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DPCM 2 marzo 2021: un protocollo per la sicurezza dei lavoratori marittimi

DPCM 2 marzo 2021: un protocollo per la sicurezza dei lavoratori marittimi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

09/03/2021

Al DPCM del 2 marzo 2021 è allegato un nuovo protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio. Focus sulle misure previste per raggiungere la nave e per l’uscita nei porti.

 

Roma, 9 Mar – In relazione alle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 ci siamo già soffermati in passato sulle misure per le attività e il trasporto marittimo con riferimento ad alcuni allegati contenuti nella normativa emergenziale. Ad esempio le “ Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” o le “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera”.

 

In aggiunta a questi allegati, nel recente DPCM 2 marzo 2021, recante disposizioni attuative di relative alle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato pubblicato anche il nuovo allegato 28 “Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio”.

 

L’allegato è citato in particolare nell’articolo 52 del Capo VII (Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti) del DPCM dove si indica che i vettori e gli armatori sono tenuti a:

  1. “acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all’articolo 50, e di conservala per almeno 30 giorni al fine di renderla disponibile all’autorità sanitaria;
  2. misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
  3. vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
  4. adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
  5. fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
  6. dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  7. adottare le misure organizzative previste dal “Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio”, approvato dal Comitato tecnico scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all’allegato 28”.

Ricordiamo che l’articolo 50 riguarda gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero.

 

 

Ci soffermiamo oggi, in particolare, sull’allegato 28 con riferimento ai seguenti argomenti:


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La mia protezione dal virus - 30 minuti
Informazione ai lavoratori sull'uso dei dispositivi di protezione dal rischio biologico causato da virus ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

 

DPCM 2 marzo 2021: gli obiettivi e il campo di applicazione del protocollo

Nel “Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio” si ricorda, in premessa, che la Commissione Europea ha fornito agli Stati membri “orientamenti da assumere, durante la pandemia da Covid-19, relativi alle misure da adottare per la gestione delle frontiere, alla circolazione dei lavoratori, alla protezione della salute ed al rimpatrio dei marittimi dettagliando le modalità di viaggio”.

E sempre riguardo alle conseguenze dell’emergenza COVID-19, anche l’Organizzazione Marittima Internazionale “ha affrontato, a più riprese, le problematiche legate alla pandemia e, per quanto attiene in particolare i cambi equipaggio ha pubblicato” diverse circolari.

 

Ricordiamo che nel protocollo con lavoratore marittimo si intende “qualsiasi persona che è impiegata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave a cui si applica la Convenzione ILO del Lavoro Marittimo (MLC,2006); indipendentemente, quindi, che siano stati assunti direttamente da un armatore o siano impiegati nell'ambito di un contratto di appalto”. E quando si parla di società s’intende “la Società di gestione o l’Armatore”.

 

Partendo da queste definizioni segnaliamo che l’obiettivo del protocollo è:

  1. “facilitare il viaggio sicuro dei marittimi - per raggiungere le navi e rientrare al proprio domicilio – e permettere di effettuare in sicurezza i cambi di equipaggio attraverso la corretta applicazione delle misure per la gestione ed il controllo del rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2.
  2. Indirizzare adeguate misure per la libera uscita degli equipaggi durante gli scali nei porti nazionali delle navi di qualsiasi bandiera, ed all’estero sulle navi nazionali, come meglio specificato nel campo di applicazione”.

 

Riguardo poi al campo di applicazione le disposizioni del protocollo si applicano:

  1. “Per quanto riguarda il punto B 1., al lavoratore marittimo – nazionale, comunitario e non-comunitario - che arriva dall’estero nei porti e negli aeroporti italiani per l’imbarco o per il rimpatrio oppure che deve imbarcare/sbarcare all’estero a/da bordo di nave di bandiera italiana, e ferme restando eventuali misure più restrittive previste dall’Autorità competente del Paese ospitante;
  2. Per quanto riguarda il punto B 2.:
    • ai lavoratori marittimi delle navi di qualsiasi bandiera che approdano nei porti nazionali;
    • ai lavoratori marittimi delle navi di bandiera italiana in qualsiasi porto di scalo, fatta eccezione per le navi che stabilmente operano in Italia”.

 

DPCM 2 marzo 2021: le misure previste per raggiungere una nave

Segnaliamo, a titolo esemplificativo, alcune delle misure previste per raggiungere una nave.

 

Nel protocollo “al fine di disciplinare compiutamente l’itinerario per raggiungere una nave” sono considerati vari setting: luogo di residenza, hotel (prima della partenza), luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus), mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile), luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus), hotel (prima dell’imbarco), porto e nave.

 

Ci soffermiamo sul luogo di residenza.

 

Il protocollo indica che la Società “prevede procedure al fine di fornire, al personale imbarcante, informazioni generali sul virus Sars-CoV-2 e sulla relativa malattia ( COVID-19), sulle misure di prevenzione, di protezione e controllo dell’infezione nonché indicazioni relative ai piani e procedure contenute nel Safety Management System (SMS) e derivanti dalla “risk-analysis” eseguita in accordo a quanto previsto dall’SMS, adottate per fronteggiare la pandemia.

