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Coronavirus: in Francia è richiesto l’aggiornamento della valutazione

Coronavirus: in Francia è richiesto l’aggiornamento della valutazione
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Rischi da agenti biologici

20/03/2020

Il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato da tutti i datori di lavoro in caso di pandemia virale come il Coronavirus. Le indicazioni del Ministero del lavoro francese. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

 

Quando esistono dubbi sull’interpretazioni delle norme o su quanto sia meglio fare per assicurare, al di là della conformità normativa, un’adeguata tutela della salute e sicurezza sul lavoro, può essere utile comprendere come si comportano gli altri paesi dell’Unione Europea. Paesi che non solo hanno normative che, come la nostra, fanno riferimento a precise direttive europee, ma che si trovano ad affrontare con le stesse incertezze e difficoltà gli stessi rischi.

Chiaramente stiamo parlando dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della questione, che in queste settimane ha visto contrapposte diverse opinioni, della necessità, o meno, di un aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi con riferimento al rischio biologico SARS-CoV-2.

 

Per questo motivo riceviamo e pubblichiamo un nuovo contributo dell’avvocato Rolando Dubini che si sofferma di nuovo sul tema della valutazione dei rischi e su come il Ministero del Lavoro dei nostri vicini francesi sta affrontando, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’emergenza COVID-19.



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Il rischio biologico
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori che operano con agenti biologici del Gruppo 3 (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

1. Premessa

Il codice del lavoro francese all'articolo R.4121 prevede che: "Il datore di lavoro trascrive e aggiorna in un unico documento i risultati della valutazione del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori che deve effettuare in applicazione dell'articolo L. 4121-5. Questa valutazione include un inventario dei rischi identificati in ciascuna unità di lavoro dell'azienda o dello stabilimento (...). "

 

Questo il testo originale dell’article R. 4121 «L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l’article L. 4121-5. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement (…). »

 

La normativa francese pone particolare attenzione alle molte attività preventive obbligatorie dei datori di lavoro:

  • la prevenzione dei rischi legati all’attività fisica: analisi dei problemi d’ergonomia, disordini muscoloscheletrici (Tms), gesti e posizioni, peso dei carichi sollevati, movimenti ripetitivi e forzati, lavoro su videoterminale, vibrazioni meccaniche ecc.;
  • la prevenzione dei rischi legati alle dipendenze: alcool, droghe, medicine psicoattive, tabagismo ecc.;
  • la prevenzione dei rischi legati agli agenti Cmr (cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione);
  • la prevenzione dei rischi legati alle temperature ambientali;
  • la prevenzione dei rischi legati all’amianto;
  • la prevenzione dei rischi biologici e contagiosi;
  • la prevenzione dei rischi legati al rumore;
  • la prevenzione dei rischi chimici;
  • la prevenzione dei rischi elettrici;
  • la prevenzione dei rischi legati alle attrezzature di lavoro;
  • la prevenzione dei rischi d’esplosione e Atex;
  • la prevenzione dei rischi legati alle radiazioni ionizzanti e alle irradiazioni ottiche artificiali;
  • la prevenzione dei rischi legati ai viaggi di affari: aggressione, furto, terrorismo, ma-lattie ecc.; … e molti altri ancora.

 

Il datore di lavoro può delegare i suoi poteri a un collaboratore, alla direzione Risorse umane, al responsabile della sicurezza ecc.; la persona destinataria di una delega di potere (chiara e precisa) deve dimostrare di avere competenza nel campo della sicurezza del lavoro, di avere un’autorità reale e di disporre dei mezzi necessari per svolgere il suo compito.

 

Dunque in Francia, l'obbligo generale di sicurezza incombente al datore di lavoro deve portarlo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e proteggere la salute dei lavoratori (codice del lavoro articolo L. 4121-1).

Progettata come una vera "cassetta degli attrezzi", questa disposizione generale prevede l'attuazione di misure di prevenzione, basate su principi generali che devono aiutare e guidare il datore di lavoro nel suo processo di prevenzione globale (articolo L. 4121-2).

 

Uno di questi principi generali, la valutazione del rischio, è un elemento chiave in questo processo. È il punto di partenza e consente, in un ambiente in rapida evoluzione, di scegliere le opportune azioni preventive e di fornire, a fronte di determinati rischi, risposte complete e soluzioni non solo "tecniche".

 

I risultati della valutazione vanno obbligatoriamente trascritti in un "documento unico" (articoli R. 4121-1 e seguenti) detto DUER o DU. La mancata formalizzazione scritta dei risultati della valutazione del rischio in un "documento unico" è passibile di un'ammenda di 1.500 euro (raddoppiata in caso di recidiva).

 

La Circolare n° 6 della Divisione Relazione Lavorative del Ministero del Lavoro francese del 18 aprile 2002 contiene gli elementi utili per redigere il documento unico di valutazione del rischio.

 

2. Valutazione dei rischi e Coronavirus

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUER) [esatto equivalente del DVR italiano] deve essere aggiornato da TUTTI i datori di lavoro, nessuno escluso, identificando le situazioni lavorative per le quali è possibile favorire le condizioni di trasmissione del contagio.

 

Ministero del Lavoro della Repubblica Francese

Coronavirus: domande e risposte per aziende e dipendenti (pubblicato il 26.02.20 aggiornamento 17.03.20 sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro Francese)

Traduzione in italiano dell avv. Rolando Dubini, cassazionista del Foro di Milano

 

 (...)

 

Io sono imprenditore

- 13. Cosa devo fare per garantire la sicurezza e la salute del mio personale?

 

Una situazione epidemica richiede una vigilanza speciale nell'interesse dei dipendenti e delle aziende. La presenza di dipendenti necessari per il funzionamento dell'azienda dipenderà in gran parte dalla capacità dell'azienda di rispondere alle preoccupazioni dei dipendenti e alle assicurazioni che verranno loro fornite per essere adeguatamente protetti contro i rischi specifici associati al virus (in particolare i dipendenti in contatto con il pubblico) [il contatto col pubblico è un rischio professionale del lavoratore n.d.t.].

 

Il codice del lavoro impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la protezione della salute del proprio personale. Pertanto, deve effettuare una valutazione del rischio professionale. Questa valutazione deve essere rinnovata a causa dell'epidemia per ridurre al minimo il rischio di contagio sul posto di lavoro o sul lavoro attraverso misure quali azioni di prevenzione, informazione e formazione anche che l'attuazione di mezzi adeguati, secondo le istruzioni delle autorità pubbliche [il rischio contagio virale sul posto di lavoro è un rischio professionale che fa scattare l'obbligo prevenzionistico a carico di tutti i datori di lavoro n.d.t.].

 

Il datore di lavoro deve assicurarsi che tutto questo sia costantemente adattato per tener conto delle mutevoli circostanze.

 

La valutazione deve essere condotta tenendo conto dei metodi di contaminazione e del concetto di stretto contatto [distanza di sicurezza interpersonale n.d.t.].

 

Questa nuova valutazione deve essere trascritta nel documento unico di valutazione del rischio che deve essere aggiornato per tener conto delle variazioni delle circostanze.

 

Le misure preventive risultanti dall'aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi devono infine essere portate all'attenzione dei dipendenti in modo adeguato al fine di consentirne la piena applicazione.

 

Questo approccio viene attuato secondo una procedura che coinvolge gli organi di rappresentanza dei dipendenti (CSE) e il servizio di medicina del lavoro.

 

14. Perché e come posso aggiornare il singolo documento di valutazione del rischio?

 

L’aggiornamento del documento di valutazione del rischio unico previsto dall’articolo R. 4121-2 del codice del lavoro è necessario a causa dell’attuale epidemia legata al virus COVID-19. Permette di prevedere adeguate misure di prevenzione e protezione, incluso, ad esempio, la protezione degli impianti dal degrado, se necessario.

 

Naturalmente, qualsiasi misura che lo giustifichi dovrà essere trasmessa alle società che operano all'interno del mio stabilimento [appaltatori n.d.t.] nel quadro dell'adattamento dei piani di prevenzione che dovranno anche essere aggiornati conformemente alle disposizioni dell'articolo R. 4513-4 del codice di lavoro.

Alcune situazioni specifiche devono essere oggetto di particolare attenzione durante l'aggiornamento della valutazione del rischio.

 

A questo proposito, l'aggiornamento della valutazione del rischio mirerà in particolare a identificare le situazioni lavorative per le quali possono essere soddisfatte le condizioni per la trasmissione del coronavirus COVID-19. Da questo punto di vista, si ritiene che sia necessario uno stretto contatto con una persona contaminata per trasmettere la malattia: stesso luogo di vita, contatto diretto entro un metro durante una tosse, starnuti o ulteriore discussione di più di 15 minuti in assenza di misure protettive. Uno dei vettori preferiti per la trasmissione del virus è il contatto con mani non lavate. La combinazione di questi criteri identificherà il rischio e le misure preventive da attuare.

 

Non si tratta di trattare esclusivamente i rischi direttamente generati dalla normale attività professionale, ma anche di anticipare i rischi legati all’epidemia di coronavirus COVID-19.

 

I nuovi rischi generati dal degrado del funzionamento dell'azienda (allestimento di locali, riorganizzazione del lavoro, assegnazione a una nuova stazione di lavoro, telelavoro ...) e quelli legati all'esposizione al virus implicano l'aggiornamento del documento unico di valutazione del rischio.

 

Testo originale

Ministère du Travail

Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés

Je suis employeur

- 13. Que dois-je faire pour assurer la sécurité et la santé de mon personnel ?

Une situation d’épidémie impose une vigilance toute particulière dans l’intérêt des salariés et des entreprises. La présence des salariés nécessaires au fonctionnement de l’entreprise sera largement fonction de la capacité de l’entreprise à répondre aux inquiétudes des salariés et des assurances qui leur seront données d’être correctement protégés contre les risques spécifiques liés au virus (notamment les salariés en contact avec le public).

Le code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel. A ce titre, il doit procéder à une évaluation du risque professionnel. Cette évaluation doit être renouvelée en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics.

L’employeur doit veiller à leur adaptation constante pour tenir compte du changement des circonstances.

L’évaluation doit être conduite en tenant compte des modalités de contamination et de la notion de contact étroit.

Cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques qui doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances.

Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du document unique d’évaluation des risques doivent être enfin portées à la connaissance des salariés selon des modalités adaptées afin de permettre leur pleine application.

Cette démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE) ainsi que le service de santé au travail.

 

- 14. Pourquoi et comment puis-je actualiser le document unique d’évaluation des risques ?

L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire.

Naturellement, toute mesure le justifiant devra être répercutée vers les entreprises intervenant au sein de mon établissement dans le cadre de l’adaptation des plans de prévention qui devront également être mis à jour conformément aux dispositions de l’article R. 4513-4 du code du travail.

Certaines situations spécifiques doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’actualisation de l’évaluation des risques.

A cet égard l’actualisation de l’évaluation des risques visera particulièrement à identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se trouver réunies. On considère de ce point de vue qu’un contact étroit avec une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection. Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. La combinaison de ces critères permettra d’identifier le risque et les mesures de prévention à mettre en œuvre.

Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité professionnelle habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de coronavirus COVID-19.

Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation des risques.

 

Link diretto alla pagina del Ministero del Lavoro francese con le domande e risposte per aziende e dipendenti sul coronavirus.

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

 

 

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
20/03/2020 (02:35:47)
Personalmente ritengo che il continuo ritornare sulla questione dell'aggiornamento del DVR per le aziende non sanitarie o che non hanno il rischio professionale specifico, anzichè impegnarci noi tutti a diffondere e assistere le aziende nell'applicazione di protocolli e procedure nazionali e regionali di prevenzione e protezione dal virus, non sia di vero supporto per le imprese che tra mille difficoltà garantiscono oggi servizi e produzioni necessarie
Autore: Gaetano
26/03/2020 (10:56:43)
Tutti dobbiamo mangiare!
Rispondi Autore: Carlo Colombo - likes: 0
20/03/2020 (07:23:14)
Bravo Andrea!
Una domanda per l'avvocato: in Italia esistono disposizioni dell'autorita del genere?
Cordiali saluti
Rispondi Autore: Carlo Colombo - likes: 0
20/03/2020 (07:32:28)
Un'altra domanda per l'avvocato: se l'azienda ha messo in campo, attuato e vigilato con tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per il coronavirus (quindi si sta dando da fare per gestire praticamente la situazione) ma non ha aggiornato il Dvr, quali possono essere le conseguenze legali?
Rispondi Autore: Michele Armiraglio - likes: 0
20/03/2020 (07:44:23)
Egr. Redazione di Punto Sicuro, vi seguo quotidianamente da molti anni e stimo molto la qualità degli articoli della vostra newsletter.

 

In questi giorni così particolari leggo diversi vostri articoli sulla necessità di aggiornare il dvr per il rischio coronavirus in tutte le aziende. Potete immaginare l'impegno di noi rspp/consulenti per dare il supporto necessario alle aziende per poter proseguire la produzione in sicurezza. Si tratta ovviamente di indicazioni pratiche, procedure, formazione. 

L'aggiornamento del DVR ci richiederebbe di metterci in ufficio davanti ad un PC a scrivere carta
Alcuni datori di lavoro mi stanno chiedendo di aggiornare il dvr anziché preoccuparsi di verificare se hanno dato ai lavoratori esposti mascherine idonee o panni di carta. Per favore, date un vostro contributo efficace a far mantenere alta l'attenzione alle cose che servono!

Grazie 

Buon lavoro 

Michele Armiraglio 


Autore: Gaetano
25/03/2020 (00:20:20)
È da tempo che chiedi una "revisione tra pari" per gli articoli scritti. Qui invece prendono e ti cancellano i commenti! Ottimo direi!
Rispondi Autore: michele lanciano - likes: 1
20/03/2020 (07:58:06)
... e quindi? lo facciamo anche noi? ... in inghilterra stanno attuando lateoria del gregge? lo facciamo anche noi ... ci sono disposizioni precise nel dpcm e non viene coinvolto il d81, perchè tirarlo in ballo? per il rischio da incidente stradale si applica il d81 o il codice della strada? l’influenza o il raffreddore presi in azienda da altri influenzati o raffreddarti è infortunio, malattia professionale? ancora una volta la redazione ha perso l’opportunità di pubblicare qualcosa di più utile
Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 1
20/03/2020 (08:11:14)
Gent.mo avvocato. Vedo che sta cercando in tutti i modi di giustificare la sua posizione andando a cercare informazioni oltralpe. Lo vedo abbastanza goffo come atteggiamento. Ad ogni modo, mi spiga come noi tecnici possiamo prevenire o annullare un rischio che neanche la scienza non è ancora riuscita a definire interamente? Se tra gli scienziati non si è trovato un accordo (e ogni giorno le disposizioni aumentano) lo dobbiamo trovare noi tecnici? Deponga l'ascia di guerra avvocato
Rispondi Autore: Filippo - likes: 1
20/03/2020 (08:27:54)
Fortuna che siamo in Italia..
Rispondi Autore: Maria Tomasi - likes: 0
20/03/2020 (08:47:23)
Buongiorno ,
Mi associo a quanto evidenziato dai colleghi nelle risposte che mi hanno preceduto.
In una situazione grave come quella che stiamo attraversando diffondere certi contenuti dovrebbe essere considerato metaforicamente al pari di un gesto di “procurato allarme” , perché come già evidenziato dal collega Armiraglio, indicare un obbligo che obbligo non è in questo momento significa impiegare forze utili per gestire l’emergenza e distogliere i professionisti e i datori di lavoro dal fare le cose davvero utili ed essenziali.
Resto davvero amareggiata e mi spiace sinceramente .
Rispondi Autore: Alberto Rosso - likes: 0
20/03/2020 (08:51:09)
Nell'articolo non mi pare sia indicato il tipo di attività in cui si applica quanto riportato. Vale dappertutto, anche in una metalmeccanica? O vale per chi ha già rischio biologico nella sua attività? Occorrerebbe anche valutare altre disposizioni attuative, per esempio eventuali interpretazioni, per l'applicazione delle norme. Scrivere un articolo così non serve a nulla
Rispondi Autore: Giorgio - likes: 0
20/03/2020 (08:53:53)
Buongiorno,
mi occupo professionalmente di sicurezza sul lavoro da circa 25 anni: sono d'accordo con Maria Tomasi e con gli altri di ugual parere
Riempire fogli di carta in questo momento da parte di aziende, come ad esempio quelle di produzione che hanno già evidentissime difficoltà, pare proprio inutile esercizio. Ho anche sentito il parere degli ispettori dell'ASL, l'ultima volta ieri: stesso identico parere.
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
20/03/2020 (08:54:55)
La modalità con cui l'argomento viene affrontato e trattato sta assumendo contorni grotteschi: non è più un confronto tra tecnici, stiamo sfociando in una lite tra adolescenti. Al di la dei pareri dei singoli professionisti, più o meno titolati, mi pare che gli enti pubblici preposti siano allineati in un'univoca interpretazione del tema. Forse è ora di occuparsi di come gestire "sul campo" l'emergenza. Per assurdo, in questo momento, sarebbe più utile metter in aula ed informare tutti i lavoratori/cittadini sull'importanza delle misure di tutela e sugli obblighi in essere in questo momento, ma è ovvio che non possiamo farlo. Cordialità e in bocca al lupo a tutti!
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0
20/03/2020 (08:56:21)
Dubini, oramai è solo lei che sostiene queste visioni e mi meraviglia che Punto Sicuro continui a consentirle di diffonderle. Mi sa che da domani, non leggerò più la rivista.
Detto questo, anche la Francia parla di rischi professionali e non di qualsiasi rischio.
Articolo a mio avviso inutile.
Rispondi Autore: RB - likes: 0
20/03/2020 (09:06:24)
Visto che in Francia è obbligatorio e in Italia no, consiglio all'autore dell'articolo di trasferirsi in Francia.
Rispondi Autore: Antonio Cappa - likes: 0
20/03/2020 (09:33:02)
A me risulta che in Lussemburgo non è richiesto, però. In Vallonia nemmeno, e sono pure francofoni.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
20/03/2020 (09:39:06)
Da quanto ne so (esperienza indiretta da prendere con le pinze comunque) ULSS ha sanzionato per mancanza di applicazione disposizione di legge e non mancanza 81/08
Rispondi Autore: Claudio Aradori - likes: 0
20/03/2020 (09:59:12)
Avvocato , basta con questo argomento , gli Rspp la fanno fuori , già fanno un sacco di documenti che non servono a nulla , perchè poi non corrispondono alla realtà lavorativa e poi lasciamo libere le aziende di lavorare ,specialmente in questo momento , prima no ,che la sicurezza era una priorità ,visto i risultati. Mi scuso con la redazione , se lo ritiene inopportuno , tolga pure il mio commento.
Rispondi Autore: Gianni - likes: 0
20/03/2020 (10:26:08)
Avvocato, abbiamo capito la sua posizione. Direi che è abbastanza, visto il momento. Preoccupiamoci delle cose serie, invece di aggiungere carta ai nostri già inutili DVR fatti con software o copia/incolla.
Rispondi Autore: Redazione PS - likes: 0
20/03/2020 (10:44:49)
Cortesemente, invitiamo tutti al rispetto di tutti e della policy:
https://www.puntosicuro.it/policy-commenti/
Rispondi Autore: Matteo - likes: 0
20/03/2020 (12:27:07)
Spett.le redazione, il rispetto dovrebbe valere per tutti, compreso il non cancellare i post (educati seppur contrari al solito autore), sol perché di pareri contrari . Grazie
Rispondi Autore: Morgan Marino - likes: 1
20/03/2020 (12:36:31)
Buongiorno a tutti,

concordo con Avv. Dubini sulla necessità di aggiornare il DvR (ma solo perché ci sono uomini di legge che si sentono persi se non trovano un poco di carta da leggere).
In questo caso la valutazione lascia il tempo che trova poiché non potendo effettuare misure di presenza o meno del virus (non riescono a fare i controlli al 100% nemmeno le strutture governative – ormai ci si limita a fare i tamponi a persone con sintomi già evidenti), non sapendo nemmeno se dopo l’esposizione al virus si è veramente immuni o meno allo stesso, non conoscendo i tempi di permanenza del virus sulle varie superfici e la sua capacità di infettare anche dopo un duratura permanenza sulle stesse (come già detto da tanti – non è che la scienza ne sappia proprio così tanto su questo virus da permettere una valutazione dei rischi sufficiente!), ciò che conta sono le procedure (ora qualcuno li chiama protocolli) messe in atto.

Propongo quindi il seguente testo.

