e rapporti lavorativi, nuove tecnologie, nuovi rischi”.

 



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I RUOLI E LE COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO NELLA GESTIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI

[…]

 

Salvo rari casi, una volta che in un edificio vengono individuati materiali contenenti amianto (MCA) non scatta automaticamente un obbligo di bonifica in capo al proprietario/gestore.

Nella quasi totalità dei casi si tratta di gestire il rischio legato alla presenza dei materiali con una serie di attività di controllo e prevenzione delle quali la bonifica, totale o parziale, può essere solo una delle fasi.

Tra queste misure la prima è quella della nomina del cosiddetto RRA, il responsabile per la gestione dei MCA, figura disciplinata dal punto 4 del d.m. 6/9/94. Il proprietario dell’edificio e/o il responsabile delle attività che si svolgono, una volta nominata questa figura, dovrà dare evidenza di aver provveduto, per sua mano, a:

• redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che potenzialmente potessero coinvolgere i MCA;

• informare gli occupanti e le ditte terze della situazione rilevata;

• etichettare i MCA rilevati a seguito delle risultanze analitiche;

• verificare periodicamente lo stato di conservazione dei materiali;

• procedere a monitoraggi periodici dell’aria per confutare eventuali contaminazioni.

In collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) lo stesso RRA dovrà verificare l’aggiornamento dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI e il coordinamento con tutti i vari soggetti a vario titolo coinvolti nelle

attività dell’immobile in questione.

 

REQUISITI E ATTRIBUZIONI DEL RRA

[…]

Il RRA deve necessariamente avere un bagaglio di conoscenze e capacità specifiche:

• deve saper coordinare e gestire al meglio le attività di manutenzione sui MCA;

• deve essere in grado di accertare la presenza di materiali contenenti amianto per assistere il proprietario e/o il responsabile nelle attività di censimento;

• deve conoscere e saper applicare le metodiche specifiche sulla valutazione dei rischi associati alla presenza dei materiali (indici versar, algoritmi, indici ecc.) in modo da assistere il suo committente su questa attività;

• deve saper gestire le attività di custodia in modo codificato redigendo il piano di controllo e manutenzione sui MCA;

• deve conoscere le tecniche di bonifica e i rischi, oltre che i costi, a queste associate in modo da indirizzare al meglio il proprio committente;

• deve essere, caratteristica quest’ultima non specificata nel decreto ma di assoluta importanza, in grado di gestire la comunicazione del rischio, non di rado anche in condizioni critiche di contrapposizione tra le varie parti coinvolte nella gestione dei MCA (imprese, utenti, occupanti ecc.).

 

Relativamente ai compiti che la normativa affida al RRA, il quadro è meno complesso di quanto sembra. Il RRA ha l’unico compito di coordinare le attività manutentive che possono riguardare i MCA. Le altre attività quali i censimenti, le informative, la segnalazione dei materiali rimangono in capo al proprietario e/o al responsabile delle attività svolte nell’immobile così come precedentemente descritti.

Nella pratica comune il RRA è diventato il “responsabile del rischio amianto” ma in verità lo spirito originario del decreto era differente. Nell’ottica del 1994, anno in cui praticamente in ogni sito esistevano MCA, il RRA era una figura alla quale il legislatore intendeva affidare il compito di evitare che i materiali venissero perturbati per errato coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nella loro custodia e manutenzione. È evidente che, considerata la professionalità necessaria per rivestire questo ruolo, il RRA diventa il referente a tutto tondo per il problema amianto in un edificio, ma è bene ricordare che la maggior parte delle attività che svolge le conduce in veste di figura che assiste il suo committente.

Coerentemente con quanto elencato finora, non sono stabilite sanzioni o ammende in capo al RRA per omissioni di natura prevenzionale. Chiaramente questa figura potrebbe essere chiamata in causa per colpa professionale, in caso di errate valutazioni o di negligenza nella messa in atto dei propri compiti. Non si può altresì escludere che il RRA venga, prima o poi, chiamato in causa per lesioni nei confronti di terzi; questo qualora delle patologie asbesto correlate venissero messe in relazione a sue omissioni o errate valutazioni. In ogni caso, a conferma della ridotta diffusione della figura del RRA e delle sue incerte attribuzioni normative, non si rilevano, allo stato, sentenze od orientamenti giurisprudenziali definiti nei confronti di questa figura. Va anche detto che è verosimile pensare che la tendenza alla progressiva responsabilizzazione delle figure dei consulenti - servizio prevenzione e protezione compreso - prima o poi investirà anche la figura del RRA.