Inoltre è necessario:

  • “informare il lavoratore marittimo di adottare ogni misura di contenimento del rischio di contagio e di controllare la propria salute durante il tempo trascorso nel luogo di residenza, in particolare nei 14 giorni che precedono la partenza dal luogo di residenza o, eventualmente, dall’albergo nei pressi del luogo di partenza. Fa eccezione l’eventuale chiamata d’imbarco in emergenza per sbarco non programmato di lavoratore marittimo (es. malattia, infortunio, gravi motivi familiari);
  • predisporre ed inviare al personale imbarcante la certificazione (Certificate for International Transport Workers)”;
  • “notificare alle Autorità competenti del luogo di imbarco, se non diversamente stabilito, le generalità del lavoratore marittimo e della nave sulla quale prenderà imbarco e le cautele intraprese per garantire la salute dello stesso lavoratore”.

 

Inoltre il lavoratore marittimo deve:

  • Controllare la temperatura due volte al giorno - a partire dai 14 giorni che precedono la partenza - e conservare le registrazioni fino all’imbarco”. Fa eccezione “l’eventuale chiamata d’imbarco in emergenza per sbarco non programmato di un lavoratore marittimo (es. malattia, infortunio, gravi motivi familiari); in tal caso l’imbarcante dovrà essere sottoposto a test diagnostico per Sars-CoV-2 secondo le linee guida vigenti;
  • Informare tempestivamente la Società, anche per il tramite dell’agente locale o della società di manning, nel caso in cui compaiano sintomi da COVID-19;
  • Acquisire familiarità con le informazioni generali, fornite dalla Società, sul Sars-CoV-2 e le precauzioni standard di protezione e controllo delle infezioni;
  • Acquisire familiarità con tutte le informazioni e le indicazioni fornite dalla Società sui suoi piani e procedure relativamente al Sars-Cov-2”;
  • Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale”, le misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), “utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell’OMS, le linee guida nazionali o locali”;
  • Compilare il modello in allegato 2 (Crew health self – declaration)
  • Preparare la documentazione necessaria per il viaggio e per l’imbarco” (il protocollo riporta un elenco non esaustivo della documentazione).

 

DPCM 2 marzo 2021: le misure per la libera uscita nei porti

Riportiamo poi qualche indicazione relative alle “misure per la libera uscita nei porti e cure mediche

 

Riprendiamo ad esempio le misure per navi che “devono garantire contemporaneamente libere uscite fino a un numero massimo di marittimi pari a n. 25” (il protocollo presenta anche le misure richieste laddove il numero di marittimi sia superiore).

 

Si indica che la Società, “in collaborazione con l’agente marittimo e/o con le Autorità locali dello Stato di approdo, avrà cura di organizzare visite mediche e di regolare le franchigie, in conformità alle disposizioni del vigente CCNL ed alla Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (MLC,2006), ma nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali, alle condizioni e nei limiti di seguito previsti”.

Inoltre la libera uscita “è subordinata a diversi fattori, incluse le condizioni eventualmente imposte dello Stato di approdo, lo stato di salute dei lavoratori marittimi, la compatibilità con la sicurezza della navigazione e con le esigenze operative della nave, la situazione COVID-19 nei porti visitati dalla nave durante i 14 giorni precedenti, il monitoraggio della situazione epidemiologica e la conseguente analisi del rischio da parte della Società”.

 

Si indica che se le visite a terra sono consentite, “il lavoratore marittimo, oltre alle misure adottate con il presente protocollo, deve seguire le misure sanitarie e sociali nel contesto di COVID-19 dello Stato di approdo e quelle raccomandate dall’OMS. Le esigenze e i requisiti potrebbero essere diversi in ogni porto di scalo, compresi i tipi di DPI necessari, misure di distanziamento fisico e la disponibilità di strutture per l’ igiene delle mani”.

 

In particolare si segnala che il lavoratore marittimo “che usufruisce di franchigia - se non sono in atto a bordo ed a terra misure di restrizioni - avrà cura di:

  • Non toccare animali vivi;
  • Non toccare prodotti animali;
  • Non toccare rifiuti animali o fluidi potenzialmente contaminati sul suolo o nelle strutture di negozi e strutture di mercato;
  • Non consumare prodotti animali crudi o poco cotti;
  • Non scambiare cibo e/o bevande con altre persone;
  • Non utilizzare i mezzi pubblici;
  • Utilizzare mascherina di tipologia adeguata ed indossarla in maniera corretta;
  • Igienizzare spesso le mani;
  • Non pagare in contanti, ma qualora necessario disinfettare le mani successivamente all’uso;
  • Non toccarsi il viso finché non si hanno mani pulite;
  • Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
  • Non recarsi in luoghi affollati;
  • Evitare strette di mano e/o abbracci”.

E al rientro a bordo “il lavoratore marittimo avrà cura di:

  • Togliersi le scarpe e disinfettarle;
  • Togliersi gli indumenti indossati per lavarli/disinfettarli;
  • Lavare gli oggetti personali (es telefono, occhiali) con acqua e sapone o con alcool;
  • Misurare la temperatura corporea”.

 

Segnaliamo che il protocollo, che vi invitiamo a leggere e che riporta anche le misure per lasciare una nave e rimpatriare, indica che tutte le misure “devono essere parte di piani e procedure sviluppati dalle Società per fronteggiare i rischi associati all’emergenza in atto e, nel caso di Società di gestione dovranno essere allegate al sistema di gestione della sicurezza (SMS)”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 


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Rispondi Autore: Cristiano Bembi - likes: 0
05/11/2021 (17:24:43)
Ad oggi, un marittimo sbarcato per fine contratto e rimpatriato in italia è considerato ancora membro di equipaggio anche se non è più vincolato a imbarcare di nuovo?

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