*** Titolo***
Aggiornamento DvR per potenziale esposizione a Coronavirus

*** Svolgimento (in fondo essendo in questo caso un puro esercizio intellettuale sembra di ritornare a scuola nello svolgimento di un tema scritto nel miglior modo per compiacere il professore - e come ogni tema di il voto poi è fortemente variabile a seconda di chi lo corregge –> tutti si riempiono la bocca di oggettività nella valutazione e poi si chiede una valutazione di un rischio biologico senza potersi basare sulla misurazione di qualche concentrazione in aria/altro e non sappiamo nemmeno quale percentuale di popolazione lo ha perché si fa tampone solo a chi è palesemente ammalato, ossia nemmeno il dato statistico è disponibile per una VERA valutazione oggettiva!) ***

Il rischio è potenzialmente presente in tutta l'azienda poiché come affermato dall'OMS siamo in fase di pandemia globale: ovviamente il virus non dipende dalla lavorazione aziendale, ma semplicemente dal fatto che l'azienda in questo momento ha sede sul pianeta terra (ovviamente per ora questa valutazione non è applicabile sulla Stazione Spaziale Internazionale). Tutti i lavoratori sono esposti al rischio.
Consideriamo tutti i lavoratori a rischio elevato per Coronavirus (siamo in mezzo a una pandemia, quindi dubito che il rischio possa esse considerato minore).
Si allegano le procedure/protocolli che sono stati messi in essere in azienda (possono esistere differenze di misure protettive messe in atto dovute alla distanza interpersonale dei lavoratori nelle varie attività e dall'ambiente dove svolgono tali attività e dalla possibilità di contatto con personale/visitatori esterni all'azienda).
Le procedure si sono realizzate applicando le richieste presenti nei DPCM 8, 9 e 11 marzo e le indicazioni reperibili dal Ministero della Sanità (italiano, il francese lo conosciamo poco, forse sarebbe meglio l’inglese, ma in questo momento gli inglesi non ci sembrano proprio il modello da seguire, anche se ci stanno ripensando!).

*** Fine della Valutazione ***


Infine chiedo alla redazione, invece di articoli su se va valutato o meno il rischio, di suggerire anche articoli tecnici su come valutare e affrontare il rischio da Coronavirus (o in questo caso tutto ciò che possiamo fare è applicare quanto scritto nei DPCM e quindi il datore di lavoro con la sua valutazione non può inventarsi altro di utile?).
Tali articoli potrebbero risultare un poco più utili a noi tecnici che in questi giorni cerchiamo di aiutare le aziende a proseguire le proprie attività e che ci confrontiamo giornalmente con lavoratori terrorizzati e datori di lavoro preoccupati di salvaguardare i propri lavoratori e se stessi (anche loro sentono il rischio per se e per le proprie famiglie) sia per il rischio contagio sia per il posto di lavoro (mi pare ci sia anche una crisi economica)… tali articoli che potrebbero essere utili a noi tecnici che non abbiamo il tempo di leggere la normativa francese (ci basta quella italiana!), a noi tecnici che la momentanea riduzione delle attività dei tribunali non ha aumentato la noia ed il tempo libero, ma che con le nostre mascherine (che ancora scarseggiano e ci troviamo anche a riutilizzare più volte la stessa!) e i nostri guanti usa e getta ci esponiamo al famigerato Coronavirus e proseguiamo la nostra attività di suggerimento di prevenzioni e protezioni e non solo legati al Coronavirus … nelle aziende esistono ancora anche gli altri rischi, non abbassiamo la guardia, i lavoratori continuano a farsi male!
Rispondi Autore: Brunello Camparada - likes: 0
20/03/2020 (13:53:11)
Concordo con quanti ritengono che il DVR non debba essere aggiornato col rischio corona virus (una domanda: passata la buriana del virus, il DVR dovrà essere riaggiornato per eliminare il rischio corona virus non più presente?). Supponiamo che colui che aggiorna il DVR col rischio corona incorra in qualche errore o dimenticanza, dovuti alla sua scarsa conoscenza dell'argomento (non è un virologo), è responsabile del decesso di un lavoratore infettatosi?
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 1
20/03/2020 (14:09:47)
Semplicemente concordo con tutti coloro che qui hanno già fatto notare che non c'è alcun DVR da aggiornare per rischio generico da corona virus. Come la penso l'ho già scritto in un mio articolo proprio qui su Punto sicuro quindi non mi dilungo, però ritengo importante per i colleghi riportare a seguire il recente parere dell'Avv. Lorenzo Fantini proprio in tema

Autore: Lorenzo Fantini
Avvocato giuslavorista, già dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Documento RSPP ITALIA - ASSOLOMBARDA

"Ambienti di lavoro nei quali non è presente un rischio biologico (in quanto, va ricordato, i rischi da valutare sono pur sempre rischi "professionali" e non quelli che non siano tali ma propri dell'intera popolazione), per i quali è sufficiente - ma sempre necessario - rispettare le misure di igiene pubblica contenute nei d.P.C.M., senza inserire nel DVR una specifica sezione dedicata al rischio biologico."

"Ambienti di lavoro in cui esiste un rischio "biologico" (esempio tipico, i servizi sanitari) per i quali la corrispondente parte del DVR va necessariamente aggiornata, ferme restando le misure di prevenzione e protezione."

"Dunque, è parere di chi scrive (Avv. Fantini) che tutti i RSPP di qualunque azienda debbano comunque predisporre il necessario aggiornamento delle misure di emergenza - da progettare e proporre in modo coerente rispetto alle indicazioni governative - e, invece, procedere all'aggiornamento del DVR solo quando esso già prevedeva una "sezione" dedicata al rischio biologico."

Quindi anche l'Avv. Lorenzo Fantini conclude che l'aggiornamento è necessario SOLO ove il rischio sia professionale e quindi per il quale sia già previsto nel
DVR (es. settore sanitario, imprese delle casistiche di cui all'All.XLIV)

Evidenzio che quanto sopra è il parere di chi è già stato Dirigente della Divisione Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, quindi sicuramente un parere autorevolissimo.

Concludo riportando che anche il protocollo condiviso dalle parti sociali ed il governo tratta il tema come rischio biologico "generico" uguale a tutta la popolazione, infatti in premessa scrivono:

"L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio BIOLOGICO GENERICO, PER IL QUALE OCCORRE ADOTTARE MISURE UGUALI PER TUTTA LA POPOLAZIONE. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
20/03/2020 (15:11:01)
Idem come tutti... sempre più perplesso e anche dispiaciuto per la presa di posizione dell'avv. Dubini.
Rispondi Autore: federico b. - likes: 0
20/03/2020 (17:40:38)
mi ha appena chiamato un cliente, si sono presentati i CC in sede (azienda produttiva), chiedono il dvr per rischio corona virus altrimenti chiudono l'azienda...
la realtà è questa cari colleghi
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
20/03/2020 (17:50:20)
Occhio alla terminologia...che è sempre importante. Gli avranno chiesto che procedure usano..qualcosa sull'applicazione dei dpcm e del Protocollo..le informazioni date ecc. ecc.
Mi rifiuto di credere in modo letterale a quanto sopra scritto, nel passaparola si rischia di dire fischio per fiasco. Non si può chiedere "aggiornamento DVR" e tantomeno i Carabinieri..ma dai...!!
Autore: Federico b.
20/03/2020 (18:31:25)
Mi ha girato il verbale. Un punto chiarissimo richiede il documento recante le disposizioni di prevenzione covid riportate all'interno del documento di valutazione rischi.
Quindi si chiede che le misure che ben conosciamo siano riportate nel dvr.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
20/03/2020 (18:47:23)
Sono vari i documenti emanati in questi giorni in cui si indica che non è richiesto aggiornamento DVR. Quindi avranno indicato dvr per dire qualcosa, intendendo documentazione sulla sicurezza-salute in merito al covid-19 (che fa da aggiornamento di sostanza.. ma non necessariamente 'formale' cioè con tutti i crismi maggiori o minori a seconda del tipo di azienda per aggiornare un dvr). Qui non si può dire altro, ma se io fossi il consulente o RSPP sarei proprio curioso di parlare con il referente dell'Ente di competenza (Carabinieri o chi per essi) per ragionare insieme su cosa si intende.. e chiarirsi. Giusto per evitare di dare risposte formali (del tipo: "non ti posso dare aggiornamento DVR poiché non è richiesto dalla legge") che anche in caso di ragione è sempre una strategia non ideale.... Quindi piuttosto poi gli darei la raccolta delle disposizioni aziendali di questo periodo ecc. ecc. con una bella copertina "valutazione aziendale del rischi covid-19" e tanti saluti. Mah... buona fortuna
Rispondi Autore: Vito Domenico Didonna - likes: 0
21/03/2020 (00:05:06)
Scusate, il DVR di ogni azienda, anche al solo fine di escluderlo, dovrebbe avere la sezione relativa al rischio biologico. Veramente non riesvo a capire questa contrarietà a voler aggiornare il DVR che è la fotografia dell'azienda ad una determinata data.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
21/03/2020 (00:47:49)
Vito
perché le aziende e noi non dovremmo perdere tempo appresso a carte inutili, quando basta provvedere tramite opportune procedure in regime emergenziale che calino nella realtà aziendale quanto disposto dal famoso protocollo anticontagio e destinare tutto il tempo AD ATTUARE IN CONCRETO le misure. Atteso che il DVR non va aggiornato in quanto parliamo di norme di igiene pubblica che sovrastano quelle occupazionali per le aziende che non hanno il rischio biologico come rischio professionale, perché si dovrebbe impiegare del tempo preziosissimo da destinare al FARE a compilare carte non essenziali? Ci vogliamo rendere conto o no che viviamo un momento tragico e che stiamo litigando sul nulla rispetto a quello che succede lì fuori? Serve chiarezza proprio adesso perché ogni secondo è fondamentale per arginare i problemi, quindi se il DVR non è obbligatorio spendiamo il tempo per le cose necessarie!
Rispondi Autore: michele lanciano - likes: 0
21/03/2020 (07:19:41)
dopo la nota dell’inl, pregherei la redazione di premettere per tutti gli articoli che sostengono il contrario che contengono notizie non vere e di raccomandare la lettura dei commenti agli stessi; sfortunamente c’è gente che legge superficialmente gli articoli che potrebbe incorrere in grossi errori e brutte figure rovinando ancor di piu le giornate di lavoro in questo momento difficile ... ormai credo non ci siano piu dubbi e spero di non leggere piu articoli che parlano di aggiornamento del dvr ma solo profonde scuse a tutti quelli che ha offeso, in italiano e in francese, da parte del dubini
Rispondi Autore: michele lanciano - likes: 0
21/03/2020 (10:37:40)
... ormai siamo al fondo, articol dell’8 marzo (oggi ne abbiamo 21/3) e cge premette che non ci sono interpretazioni ufficiali ... dubini deve delle scuse a tutti quelli che ha offeso e per favore basta appendersi sugli spechi
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/03/2020 (10:55:03)
Sulla nota dell'INL che qualcuno sta spacciando come posizione ufficiale su dvr e Coronavirus: il Dott. Paolo Schiavone dell'Ispettorato chiarisce che si tratta di una nota destinata agli uffici territoriali, ma non alle aziende (Fonte: Paolo Schiavone; Data: 21/03/2020)
Rispondi Autore: michele lanciano - likes: 0
21/03/2020 (11:08:18)
dubini a lei risulta eventualmente che gli uffici inl non siano equiparabili ad altri luoghi di lavoro? la nota è destinata anche a carabinieri, inps e inail oltre che ad ispettori e dirigenti, e chissà perchè non agli rspp degli uffici inl ... stiamo cadendo sempre più in basso
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
21/03/2020 (12:07:20)
Visto che mi si tira in ballo per una comunicazione su altro social, intervengo.
Caro Dubini, veramente di mestiere non faccio il pusher.
Infatti, nella nota ho scritto "per il proprio personale".
E' nel titolo.
Basta leggere.
Quello che è importante è il principio che è stato anche qui ribadito.
"Lo scenario connesso all’infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavori di questa Amministrazione esclusivamente sotto l’aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).

Torno a ripetere per l'ennesima volta.
Qui nessuno sta dicendo che i lavoratori non devono essere tutelati con l'applicazione di quanto previsto dai vari DPCM e dal Protocollo adattandolo alle specificità della singola azienda.
Qui si sta dicendo che quando i rischi di una pandemia sono generici, chi valuta e il rischio e determina le conseguenti misure, non è il datore di lavoro ma l'Autorità Pubblica con norme d'emergenza di Igiene Pubblica.
E' così in tutto il mondo.

Il rischio da epidemia/pandemia è un rischio specifico e un rischio generico aggravato per alcune ben definite categorie di lavoratori.
E' così in tutto il mondo.

Quello che è importante, quindi, non è perdersi dietro adempimenti formali ma attuare interventi sostanziali e concreti come indicato dalle Autorità Pubbliche.

Poi capisco che ci sia gente che intraveda il business durante e soprattutto post pandemia .... ma ciò, eticamente e professionalmente, non mi interessa.
Rispondi Autore: Cristian Capuani - likes: 0
21/03/2020 (12:53:02)
Possiamo darci un taglio?
E, magari, presentare delle scuse per tanti commenti cancellati nonostante non avessero nulla di offensivo?

Si sono confrontate due posizioni, una corretta ed una in difetto. C'è ne facciamo una ragione o continuiamo a postare contributi presi ovunque per cercare di riabilitare la propria posizione?

#salvateilsoldatodubini
#giapponesisullisoladeserta
Autore: Gaetano
25/03/2020 (00:18:14)
Non ammettere i propri errori purtroppo è un peccato mortale. Il problema è che l'eccesso di carta non viene mai punito! Quindi perché no dai! Aggiorniamo il DVR anzi noi che affermiamo il contrario siamo dei coglioni perché si lavorerebbe di più!
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0
21/03/2020 (16:54:32)
Dubini, quindi lei vuole sostenere che l'INL può lecitamente non fare l'aggiornamento del DVR però poi, non si sa come e perché, dovrebbe pretenderlo per gli altri ambienti di lavoro? Ci spiega perché, visto che in base alla sua visione ogni ambiente di lavoro dovrebbe aggiornare il DVR? Non è che forse (anzi giustamente), poiché l'INL non ha tale rischio perché non professionalmente esposto e non rientrante nell'All.XLIV, è tra quelle aziende che non deve fare niente nel DVR come si sta dicendo oramai da un mese? Io dalle sue parole leggo esclusivamente contraddizioni ed maldestri tentativi di dare una spiegazione, ma credo che sia il caso di smetterla, grazie.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/03/2020 (09:35:26)
E qual è la novità?

Le industrie alimentari (vedi allegato XLIV) e le industrie farmaceutiche citate nell'ordinanza (vedi anche quanto detto ieri da Conte) avevano già l'obbligo del DVR dal rischio biologico e, quindi, di aggiornarlo come già detto nel mio articolo del 27 febbraio scorso.
Poi, nell'ordinanza riguardante il solo territorio di Rimini, si ribadisce che l'operatività di questa tipologia di aziende è consentita previa adozione di specifici protocolli operativi a valle dell'aggiornamento del DVR. Aggiornamento che già doveva essere stato effettuato da questa tipologia di aziende fin da quando era stata proclamata la situazione d'emergenza in Italia, visto che ciò era già espressamente previsto dal D. Lgs. n° 81/2008.

P.S.. avrebbero fatto meglio, visto che hanno voluto fissare un nuovo distanziamento interpersonale, a utilizzare quanto previsto quanto consigliato dal CDC di Atlanta e cioè 6 ft (poco più di 1,80 mt).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/03/2020 (20:45:54)
Quando si cita una fonte, la si deve citare correttamente e non "a pezzi" e "a convenienza".

Direttiva 89/391/CEE
Articolo 1 - Oggetto
1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei RISCHI PROFESSIONALI e alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l'attuazione dei principi generali precitati.

Articolo 6 Obblighi generali dei datori di lavoro
1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei RISCHI PROFESSIONALI, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/03/2020 (12:36:38)
La valutazione dei rischi per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori da TUTTI i rischi presenti nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro (incluso ovviamente il contagio da Coronavirus) di cui al Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008):
Art. 2 comma 1 lettera "q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".
Art. 2 comma 1 lett. "o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità".
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0
24/03/2020 (13:28:53)
"presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività": questo sconosciuto.

Dubini, la smetta, davvero... lì fuori c'è gente che muore e lei litiga su scartoffie...
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/03/2020 (14:35:38)
IL RISCHIO DA CORONAVIRUS È RISCHIO PROFESSIONALE SPECIFICO PER LE ATTIVITÀ ESSENZIALI NON SOGGETTI lE ALLA SOSPENSIONE OBBLIGATORIA.
Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista
Nel momento in cui tutte le attività lavorative non essenziali sono sospese per proteggere i LAVORATORI dal rischio contagio, i lavoratori delle attività essenziali vengono intenzionalmente esposti ad un rischio aggravato in nome del superiore interesse nazionale. A questo punto abbiamo a che fare con un rischio specifico professionale emergenziale. Il datore di lavoro di fatto potrebbe sospendere l'attività a titolo precauzionale. Se decide comunque di avvalersi della deroga alla sospensione dell'attività per evitare il contagio, scatta senza alcun dubbio l'obbligo della specifica Valutazione del rischio biologico Coronavirus (DVR) di cui agli articoli 17, 28, 29, 271 DLgs 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul lavoro).
#coronavirus #valutazionedeirischi
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2020 (16:56:48)
Magari ci indichi in quale DPCM o Protocollo (Norme di Igiene Pubblica sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale ed a qualunque Ordinanza regionale) c'è scritto che, le aziende che NON FANNO uso deliberato di agenti biologici o NON COMPRESE nell'allegato XLIV, debbano aggiornare il DVR e non "semplicemente" applicare in toto il Protocollo, volendo proseguire l'attività, declinandolo in modo completo alle specificità dell'azienda?

Altrimenti è solo un parere.
A questo parere ce ne sono tanti altri di giuristi che dicono cose ben diverse.
Rispondi Autore: Andrea Quaranta - likes: 0
24/03/2020 (17:23:10)
Il rischio biologico da Coronavirus per le attività non ricadenti nell'allegato xliv NON e' un rischio specifico, ma generico. Egregio avvocato, mi risponda a questa semplice domanda, esulando da questo articolo. Mi spiega come mai solo lei e pochissime persone in Italia continuano in modo imperterrito a fare queste affermazioni, quando il 99% restante, inclusi e sottolineò soprattutto avvocati di prestigio, oltre a tecnici seri, hanno con riferimenti giuridici e tecnici ribadito, la non obbligatorietà del l'aggiornamento del dvr! Ci faccia capire in due semplici e non complicati giri di parole: siamo tutti incompetenti? Ce lo dica chiaramente. Lei non rappresenta neanche l'1% contro la collettività; non crede di aver preso un colossale abbaglio? Su lo confessi apertamente. Basta oramai....
Rispondi Autore: LONGO DANIELE - likes: 0
24/03/2020 (17:45:09)
Mi fa sorridere che si guardi all'Europa. Quando noi proprio sulla parte cantieri abbiamo detto più volte che la direttiva Europea l'abbiamo recepito a "segugio penis" dove ad esempio il CSE in Italia è stato visto per anni come lo sceriffo di cantiere, quando c'è gente (anche tra i commentatori qui) che ha sempre sostenuto la tesi dell'"alta vigilanza".
Per questo ci sono voluti 20 anni per capirlo, mi sa tanto che ne aspetteremo altri 20 per il coronavirus...
Rispondi Autore: michelr - likes: 0
24/03/2020 (19:28:30)
rispondo io ... perchè c’è gente che ha bisogno di utilizzare mezzucci per accaparrarsi clienti ... chi lo fa per vendere per qualche centinaio di euro un documento inutile, chi spera che lo legga aualche sprovveduto bisognoso di soldi che non volendo lavorare cerca di far causa alle aziende
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/03/2020 (20:35:19)
Condivido la saggia riflessione di Daniele Ranieri.
Nell’immediato, la questione sul Dvr appare più formale che sostanziale. Trovandoci, si spera, di fronte a una emergenza temporanea, la cosa essenziale da fare è agire con efficacia. Emanando misure chiare e coerenti. Dove poi vadano scritte, in questa situazione, non sembra essere un fattore decisivo.

Qualcuno, però, tenta di approfittarne per riesumare interpretazioni superate. La più rilevante sostiene che si possa escludere il Dvr dal trattamento dell’emergenza in corso per il fatto che questo documento è dedicato ai “rischi professionali”, restringendo il campo di questi alle sole mansioni e ai compiti legati alla produzione aziendale.

La valutazione dei rischi, secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, prevede però l’analisi di “TUTTI I RISCHI”, non solo quelli inerenti la produzione (che sono ovviamente quelli più diffusi e rilevanti), ma di tutti quelli presenti dentro “l’organizzazione aziendale”. Quei rischi nei quali il lavoratore non incorrerebbe, o nei quali avrebbe meno probabilità d’incorrere, se non lavorasse.

Tra questi rischi ne esiste una famiglia denominata “rischi generici aggravati dal lavoro”. In sostanza chiunque può cadere da qualsiasi scala (rischio generico), ma un lavoratore che per svolgere la sua mansione sia costretto a salirle e scenderle diverse volte, magari pressato dall’urgenza di portare a termine il suo compito, ha una probabilità di cadere più alta di altri (il rischio è quindi aggravato dal contesto lavorativo). Questa famiglia di rischi è normalmente inserita nella valutazione dei rischi.

Un terremoto, la caduta di un fulmine, una epidemia virale, un atto terroristico, una rapina e tanti altri avvenimenti rientrano in questa definizione? Certamente sì, se il lavoro è tale da comportare l’aggravamento delle possibilità d’incontrare uno di questi eventi o di aumentarne il grado di danno rispetto alla popolazione genericamente intesa. L’elemento è sempre dato, da una parte dall’aumento della probabilità e del danno, dall’altra dalla “costrittività” dei lavoratori, che non hanno la stessa possibilità del resto della popolazione di sottrarsi ai rischi presenti “nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria attività” (art. 2 lett. q).