 

ATTIVITÀ E CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI

Fatte salve le difficoltà interpretative del ruolo del RRA di cui ai paragrafi precedenti (leggi documento integrale), questa figura ha assunto nel tempo sempre maggiore visibilità e importanza. Questo lento processo di affermazione della figura del RRA, comunque incompleto, si è sviluppato di pari passo con l’aumento della percezione del rischio sul problema amianto dal 1994 a oggi.

La Contarp gestisce il rischio amianto in numerosi immobili con i propri professionisti e con il proprio Laboratorio di Igiene Industriale qualificato su diverse tecniche analitiche dal Ministero della sanità ai sensi del d.m. 14/5/1996.

Le attività messe in campo per questo tipo di prestazioni, sintetizzate nella figura 1, sono quelle di seguito dettagliate:

• effettuazione di censimenti e mappatura dell’amianto anche con ricorso a sistemi di localizzazione informatizzati;

• assistenza agli RSPP per le valutazioni del rischio;

• attività analitica per campioni massivi e analisi su membrana per varie centinaia di campioni all’anno;

• redazione e divulgazione di informative per gli occupanti degli immobili e per le imprese a vario titolo presenti;

• svolgimento di sedute di formazione e informazione;

• segnalazione ed etichettatura di MCA, in particolare dei materiali soggetti a frequenti manutenzioni;

• segnalazione agli organi di controllo e gestione dei rapporti con gli stessi mediante sopralluoghi congiunti e scambio di informazioni;

• assistenza alla redazione di capitolati di appalto per attività di bonifica e di rimozione dei MCA;

• assistenza al direttore dei lavori di cantieri di bonifica;

• attività di campionamento e analisi per il controllo dei cantieri di bonifica con ricorso a laboratori qualificati e personale adeguatamente formato;

• assistenza alla gestione dei rapporti con la stampa in occasione di casi particolari che sono andati all’attenzione del mass media;

• assistenza ai committenti in occasione di contenziosi giudiziari.

[…]

 

CONCLUSIONI

Quello del RRA è un ruolo che si colloca a cavallo tra una normativa per molti versi superata e l’ottica gestionale attualmente più affermata per la salute e la sicurezza sul lavoro. Le attività connesse a questa figura hanno assunto sempre maggiore importanza con l’aumento della percezione del rischio amianto. Al tempo stesso, l’affermarsi di questa figura ha determinato eccessi di rischio professionale, conflittualità esasperate e difficoltà di azione.

Nella disamina di questo articolo sono state passate in rassegna alcune delle principali criticità sperimentate nella gestione del rischio amianto in patrimoni immobiliari. Le stesse potranno fornire spunti di riflessione nell’ottica della stesura dell’ormai improcrastinabile Testo Unico Amianto:

• definire a livello nazionale e condiviso quali sono i requisiti professionali e il percorso formativo del RRA;

• ridisegnare i ruoli individuando nel RRA una figura di consulente analoga a quella del RSPP con compiti e funzioni ben definiti sui censimenti e la gestione del rischio;

• continuare l’attività di professionalizzazione dei laboratori qualificati a svolgere analisi sull’amianto individuando criteri coerenti con la delicatezza dei temi trattati;

• estendere le competenze del RRA in modo da coprire anche le situazioni attualmente non comprese come le attrezzature e i terreni;

• individuare indici di valutazione coerenti a livello nazionale, abbandonando le tentazioni localistiche che, evidentemente, non hanno riscontro in termini sanitari;

• supportare l’attività di questa delicata figura con un’informazione coerente con le conoscenze in materia abbandonando le tentazioni sensazionalistiche che non concorrono a un’adeguata gestione di questo tema delicato.

In definitiva, a oltre 20 anni dalla data di istituzione di questa figura, stiamo assistendo all’affermazione e al riconoscimento dei compiti del RRA. Le attività descritte risentono comunque di una serie di limitazioni e contraddizioni introdotte dal progressivo legiferare in materia.

Conferma che è necessario supportare tutto il processo di gestione del rischio amianto, con lo snellimento e l’armonizzazione delle norme e che renda il quadro legislativo più coerente con le attuali conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Leggi l’articolo completo: I ruoli e le competenze del responsabile del rischio amianto nella gestione dei patrimoni immobiliari(formato PDF)

 

 

S. MASSERA, G. NOVEMBRE

Inail - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione.

 

F. CAVARIANI

AUSL Viterbo - Centro Regionale Amianto del Lazio.




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