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Green pass e pubblica amministrazione: la bozza delle future linee guida

Green pass e pubblica amministrazione: la bozza delle future linee guida
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

08/10/2021

In attesa del DPCM previsto nel DL 127/2021 pubblichiamo la bozza delle linee guida per le pubbliche amministrazioni relative all’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19.

Roma, 8 Ott – Il comma 5 dell’articolo 1 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico) del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 indica che i datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche”, anche a campione, “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”.

Inoltre si indica che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

 

Le linee guida a cui si fa riferimento nell’articolo – specialmente in riferimento ai tanti dubbi interpretativi e applicativi, come presentati in molti nostri articoli - sono attese a breve. E la Conferenza Stato-Regioni giovedì 7 ottobre affronterà proprio l’intesa relativa allo “schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”.

 

In risposta alla necessità di aziende, enti e lavoratori di avere comunque, in attesa di un testo definitivo, indicazioni su quali potrebbero essere le linee di indirizzo governative relative alle modalità organizzative delle verifiche, pubblichiamo la bozza del decreto e delle linee guida contenute. Bozza che aggiorneremo appena disponibile il testo definitivo.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Pubbliche amministrazioni: chi ha l’obbligo del green pass

Nella bozza delle “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”, che saranno contenute, in versione definitiva in un prossimo DPCM, si ribadisce che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 “ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all’articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa”. Un obbligo escluso “per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

 

Si evidenzia poi che il possesso della certificazione verde “non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro”.

 

Si indica dunque (punto 1.1) che, al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, “l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino, o perché ci si è sottoposti al tampone o perché il soggetto è stato affetto dal Covid) e in grado di esibirla. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione”.

 

E “non sono consentite deroghe a tale obbligo”. Pertanto - continua la bozza delle linee guida – “non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione”.

 

Per accedere all’amministrazione, “oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “ green pass”, – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro”. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, “sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione”.

In sintesi, “l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare”.

 

Pubbliche amministrazioni: modalità e ai soggetti preposti al controllo

Riguardo alle modalità e ai soggetti preposti al controllo l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 “individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento”. Il dirigente apicale “può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti”.

 

La bozza riporta indicazioni sul controllo all’atto dell’accesso al luogo di lavoro e indica che laddove tale controllo non sia effettuato all’ingresso “e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9- quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde”.

 

Sono riportate poi indicazioni sulle cadenze degli eventuali controlli a campione e si segnala che il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 “è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni”. E in relazione alla disciplina sul trattamento dei dati personali “non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia”.

In particolare “qualora all’atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

  1. in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;
  2. nel caso in cui l’accertamento sia svolto a campione: il dirigente che ha svolto l’accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio)”.

 

Si ribadisce che non è consentito, in alcun modo, “che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza”.

 

Pubbliche amministrazioni: applicazione delle sanzioni e metodi di verifica

Le linee guida – che ricordiamo non sono definitive e potrebbero subire delle modifiche – si soffermano poi sulla modalità di applicazione delle sanzioni.

 

Si indica che, con riferimento all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, le sanzioni sono previste nei seguenti casi:

  1. mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: in questo caso, come sopra evidenziato, se il controllo avviene mediante sistemi automatici di lettura della certificazione, l’assenza dal servizio sarà considerata ingiustificata dopo che l’ufficio competente, verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all’interessato (anche con una semplice email) l’assenza ingiustificata rilevata. Laddove il controllo all’accesso, in mancanza di sistemi di rilevamento automatico, sia effettuato da personale a tal scopo delegato dal datore di lavoro, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio competente (cui afferisce il soggetto), il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali)”.
  2. accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il dirigente – o il personale da questi delegato - che ha proceduto all’accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l’assenza ingiustificata. Nel contempo, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020”.

 

Riguardo poi ai controlli si indica che per verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, “le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all’accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli a campione. Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l’attivazione di più di una delle modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all’eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi”.

Tuttavia – continua la bozza delle linee guida – “nelle more dell’eventuale aggiornamento/adeguamento dei software relativi ai controlli automatici all’accesso e al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, in sede di prima applicazione è in ogni caso preferibile, per assicurare comunque l’effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione attraverso l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sugli store”.

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale delle bozze che riportano ulteriori indicazioni sui possibili metodi di verifica per le amministrazioni che usufruiscono o non usufruiscono della piattaforma di NoiPA.

 

Si indica, infine, che, per tutte le amministrazioni “resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come ‘applicativo di salvataggio’ nel caso di un malfunzionamento della modalità scelta come principale, l’applicazione denominata ‘VerificaC19’”.

 

Ribadiamo ancora che il testo presentato delle linee guida non è definitivo e fa riferimento ad una bozza dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”. Forniremo ulteriori informazioni e aggiornamenti quando sarà disponibile il DPCM e la versione definitiva delle linee guida.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“Bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”, versione bozza del 6 ottobre 2021.

 

Aggiornamento del 14 ottobre 2021 (Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale):

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021 - Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 


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