Qualche spiritoso, non mancano mai, può dire: “Ma allora anche il rischio che cada un meteorite va valutato dal DdL”. Spiritoso, ma poco preparato. Il rischio, quello generico, per essere valutato e inserito nel Dvr, deve avere “l’aggravante” data dal contesto lavorativo. Il meteorite, che, com’è noto, ha già probabilità remote di arrivare sul pianeta Terra, può cadere su tutti, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo sia esso un deserto, speriamo, o addosso a una casa o una fabbrica. Non c’è nulla che nell’attività lavorativa possa rendere più probabile che cada in un punto piuttosto che in un altro. Inoltre, non esiste nulla di “tecnicamente possibile” per eliminare o ridurre il rischio. Non è così per i terremoti di cui, per esempio, esiste una mappa delle località a rischio, oltre a vari altri elementi che possono aiutare a prevedere e a ridurre il danno. Attraverso l’obbligo di costruzione antisismica, ad esempio, una particolare attenzione alle procedure di evacuazione, una diversa preparazione delle squadre di emergenza e primo soccorso rispetto al rischio specifico, una informazione e preparazione dei lavoratori (il Giappone è spesso citato come esempio). Stessa cosa vale se l’imprenditore colloca un lavoratore in locale completamente interrato in una zona a forte presenza di gas radon, o con temperature esterne stabilmente oltre i 30° (ma potrei dire vicino a una fonte inquinate, rumorosa). Il rischio che queste condizioni aggravino il rischio per la salute del lavoratore ci sono e vanno misurate, anche se non sono legate alla sua specifica professione e attività lavorativa.

D’altronde l’art.28 è di una chiarezza lampante. È evidente che se il legislatore avesse voluto ridurre la valutazione dei rischi ai soli rischi professionali l’avrebbe scritto esplicitamente e non avrebbe scritto “tutti i rischi” e basta. Dirò di più. L’Italia provò a restringere l’area dei rischi nel D.Lgs. 626/1994 all’art. 4. Il primo comma prevedeva:

Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Fino al 2008 il rischio stress, pur correlato al lavoro, non non veniva considerato un rischio professionale e per questo motivo non veniva valutato.

Nel 2001 l’Italia venne condannata, proprio su questo punto, dalla Corte di Giustizia europea, e dovette modificare l’articolo che così venne accolto nel D.Lgs. 81/2008. Ora, nel citato art. 28, l’elencazione dei punti quali le attrezzature ecc. viene preceduta da un ANCHE. Come dire: non solo. E poi si ribadisce che deve riguardare TUTTI i rischi riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, dizione ripetuta in più punti della normativa senza alcuna specifica, che viene invece aggiunta per quanto riguarda, per esempio, l’attività del servizio di prevenzione. Questa si occupa di una parte della valutazione, essendo un’altra demandata ad altre figure, quali il medico competente e se necessario altre figure esterne.

Torniamo all’oggi. Sarebbe logico inserire il rischio biologico causato dal Covid-19 nel complesso procedimento di valutazione-adozione di misure di programmazione-monitoraggio dell’efficacia, cioè in quel processo con cui si arriva alla stesura e alle modifiche successive del Documento di Valutazione dei Rischi. All’interno di quella “valutazione globale” prevista dalle norme. Considerando anche quanto scritto nel Titolo X del Testo Unico.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2020 (20:54:14)
Puoi condividere tutte le opinioni che vuoi.
Il discorso non cambia.

Poi tu e Ranieri andatevi a rileggere il punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto:

13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI.

Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.
Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione.
Per questo l'Italia era stata giustamente condannata.

Quindi ci troviamo con il parere di un sindacalista e di un avvocato.
Li rispetto ma non li condivido.
Io condivido i pareri dei giuristi che ho già citato prima (Pascucci, Lepore, Fantini, Pelusi, ecc.) e quello che hanno detto le Autorità sanitarie delle Regioni come il Veneto, le Marche, l'Umbria, ecc.

Comunque, finita l'emergenza potrai offrire il tuo supporto legale, a tutti i lavoratori che, avendo contratto la COVID-19, decideranno di far causa alle aziende.
Rispondi Autore: Gaetano - likes: 0
25/03/2020 (00:02:38)
Sono completamente in disaccordo, normativa francese, sindacati, tra poco si citerà anche Shakespeare: Aggiornare o non aggiornare il DVR questo è il dilemma, aggiornarlo rischiando di fare cartaccia e facendo spendere inutili soldi al committente o non aggiornarlo e ascoltare le molte indicazioni che sono venute dalle autorità. Scrivere, dormire. Dormire forse sognare una nuova interpretazione che avalli la mia tesi sento di perire. Ma possibile che con tutto questi feedback negativi ancora non ci si ferma conto che si sta sbagliando. Capisco che mi blocchi su i gruppi di Facebook, che mi faccia cancellare i commenti ma ormai non sono solo io a dirle che sta prendendo una cantonata. Bah vabbè, faccia lei!
Rispondi Autore: LONGO DANIELE - likes: 0
25/03/2020 (10:06:50)
Allora a questo punto vorrei evidenziare un caso, nella logica di aggiornamento del DVR da coronavirus.
Supponiamo che una giovane mamma assiste il suo figlioletto affetto da parotite, più comunemente detta “orecchioni” perché magari il figlioletto ha contratto il virus all’asilo (si perché gli asili vanno disinfettati solo ora per il COVID non per altro tipo pidocchi, ecc). La mamma da giovincella non ha avuto la malattia, ma siccome le donne sono più forti di noi maschietti, contrae il virus ma è quasi asintomatica o comunque avendo una resistenza e una volontà maggiore se ne impipa di tutti e ritorna in ufficio a lavorare perché non poteva assentarsi altri giorni. Guarda caso lavora a stretto contatto con il suo collega maschietto, che sempre guarda caso da bambino non ha avuto la parotite e contrae il virus. Beh, è risaputo a tutti dall’antichità, che la parotite da maschietto adulto è molto pericolosa perché in percentuale non proprio bassa può portare alla sterilità. Sempre guarda caso (che sfiga però eh…) il giovanetto era appena convolato a nozze e non può dare un contributo al proseguimento della specie umana. La nuova moglie si incazza e gli chiede pure l’annullamento alla Sacra Rota. Il ragazzo è depresso, senza un nipotino per i genitori e gli invitati al suo matrimonio si incazzano di più e rivogliono i regali indietro. Bel danno che ha avuto….
Beh, lei ha mai visto un DVR dove si analizza questo rischio con questo scenario? Se la sentirebbe di fare causa ad un datore di lavoro per una situazione del genere?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
25/03/2020 (10:21:15)
Obbligatorio il DVR rischio biologico Covid19 (art. 271 DLgs 81/2008)
La consapevolezza dell'obbligo inderogabile di valutare il rischio biologico da Coronavirus ai sensi dell'art. 271 DLgs 81/2008 (DVR) cresce inesorabilmente. Come è logico che sia. È indiscutibile che nelle attività essenziali autorizzate dal governo il datore di lavoro deve valutare esattamente il rischio per decidere se l'attività può proseguire o deve comunque essere interrotta per l'impossibilità tecnica di garantire adeguata protezione dei lavoratori durante l'attività lavorativa svolta nell'interesse dell'imprenditore dal gravissimo rischio di contagio virale in atto.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
25/03/2020 (17:30:16)
Daniele Longo, niente da fare.
Non ce la fa a capire che la concreta e completa applicazione del Protocollo alle specificità dell'azienda, secondo quanto imposto dalle norme di Igiene Pubblica, declinandolo in funzione delle particolarità della stessa, è proprio quello che chiedono le Autorità Sanitarie per tutelare i lavoratori.
adesso aspettiamoci l'ennesimo copia-incolla per ricominciare il loop.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
25/03/2020 (20:18:34)
Coronavirus e tutela dei lavoratori
Anna D'Antuono
Tralasciando gli ambienti di lavoro in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica (ambito sanitario, pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, …) per cui il rischio è "professionale", occorre tutelare chi lavora negli ambienti di lavoro “in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico” (ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…).
In questi casi il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto “Rischio Biologico Generico”.
Col divieto di spostamento per la popolazione e l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus a nostro parere è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori.
E dunque obbligo di valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus.
Autore: Gaetano
26/03/2020 (10:55:59)
Scusi ma può rispondere ai commenti precedenti? Non a quelli miei ma quelli di persone che innegabilmente sono considerate quasi "autorità" in materia. Le faccio notare che pare abbiano testato in vaccino con esito positivo. Che facciamo ora lo togliamo dal DVR?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/03/2020 (10:57:48)
Questo è il parere di una Avvocato che si occupa di tutela dei consumatori per l'ADUC.

Non ho dubbi che sia una bravissima professionista nel suo settore dove avrà vinto molte battaglie per la tutela di noi consumatori.

Penso, però, che i pareri del prof. Pascucci, del prof. Lepore, dell'avv. Fantini, del prof. Pelusi, ecc., abbiano ben altro peso trattandosi di esperti del settore.
Settore che, invece, non è quello dell'avv. D'Antuono.

Intanto aspetto che Dubini, invece di fare i copia - incolla presi qua e là, mi risponda alla domanda che gli ho fatto su quale sia la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/03/2020 (11:39:18)
Solo l'attenta lettura del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 consente di far luce sull'obbligo inderogabile di valutare il rischio da agente biologico Coronavirus-Covid-19. Invito tutti ad una attenta rilettura che consente di individuare tale obbligo giuridico senza dubbio alcuno, In questo caso di gravissima emergenza sanitaria e lavorativa il metodo spannometrico è i pregiudizi estranei alla lettera della norma di diritto vigente non aiutano. Una cosa è certa in modo assoluto, fare la valutazione del rischio da coronavirus non viola nessuna legge. Lo stesso non può dire chi non la predispone. Oltretutto il DVR ha il vantaggio della data certa opponibile a chiunque. per il resto vale aurea saggezza giuridica romana: de minimis non curat praetor .
I fondamenti legali della valutazione di tutti i rischi professionali e di tutti i rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
Art. 2 – Definizioni - D.Lgs. n. 81/2008
“q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività [rischi professionali e rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi3 - D.Lgs. n. 81/2008
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori [rischi professionali e rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
Articolo 271 - Valutazione del rischio [da esposizone ad agenti biologici] - D.Lgs. n. 81/2008
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV [esemplificativo significa che le attività dell’esempio prevedono sicuramente l’esposizione non deliberata ad agenti biologici, ma significativa, e che poi è onere di ogni singolo datore di lavoro valutare se la sua attività preveda tale rischio al di là di detto elenco n.d.r ], che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi [dunque non solo rischi professionali, ma anche i rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
Rispondi Autore: gaetano - likes: 0
26/03/2020 (13:54:36)
Scusi avvocato, la prego di non continuare, quando si esprimono professionisti del calibro del Prof. Lepore, del Prof. Pascucci, ecc...Forse è il caso porsi una domanda. Mi permetto inoltre, di darle un consiglio riguardo l'uso dei post. Copiare ed incollare parti troppo corpose di testo distoglie l'attenzione del lettore e potrebbe aggravare una eventuale patologia da tunnel carpale dell'operatore video.
Nessono le dice che del corona virus non bisogna tenerne conto ma non nel DVR. Arroccarsi in posizioni rigide, quando praticamente tutti le stanno dicendo che non è come dice lei, francamente mi mette e penso metta anche gli altri a disagio, perché non si può alla fine dei conti, sparare sulla croce rossa! Ecco perché non interverro più su questo post.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/03/2020 (15:41:53)
E mica risponde alla domanda.
Continua con il copia-incolla.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/03/2020 (18:06:56)
André Berni e Andrea Reghelin hanno sviluppato un ragionamento di grande interesse, che invito tutti a considerare con grande attenzione.
Il rischio epidemico è un rischio lavorativo? E’ cioè di pertinenza del datore di lavoro?
Il motivo del contendere, che è dibattuto da tutti gli esperti del settore, chi per ambito chi per pertinenza, è se il rischio epidemico a cui stiamo assistendo in questi giorni debba intendersi come rischio lavorativo correlato ad una mansione e sia di pertinenza o responsabilità o meno del Datore di Lavoro con il supporto del Medico Competente e del RSPP.
Senza voler tediare, la materia del rischio biologico fa riferimento a tre grandi scenari di rischio:
1) il primo caso è quello dell’uso deliberato dell’agente biologico; pensiamo ad un laboratorio in cui si sta cercando di isolare il virus per ricercare un possibile vaccino ( in questo caso la materia è disciplinata dal’ All. XLVI del d.lgs. 81/08);
2) il secondo caso è quello del cosiddetto rischio generico aggravato, o rischio da esposizione potenziale, nel caso in cui in funzione della mansione e del luogo di lavoro, il lavoratore sia esposto ad un aggravamento del rischio; si pensi nel caso ad un operatore ecologico in area di quarantena (rischio generico aggravato All. XLIV del d.lgs. 81/08;
 3) Il terzo caso è il cosiddetto rischio da esposizione occasionale caratterizzato dal fatto che gli agenti biologici si possono trovare in tutti gli ambienti di lavoro così come in qualsiasi altro contesto, a prescindere dalla mansione di lavoro e dalle condizioni ambientali.

Quali sono gli adempimenti per le organizzazioni?
La questione aperta è se le organizzazioni che devono farsi promotrici di iniziative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, si debbano limitare a trasferire le disposizioni ministeriali e le ordinanze, se debbano predisporre e redigere procedure operative di lavoro, se debbano fare formazione e informazione o se debbano prendersi in carico una vera e propria valutazione dei rischi per determinare, in funzione del luogo di lavoro e della mansione, le misure di mitigazione idonee.
Quello di cui vogliamo parlare è dell’approccio metodologico rispetto ad uno scenario di emergenza e di come la valutazione del rischio, obbligo formale o mero adempimento, nella prassi odierna dagli stessi addetti al mestiere sia visto molto spesso come burocrazia, fastidiosa formalizzazione, inutile appendice.
... se dovessimo ricercare un tema che ci appassiona nel grande contenitore normativo del Testo Unico della Sicurezza, certamente lo troveremmo nell’art. 28 del D.lgs. 81/08. Nell’art. 28 del D.lgs. 81/08 a nostro avviso c’è quella che dovrebbe essere la vera filosofia di una valutazione dei rischi:
“b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
Opportunità, necessità, o obbligo, il messaggio che vogliamo trasferire è che solo attraverso una valutazione ponderata al contesto, adeguata alle scelte strategiche aziendali si possano adottare le giuste procedure organizzative e gli adeguati piani di miglioramento, senza reazioni istintive, scelte emotive, o reazioni passive all’ adempimento.
Il focus deve essere posto sulla ricerca della miglior tutela possibile per i lavoratori
Ci piacerebbe che la discussione fosse riportata su un tema maggiormente comprensibile ai più, che è l’individuazione del modo più efficace per tutelare nel miglior modo possibile i lavoratori. Indipendentemente dall’esistenza di un obbligo giuridico di aggiornare il DVR (che noi pensiamo tra l’altro sussistente), da questo documento partono i processi di prevenzione dei lavoratori. L’aggiornamento di questo documento testimonia la continua attenzione del datore di lavoro sui nuovi rischi che fattori endogeni ed esogeni (come nel caso del Corona Virus) si introducono nell’organizzazione. Ma soprattutto da questo documento si origina la pianificazione delle misure di prevenzione a protezione dei lavoratori, le procedure di sicurezza e l’adozione di dispositivi di protezione collettiva e individuale.
Rispondi Autore: Guido - likes: 0
27/03/2020 (01:01:31)
Avvocato lei mi sembra essere infervorato dalle sue stesse parole. Ma quanto le piace ascoltarsi? Scommetto che durante il giorno registra a voce alta tutte queste cose e poi la sera si addormenta riascoltandosi! Comunque dire che il DVR deve essere aggiornato vuol dire semplicemente, ripete su questo documento procedure già previste in altri.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
27/03/2020 (02:29:41)
IL RISCHIO SANITARIO COME RISCHIO GENERICO AGGRAVATO CHE DETERMINA L'OBBLIGO DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81) INTERPELLO N. 11/2016 del 25.10.2016
"L’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.
Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta".

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
27/03/2020 (16:22:39)
Se non si riesce a capire che una cosa è essere mandato a lavorare in Tanzania dove c'è una epidemia di dengue e c'è solo lì (questo è il rischio generico aggravato) ………. e altra cosa è andare a lavorare in un'azienda (non sanitaria o che non usa agenti biologici deliberatamente) in Italia dove l'epidemia c'è in tutta Italia e pervade sia gli ambienti di lavoro che quelli di vita (questo è il rischio generico), non posso farci nulla.

La colpa è del Grande Biologo che, evidentemente, ai tempi era distratto.

In ogni caso aspetto sempre la risposta alla domanda fatta qualche post prima.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (02:14:50)
Raffaele Guariniello fa chiarezza come sempre. Ubi maior minor cessat.

COVID-19, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGO DEL DVR CORONAVIRUS (Guariniello)
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”.
Il Fatto Quotidiano 26/3/2020
Rispondi Autore: Guido - likes: 0
28/03/2020 (08:57:08)
Niente, L'avvocato non ce riesce proprio a non copiare ed incollare lo stesso testo all'infinito. Ma siamo sicuri che non sia un algoritmo di automazione delle risposte?
Quando le farà comodo poi, ci risponda alle domande che le sono state fatte, anche semplicemente dialogando. Grazie
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (09:00:44)
Si ricomincia con il copia-incolla ossessivo - compulsivo.

Quando si cita qualcosa, bisogna farlo in modo completo e non funzionale a sostenete le proprie tesi.
Purtroppo, di questo, Dubini ci ha ormai abituati.

Allora, l'Interpello n° 11/2016 era stato proposto dalla UIL Trasporti:
"La UILTRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: “… se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”.

La risposta era stata la seguente:
"Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta."

Come si vede, appare evidente che l'aggravamento del rischio è dovuto ad una situazione specifica in un determinato contesto geografico in cui un lavoratore è inviato per svolgere l'attività.
Per questo motivo il DVR lo devo aggiornare prevedendo le misure per tutelare l'integrità psicofisica di un equipaggio inviato in un Paese a rischio guerra, attentato, epidemia, ecc. (ma questo l'avevo già spiegato nei precedenti post).

Una pandemia, invece, permea tutti gli ambienti di lavoro e di vita e, per questo, il rischio è considerato "rischio generico".

In merito a ciò che afferma il mentore di Dubini (da lui così definito già ai tempi della diatriba sui near miss nel 2015), va ricordato che il "rischio Corona Virus" non si manifesta SOLO durante il lavoro ma è presente anche negli ambienti di vita proprio perché si è davanti ad una pandemia.

Questa è la differenza sostanziale tra l'inviare i lavoratori in un particolare contesto ambientale dove c'è il virus e c'è SOLO lì e avere una pandemia diffusa a livello mondiale dove il rischio di contagio è diffuso ovunque e cioè sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita.

Non è difficile da capire.
Però se vivi in adorazione perpetua di un personaggio che si è sempre e solo occupato della Pubblica Accusa, diventa difficile comprenderlo.

Pertanto, negli ambienti di lavoro delle aziende (aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e in allegato XLIV), senza toccare il DVR che riguarda i rischi professionali, si deve tassativamente contestualizzare il Protocollo alle specificità dell'azienda per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Infine ripropongo a Dubini la domanda a cui continua a non rispondere ed il motivo è ormai chiaro:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (11:49:23)
De minimis non curat praetor.
Il DVR va fatto sempre e comunque. E deve essere aggiornato alle mutevoli circostanze lavorative. Il virus ha sconvolto il lavoro e qualcuno sostiene che non si deve aggiornare il DVR! Invece il DVR deve includere anche il rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come quello sanitario da agente biologico Covid-19. Rispettare la legge sanzionata penalmente sul DVR e sul suo aggiornamento non è un optional ma un obbligo non delegabile del datore di lavoro sanzionato penalmente. Datori di lavoro, se non aggiornate il DVR al rischio Coronavirus la prescrizione e la sanzione per violazione di legge contravvenzionale non viene fatta al consulente che ci ha detto di non aggiornare il DVR al Coronavirus ma a voi, ed eventualmente al medico competente, se è stato coinvolto.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
28/03/2020 (11:55:19)
Si continua con il copia-incolla ossessivo - compulsivo.
Di meglio non riesce a fare.

Ripropongo la domanda che ho fatto e sarà così in seguito:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (13:22:03)
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?
Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio, quali quelle già suggerite nelle “Buone pratiche” approvate da ATS.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.
Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.
ATS Bergamo
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
28/03/2020 (13:36:45)
Avvocato Dubini ko.

Anche l' ispettorato del lavoro non sostiene la Sua tesi... Avvocato, un consiglio. Sia più modesto. E prima di invitare altri a studiare forse Le conviene tacere

Nota dell'ispettorato nazionale del Lavoro 13 marzo 2020, n. 89
Oggetto: adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili alla emergenza coronavirus e che coinvolgono la nostra Amministrazione nell’intero contesto sociale.

Sentita la Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferma restando l’autonomia datoriale di ciascun dirigente, si ritiene utile delineare alcuni aspetti che possono essere di supporto nelle decisioni di ciascun datore di lavoro di questa Amministrazione.

Premesso che la questione risulta di evidente importanza e delicatezza operativa, proprio in quanto riferita ad un momento emergenziale, si ritiene tenere in debita considerazione quanto segue ai fini della valutazione del rischio e del Documento di Valutazione del Rischio (DVR).

È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività.

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.
Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l’agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro.

In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.

Lo scenario connesso all’infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavori di questa Amministrazione esclusivamente sotto l’aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.

