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COVID-19: quali sono le misure di sicurezza per il trasporto ferroviario?

COVID-19: quali sono le misure di sicurezza per il trasporto ferroviario?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

05/10/2020

Approfondimento delle linee guida per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico. Focus sulle misure di contenimento nel settore ferroviario, nelle stazioni e a bordo treno, e nel settore funiviario.

Roma, 5 Ott – Con riferimento alla necessità di gestione dell’emergenza COVID-19 e all’importanza del trasporto urbano per ogni cittadino e per ogni attività economica, sono state proposte e adottate in questi mesi specifici protocolli e specifiche linee guida:

 

Queste ultime linee guida, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e poi modificate dal DPCM del 7 settembre 2020, contengono le misure organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19, comprensive di misure di “sistema”, misure per l’utenza e specifiche misure, contenute in un allegato tecnico, relative alle singole modalità di trasporto.

 

Nei giorni scorsi, presentando le linee guida, ci siamo soffermati sulle misure di sistema e su quelle specifiche per il traporto pubblico locale, per il settore aereo e per il trasporto marittimo di passeggeri.

Oggi ci soffermiamo invece sui seguenti argomenti:

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Il settore ferroviario: le misure di sicurezza nelle stazioni

Nell’allegato tecnico un capitolo è riservato al settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato.

 

Per tale settore trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

  • “informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
  • misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
  • notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
  • incentivazioni degli acquisti di biglietti on line”.

 

Il documento presenta poi le indicazioni per le principali stazioni:

  • gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
  • garanzia della massima accessibilità alle stazioni ed alle banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso;
  • interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
  • uso di mascherina, anche di comunità, per la protezione del naso e della bocca, per chiunque si trovi all'interno della stazione ferroviaria per qualsiasi motivo;
  • previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
  • attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
  • installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
  • regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
  • annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
  • limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;
  • ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della temperatura corporea;
  • nelle attività commerciali:
    • contingentamento delle presenze;
    • mantenimento delle distanze interpersonali;
    • separazione dei flussi di entrata/uscita;
    • utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;
    • regolamentazione delle code di attesa;
    • acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione
    • o ai margini del negozio senza necessità di accedervi”.

 

Il settore ferroviario: le misure di sicurezza a bordo treno

Veniamo ora alle misure specifiche, contenute nell’allegato e sempre in relazione al trasporto ferroviario, da applicare a bordo treno:

  • distanziamento fisico di un metro a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
  • posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove ciò sia possibile;
  • eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell’aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
  • sanificazione sistematica dei treni;
  • potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
  • individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;
  • i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca”.

 

 

Queste le indicazioni relative ai treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):

  • “distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione;
  • adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus SARS COV 2;
  • è possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalità semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare, il servizio è assicurato con la consegna ‘al posto’ di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti;
  • previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni ad Alta Velocità di ingressi dedicati per l'accesso ai treni AV e agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 C non sarà consentita la salita a bordo treno.
  • sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
  • siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potrà essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
  • deve essere sempre esclusa la possibilità di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d.faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilità del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovrà essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione;
  • l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonché nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del Gestore, della temperatura in stazione prima dell'accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
  • dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno”.

 

Inoltre, come abbiamo visto per il trasporto aereo e navale, sono previste delle deroghe.

 

In particolare è consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui:

  • siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero;
  • l'utilizzo di sedili attigui o contrapposti sia limitato esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano congiunti e/o conviventi nella stessa unità abitativa, nonché alle persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non condividendo la stessa abitazione, non siano obbligate in altre circostanze (es.luoghi di lavoro) al rispetto della distanza interpersonale di un metro”.

 

Infine, ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive, “potrà essere aumentata la capacità di riempimento con deroga al distanziamento di un metro, oltre ai casi previsti, esclusivamente nel caso in cui sia garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni 3 minuti e l'utilizzo di filtri altamente efficienti come quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell'aria”.

 

Le misure di sicurezza per le funivie, cabinovie e seggiovie

Concludiamo, visto che si avvicina anche la stagione invernale e l’interesse per le località montane e per gli sport invernali, le indicazioni per il settore del trasporto pubblico funiviario (funivie e seggiovie).

 

Si indica che fermo restando che “la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione”, per il settore funiviario - funivie, cabinovie e seggiovie – “trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza” a bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:

  • “obbligo di indossare una mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca;
  • disinfezione sistematica dei mezzi”.

 

E sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:

  • “limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento di un metro” (nel documento sono indicate le varie deroghe relative);
  • “dalla predetta limitazione sono esclusi i nuclei familiari viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri;
  • distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro nei mezzi;
  • areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole”.

 

Infine nelle stazioni:

  • “disposizione di tutti i percorsi nonché delle file d'attesa in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro tra le persone, esclusi le persone che vivono nella stessa unità abitativa nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi ) Nell’ eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere autocertificata la sussistenza delle predette qualità”.
  • “disinfezione sistematica delle stazioni;
  • installazione di dispenser di facile accessibilità per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”, allegato al DPCM 7 agosto 2020 come modificato dal DPCM 7 settembre 2020 (formato PDF, 1.70 MB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

 

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