In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.

È di tutta evidenza, inoltre, che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo l’intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonché da un’indeterminazione valutativa che non può che essere rimessa alle alte istituzioni, sia per complessità che per entità del rischio nonché per le misure di prevenzione da adottare.

La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell’emergenza.

In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro di questa Amministrazione, appare evidentemente limitato all’attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga, regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo, all’interno ed all’esterno degli Uffici, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.

In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.

Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (15:10:11)
Repetita Iuvant
Valutazione rischi da riscrivere dopo il Covid-19
di Daniele Cirioli
Il contagio conclamato in Italia del nuovo virus, infatti, impone alle aziende l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per la presenza del nuovo rischio biologico, nonché la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (le mascherine).
. La principale criticità che devono affrontare datori di lavoro e consulenti è la sicurezza lavoro, aspetto di particolare importanza atteso che, ai sensi del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008), la responsabilita ricade esclusivamente sul datore di lavoro. Il coronavirus rappresenta un nuovo rischio biologico che impone al datore di lavoro di tutelare i lavoratori. In collaborazione con il medico competente, quindi, deve procedere innanzitutto ad aggiornare il documento di valutazione rischi; quindi deve individuare le misure di prevenzione, tra cui la fornitura di Dpi (dispositivi protezione individuale); deve fornire adeguata formazione agli addetti al pronto soccorso e ai lavoratori; e così via. Tra le misure da adottare rientrano, certamente, quelle indicate dal ministero della salute nella nota n. 1141/2020, vale a dire: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all'igiene delle superfici; evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali; non recarsi al pronto soccorso, in ospedale o dal medico in caso di sospetto contagio, ma attendere i servizi sanitari di pronto soccorso.
Italia Oggi 22.2.2020

Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
28/03/2020 (15:50:44)
Gerarchica delle fonti del diritto.
Tra una circolare del inl ( Ispettorato Nazionale Del Lavoro) ed una libera interpretazione personale (di un avvocato o di un ingegnere) cosa ha più valenza?

La prego di rispondere.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (17:42:49)
Daniele Cirioli, cattolico, è sposato e papà di tre figli. Vive ad Alife (CE). Dottore di ricerca in Diritto delle relazioni di lavoro, è collaboratore di riferimento del quotidiano ItaliaOggi per le tematiche del lavoro e della previdenza.

Nessun dubbio sulla competenza nel suo settore.
Qui, però, parliamo d'altro senza dimenticare che è un articolo di un mese fa.

Faccio riferimento a quello che scrivono il prof. Pascucci, il prof. Lepore, l'avv. Fantini, il prof. Pelusi, ecc. che sono esperti del settore.

Del resto se qualcuno avesse un problema di emorroidi, non penso che andrà dal ginecologo.
E' vero che si tratta sempre di "cavità" ma è sempre meglio andare dal proctologo.
A ciascuno il suo.

Detto questo, vedo che si continua con il copia incolla ossessivo-compulsivo.

ATS Bergamo.
"Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.
Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative"

Questi sono i rischi professionali del personale sanitario, delle aziende in allegato XLIV e di quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici.
Per questi, che già trattavano il rischio biologico nel loro DVR, il documento va aggiornato integrandolo con le prescrizioni del Protocollo.

Per le altre aziende, no.
Il rischio da Corona Virus non è un rischio professionale.
Leggiti l'incipit a pag. 3 del Protocollo.
E' un rischio generico anche se vai a lavorare perché sei in una pandemia.
Il rischio di contagio non c'è solo al lavoro ma anche nella vita sociale.
Questo vuol dire pandemia.

Per questa aziende, bisogna contestualizzare il Protocollo alle specificità delle imprese in funzione delle attività svolte e verificare che sia compiutamente applicato.

Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"
Rispondi Autore: Io querelo lavvocato - likes: 0
28/03/2020 (18:10:51)
Bravo avvocato. Nel penultimo commento, finalmente, lo hai ammesso nella prima parte che vanno semplicemente redatti, consegnati, ecc.. solo note informative, opuscoli. Nulla più, no aggiornamento dvr! La prossima volta che si rimangia quanto ha detto alle 13.22, io la querelooooooo!
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
28/03/2020 (19:30:24)
Io non capisco il nostro Avvocato.
Alle 13.22 dice ' errare umano, perseverare diabolico' e copia/incolla un documento dell ATS che dice che bisogna aggiornare il DVR solo se rischio biologico specifico.
Dopo asserisce che ' ripetere é utile' e copia/incolla un parere di un collega...

Avvocato, risponda per piacere circa la gerarchia delle fonti del diritto, sa sono un umile tecnico che non ha ancora capito se vale il parere personale difeso con sacro furore giuridico (perché se è così potrei scrivere libri di pareri miei personali) oppure quello che scrive l' ispettorato....
Rispondi Autore: Guido - likes: 0
28/03/2020 (20:50:45)
Mamma mia ma come si fa'a fare queste figure?! Avvocato basta! Adesso la chiamerà anche il vicino di casa per dirle che sta prendendo una cantonata storica, basta! Se si arrende le lasciamo l'onore delle armi!
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
28/03/2020 (21:02:23)
Cito il Nostro Avvocato "Errare humanum est, perseverare autem diabolicum."

La situazione giuridica italiana è tragicomica purtroppo, riderei anche se non fosse che la gente sta morendo. Ma l' importante è aggiornare il DVR e pagare la parcella.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
29/03/2020 (01:17:45)
Vulpem pilum mutare, non mores.
Valutazione del rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro (INAIL)
Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro. Questa sezione fornisce indicazioni di tipo generale e, laddove disponibili, specifiche per particolari ambienti di lavoro che possono essere d'aiuto nella fase di valutazione del rischio biologico.

Per stimare l'entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario:

identificare i pericoli anche potenziali
stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione a tali pericoli
identificare e quantificare i soggetti esposti
misurare l'entità di tale esposizione.
La valutazione del rischio biologico presenta tuttavia aspetti di incertezza notevoli, legati principalmente alla grande varietà di agenti da valutare, molti dei quali caratterizzati da complesse interazioni interspecifiche e ambientali che possono favorirne o limitarne la proliferazione, e alla diversa risposta di ciascun individuo all'esposizione.

Riguardo quest'ultimo punto, infatti, la valutazione del rischio deve tenere conto di tutti i lavoratori anche quelli temporanenamente o stabilmente più sensibili, quali ad esempio coloro che presentano una diminuzione delle difese immunitarie o le donne in gravidanza. Sarebbe molto utile, in fase di analisi dei rischi, conoscere:

la modalità di interazione microrganismo-ospite
il ciclo complessivo dell'infezione
eventuali fattori favorenti l'infezione o in grado di aumentare la patogenicità
la misura esatta della dose.
Tali informazioni, però, non sempre sono disponibili; la stima dell'esposizione, per esempio, valutabile attraverso la misura della contaminazione ambientale, presenta notevoli aspetti di incertezza: mancano metodiche di monitoraggio standardizzate, i dati sono spesso dispersi e non esistono valori limite di esposizione affidabili e definiti.

Inoltre, per la maggior parte degli agenti biologici non sono note le relazioni dose - effetto e dunque non si possono "definire" dosi utilizzabili come valori limite di esposizione. Ai fini preventivi, è comunemente adottato l'assunto conservativo secondo il quale non esiste una soglia di infettività, cioè è sufficiente anche un solo microrganismo a provocare l'infezione (Dose Minima Infettante, DI0 = 1) e, quando questa condizione è abbinata ad una elevata patogenicità (capacità di indurre una malattia in seguito ad infezione), trasmissibilità (capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore ad un soggetto non infetto) e limitata neutralizzabilità (disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche), l'unico intervento efficace per la prevenzione del rischio risulta l'eliminazione dell'esposizione.

Al termine del processo di valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto a predisporre gli interventi necessari alla riduzione, o eliminazione laddove possibile, dell'esposizione agli agenti biologici pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più idonee, commisurate all'entità del rischio.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
29/03/2020 (08:33:11)
Mi risponda nel merito invece di citare documenti generali o suoi colleghi .

Vale di più una circolare dell' inl , della Regione o una Sua teoria ?

Mi risponda sul pezzo per cortesia.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
29/03/2020 (10:24:05)
Si continua con il copia-incolla ossessivo compulsivo.

Dice Inail
"Valutazione del rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro"

E quali sono queste aziende che cita l'INAIL?
Quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici e quelle che svolgono le attività di cui all'Allegato XLIV.
Per queste nessuno ha mai negato la necessità di aggiornare il DVR da rischio biologico integrando in esso ed adattandolo alle specificità dell'azienda, le misure previste dal Protocollo.

Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

Poi visto che sta saccheggiando gli aforismi in latino di Publio Ovidio Nasone, ecc., chiudo anche io con il latino:

"Vanum es ludere latrunculorum cum pullis columbae"


Qui parliamo di tutte le altre.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
29/03/2020 (13:03:20)
Niente, l' Avvocato non rispondere e non ammette di essere stato sbugiardato da alcuni tecnici.
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
31/03/2020 (13:13:57)
Certo che non capire che la valutazione del rischio biologico è obbligatoria non solo in caso di esposizione intenzionale, ma anche in caso di esposizione non deliberata, qualora emerga un rischio aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e perfino in caso di esposizione occasionale ma prevedibile dimostra una incomprensione totale del dettato normativo del Dlgs n. 81/2008, che alla lettera a) dell'articolo 28 fa un preciso riferimento all'obbligo di valutare TUTTI i rischi presenti DURANTE l'attività lavorativa. Perciò in presenza di rischio durante l'attività lavorativa o il datore di lavoro valuta questo rischio, e l'attività prosegue, o può decidere di non valutare nulla, ma deve immediatamente sospendere l'attività lavorativa. Per non dire del ricorso massiccio allo smart working, che come dice giustamente il documento di Assolombarda del 2015, implica un obbligo inderogabile di valutare il rischio di questa modalità particolare di lavoro, con aggiornamento del DVR.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
31/03/2020 (14:43:55)
MI RISPONDA per piacere: a livello legale, vale una sua INTERPRETAZIONE o un CIRCOLARE dell' INL???

Mi spiega (tra l'altro) come si fa un DVR per smart working? Vado in casa delle persone a misurare lumen, scrivania, finestre?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
31/03/2020 (14:58:29)
L'INL ha competenza solo per i cantieri, oggi quasi tutti chiusi. Peraltro si cita una circolare interna senza averla letta. Difatti è diretta ESCLUSIVAMENTE ai propri uffici. Che sono praticamente tutti chiusi. E lavorano da casa. Diciamo che le esigenze di aggiornamento si sono ridotte assI. Stupisce però che l'INL non conosca l'obbligo di valutare il rischio lavorativo da Smart working, che sta utilizzando come non mai. Anche Omero talvolta sonnecchia.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
31/03/2020 (17:50:17)
Avvocato, con tutto il rispetto. Riconosca di aver sbagliato. A volte un po' di umiltà fa bene. Forse ci saranno altri Clienti che saranno pronti a darLe nuovamente credito dopo questa figura.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
31/03/2020 (19:49:13)
La Cassazione ha affermato con chiarezza il principio fondamentale del D.Lgs. n. 81/2008: la valutazione di TUTTI i rischi che si manifestano DURANTE il lavoro (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008) deve essere effettuata col MASSIMO GRADO DI SPECIFICITÀ:
"Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs.n.81/2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943). E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato [Sez.4, n. 8622 del 04/12/2009 (dep. 03/03/2010), Giovannini, Rv. 246498]". Così Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2019, n. 18323.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
31/03/2020 (20:28:54)
. E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato [Sez.4, n. 8622 del 04/12/2009 (dep. 03/03/2010), Giovannini, Rv. 246498]". Così Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2019, n. 18323.

NON VI E' causalità ( tranne che per ospedali, laboratori medici etc. )!! Il covid19 è anche nel supermercato !!!! Per questo le misure fili protezione sono stabilite a livello ministeriale, non delle aziende ( tranne quelle che citate prima)
questo è specificato nel DPCM, dalla circ. reg Veneto, dalla AST, dallo Spisal, dall' INL !!!!
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
01/04/2020 (08:37:31)
Usl dell' Umbria riporta:

Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus.
Autore: Lui che sa
01/04/2020 (08:43:26)
Detto questo, spero che non si continui ancora a sostenere l' impossibile e che il nostro Avvocato ammetta di aver fatto una figuraccia pubblica e di scritto un articolo giuridicamente, tecnicamente, logicamente ERRATO.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
01/04/2020 (10:15:10)
Datore di lavoro, obbligo di redigere ed aggiornare all'occorrenza, e comunque periodicamente, il documento di valutazione rischi
Corte di Cassazione -III sez. pen. - sentenza n. 30173 del 5-07-2018
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (per tutti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, omissis, Rv. 261109) precisandosi altresì, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, che il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 – dep. 16/05/2016, omissis, Rv. 267253).
Autore: Lui che sa
01/04/2020 (10:49:37)
Gent.ssimo Avvocato, le chiedo di rispondere sul tema: cosa ne pensa della pubblicazione dell' Usl dell' Umbria, dello Spisal del Veneto, della circolare INL, della Circ. Reg. veneto?

Le sentenze che continua a copiare non hanno attinenza.
Rispondi Autore: Redazione PS - likes: 0
01/04/2020 (10:40:59)
Buongiorno, ringraziandovi per l'attenzione e l'interesse ai nostri articoli vi ricordiamo il rispetto della policy dei commenti.
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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/04/2020 (11:32:12)
Ricominciamo con il copia-incolla ……..

La sentenza citata da Dubini fa riferimento a "tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda".
Quindi si riferisce a "tutti i rischi" ma a TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI.

Qui, invece, siamo in una pandemia, dove il rischio di contagio è presente anche al di fuori dell'attività lavorativa.
E' questa la differenza che fa sì che tale rischio, sempre per le aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e NON ricomprese tra quelle dell'allegato XLIV, venga definito dalle Autorità Pubbliche, come RISCHIO GENERICO.

E' semplice da comprendere ……. sempre se lo si vuole.

Torno a rifare le due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
01/04/2020 (12:50:33)
Datore di lavoro, obbligo di redigere ed aggiornare all'occorrenza, e comunque periodicamente, il documento di valutazione rischi
Corte di Cassazione -III sez. pen. - sentenza n. 30173 del 5-07-2018
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (per tutti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, omissis, Rv. 261109) precisandosi altresì, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, che il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 – dep. 16/05/2016, omissis, Rv. 267253).
Autore: Lui che sa
01/04/2020 (13:07:09)
Avvocato riporta ancora sentenze che non hanno attinenza? Tra le altre cose sta violando la Politica che vieta di citare contenuti non attinenti. Redazione potrebbe intervenire per favore?

Sia io che il Sig. Catanoso stiamo ancora aspettando una risposta alle svariate domande a cui lei non risponde se non con un copia incolla ossessivo di materiale non attinente.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
01/04/2020 (13:32:52)
Obbligo di valutare il rischio biologico virale per tutti i lavoratori comunque esposti al contagio durante il lavoro.
Giova ricapitolare la disciplina del rischio biologico.
La valutazione del rischio biologico di cui all'articolo 271 del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatoria in cinque casi:
1) esposizione intenzionale in caso di uso deliberato dell'agente virale (es. laboratorio biologico);
2) esposizione intenzionale in mancanza di uso deliberato dell'agente virale (es. reparti ospedalieri);
3) esposizione non intenzionale aggravata (c.f. rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa) durante il lavoro in luoghi dove è impossibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. supermercati, sanificazione, trasporto pubblico, reparti produttivi, open space, front office, sportellisti, farmacie);
4) esposizione non intenzionale non aggravata (c.d. rischio generico non aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività) perché è possibile e spettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. uffici non aperti al pubblico di dimensioni idonee);
5) rischio occasionale.
In tutti questi casi è indiscutibile l'obbligo di valutare il rischio per le lavoratrici e i lavoratori esposti, o di aggiornare il DVR alle nuove forme di rischio virale che di anni in anno si possono manifestare durante il lavoro.
Una cosa è certa, sul rischio COVID valutare o aggiornare il DVR non ha alcuna conseguenza negativa, ne per il datore ne per i lavoratori e gli RLS, anzi dimostra una preziosa attenzione alla salute della comunità lavorativa e non. Non farlo è l'esatto contrario
Autore: Lui che sa
01/04/2020 (13:45:21)
Nulla da fare. Non ha altre argomentazioni, continua a ripetere la stessa sentenza ( che non c'entra nulla col coronavirus) senza motivare, senza argomentare. Non risponde alle domande, non commenta le istruzioni riportate da organi ufficiali.

Avvocato con tutta onestà: ha fatto una brutta figura, professionale e personale. Poveri i Suoi Clienti. Impiegherò meglio il mio tempo visto che lei non sa argomentare e non sa spiegare e non dimostra di avere capacità di analisi logica. Cordiali saluti.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/04/2020 (21:19:31)
Dubini,
ci puoi dire quale è il comma dell'art. 271 che ci dice che la valutazione è obbligatoria nei cinque casi citati?
Stavolta basta il semplice copia-incolla dell'articolo 271.

Intanto ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
03/04/2020 (12:58:15)
Mi ero promesso di non partecipare piú alla discussione visto che l' Avvocato non risponde alle nostre domande, ma reputo utile copiare/incollare (Dubini Style) questo articolo che è arrivato via email.




La Regione ER in accordo con la Direzione ASL con l’emanazione della una circolare per le misure aggiornate al 12 marzo 2020 si è espressa nei seguenti termini.

Il DVR dovrà essere obbligatoriamente aggiornato nelle attività per le quali il rischio biologico legato al coronavirus è legato in maniera SPECIFICA all'attività lavorativa svolta dai lavoratori (es. operatori sanitari e attività similari).

Tutti gli altri datori di lavoro non devono aggiornare obbligatoriamente il Documento di Valutazione dei Rischi (Rischio Biologico) poichè si tratterebbe di un mero adempimento formale, ma devono gestire il rischio legato al Covid-19 quale un rischio per la popolazione e non un rischio specifico dell'attività lavorativa.

Per tale ragione resta obbligatoria l'adozione di tutte le misure generali e misure per i lavoratori per la prevenzione del rischio biologico. Tali misure sono state pubblicate e definite dal Ministero della Salute, ASL e Regione Emilia Romagna, allo scopo di evitare i contagi nelle attività che non rientrano nelle sospensioni o chiusure derivanti da DPCM o Ordinanze.

Ulteriori misure specifiche devono essere adottate in attività o mansioni che non potranno rispettare in toto le misure previste.

Ulteriore obbligo sul quale la Regione e soprattutto la Direzione ASL ha ribadito di porre massima attenzione è l'obbligo di informare il personale sulle specifiche istruzioni, misure di prevenzione adottate dall'azienda e buone prassi di comportamento. A tale scopo è necessaria la consegna formale delle istruzioni ad ogni lavoratore.
E questa circolare si aggiunge alle indicazione mi VENETO, Umbria, INL, Lombardia etc.

Gioverebbe una risposta da parte dell' Avvocato.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/04/2020 (17:36:47)
È di indubbio interesse il ragionamento sintetico sviluppato da due autori del mondo sindacale, ovvero del mondo più vicino a colori che rischiano il contagio ogni giorno nei luoghi di lavoro.

Valutazione del rischio biologico ed emergenza Covid-19
L’articolo 271 del D.Lgs. 81/2008, prevede la valutazione del “rischio biologico”: pertanto le azioni di prevenzione dovevano già essere individuate a prescindere dal Covid19.
Tuttavia, trattandosi di una situazione emergenziale, è utile ricordare come l’articolo 18 comma 1 lett. B dello stesso D.Lgs. 81/2008 preveda come obbligo del datore di lavoro la prevenzione e gestione delle emergenze (documentata e validata).
Inoltre, trattandosi di rischi per la salute, diventa fondamentale la valutazione e la posizione del medico competente, così come imposto dall’articolo 25 comma 1 lett. A, in quanto collaboratore del datore di lavoro.

Inoltre, ferme restando tutte le possibilità messe a disposizione da Governo e Regioni, come ad esempio quelle previste dalla Direttiva 1/2020 per la Pubblica Amministrazione, occorre monitorare le azioni che l’azienda intenda intraprendere, quali telelavoro, smart working, cassa integrazione e altre e, nel caso di lavoratore contagiato, ovviamente la malattia. Tutte condizioni che però non ricadono in termini economici su lavoratori e lavoratrici.
Serve anche una maggiore attenzione nei confronti di eventuali iniziative estemporanee di alcune imprese che dispongano discrezionalmente a lavoratori e lavoratrici non contagiati l’adozione di misure quali messa in libertà, messa in ferie, permesso o richiesta di farsi mettere in malattia dal medico, omettendo di specificare che in questo caso la decisione organizzativa è dell’azienda e facendo ricadere – con colpa – tale decisione sul lavoratore, contravvenendo così il disposto dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (“Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”).
Federico Bellono
Rocco Pellegrino
Camera del Lavoro – Torino
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
03/04/2020 (18:09:59)
Guardi Avvocato che anche gli RSPP sono lavoratori, spesso dipendenti anche con mansioni operative. Nessuno vuole esporre a contagi nessuno.
Nessuno ha mai detto " non facciamo nulla". Qui tutti abbiamo detto che bisogna fare qualcosa ma dire 'é obbligatorio sempre aggiornare il DVR biologico ' è giuridicamente e tecnicamente sbagliato. Ora torno con la mia solita domanda: tutti gli organi legislativi e di vigilanza stanno dicendo che aggiornare il DVR non è sempre obbligatorio e che bisogna attenersi alle disposizioni ministeriali in quanto siamo in pandemia.
Adesso Le chiedo di nuovo: a livello di fonte del diritto, cosa ha valore?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
03/04/2020 (19:02:15)
Dubini,
è il parere della Corte Costituzionale o di due sindacalisti?
Ognuno può dire quello che gli pare.
Il web è anche questo.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
03/04/2020 (20:23:59)
In ogni caso, che siano dirigenti, RSPP, operatori,impiegati, consulenti, avvocati, datori di lavoro, il livello di rischio é il medesimo rispetto a quello di un pensionato a casa che va al bar a bere un ' ombra '.

E questo dimostra che il rischi non è un rischio lavorativo (in generale) ma PANDEMIA.

CVD.

Avvocato risponda alle numerose domande.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
04/04/2020 (08:48:41)
Ed in ogni caso il ruolo di un consulente dovrebbe essere superiore rispetto alle parti sociali e non schierarsi in maniera aperta con una parte come se l' altra parte fosse maligna e non avesse a cuore la sicurezza dei lavoratori. Un buon tecnico dovrebbe essere imparziale e non mi sembra che Dubini lo sia.
Non accetto che si dica il mondo sindacale, più vicino a coloro che rischiano il contagio sia l' unico mondo che si cura dei lavoratori (che tra l' altro nel caso specifico è tecnicamente sbagliato visto che siamo in pandemia, ovvero rischio generalizzato).

Oltre al fatto che Dubini continua a non rispondere alle domande, si dimostra di parte e, a mio avviso, le risposte tecnico giuridiche hanno labili giustificazioni.
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04/04/2020 (10:39:16)
E questo cosa c'entra?la stessa circolare smentisce la sua tesi separando rischi o generico e rischio specifico specificando che verranno risarcite entrambe. Ma legge le notizie o fa un copia incolla senza neanche rifletterci sopra?

Anche infortunio in itinere è risarcito senza conseguenze ai fini 81/08.

...avvenute nell’ambiente di lavoro ( generico ) o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa (specifico) sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul ......

Avvocato riesce o no a rispondere alle nostre domande?
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04/04/2020 (10:44:39)
È stato specificato nell' incipit della circolare stessa

Covid-19, per i contagi sul lavoro garantite le stesse prestazioni degli infortuni .....
Esattamente come se fosse un incidente in itinere.
"
L’ambito della tutela Inail riguarda.....esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico
"
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
04/04/2020 (10:45:15)
l fatto che l'INAIL, ente notoriamente con le casse piene rispetto all'INPS, abbia deciso di coprire economicamente il costo delle assenze per contagio da COVID-19 anche categorie di lavoratori come quelli indicati, non vuol automaticamente dire che i loro datori di lavoro abbiamo l'obbligo di "aggiornare il DVR".

I loro datori di lavoro, hanno sempre l'obbligo di applicare il protocollo contestualizzandolo alle specificità dell'azienda le cui misure di tutela forniscono le vere garanzie per la loro salute e non perdere tempo con gli aspetti formali.

Inoltre, come scritto nella Circolare:
"Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale".

Mi pare che quanto scrive l'INAIL sia chiaro.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
05/04/2020 (11:11:50)
ABC della Sicurezza sul lavoro
Rischio generico: è rappresentato da un situazione di pericolo che grava in eguale misura sul lavoratore intento alla propria opera come su ogni altro individuo (ad esempio rischio che ci sia un terremoto).
Rischio generico aggravato: è quello che incombe su ogni cittadino ma grava in misura maggiore, per frequenza o entità, su coloro che disimpegnano determinate attività lavorative (ad esempio, la cassiera del supermercato durante la pandemia Covid-19).
Rischio specifico: è quello strettamente inerente alle condizioni fisiche di determinate attività lavorative e incombe in modo esclusivo o nettamente preponderante su coloro che esplicano mansioni peculiari.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
05/04/2020 (17:21:06)
ABC della sicurezza, della logica, dell' educazione.

Definizione rischio aggravato.

Rischio la cui maggiore gravità deriva dalla stessa attività espletata che richiede al lavoratore di esporsi maggiormente a determinati fattori di rischio.

Esempio: sono un lavoratore di un supermercato. Dopo lavoro vado al bar ed al cinema. Mi becco il covid.

Il covid é presente in ogni dei luoghi.
Quindi, con DPCM chiudiamo i cinema ed i bar.
Rimane aperto il superamento.
Il rischio di covid continua a rimanere indipendente mente dal lavoro.
Il DPCM dice di mettere mascherina se distanza inferiore ad 1 metro.(Ben venga se alla cassiere viene messa anche una parete in plexiglass cosa che ho consigliato a tutte le aziende che seguo per le reception all' inizio di questo disastro).
Il covid rimane per tutti, anche per i clienti del supermercato che NON sono LAVORATORI.
Ergo: il Cliente ha la stessa probabilità di beccarsi il covid, perché se sono infetto, tossisco sopra una confezione che viene presa da un altro Cliente, c' é il rischio che abbia trasmesso il virus.
Altro esempio:
Azienda commerciale, Italia aperta senza covid.
Il datore di lavoro manda un manutentore a Wuhan. Qua la situazione é diversa, il datore di lavoro sta esponendo il manutentore ad un rischio non generale, il DVR va aggiornato. Alla stregua del Datore di lavoro che manda il tecnico in Africa con il Dengue.

ABC della comunicazione:
A domanda si risponde.

ABC della logica:
Consecutio logica (ma le materie umanistiche non dovrebbero insegnare logica?)
ABC dell' educazione:
Rispondere.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
05/04/2020 (17:59:19)
Dubini continua con il copia - incolla di definizioni ampiamente conosciute da chi ha un minimo di competenza.

La questione che continua a non capire è che in una pandemia, la valutazione anche per la cassiera, la farmacista, la portinaia, il muratore, l'autista di bus, il saldatore, ecc., l'ha già fatta l'Autorità Sanitaria e ci ha imposto quali misure adottare.

Il datore di lavoro di questi lavoratori deve adattare il Protocollo contestualizzandolo alle proprie specificità.
Il concetto è semplice, semplice……...

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?

Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
05/04/2020 (18:00:12)
Dimostrazione per assurdo. ( Si studia a giurisprudenza?)

Il covid è un rischio lavorativo, presente specificatamente nel supermercato.

Io sono un Cliente di un supermercato. Mi becco il covid al supermercato.
Io dovevo essere tutetato dal d.l. del supermercato esattamente come il d.l. di una fabbrica deve proteggere un visitatore dal rumore dando tappi antirumore.
Io faccio causa al d.l. di del supermercato per non aver adottato misure specifiche.
Ma misure tecniche non ce ne sono allo stato attuale ed il superamento ha adottato le misure del dpcm. Quindi perdo la causa. Quindi il covid non è un rischio lavorativo.
Sono stato chiaro? Avvocato mi risponda senza copiare incollare materiale non attinente.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
05/04/2020 (20:38:38)
È obbligatorio vellutate i rischi generici aggravato di natura sanitaria (Commissione Interpelli)
Con Interpello n.11/2016 il Ministero del Lavoro fornisce una precisazione in merito all’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.

In particolare, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
05/04/2020 (20:51:01)
Dubini,
questo l'hai già scritto una settimana fa e ti è stato spiegato che quell'interpello riguarda il caso particolare di coloro che vengono inviati per lavoro in aree geografiche a rischio.
Stavolta ti re-incollo quanto già scritto.

Allora, l'Interpello n° 11/2016 era stato proposto dalla UIL Trasporti:
"La UILTRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: “… se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”.

La risposta era stata la seguente:
"Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta."

Come si vede, appare evidente che l'aggravamento del rischio è dovuto ad una situazione specifica in un determinato contesto geografico in cui un lavoratore è inviato per svolgere l'attività.
Per questo motivo il DVR lo devo aggiornare prevedendo le misure per tutelare l'integrità psicofisica di un equipaggio inviato in un Paese a rischio guerra, attentato, epidemia, ecc. (ma questo l'avevo già spiegato nei precedenti post).

Una pandemia, invece, permea tutti gli ambienti di lavoro e di vita e, per questo, il rischio è considerato "rischio generico".

In merito a ciò che afferma colui a cui si ispira Dubini, va ricordato che il "rischio Corona Virus" non si manifesta SOLO durante il lavoro ma è presente anche negli ambienti di vita proprio perché si è davanti ad una pandemia.

Questa è la differenza sostanziale tra l'inviare i lavoratori in un particolare contesto ambientale dove c'è il virus e c'è SOLO lì e avere una pandemia diffusa a livello mondiale dove il rischio di contagio è diffuso ovunque e cioè sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita.

Non è difficile da capire.

Pertanto, negli ambienti di lavoro delle aziende (aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e in allegato XLIV), senza toccare il DVR che riguarda i rischi professionali, si deve tassativamente contestualizzare il Protocollo alle specificità dell'azienda per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ricordo, infine, che l'Interpello era stato fatto a seguito di ciò che era successo ai dipendenti della Bonatti rapiti in Libia tra il luglio 2015 e il marzo 2016.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
06/04/2020 (09:56:04)
Come scrive con acuta intelligenza giuridica su Giustizia Civile il professor Francesco Bacchini, "occorre sottolineare, per un verso, che il Protocollo d'intesa non ha rango di fonte di legge, nemmeno secondaria, rappresentando tutt'al più una regolamentazione cosiddetta di soft law e, per altro verso, che tali obblighi nemmeno discendono dalla suddetta già intervenuta decretazione (sulla quale molte parole potrebbero spendersi, ma non è questa la sede, in termini di rilevante distinzione tra raccomandazione e/o promozione e prescrizione, tra obbligo e relativa sanzione e persuasione e assenza di sanzione, tra norma e provvedimento).
Pertanto, la natura di obbligo giuridico dei citati adempimenti in capo al datore di lavoro appare derivare dall'art. 2087 c.c., nonché dall'obbligo di valutare, a norma dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (innanzi, TUSL), tutti i rischi che espongono i dipendenti a pericoli per la loro salute e sicurezza, eliminandoli o, comunque, riducendone per quanto possibile l'esposizione, incluso il rischio biologico da Covid-19 all'interno dei luoghi di lavoro (ex art. 266 TUSL) giacché, da un lato, il Covid-19 è definito “rischio biologico generico” nell'incipit del Protocollo d'intesa e, dall'altro, nell'allegato XLVI del TUSL è presente, fra gli altri, anche il Coronaviridae, ossia l'aggregazione (o famiglia) di virus i cui componenti sono noti come “coronavirus”.

Infatti, sebbene il tenore letterale dell'art. 267 TUSL possa indurre a non ritenerlo applicabile alla fattispecie in discussione, la quale non riguarda aspetti ambientali connessi all'uso delle specifiche sostanze nelle lavorazioni proprie del processo produttivo, tuttavia, in virtù di un'interpretazione estensiva della norma in esame, non pare possibile escluderne l'applicabilità anche in relazione alla diffusione del coronavirus, soprattutto nel caso in cui sussista la probabilità di contagio all'interno dell'azienda".
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06/04/2020 (12:31:24)
Dubini ma ora riporta anche notizie che contraddicono la Sua tesi? Ma prima di copiare / incollare fa lo sforzo intellettivo di leggere il materiale? Qui è paradossale, si smentisce da solo.


.....il Protocollo d'intesa non ha rango di fonte di legge, nemmeno secondaria, rappresentando tutt'al più una regolamentazione cosiddetta di soft law ......,


Sicuramente il protocollo ha più valore della tesi di Dubini o della mia tesi. Ma andiamo avanti.

....
Pertanto.....dall'obbligo di valutare, a norma dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (innanzi, TUSL), tutti i rischi che espongono i dipendenti a pericoli per la loro salute e sicurezza, ...., incluso il rischio biologico da Covid-19 all'interno dei luoghi di lavoro (ex art. 266 TUSL) giacché, da un lato, il Covid-19 è definito “rischio biologico generico” nell'incipit del Protocollo d'intesa e, dall'altro, nell'allegato XLVI del TUSL è presente, fra gli altri, anche il Coronaviridae, ossia l'aggregazione (o famiglia) di virus i cui componenti sono noti come “coronavirus”.


E cosa abbiamo detto sino ad ora?
Che il covid é sia generico che specifico ! La tesi del suo collega è identica alla nostra.
Dubini ma legge le notizie?
Prima Dubini ci dice che ê un rischio generico aggravato, poi che è generico...

Il covid é generico per tutti, tranne alcune lavorazioni / processi / aziende non limitate all' utilizzo intenzionale di virus.

Infatti, sebbene il tenore letterale dell'art. 267 TUSL possa indurre a non ritenerlo applicabile alla fattispecie in discussione, la quale non riguarda aspetti ambientali connessi all'uso delle specifiche sostanze nelle lavorazioni proprie del processo produttivo, tuttavia, in virtù di un'interpretazione estensiva della norma in esame, non pare possibile escluderne l'applicabilità anche in relazione alla diffusione del coronavirus, soprattutto nel caso in cui sussista la probabilità di contagio all'interno dell'azienda".

Ovvero: se non riesci a rispettare il dpcm ( che dovrebbero essere le misure atte a tutelare dal rischio generico), se sei aperto, se hai un rischio di diffusione può essere che debba aggiornare il DVR biologico in quanto sei in un caso di rischio specifico anche se non usi deliberatamente il virus covid a fine di ricerca.

E cosa abbiamo detto sino ad ora???? Sì rilegga i post precedenti: abbiamo detto che per ospedali, lavoratori, aziende di sanificazione, case di cura la val . del rischio va aggiornata....


Dubini!!! Almeno legga le notizie. Sì é smentito da solo dicendo che é sia generico che specifico ..

Avvocâ.......!!!!!!
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06/04/2020 (12:32:41)
E noi sempre attendiamo risposte alle nostre domande....ma l' avvocato a quanto pare non sa ribattere se non con copia incolla che neanche legge..

Che figura.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
06/04/2020 (13:35:05)

Mi preme sottolineare con forza che nell’individuazione e prevenzione dei potenziali pericoli per la salute (“rischi generici aggravati” come definiti nell’Interpello n. 11/2016 ai sensi art.12, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) si devono considerare molteplici fattori quali: località geografica, contesti macroclimatici complessi e relativa stagionalità, qualità delle infrastrutture, agenti fisici, agenti chimici, agenti biologici e agenti psicosociali.
Per impostare le linee di azione e stabilire gli strumenti preventivi, il Datore di Lavoro, l’RSPP ed il Medico Competente devono effettuare un’attenta valutazione del rischio e conseguenti azioni di prevenzione e protezione come normato dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. attraverso il Titolo X, rischio biologico, art. 278 Informazione sulle malattie che possono essere contratte e art. 279 Prevenzione e controllo.
Questo vale non solo per l'attuale pandemia da polmonite interstiziale Covid-19, ma anche per le influenze stagionali. D'ora in poi le larghissime omissioni della valutazione del rischio biologico non saranno mai più tollerabili.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
06/04/2020 (13:49:31)
Tollerabili da chi?Lei é un ispettore?

Ma questo virus è generico, aggravato o specifico? Perché uno, Usl, reg. Veneto, dicono che il DVR non va aggiornato?
Perché il protocollo Inail dice che é generico?
Perché il Prof. Bacchini dice che é generico generico e specifico e non parla di generico aggravato?
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06/04/2020 (13:56:27)
Comunque chiedo venia, se il dpcm non si può applicare ovviamente non si può lavorare. Mi sono espresso male e chiedo scusa per l' errore di forma.
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06/04/2020 (15:33:21)
Se é un rischio generico aggravato posso fare causa al supermercato perché mi espone ad un rischio senza darmi adeguate protezione o per vendere materiale contaminato?
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06/04/2020 (15:37:36)
A livello di fonti del diritto, cosa vale? L mia (o sua) teoria oppure la Circ. Veneto, ATS, protocollo di intesa, Reg Umbria INL?
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06/04/2020 (17:53:58)
Ormai è partito il loop del copia-incolla.
Adesso ripropone l'Interpello della UIL Trasporti per il personale navigante mandato in postacci dove lì e solo lì c'è il rischio di epidemia e che, pertanto, vanno tutelati valutando preventivamente il rischio e individuando le misure conseguenti.

Invece, in Italia, per coloro che NON lavorano in aziende con uso deliberato di A.B. o in allegato XLIV, il rischio è lo stesso, sia dentro che fuori i posti dei lavoro visto che siamo davanti ad una epidemia e, quindi, il rischio è generico.
E' semplice comprenderlo.
Basta applicare il Protocollo contestualizzandolo alle specificità dell'azienda e controllandone l'applicazione.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/04/2020 (12:16:39)
La questione è di una semplicità sconcertante. La legge afferma chiaramente l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti durante il lavoro.
Alcuni invece dicono che i rischi sono tutti meno quelli che dicono loro. E quindi non sono tutti. Quando non si riesce a comprendere il significato dell'aggettivo "tutti" ogni ulteriore discussione dicendo inutile e perfino dannosa.
Covid-19 e valutazione del rischio (Guariniello)
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento” (Il Fatto Quotidiano 26/3/2020).
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07/04/2020 (12:38:54)
Scusi Avvocato, può rispondere cortesemente ai miei quesiti:

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato?
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
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07/04/2020 (12:45:03)

Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologie di rischio, nessuna escluda.
Cassazione Penale, Sez. III, 30 settembre 2015 n. 39363 ricorda che “il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati (cfr. Sez. 3, Sentenza n.33567 del 04/07/2012 Ud. dep. 31/08/2012 Rv. 253171)
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07/04/2020 (12:50:26)
Perché non risponde alle mie cortesi domande?
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07/04/2020 (12:59:40)
Ragionamento per assurdo:
inl dice ai propri uffici di non applicare il DVR biologico.
Quindi, essendo covid un rischio biologico previsto dall' 81, la sentenza della Cassazione è sbagliata:
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologi .... il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto ..., è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori PRIVATI e NON PUBBLICI.


É corretto quanto scritto? Attendo risposta alle 7 domande che ora diventano 8.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/04/2020 (13:04:06)
Non rispondo agli anonimi.
Richiamo l'attenzione sull'aggettivo "tutti".
Significa nessuno escluso. Ma si sa la lingua italiana è una lingua ostica.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/04/2020 (13:11:10)
Ricomincia con il loop.
Io non sono "anonimo".
Fai uno piccolo sforzo e rispondi alle domande che ti propongo da un mese e che sono formulate in lingua italiana corretta.


Per l'ennesima volta prova a capire con il tuo mentore che quel "durante" è sempre da inquadrare nell'alveo dei "RISCHI PROFESSIONALI" come previsto dalla direttiva 89/391/CEE come già spiegato giorni fa nei commenti ai tuoi copia-incolla.

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/04/2020 (13:16:10)
Quando capirà che l'aggettivo "tutti" significa nessuno escluso, e non solo i rischi che decide Lei di valutare, sarà sempre troppo tardi.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
07/04/2020 (13:19:54)
E non risponde.
E' corretto dire che l' 81, sulla base della Circ INL, si applica a TUTTI i settori escluso quelli pubblici?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/04/2020 (19:32:24)
Dubini,
adesso passi al "Lei"?
Ci conosciamo dal 1989 quando, a MilanoFiori, per il CEDIS preparavi le check list sui contenuti dei decreti presidenziali degli anni '50.
Dimenticato?

Comunque, il "Tutti i rischi" sono tutti i RISCHI PROFESSIONALI" e non qualunque tipo di rischio che si può concretizzare in un ambiente di lavoro.
Non decido io di valutare solo i RISCHI PROFESSIONALI ma l'ha deciso la Direttiva 89/391/CEE recepita in Italia.

Quindi se fossi un lavoratore della Sanità, ad esempio, il DVR dovrà essere tassativamente aggiornato, con l'integrazione delle misure previste dalle Autorità Pubbliche, per la tutela dei lavoratori.

Se fossi un lavoratore di una azienda metalmeccanica, si dovrà applicare il Protocollo contenente le misure decise dalle Autorità Pubbliche contestualizzandolo alle specificità dell'azienda, in modo da tutelare i lavoratori.

Se l'obiettivo è quello di tutelare i lavoratori, il risultato si ottiene con l'applicazione delle misure decise dalle Autorità Pubbliche e ciò viene attuato anche nelle aziende "non sanitarie".
Oppure vuoi negare anche questa evidenza?

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/04/2020 (09:57:39)
Omessa valutazione del rischio, mancata individuazione della zona sicura e responsabilità penale del datore di lavoro.
Cassazione Penale, Sez. IV, 2 ottobre 2015 n. 39765 ha confermato la condanna per omicidio colposo dell’amministratore delegato di un S.r.l. e del responsabile di un deposito della stessa poiché “non aveva valutato, tra gli altri, il rischio particolare cui era esposto il lavoratore, ...nel documento di valutazione rischi della s.r.l. mancava ogni riferimento a tale specifico rischio, con conseguente omessa individuazione delle misure preordinate a fronteggiarlo (individuazione di una zona che consentisse di operare in sicurezza ed indicazione delle modalità operative).”
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
08/04/2020 (10:26:21)
La risposta della Cassazione N.39765 non ha attinenza con il quesito in oggetto in quanto riguarda rischi professionali.

Le ripropongo nuovamente le medesime domande:

Scusi Avvocato, può rispondere cortesemente ai miei quesiti:

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato? Perchè in post diversi ha sostenuto tesi diverse.
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)
Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
8)
A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
9)
Se devo valutare TUTTI i rischi, come posso valutare il rischio meteorite su un capannone?
10)
Visto che parliamo di 45001, mi può confermare se la definizione corretta di rischio è " Combinazione delle possibilità del verificarsi di, o dell’esporsi a situazioni lavorative pericolose e la gravità dell’infortunio e della malattia (3.18) che ne derivano" ?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/04/2020 (11:45:59)
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologie di rischio, nessuna esclusa (e sempre incluso, ovviamente, quello sanitario)
Cassazione Penale, Sez. III, 30 settembre 2015 n. 39363 ricorda che “il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati (cfr. Sez. 3, Sentenza n.33567 del 04/07/2012 Ud. dep. 31/08/2012 Rv. 253171)
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
08/04/2020 (12:00:47)
Lo ha già scritto, ed a questo ennesi copia-incolla ho risposto con una domanda, alla quale come al solito, non ha risposto.

Le ripropongo la domanda che a questo punto diventano 11.

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato? Perchè in post diversi ha sostenuto tesi diverse.
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)
Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
8)
A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
9)
Se devo valutare TUTTI i rischi, come posso valutare il rischio meteorite su un capannone?
10)
Visto che parliamo di 45001, mi può confermare se la definizione corretta di rischio è " Combinazione delle possibilità del verificarsi di, o dell’esporsi a situazioni lavorative pericolose e la gravità dell’infortunio e della malattia (3.18) che ne derivano" ?
11)
Siccome Inl ha scritto che non aggiornerà i DVR ( e probabilmente ha voluto dare indicazioni anche per gli organi competenti), essendo covid un rischio biologico previsto dall' 81, la sentenza della Cassazione 39363 è sbagliata:
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologi .... il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto ..., è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori PRIVATI e NON PUBBLICI. Mi conferma questo oppure il ragionamento è sbagliato ?

Ce la facciamo prima della riapertura dell'Italia ad avere una risposta a 11 semplici domande?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/04/2020 (18:48:45)
Continua con il copia incolla di sentenze che non c'entrano nulla con l'oggetto della discussione.

Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363 - Attività di ristorazione e D.lgs. 81/08: formazione e valutazione rischio incendio.

Qui c'era un Pub che non aveva effettuata la valutazione del rischio d'incendio.
"Nel caso in esame, essendo stata accertata - sulla scorta dei rilievi dei Vigili del Fuoco in sede di ispezione - l'inadeguatezza del documento rispetto al modo di fronteggiare i rischi di incendio e di esplosione (tipico accertamento in fatto), appare corretta in diritto anche la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, il quale ha precisato altresì, sempre sulla base di tipico accertamento in fatto, che, trattandosi di attività con accesso e permanenza di pubblico, il rischio infortunistico collegato all'evenienza incendi non poteva essere classificato come "basso", per cui si rendeva necessaria la previsione di vie di fuga agevoli in caso di uscita rapida per il pubblico".

Quindi di che cosa stiamo parlando?

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/04/2020 (18:49:11)
Valutazione del rischio Covid-19 e INL
Premesso che il documento INL è sempre citato a sproposito, poiché è destinato esclusivamente a uffici e organi dell'INL e non ai datori di lavoro delle aziende, e dunque è del tutto privo di valore legale per le imprese, Vi prendiamo in parola e vi chiediamo di produrre esattamente quanto previsto alla fine del documento interno INL che citate a sproposito, che afferma testualmente: "In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche aldilà dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008".

Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
08/04/2020 (21:07:34)
Buonasera, grazie per la risposta.

A mio modo di vedere, è semplicistico dire che a circolare è rivolta solo agli interni perchè indirizzata anche agli ispettorati, ai carabinieri etc. ma questa è una mia idea. Comunque ci troviamo in due situazioni distinte:

1) La Circolare vuole dare indicazione circa il NON OBBLIGO di aggiornare i DVR in sede di verifiche, quindi la Circ. ha finalità di indicazioni ma questo non ci è dato saperlo con sicurezza.
Questo ragionamento deriva da frasi come "sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti ...che coinvolgono la nostra Amministrazione nell’intero contesto sociale."

È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza ... che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività

"(diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda)"

perchè inserire questa nota circa ambienti sanitari?

2)
La Circolare afferma che all'interno delle attività dell'Ispettorato (nota: L'INAIL HA ANCHE AMBULATORI CON PAZIENTI POTENZIALMENTE CONTAMINATI !!!!!!!!! ) lo stesso non è obbligato ad aggiornare il proprio DVR biologico.

I compiti dell'ispettorato non sono solo di cantiere, mi dispiace contraddirla.

Se è vero il Suo ragionamento (come ho scritto nella domanda 11) ovvero se il DVR deve essere aggiornato per tutti, allora la sentenza della Cassazione 39363 è sbagliata e dovrebbe essere così riscritta:
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologi .... il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto ..., è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori PRIVATI e NON PUBBLICI.

Detto questo, rispondo alla Sua osservazione e mi auguro che Le faccia lo stesso in ottica di dialettica.

"In ragione di quanto esposto e ...è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti .. adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI...in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità ... pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche aldilà dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008".

si chiamano PROCEDURE.
ED E' QUELLO CHE STIAMO SOSTENENDO DALL'INIZIO.
Nessun tecnico, nessun Datore di Lavoro sa come gestire la PANDEMIA perchè è un rischio ESOGENO, NON LAVORATIVO (tranne che per alcuni soggetti).
Quindi dobbiamo prendere il DPCM e calarlo nell'azienda con procedure, SENZA OBBLIGO DI AGGIORNARE IL DVR.
MEGLIO (ovviamente) se rimane traccia di quanto fatto per dimostrare la buona fede del Datore di Lavoro che altro non può fare se non applicare il DPCM (e magari migliorarlo in alcuni punti).

Copio incollo alcuni passaggi.

È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” ....

.. non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori ... per effetto delle dinamiche esterne non controllabili ...

...il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività ... non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione ...

“non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione”

Attendo la risposta a 11 quesiti.
Grazie,
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/04/2020 (21:02:57)
Le fonti legislative dell'obbligo datoriale della valutazione del rischio Covid-19
L'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 fa riferimento a tutti i rischi, e ne esemplifica molti che esulano dalla specifica mansione lavorativa, perché , la cosa ad alcuni non piace, i rischi da valutare sono proprio tutti, nessuno escluso. La legge usa un aggettivo inequivocabile, tutti, non tutti meno quelli che questo o quell'esperto decide a sua discrezione di non valutare.
D. Lgs. n. 81/2008
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata. ...
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato
e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento
è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri ...

art. 2 Definizioni
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;...

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CIRCOLARI
Articolo 266 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 271 - Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; ...
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta [infortunio da contagio Covid-19 sul luogo di lavoro, art. 42 D.L. n. 18 del 17.3.2020];
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio ...
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro ...
Nelle attività ... che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
09/04/2020 (21:41:58)
Mi scusi avvocato, non ha risposto a nessuna delle mie 11 domande mentre, al contrario, io ho risposto alle sue osservazioni.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
10/04/2020 (09:11:56)
Comunque aggiungo un' altra domanda:

quali sono i molti rischi esemplificati dall' articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 che esulano dalla specifica mansione lavorativa?

Attendo pazientemente risposta a 12 quesiti.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/04/2020 (12:33:14)
Sempre e solo TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/04/2020 (12:36:29)
Parziale valutazione dei rischi (ad esempio sanitario) e carente individuazione delle misure di prevenzione e protezione
La totale omissione della valutazione dei rischi é cosa diversa dalla valutazione di solo alcuni dei rischi presenti nel processo produttivo ma la normativa prevenzionistica pone a carico del datore di lavoro l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori di talché l’incompleta valutazione determina una deviazione dal facere doveroso che vale ad integrare l’omissione giuridicamente rilevante.

Pertanto, ha così proseguito la suprema Corte, “ove i rischi siano stati tutti valutati ma ne sia scaturita una carente individuazione delle misure, ancora può parlarsi di omissione della valutazione, perché essa non è costituita soltanto dal rilevamento, dall’analisi e dalla ponderazione dei rischi ma anche dalla concretizzazione del giudizio sul rischio nel modo di essere dell’organizzazione produttiva: quindi dall’individuazione delle misure di prevenzione necessarie”. [Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 19030 del 20 aprile 2017]
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
10/04/2020 (13:32:24)
Si parla di rischi professionali!
Mi arrendo.
Se Lei risponderâ alle 12 domande io interverrò nuovamente.

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato? Perchè in post diversi ha sostenuto tesi diverse.
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)
Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
8)
A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
9)
Se devo valutare TUTTI i rischi, come posso valutare il rischio meteorite su un capannone?
10)
Visto che parliamo di 45001, mi può confermare se la definizione corretta di rischio è " Combinazione delle possibilità del verificarsi di, o dell’esporsi a situazioni lavorative pericolose e la gravità dell’infortunio e della malattia (3.18) che ne derivano" ?
11)
Siccome Inl ha scritto che non aggiornerà i DVR ( e probabilmente ha voluto dare indicazioni anche per gli organi competenti), essendo covid un rischio biologico previsto dall' 81, la sentenza della Cassazione 39363 è sbagliata:
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologi .... il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto ..., è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori PRIVATI e NON PUBBLICI. Mi conferma questo oppure il ragionamento è sbagliato ?
12)
quali sono i molti rischi esemplificati dall' articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 che esulano dalla specifica mansione lavorativa?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/04/2020 (14:19:55)
Valutazione del rischio COVID-19 e polizia di Stato.
Si segnala che una Circolare del 16 Marzo 2020 del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Sanità e avente come oggetto: “Infezione COVID-19. Dispositivi di protezione individuale. Utilizzo razionale ed omogeneo sul territorio”, afferma che “sono state diramate da tempo a tutte le articolazioni territoriali specifiche indicazioni (…) ha provveduto anche ad analizzare i contenuti di servizio onde individuare tutte quelle attività meritevoli di una peculiare valutazione del rischio”. E al penultimo capoverso recita che “tali valutazioni ed indicazioni possono e devono essere fatte proprie dai datori di lavoro e dai medici competenti senza necessità di una rivalutazione territoriale del rischio considerato pure l’impegno straordinario profuso da tutte le componenti dell’amministrazione (…)”.…



La comunicazione sottoscritta dai Segretari generali provinciali di alcune organizzazioni sindacali (SILP, FSP, COISP-MOSAP, SAP, SIULP) alla Questura di Bari e ai datori di lavoro di vari reparti della Polizia di Stato della provincia di Bari indica che tali direttive non tengono in debita considerazione il fatto che la valutazione del rischio “è una prerogativa unica e solo del datore di lavoro il quale risponde personalmente del suo operato” e non menzionano, “escludendoli di fatto, gli R.L.S. in nessuna circolare emanata in merito al fenomeno coronavirus”.

Ciò premesso e “considerata anche la mancata consultazione preventiva”, si chiede di conoscere se è stata effettuata la valutazione dei rischi prodotti dal fenomeno “Coronavirus” e quali siano i criteri metodologici impiegati”.



Si ricorda poi che l’art. 28, comma 2, lett. a) del TUSL, prevede l’obbligo di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” specificando quelli indicati nei titoli successivi. Un’espressione altamente significativa, in quanto “fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus”.
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10/04/2020 (15:00:40)
Una CIRCOLARE?????????

Si segnala che una Circolare del 16 Marzo 2020 del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Sanità e avente come oggetto: “

Io nel sito del ministero non la trovo...

Qui una richiesta sindacale diventa una circolare ministeriale.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/04/2020 (15:14:42)
Il fatto che lei non la trovi non significa che non esiste. È una circolare interna che non viene pubblicata sul sito. E questo comunicato è pubblicato qui su PuntoSicuro
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/04/2020 (19:27:35)
Veramente le Forze dell'Ordine (PS, CC, GdF, ecc.) senza dimenticare i VVF, la valutazione del rischio biologico la dovevano aver fatta ben prima dell'emergenza COVID-19 e, soprattutto, dovevano aver messo in atto le misure conseguenti (organizzative e procedurali) per ridurre al minimo tale rischio , oppure ci si dimentica che gli operatori sono esposti, durante il loro servizio, a contrarre infezioni da HIV, Epatite, ecc., quando vengono a contatto, durante una colluttazione, un fermo, un intervento d'emergenza in seguito ad un incidente stradale, ecc., ecc., con soggetti già affetti da queste malattie?

E' quello che avevo detto ad un rappresentante sindacale della PS che mi aveva telefonato circa un mese fa dopo aver letto l'articolo che avevo scritto il 27 febbraio scorso.

In merito al "durante", vale quello che ho già detto prima: RISCHI PROFESSIONALI che si manifestano durante l'attività lavorativa ma che rientrano entro la sfera di controllo del datore di lavoro.
Anche una epidemia, un crollo di un ponte, un aereo che cade sopra un capannone nelle vicinanze di Linate o Fiumicino, sono rischi che si possono manifestare durante l'attività lavorativa ma non sono RISCHI PROFESSIONALI (per l'epidemia, eccetto le categorie di lavoratori più volte citate).
Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/04/2020 (10:50:58)
Raccomando una lettura dell'art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020.

"Le imprese le cui attività non sono sospese RISPETTANO I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e Parti Sociali".

Le conclusioni, ammesso che non lo fossero anche prima, visto che le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale, ora dovrebbero essere chiare a tutti.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
11/04/2020 (13:00:42)
La valutazione, posta a carico del datore di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori “senza limitazione ad alcune specifiche fattispecie”.
G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO 3).

Il precetto contenuto nell’art. 6 paragrafo 3 della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, che impone al datore di lavoro l’obbligo di “valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro”, ha trovato dapprima recepimento nell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs 626/94 e ora negli articoli 17, comma 1 lettera a) e nell’articolo 28, comma 1 del D.Lgs 81/08. Sul contenuto di quest’obbligo era già intervenuta la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 49/00 del 15/11/2001 che aveva sottolineato come la valutazione, posta a carico del datore di lavoro, dovesse riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori “senza limitazione ad alcune specifiche fattispecie”.
Punto Sicuro 15/01/2009
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/04/2020 (13:06:01)
Questa storia della Condanna della Corte di Giustizia UE l'hai già postata lo scorso 24 marzo.
Stiamo finendo i copia incolla e si ricomincia?

Puoi condividere tutte le opinioni che vuoi.
Il discorso non cambia.

Poi tu e gli autori andatevi a rileggere il punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto:

13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI.

Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.
Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione.
Per questo l'Italia era stata giustamente condannata.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
11/04/2020 (16:11:47)
La sentenza del 15.11.2001 della Corte di Giustizia Europea ha chiarito in modo definitivo il significato profondo dell'obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, obbligo già previsto dalla direttiva 89/391/CEE, non correttamente recepita con d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. A seguito di tale sentenza e per adeguarsi alla stessa, la l. n. 39/2002, ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994, sostituendo il co. 1, aggiungendo l'aggettivo "tutti" con riferimento ai rischi da valutare e lasciando invariato l'elenco esemplificativo dei "rischi particolari". Il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, all'art. 28, co. 1, riproduce l'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e ne completa la previsione indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune nuove tipologie di "rischi particolari", i criteri di individuazione/valutazione dei quali sono rimessi alla diligenza professionale del datore di lavoro e del suo servizio di prevenzione e protezione. È davvero triste constatare che a 19 anni di distanza da quella sentenza di condanna c'è chi sostiene ancora oggi che i lavoratori non vanno tutelati da tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, ma solo da alcuni (ovviamente quelli che dicono loro).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/04/2020 (17:19:51)
Continua con il copia-incolla ossessivo compulsivo.
Quello che non comprendi dopo 19 anni dalla sentenza ed a 31 anni dalla direttiva 89/391/CEE è che la tutela dei lavoratori riguarda TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI.

Rileggiti il punto 13 della sentenza.
Si parla di Rischi Professionali.
Puoi continuare a copia incollare più volte quello che ti pare ma il discorso non cambia.

Te lo riscrivo (repetita juvant).

Punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto:

13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI.

Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.
Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione.
Per questo l'Italia era stata giustamente condannata.

Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/04/2020 (00:08:17)
Virus A/H1N1: le misure di prevenzione per i luoghi di lavoro [tuttora attuali, in epoca di Coronavirus].
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute - Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro”- aggiornato all'11 settembre 2009.
Nel documento, che indica che “nella attuale situazione pandemica, si può presumere che un caso di sindrome simil influenzale (ILI) sia attribuibile al nuovo virus A(H1N1), anche in assenza di conferma di laboratorio”, si ricorda l’importanza in ogni luogo di lavoro del “rispetto di elementari norme igieniche quali l’igiene delle mani e l’adozione di comportamenti di buona educazione igienica”.
... Le azioni che i datori di lavoro e i dirigenti possono mettere in atto per la riduzione della diffusione del virus influenzale: ...
rendere disponibili sul luogo di lavoro, in relazione alla valutazione di rischi legati a particolare affollamento o esposizione, un adeguato numero di mascherine respiratorie, fornendo le opportune indicazioni per il loro utilizzo da parte dei soggetti con sintomi di influenza, o anche da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che potrebbero occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di sospetta influenza”.
... Infine per una corretta risposta delle imprese all’impatto dell’influenza sulle loro attività e sui loro addetti i datori di lavoro dovranno:
- “provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione al rischio espositivo ad agenti biologici in collaborazione con il medico competente, se presente, prevedendo protocolli per la gestione di dipendenti con sintomi di influenza manifestati sul posto di lavoro;
- verificare che vi sia corretta informazione per l’uso di mascherine (in ambiti lavorativi non sanitari);
- identificare in collaborazione con il medico competente i dipendenti essenziali al ciclo produttivo da sottoporre a vaccinazione , per garantire il mantenimento delle attività di servizi pubblici di primario interesse o in altre attività socialmente utili”;
Punto Sicuro 14.10.2009
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/virus-a/h1n1-le-misure-di-prevenzione-per-i-luoghi-di-lavoro-AR-9322/
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
12/04/2020 (10:23:55)
Dubini, ti faccio una domanda:
prima di scrivere i tuoi copia-incolla, leggi quello che riporti o no?

In merito a quanto riportato in questo tuo ultimo post, le possibilità sono due:
1) non leggi quello che riporti;
2) riporti in modo parziale le informazioni per supportare le tue tesi.

Comunque, nelle "Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro" del 1 dicembre 2009, pubblicato sul sito del Ministero della salute (per trovarlo basta digitare il titolo Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro) a pag. 4, par. 2.1, secondo capoverso, c'è scritto quanto segue:
"I datori di lavoro di aziende in cui il rischio biologico da virus è già contemplato nella valutazione dei rischi (come ad esempio per le aziende sanitarie che erogano servizi di diagnosi e cura), verificheranno che le misure di prevenzione previste, compreso l’uso dei DPI, sia adeguato a quanto previsto dalle indicazioni scientifiche e circolari ministeriali specifiche relative al virus A/H1N1 causa dell’attuale evento pandemico, adeguando se necessario, le azioni di prevenzione da porre in atto in particolare sul versante della informazione, formazione, procedure ed organizzazione del lavoro, utilizzo dei DPI."

Per tutte le altre, sono previste le "Raccomandazioni" citate che altro non sono quelle ampiamente note.

Non solo.
All'inizio del par. 2.1 "Azioni dei datori di lavoro e dei dirigenti utili per la riduzione della diffusione del virus influenzale nei luoghi di lavoro", c'è scritto:
"Le raccomandazioni che seguono tendono a favorire la corretta gestione degli eventi connessi con la pandemia influenzale in atto che va affrontata con misure di sanità pubblica anche nei luoghi di lavoro. Si raccomanda a tutti i datori di lavoro, anche attraverso il proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione ed il medico competente, di aggiornarsi sulle corrette misure di prevenzione e profilassi che la comunità scientifica e le autorità internazionali, nazionali e regionali indicano ed indicheranno sulla base della evoluzione dell’evento pandemico in atto".

In altre parole, già 11 anni fa ci dicevano le stesse cose che ci dicono oggi.
Fattene una ragione.

Pertanto, evita di copia-incollare senza prima leggere ciò che si invia in modo da evitare clamorosi autogol.

Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/04/2020 (11:05:21)
Il buon senso e la corretta applicazione delle norme di legge nelle preziose indicazioni della Asl di Rieti.
Covid-19: prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR Rieti (14.3.2020)
Indicazioni per il datore di lavoro:
Come prima misura il datore di lavoro deve:
- ridurre la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro ...
- aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall’infezione da COVID.19 dei lavoratori che proseguono l’attività e solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale
- mettere in campo misure tese ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e
alla fornitura al personale di DPI idonei secondo anche quanto riportato all’art. 7, lettera d) del DPCM 11/03/2020, e per quanto previsto dal titolo X-Esposizione ad agenti biologici- del D.Lgs 81/08, in seguito all’aggiornamento della valutazione del rischio
- portare adeguatamente ed efficacemente a conoscenza dei lavoratori interessati dettagliate informazioni ...
Si veda Punto Sicuro del 30.3.2020
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
12/04/2020 (11:59:29)
Dubini ma Lei pensa che i lettori di PS siano incompetenti? Perché taglia e stravolge gli articoli che tra le altre cose non supportano neanche le sue idee ? Sarà il 5 autogol che fa, Le ripeto: sta facendo brutte figure.

Riporto per intero quanto precisato dall' ASL Rieti.
"
Prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR

L’epidemia di COVID-19 è un’emergenza di sanità pubblica verso la quale anche il mondo del
lavoro deve adottare le :

misure di prevenzione e protezione dettate dalle Autorità sanitarie locali sulla base dei decreti del Ministero della Salute, della Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto si ritiene utile e necessario assicurare il puntuale rispetto delle indicazioni del
DPCM 11/03/2020 ART. 7 lettera a), b, c) e del protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.

-aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il
documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall’infezione da
COVID.19 dei lavoratori che proseguono l’attività e solo per i rischi specifici connessi alla
peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di
contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale


-nelle situazioni lavorative in cui non si ravvisa un pericolo di contagio aggiuntivo e differente
rispetto alla popolazione generale risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e
diffuse dal ministero della Salute e dai DPCM, in particolare dal DPCM del 11/03/2020 (art. 1
commi 7 e 8) e dal protocollo condiviso del 14/03/2020, declinandole alla specificità dei luoghi
e delle attività lavorative e in particolare qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza
impersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario
l’utilizzo di DPI conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

A questo punto le domande sono 13:
Perchè la Asl di Rieti non ritiene di dover aggiornare il DVR? Perchè taglia gli articoli con i copia/incolla?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
12/04/2020 (18:54:24)
Ormai siamo ai copia-incolla con il "taglia e ricuci".

Per sostenere le proprie tesi taglia di qua, aggiunge di là, copia di qua, incolla di là; il tutto per provare a convincere quelli che non hanno condiviso il Dubini-pensiero.

Pubblica stralci di documenti che confutano le sue stesse tesi come il documento del Ministero della Salute del 2009.

Prendiamola a ridere, è Pasqua.

Comunque, se io avessi scritto un articolo su una determinata tematica su un periodico web ad alta visibilità e diffusione e il 98% dei commenti (mi limito ai primi 100 e cioè prima di iniziare il nostro botta e risposta) fossero critiche ai contenuti ed alle conclusioni, mi farei almeno due domande:

1) ho scritto un articolo con contenuti e conclusioni errate oppure

2) i lettori che frequentano il sito non sono in grado di comprendere quello che scrivo per carenza di competenze e, quindi, sto scrivendo articoli sul sito sbagliato.

Le conclusioni mi sembrano ovvie.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/04/2020 (23:52:15)
Suggerisco la massima cautela a RSPP e consulenti che sconsigliano di valutare questo o quel rischio.
Cassazione Penale sentenza n. 2814 del 21/12/2010, Di Mascio della Sezione IV
Il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
13/04/2020 (10:42:50)
Certamente il RSPP risponde della mancata segnalazione dei rischi ma dei RISCHI PROFESSIONALI come già ampiamente spiegato nei post precedenti.

Dubini non si è accorto che nel nostro caso, invece, la segnalazione del rischio di contagio da COVID-19, l'ha già fatta a TUTTI, compresi i datori di lavoro, l'Autorità Pubblica che ha imposto l'adozione delle misure del Protocollo in forza dell'emanazione di norme di Igiene Pubblica che, come noto a tutti eccetto qualcuno, sono sovraordinate alle norme di Igiene Occupazionale.
Misure che devono essere adottate in ogni azienda contestualizzandole in funzione delle specificità di ciascuna di esse come anche anche ribadito dall'art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020 (altro argomento sfuggito a Dubini).

I RSPP si dovranno preoccupare di supportare il datore di lavoro nella verifica della concreta e completa attuazione di quanto previsto nel Protocollo segnalandogli prontamente le eventuali difformità nell'applicazione affinché questi intervenga immediatamente per tutelare la salute dei propri lavoratori.

Su questo si devono impegnare i RSPP e i consulenti per poter affermare di fare professionalmente il loro lavoro ai fini della tutela della salute dei lavoratori e non di altro.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
13/04/2020 (10:59:54)
Il RSPP ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa (incluso quello sanitario) e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli,
Cassazione Penale Sezioni Unite sentenza n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri
Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
13/04/2020 (11:00:26)
Gent.ssimo Avv. Dubini,
Le chiedo di fare con me un ragionamento.

Partiamo da un copia/incolla (di quelli che Le piacciono tanto).
D.Lgds 81/08: ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE
«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme d... finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi PROFESSIONALI per i lavoratori;

Quindi l'RSPP deve supportare la valutazione di (tutti) i rischi PROFESSIONALI.

Se diciamo che bisogna gestire i rischi NON PROFESSIONALI, stiamo esponendo gli RSPP a PESANTISSIME CONSEGUENZE LEGALI e Lei, come avvocato, dovrebbe essere il primo a NON Interpretare Leggi e Regolamenti.
Siamo su un quotidiano a tiratura nazionale alta viabilità. Ciò che dice potrebbe essere letto da persone meno informate.
Se l'RSPP dovesse valutare anche i rischi non lavorativi, deve controllare come i dipendenti vengono a lavoro e che strada fanno per tornare a casa per prevenire il rischio infortunio in itinere (risarcito tra l'altro dall'INAIL?)
Noi RSPP dobbiamo rispettare le indicazioni ufficiali. E le indicazioni ufficiali (CIrcolari, ATS, SPISAL etc.) dicono CHIARAMENTE cosa fare in termini di DVR-Covid distinguendo i vari casi.

Le chiedo di rispondere a 15 domande:

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato? Perchè in post diversi ha sostenuto tesi diverse.
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)
Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
8)
A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
9)
Se devo valutare TUTTI i rischi, come posso valutare il rischio meteorite su un capannone?
10)
Visto che parliamo di 45001, mi può confermare se la definizione corretta di rischio è " Combinazione delle possibilità del verificarsi di, o dell’esporsi a situazioni lavorative pericolose e la gravità dell’infortunio e della malattia (3.18) che ne derivano" ?
11)
Siccome Inl ha scritto che non aggiornerà i DVR ( e probabilmente ha voluto dare indicazioni anche per gli organi competenti), essendo covid un rischio biologico previsto dall' 81, la sentenza della Cassazione 39363 è sbagliata:
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologi .... il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto ..., è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori PRIVATI e NON PUBBLICI. Mi conferma questo oppure il ragionamento è sbagliato ?
12)
quali sono i molti rischi esemplificati dall' articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 che esulano dalla specifica mansione lavorativa?
13)
Perchè la Asl di Rieti non ritiene di dover aggiornare il DVR? Perchè taglia gli articoli con i copia/incolla?
14)
Perchè nell'Articolo 2- Definizione nella parte inerente il SPP si parla di rischi professionali?
15)
Se l'RSPP dovesse valutare anche i rischi non lavorativi, deve controllare come i dipendenti vengono a lavoro e che strada fanno per tornare a casa per prevenire il rischio infortunio in itinere (risarcito tra l'altro dall'INAIL?)
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
13/04/2020 (13:20:21)
La valutazione del rischio biologico di cui all'articolo 271 del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatoria in cinque casi:
1) esposizione intenzionale in caso di uso deliberato dell'agente virale (es. laboratorio biologico);
2) esposizione intenzionale in mancanza di uso deliberato dell'agente virale (es. reparti ospedalieri);
3) esposizione non intenzionale aggravata (c.f. rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa) durante il lavoro in luoghi dove è impossibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. supermercati, sanificazione, trasporto pubblico, reparti produttivi, open space, front office, sportellisti, farmacie);
4) esposizione non intenzionale non aggravata (c.d. rischio generico non aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività) perché è im possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. uffici non aperti al pubblico di dimensioni idonee);
5) rischio occasionale che impone una modifica dell'organizzazione del lavoro
In tutti questi casi è indiscutibile l'obbligo di valutare il rischio per le lavoratrici e i lavoratori esposti, o di aggiornare il DVR alle nuove forme di rischio virale che di anno in anno si possono manifestare durante il lavoro, anche in relazione alle nuove modalità di organizzazione del lavoro necessarie per rispettare i vincoli igienici, incluso lo Smart working, che non implica rischi biologici, ma che autonomamente obbliga il datore di lavoro ad aggiornare la valutazione dei rischi .
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
13/04/2020 (13:39:03)
Dubini questo lo ha già scritto,
e noi le avevamo chiesto di dettagliarci commi, articoli o comunque documenti ufficiali ove erano riportate tali affermazioni ma Lei, come al solito, non ha risposto.

La conversazione inizia ad essere surreale.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
13/04/2020 (13:54:49)
Principio di precauzione (penale)
Una cosa è certa: valutare un rischio che eventualmente non era necessario valutare non è un reato.
Non valutare un rischio che invece era obbligatorio valutare è sicuramente un reato.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
13/04/2020 (18:15:54)
Ormai siamo al cabaret con le esibizioni dei copia-incolla riproposte come in una tournée.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
13/04/2020 (18:31:26)
La valutazione del rischio biologico di cui all'articolo 271 commi 1 e4 del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatoria in cinque casi:
1) esposizione intenzionale in caso di uso deliberato dell'agente virale (es. laboratorio biologico);
2) esposizione intenzionale in mancanza di uso deliberato dell'agente virale (es. reparti ospedalieri);
3) esposizione non intenzionale aggravata (c.f. rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa) durante il lavoro in luoghi dove è impossibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. supermercati, sanificazione, trasporto pubblico, reparti produttivi, open space, front office, sportellisti, farmacie);
4) esposizione non intenzionale non aggravata (c.d. rischio generico non aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività) perché è im possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. uffici non aperti al pubblico di dimensioni idonee);
5) rischio occasionale che impone una modifica dell'organizzazione del lavoro
In tutti questi casi è indiscutibile l'obbligo di valutare il rischio per le lavoratrici e i lavoratori esposti, o di aggiornare il DVR alle nuove forme di rischio virale che di anno in anno si possono manifestare durante il lavoro, anche in relazione alle nuove modalità di organizzazione del lavoro necessarie per rispettare i vincoli igienici, incluso lo Smart working, che non implica rischi biologici, ma che autonomamente obbliga il datore di lavoro ad aggiornare la valutazione dei rischi .
Una cosa è certa, sul rischio COVID valutare o aggiornare il DVR non ha alcuna conseguenza negativa, ne per il datore ne per i lavoratori e gli RLS, anzi dimostra una preziosa attenzione alla salute della comunità lavorativa e non. Non farlo è l'esatto contrario
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
13/04/2020 (19:16:32)
Quindi alla luce di quanto da Lei ha scritto,
" Principio di precauzione (penale)
Una cosa è certa: valutare un rischio che eventualmente non era necessario valutare non è un reato. Non valutare un rischio che invece era obbligatorio valutare è sicuramente un reato "

Conveniamo che aggiornare il DVR non é (sempre) obbligatorio? Mi può rispondere?


Ho comunque diversi dubbi in merito a come realizzare la val. Rischi covid per tutte le aziende, questo vorrebbe dire accettare che l' RSPP sia " garante " della protezione da rischi non lavorativi, molto rischioso. L' anno prossimo devo farla anche per il morbillo? Come valuto il rischio incidente in itinere (senza dubbio presente nella vita di tutti) ?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/04/2020 (10:30:55)
Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Corte di Cassazione -III sez. pen. - sentenza n. 30173 del 5-07-2018:
"In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (per tutti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, omissis, Rv. 261109) ... il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 – dep. 16/05/2016, omissis, Rv. 267253)".
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
14/04/2020 (11:00:09)
E come sempre, Dubini non risponde.

Attendo risposta a 15 quesiti. Grazie.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
14/04/2020 (11:13:29)
Ormai è rimasto solo il copia-incolla ossessivo compulsivo delle N pronunce della Cassazione Penale sull'argomento ma tutte riguardanti situazioni che nulla hanno a che vedere con quella emergenziale attuale.

Comprendere che l'applicazione del Protocollo contestualizzato in funzione delle specificità dell'impresa è il modo per tutelare i lavoratori delle aziende che non fanno uso deliberato di A.B. e non svolgono attività di cui all'allegato XLIV, così come più volte ribadito dalle Autorità Pubbliche, le uniche competenti in caso di emergenza sanitaria, è troppo difficile.
E' più facile riproporre sempre le stesse cose.

Comprendere che i "tutti i rischi" sono TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI, come palesemente ribadito da tutta la normativa prevenzionale, è troppo difficile.
E' più facile riproporre sempre le stesse cose.

Quando un soggetto, di fronte all'evidenza ed alla posizione delle Autorità Pubbliche, non può o non vuole accettare che le sue interpretazioni non stanno né in cielo e né in terra, non si può che prenderla a ridere come quando si assiste ad una gag comica in TV.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/04/2020 (20:32:07)
Un'altro pezzo da novanta del diritto di è pronunciato con chiarezza cristallina.
Aggiornamento della valutazione dei rischi ed effettività del Protocollo
Marco Lai
Docente a contratto di Diritto e sicurezza del lavoro presso l’Università di Firenze
Diritto e Pratica del Lavoro n. 13/2020 pag. 811
Venendo a brevi spunti conclusivi su questioni controverse, non del tutto convincente pare innanzitutto la distinzione, accolta negli indirizzi operativi emanati da alcune Regioni (6), tra obblighi prevenzionistici, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e obbligo di attuazione delle misure anti contagio dettate dalla pubblica autorità. Per cui, secondo tale interpretazione, non si dovrebbe procedere, per i settori non sanitari, ad un’integrazione/aggiornamento del Dvr (documento di valutazione dei rischi) in presenza di coronavirus. Sul punto è da sottolineare che l’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 (norma sanzionata a carico del datore di lavoro) stabilisce che il Dvr deve contenere “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”, e non necessariamente causati dall’attività lavorativa.
Del resto le interazioni tra i due nuclei prevenzio- nistici sono evidenti. Si pensi, ad esempio, alle misure generali di tutela (art. 15), là dove si prevede “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progressotecnico” (comma 1, lett. c ) o “la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio” (comma 1, lett. g ); all’obbligo a carico del datore di lavoro e dei dirigenti di “adottare le misure per il controllodelle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa” (art. 18, comma 1, lett. h); e soprattutto alle disposizioni in materia di gestione delle emergenze, con particolare riguardo al primo soccorso e alla evacuazione dei lavoratori (artt.43/45).
È da ritenere pertanto che, fermo restando per le realtà aziendali già esposte a rischio biologico (titolo X, D.Lgs. n. 81/2008), a partire da quelle del settore socio-sanitario, l’obbligo di procedere ad una nuova valutazione dei rischi, dovendo il datore di lavoro elaborare specifiche procedure di prevenzione e protezione (7), anche in tutte le altre attività il Dvr non potrà non tener conto delle misure anti contagio da adottare nel particolare contesto lavorativo.
Le indicazioni operative contenute nel Protocollo condiviso vengono a rappresentare, a nostro avvi- so, un utile riferimento per l’integrazione, se non per un vero e proprio aggiornamento del Dvr.
Rispetto ai profili di effettività (e di sanzionabilità) del Protocollo in esame, è da ritenere che le misure cautelari ivi contenute, pur non avendo di per sé carattere cogente, tuttavia vengano ad integrare la portata “aperta” dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., improntata, come noto, sui criteri della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica. In particolare, una volta che il Protocollo sarà recepito nei contesti lavorativi, il criterio dell’esperienza potrà risultare funzionale al riguardo.
Per cui se il datore (anche non aderente alle asso- ciazioni datoriali firmatarie) non dimostra di aver adottato misure proprie equivalenti a quelle indicate nel Protocollo contravviene al suo generale obbligo di sicurezza derivante dall’art. 2087, Codice civile.

Nota 6
Cfr. Regione Veneto, COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, 5 marzo 2020; Regione Marche, Nota informativa per le aziende del territorio marchigiano, nel periodo di epidemia da nuovo coronavirus, 10 marzo 2020. Per l’Ausl di Bologna, Prime indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagiodaSARS-CoV-2neiluoghidilavoro,6marzo2020,il medico competente, quale collaboratore del datore di lavoro, deveprovvederealla“messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per l’aggiornamento del Dvr, ove ciò si renda necessario”.

Nota 7
Ivi compresa la revisione del protocollo sanitario ad opera del medico competente.
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14/04/2020 (22:59:20)
Gent.ssimo Avvocato, mi sa che ha fatto un altro autogol.
Partiamo da alcuni punti.

Punto 1:
"Per cui, secondo tale interpretazione, non si dovrebbe procedere, per i settori non sanitari, ad un’integrazione/aggiornamento del Dvr (documento di valutazione dei rischi) in presenza di coronavirus"
Non è proprio cosi, infatti si suggerisce di introdurre procedure eventualmente a corredo del DVR.
" ...anche in tutte le altre attività il Dvr non potrà non tener conto delle misure anti contagio da adottare nel particolare contesto lavorativo.
Le indicazioni operative contenute nel Protocollo condiviso vengono a rappresentare, a nostro avvi- so, un utile riferimento per l’integrazione, se non per un vero e proprio aggiornamento del Dvr.
"
Prima di tutto questo vuol dire che gli autori suggeriscono (a loro avviso) di integrare o aggiornare il DVR. Questo perché nel Procedure possono anche essere esterne al DVR.

Ma andiamo alle conclusioni:
" Per cui se il datore (anche non aderente alle asso- ciazioni datoriali firmatarie) non dimostra di aver adottato misure proprie equivalenti a quelle indicate nel Protocollo contravviene al suo generale obbligo di sicurezza derivante dall’art. 2087, Codice civile.

Non c'è scritto " se il datore di lavoro non aggiorna il DVR sarà sanzionato ai fini dell' 81 ". Ma che viene sanzionato a norma delle Leggi sanitarie che vengono anche prima dell ' 81.

Questo dimostra cristallinamente che Lei non ha letto l' articolo che ha postato che (oltre ad essere un' interpretazione) non sostiene completamente la Sua tesi ma, piuttosto, la necessità (giustissima) di adottare il protocollo.

In ogni caso,

continua a non rispondere alle nostre domande, che hanno attinenza con quanto da Lei copiato/incollato.

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" (Catanoso)

A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (09:23:54)
Il DVR è il documento fondamentale di gestione di tutti i rischi durante il lavoro. Non capire questo e proclamarsi esperti di sicurezza significa aver sbagliato mestiere ed esporre il datore di lavoro a conseguenze penali, civili, 231 e patrimoniali incalcolabili.
Qui una analisi seria e argomentata per chi fa finta di non sapere.
Obbligatorio il DVR rischio biologico Covid19 (art. 271 DLgs 81/2008 commi 1 e 4)
La consapevolezza dell'obbligo inderogabile di valutare il rischio biologico da Coronavirus ai sensi dell'art. 271 DLgs 81/2008 (DVR) cresce inesorabilmente. Come è logico che sia. È indiscutibile che nelle attività essenziali autorizzate dal governo il datore di lavoro deve valutare esattamente il rischio per decidere se l'attività può proseguire o deve comunque essere interrotta per l'impossibilità tecnica di garantire adeguata protezione dei lavoratori durante l'attività lavorativa svolta nell'interesse dell'imprenditore dal gravissimo rischio di contagio virale in atto.
Il rischio epidemico è un rischio lavorativo? E’ cioè di pertinenza del datore di lavoro?
Il motivo del contendere, che è dibattuto da tutti gli esperti del settore, chi per ambito chi per pertinenza, è se il rischio epidemico a cui stiamo assistendo in questi giorni debba intendersi come rischio lavorativo correlato ad una mansione e sia di pertinenza o responsabilità o meno del Datore di Lavoro con il supporto del Medico Competente e del RSPP.
Senza voler tediare, la materia del rischio biologico fa riferimento a tre grandi scenari di rischio:
1) il primo caso è quello dell’uso deliberato dell’agente biologico; pensiamo ad un laboratorio in cui si sta cercando di isolare il virus per ricercare un possibile vaccino ( in questo caso la materia è disciplinata dal’ All. XLVI del d.lgs. 81/08);
2) il secondo caso è quello del cosiddetto rischio generico aggravato, o rischio da esposizione potenziale, nel caso in cui in funzione della mansione e del luogo di lavoro, il lavoratore sia esposto ad un aggravamento del rischio; si pensi nel caso ad un operatore ecologico in area di quarantena (rischio generico aggravato All. XLIV del d.lgs. 81/08;
 3) Il terzo caso è il cosiddetto rischio da esposizione occasionale caratterizzato dal fatto che gli agenti biologici si possono trovare in tutti gli ambienti di lavoro così come in qualsiasi altro contesto, a prescindere dalla mansione di lavoro e dalle condizioni ambientali.
Andrea Berni e Andrea Reghelin
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
15/04/2020 (12:44:32)
Al punto 2 il riferimento è sbagliato: Allegato XLIV e non Allegato XLVI.

Detto questo, il sottoscritto e il 98% di quelli che hanno commentato non condividendo la tua opinione sull'obbligo di aggiornamento indiscriminato del DVR, hanno sempre sostenuto che nei primi due casi:
1) uso deliberato di A.B. e
2) aziende che eseguono attività in allegato XLIV,
l'aggiornamento lo dovevano fare,
perché il rischio biologico era presente durante la prestazione lavorativa.

Nei tuoi copia incolla te lo sei dimenticato?

In tutti e tre casi, le norme di Igiene Pubblica, sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale, impongono l'applicazione del Protocollo che, con l'art. 2 comma 10 del DPCM 10/10/2020, è diventato cogente (te ne sei accorto?).


E' sul punto 3 che non vi è obbligo di aggiornare il DVR in quanto, per questa categoria di lavoratori, tale rischio non è professionale (cioè Specifico) ma Generico.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
15/04/2020 (12:46:21)
Qui il riferimento l'hai corretto.
Quindi non tenere conto del primo periodo della mia risposta.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (12:51:43)
Una tutela per ogni datore di lavoro.
Manleva dalle conseguenze della mancata valutazione del rischio Covid-19
Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………………….………. il ………………………… Professione ……Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)/Consulente………………………… Residente in via …………………………………………………………. n° ………..
Cap ………………. Città ………………………………………………………………………..……………. Provincia ………
Recapito telefonico ………………………………… Email ………………………………
Documento d’identità ………………………………. numero …………………………
Codice fiscale .......................................
......

in relazione alla valutazione del rischio durante il lavoro da agente biologico Covid-19 durante il lavoro (articoli 17-28-29-266-271 commi 1e 4 del Decreto legislativo n. 81/2008)

D I C H I A R A

di sollevare il Datore di Lavoro Sig.…………………......………… da ogni responsabilità connessa alla mancata valutazione/aggiornamento del documento di valutazione del rischio da agente biologico Covid-19 durante il lavoro (artt. 17-28-29-266-271 commi 1e 4 del Decreto legislativo n. 81/2008)
N O N C H É

di manlevare nel modo più ampio il Datore di Lavoro Sig. ............da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere somme, indennità, rimborsi, rivalse, compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi , ecc. nell’eventualità di infortunio sul lavoro causato da contagio Covid-19 riconosciuta dall'Inail e/o da un giudice civile o penale che comporti esborsi per il Datore di lavoro Sig. ………………….,..........

Luogo e data

Firma del RSPP/Consulente
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
15/04/2020 (13:09:28)
Dubini, mi può ripetere gli obblighi non delegabili che fanno capo al Datore di Lavoro?
Ho seri dubbi che un tale modulo abbia valore legale.

Se Lei rispondesse alle mie 15 domande, forse arriverebbe a conclusioni differenti
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (15:26:37)
C'è un'ampia discussione, a mio parere assurda, sull'obbligo o meno del datore di lavoro di aggiornare il DVR al rischio Covid-19. Alcuni RSPP e consulenti, spalleggiati da qualche ente incompetente, sostengono questa tesi balzana. La manleva è destinata a loro. Io fatore di lavoro, prima di mandarti via RSPP/consulente, ti metto alla prova e ti chiedo di firmare questa manleva. Se la firmi ti mando via perché non conosci i tuoi obblighi di valutare tutti i rischi durante il lavoro. Se non la firmi perchè obtorto collo decidi di valutare il rischio Covid-19 durante il lavoro amici come prima.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
15/04/2020 (17:35:06)
Prima Lei risponde a 15 domande e si chiarisce la mente.
Dopo Le spiego gli obblighi del Datore di Lavoro ai sensi dell'81.
Dopo Le spiego che quello che a proposto non ha valore.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (17:50:30)
C'è un'ampia discussione, a mio parere assurda, sull'obbligo o meno del datore di lavoro di aggiornare il DVR al rischio Covid-19. Alcuni RSPP e consulenti, spalleggiati da qualche ente incompetente, sostengono questa tesi balzana. La manleva è destinata a loro. Io datore di lavoro, prima di mandarti via RSPP/consulente, ti metto alla prova e ti chiedo di firmare questa manleva la cui finalità è esclusivamente di risarcirmi i danni patrimoniali derivanti dalla tua scelta di RSPP consulente di NON valutare un rischio. Se la firmi ti mando via perché non conosci i tuoi obblighi di valutare tutti i rischi durante il lavoro. Se non la firmi perchè obtorto collo decidi di valutare il rischio Covid-19 durante il lavoro amici come prima. La manleva non riguarda in alcun modo la responsabilità penale individuale, e difatti fa riferimento solo alla scelta fatta di ritenere non valutabile il rischio Covid-19, e prevede una responsabilità risarcitoria.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
15/04/2020 (19:18:47)
Sì, come no.
E' indubbiamente questa la spiegazione.
Ringraziamo la Redazione che ha ti ha chiesto di precisare.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (19:55:10)
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS CoV-2) in occasione di lavoro
INAIL - Circolare n. 13/2020
Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
16/04/2020 (09:41:39)
Ricomincia con il copia incolla .
Questa è la terza volta che la pubblichi e l'abbiamo già commentata.

Inutile dire che una cosa è la copertura assicurativa ed altra cosa è l'eventuale responsabilità penale che deriva non dal mancato aggiornamento del DVR ma dalla mancata applicazione del Protocollo.

Non vale la pena riscrivere di nuovo perché è inutile.


Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/04/2020 (10:04:41)
La responsabilità penale concorsuale o perfino esclusiva del RSPP per mancata individuazione dei rischi connessi con l'attività lavorativa
Corte di Cassazione sez. 4 pen. 20 luglio 2018, n. 34311
Il Rspp «(… ) pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri”.
E ancora, “… pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione».
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
16/04/2020 (10:47:21)
RSPP si attiene alle Circolari / note degli enti ispettivi, quindi adempie alle sue mansioni collaborando per aggiornare il DVR o preparando procedure.


Se fa lo sforzo di rispondere a questa semplice domanda converrà anche Lei. Ma ovviamente pur di non rispondere continua con il copia/incolla:

A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?

Attendo la risposta a 15 domande.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
16/04/2020 (12:47:52)
Dubini,
continui a copia-incollare pronunce della cassazione che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale.

Pensa che quello che mi riporti con questa sentenza, riguardo i compiti e le responsabilità del RSPP, l'avevo già scritto in un mio libro nel novembre 1995.

La situazione pericolosa è nota.
L'ha segnalata a tutti l'Autorità Pubblica.
Sempre l'Autorità Pubblica, con le sue norme di Igiene Pubblica, ha detto cosa fare.
Le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale .

Il RSPP supporterà il datore di lavoro per l'applicazione del Protocollo contestualizzandolo alle specificità dell'impresa.
La salute dei lavoratori la garantisci con l'applicazione di queste misure e non con i formalismi.

Semplice da capire.

In merito alle domande che ti faccio ed a cui non vuoi rispondere ed alla ridicola sparata della "Manleva" di ieri (con giustificazioni ridicole fatte dopo richiesta della Redazione), chiunque legga si è fatto un'idea.

Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/04/2020 (14:32:43)
La legge che obbliga a valutare tutti i rischi durante il lavoro, articolo 28 dlgs 81/2008, è inconfutabile. Non esistono due scuole di pensiero sul DVR Covid-19.
C'è chi chiede di rispettare: 1) la legge, valutando anche il rischio n.1 sul lavoro oggi, 2) la sentenza della corte di giustizia europea del 2001 di condanna dell'Italia per aver violato l'obbligo di imporre la valutazione di i tutti i rischi.
E chi incita a violare 1) la legge 2) la sentenza e a fare recapitare all'Italia un nuovo richiamo europeo.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
16/04/2020 (15:09:45)
Le è stato già spiegato che la sentenza del 2001: siamo stati condannati per non aver valutato tutti i rischi professionali.
Le è stato già spiegato che la legge obbliga a valutare TUTTI I RISCHI LAVORATIVI
Le è stato già spiegato che noi ci atteniamo alle indicazioni fornite dagli Enti e dal Governo attraverso il Protocollo

Lei però non ha ancora risposto ad una semplicissima domanda:

A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?

Ci sono 15 domande che attendono risposta.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
16/04/2020 (19:10:23)
Lascia perdere.
Oltre l'ennesimo copia incolla non riesce ad andare.

Continua a proporre pronunce della cassazione che non hanno nulla a che vedere con l'attuale situazione.
Capire che sono i rischi professionali, TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI e non altri, oggetto della valutazione, è un concetto difficile da far proprio.

Ormai siamo al ridicolo.

Comprendere che un'azienda metalmeccanica che applica puntualmente il Protocollo sta adempiendo concretamente agli obblighi di tutela della salute dei propri lavoratori, è come provare a spiegare un'equazione differenziale alle derivate parziali o la Trasformata di Fourier ad un bimbo delle scuole elementari.

Tanto per non perdere l'abitudine, ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere, aggiungendotene un'altra:

- Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?

Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
16/04/2020 (20:37:43)
Dubini, da quanto ho capito, ha l' idea che solamente i Sindacati proteggano i lavoratori e che senza aggiornamento del DVR non si garantisca la protezione degli operatori (tralasciando tra le altre cose che il virus è assolutamente democratico e colpisce tutti).
Bisognerebbe iniziare ad applicare le Leggi e non interpretarle ad oltranza.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/04/2020 (20:59:09)
L’omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di rspp/aspp realizza la violazione dell’intero sistema antinfortunistico né ha alcuna rilevanza la mancanza della previsione di una sanzione per la violazione del sistema stesso.
Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 37334 del 27 settembre 2012 (u. p. 26 giugno 2012) - Pres. Marzano – Est. D’Isa – P.M. Fodaroni - Ric. omissis. -
“Se dunque”, ha sostenuto la Sez. IV. “la configurazione della mappazione dei rischi come strumento essenziale dell'intero sistema antinfortunistico, l'omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione ( Cass. Pen. Sez. 4A 15/2/2007 n. 15226) realizza la violazione dell'intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema” e “invero, ove da tale violazione discendano lesioni o morte non solo sarà configurabile un concorso in quei delitti ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata all'articolo 590 c.p., comma 5 e articolo 589 c.p., comma 2”.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
16/04/2020 (21:09:45)
Ci provo di nuovo,sono cocciuto, ma bisognerebbe che Lei ci rispondesse però.
Ho una Circolare del Veneto che dice di aggiornare il DVR solo in certe condizioni e di applicare il DPCM nelle altre.
Io sto applicando le indicazioni della mia regione. In base a cosa sarei sanzionato visto che sto applicando le normative?
Il Prof. Marco Lai (che ha citato Lei tra l' altro) ha parlato di violazione di c.c. e non di 81 per non applicazione del dpcm per alcune aziende e di violazione di 81 (più ovviamente altre azioni di c.p. o c.c.) per altri casi.

Avvocato per capire dove sbagliamo bisogna che ci risponda e che ci smentisca pubblicamente, altrimenti questa non é una conversazione.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
17/04/2020 (07:37:54)
Emergenza Covid-19 e valutazione dei rischi
Marco Masi
In questi giorni così drammatici per il nostro Paese, assisto con una certa “curiosità” al vivace dibattito che sta coinvolgendo studiosi ed operatori della sicurezza su allegati, integrazioni, aggiornamenti della valutazione del rischio.
Come sa, ho avuto l’onore di partecipare ai lavori del D.lgs 81/08 in qualità di coordinatore del Comitato Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nell’ambito della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, quindi conosco come soprattutto il Titolo I sia stato il frutto di riflessioni, confronti ed approfondimenti.
L’articolo 28 ha ripreso ed ampliato le previsioni dell’articolo 4 del d.lgs. 626/94, articolo già oggetto di modifica a seguito della condanna da parte della Corte di Giustizia Europea proprio per non aver chiaramente indicato che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza. Inoltre, l’articolo 3, comma 1, in maniera chiara prevede “il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio”, dunque non ai soli rischi individuati nei Titoli successivi al primo.
Mi dispiace dirlo ma quello che dovrebbe essere chiarissimo diventa incerto anche a causa del silenzio da parte del Sistema Istituzionale, in particolare del Comitato ex art. 5 e del coordinamento delle Regioni e Province autonome, che facilita il proliferare di indicazioni incoerenti a volte provenienti dalle Regioni stesse...
Nello scorso mese di marzo, la Regione Veneto ha dato indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari secondo le quali non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2. Il 9 aprile, la Regione Toscana ha preannunciato l’apertura di un tavolo specifico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con le Parti sociali per definire linee guida sulle misure di prevenzione per la riapertura delle aziende, precisando che dovranno essere recepite nei nuovi documenti aggiornati di valutazione dei rischi che le imprese saranno chiamate a elaborare in base all’emergenza Covid-19.
È evidente come posizioni così discordanti non siano di aiuto né ai datori di lavoro né ai lavoratori i quali, oltre a combattere una crisi economica senza precedenti, si trovano totalmente privi di indicazioni coerenti a livello nazionale con conseguenze imprevedibili.

Ing. Marco Masi, coordinatore del Gruppo di Lavoro “Sicurezza Appalti” in ITACA, l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, nonché dirigente della Regione Toscana ed ex coordinatore del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome.
da Punto Sicuro del 15/04/2020
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
17/04/2020 (11:25:21)
Sempre il solito copia-incolla ossessivo-compulsivo.

Questo è un parere come un altro.
Francamente do molto più peso ai pareri di Pascucci, Lepore, Fantini, Pelusi, ecc.

Comunque, anche lui non si è letto il punto 13 della citata sentenza della Corte di Giustizia UE che parla di RISCHI PROFESSIONALI.

Quindi, il suo discorso fila solo per le aziende che fanno uso deliberato di A.B. e per quelle in allegato XLIV ma non per le altre.
Per le altre si applicano le misure del Protocollo che, essendo stato definito in base alle migliori conoscenze scientifiche sull'argomento, che non sono certo quelle del sottoscritto o di Masi o di Dubini e del suo mentore, garantisce, contestualizzandole, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori.
Non solo.
Essendo il "top" delle misure oggi applicabili in base alle conoscenze scientifiche disponibili e definite dalle Autorità Pubbliche , ad un'azienda che le applica correttamente e completamente , nessuna censura può esserle mossa.

Tanto per non perdere l'abitudine, ripropongo le solite tre domande a cui Dubini continua a non rispondere:

- Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
17/04/2020 (12:08:36)
Colui che non fa altro che copiare e incollare i propri commenti, 15 e più volte, e con una improntitudine degna di miglior causa accusa chi invece ogni volta contribuisce con una informazione nuova di fare quello che lui solo sta attuando, dimostra una pochezza argomentativa degna di miglior causa.
Tutti i rischi durante il lavoro devono essere valutati (articoli 17, 18, 28, 29, 266, 271 commi 1 e 4 d. Lgs. n. 81/2008), dura lex sede lex.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
17/04/2020 (12:27:53)
Ma cosa Le costa confutare le nostre idee rispondendo alle domande ? Se ha ragione, Le sarà facile risponderci.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
18/04/2020 (09:47:17)
Informazioni nuove?
Ma quali informazioni nuove!
Il copia-incolla ripetuto N volte senza mai rispondere alle domande che ti vengono fatte?

Veramente si tu quello che continua a copia-incollare più e più volte in ogni discussione sul COVID-19:
- pronunce della cassazione che non hanno nulla a che vedere con l'attuale scenario;
- la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2001 che parla di Rischi Professionali (vedi P.13 della sentenza),
- il parere di Guariniello;
- la circolare INAIL;
- estrapolazioni da documenti che, se letti attentamente, sconfessano la tua stessa tesi,
- ecc., ecc..

Quelli che si devono valutare sono i i rischi professionali, TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI e non i rischi che nascono al di fuori dell'organizzazione aziendale.

Prova a rispondere a queste tre domande invece di ripetere sempre le stesse cose:

- Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
18/04/2020 (12:38:50)
Il solito parere aureo di Raffaele Guariniello è di conforto per chi mette al primo posto la tutela dei lavoratori da tutti i rischi presenti durante il lavoro, ai sensi degli articoli 17, 28, 29, 266 e 171 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008.

Proprio l’eccezionalità di questi giorni potrebbe indurre a un appannamento magari velato delle garanzie previste a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Non sembra questa la scelta operata dal nostro legislatore, attento a coinvolgere le stesse imprese nelladelicata opera di contenimento del virus, a tutela dei lavoratori e per conseguenza delle stesse popolazioni, anche attraverso le misure di sostegno stabilite nel D.L. n. 18/2020.
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”.
Tra le misure anti-coronavirus a tutela della salute nei luoghi di lavoro, ha assunto un particolare rilievo il lavoro agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi. È tutt’altro che agevole coglierne le implicazioni sul terreno della sicurezza sul lavoro. Anzitutto, perché sono rimasti irrisolti i dubbi interpretativi e applicativi sollevati dalla Legge n. 81/2017 sul lavoro agile. E inoltre perché il D.P.C.M. 8 marzo 2020 impone comunque il rispetto dei principi dettati dagli articoli da 18 a 23 di questa legge. E non si pensi che gli obblighi del datore di lavoro siano circoscritti a una mera individuazione dei rischi connessi alla prestazione del lavoro agile, quasi che la predisposizione e l’attuazione delle misure di prevenzione fossero esclusivamente rimesse alla discrezione e alla sapienza del lavoratore agile destinatario dell’informativa sui rischi.
P.s. Questo è uno spazio libero al commento. Non rispondo agli anonimi. A chi ripete sempre gli stessi inutili commenti copia e incolla che non conosce il significato dell'obbligo di valutare tutti i rischi durante il lavoro E a chi personalizza la discussione per mancanza di argomenti giuridicamente fondati. E chi invita reiteratamente a violare la legge sanzionata penalmente a carico del datore di lavoro. I consulenti che espongono a rischio penale e giudiziario i datori di lavoro vanno evitati accuratamente perché non sanno quello che fanno
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
18/04/2020 (13:20:43)
Chiederei alla Direzione / Redazione di PS di intervenire, qui si stanno facendo accuse pesanti, sotto il profilo personale e giuridico.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
19/04/2020 (09:31:57)
Dubini non fa che riproporre sempre le stesse cose.
Se gli fate delle domande, come sto facendo io da due mesi, non vi risponde ma vi incolla il parere di questo o di quello (ovviamente, sempre i soli due o tre pareri che sposano la sua linea) o vi incolla pronunce della cassazione che non hanno nulla a che vedere con le particolarità della situazione che stiamo vivendo.

Figuriamoci, poi, se mi copia incolla uno dei pareri di un soggetto che per 40 anni ha rappresentato la Pubblica Accusa…….
Uno che non ha mai, dico mai, fatto un commento su una pronuncia della cassazione che, invece, accoglieva il ricorso di un RSPP, di un CSE, ecc., coinvolti in un procedimento penale.

Quindi, per cortesia, lasciamo perdere certi personaggi e la loro visione.

Se io scrivessi articoli dove il 98% dei commenti sconfessa le mie "interpretazioni", mi porrei almeno due domande:
1) scrivo sciocchezze visto che il 98% di chi legge non concorda con quanto ho scritto oppure
2) scrivo su un periodico dove il 98% dei lettori non è in grado di comprendere il mio pensiero.

In entrambi i casi, le conseguenze, sarebbero logiche.

A proposito di domande, ripropongo le solite tre domande a cui Dubini continua a non rispondere:

- Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
21/04/2020 (00:15:01)
. Il DVR è il documento fondamentale di salute e sicurezza e chi di fronte al rischio biologico COVID-19 che trasforma radicalmente l'organizzazione del lavoro aziendale non aggiorna il documento aziendale di valutazione dei rischi sta violando il D.Lgs. n. 81/2008 articoli 17, 28, 29, 266, 271 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
21/04/2020 (08:09:15)
Dubini immagino Lei faccia riferimento all'articolo della D.ssa Fraschieri.

Mi preme sottolineare che l'articolo in questione sconfessa, nella sostanza, le sue tesi.
Mi domando dunque se abbia realmente letto l'articolo. In ogni caso, provo a spiegarLe cosa dice l'articolo.

1) l'articolo afferma che il Covid è un rischio generico (non generico aggravato e non professionale come Lei ha sostenuto; a tal proposito, non ho ancora capito se per Lei è aggravato o professionale).
2) L'articolo afferma che il FASE 1 il DVR non si doveva aggiornare (mentre Lei ha sostenuto la necessità di aggiornarlo).
3) L'articolo sostiene che in FASE 2 il DVR andrà aggiornato; a tal proposito bisogna capire se vi sono indicazioni ministeriali diverse, ovvero se in FASE 2 il Governo non emanerà direttive e se lascerà ai singoli D.L. l'onere di valutare il rischio (come in Francia per capirci), cosa che (a mio modesto parere) creerà difformità di diversa natura.

In ogni caso, ovviamente, se si va verso un cambio di rotta, ci si dovrà adeguare.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/04/2020 (08:43:40)
La Valutazione dei rischi (DVR) precede e determina i contenuti di tutte le procedure e i protocolli di sicurezza vigenti in azienda e nell'ente.
di Rolando Dubini, avvocato penalista del Foro di Milano, cassazionista.
La valutazione dei rischi è primo e fondamentale obbligo legale sanzionato penalmente (in generale) ai sensi degli articoli 17, 28, 29 del D.Lgs. n. 81/2008;del datore di lavoro per proteggere la propria forza lavoro dagli infortuni lievi, gravi o mortali o malattie professionali che siano. Consiste nell’analisi scrupolosa, specifica e dettagliata di tutto ciò che all’interno dell’unità lavorativa l, o comunque durante il lavoro ovunque esso si svolga, può rappresentare un potenziale danno per le persone che lavorano (o che sono comunque, anche occasionalmente z presenti), includendovi anche i materiali, le apparecchiature, i metodi e le normali prassi, gli agenti fisici, le sostanze pericolose, gli agenti biologici presenti anche occasionalmente. Conclusa la fase dell’”Individuazione dei pericoli“, il datore di lavoro dovrà procedere con la fase vera e propria relativa alla valutazione del rischio, quantificando con una valutazione sintetica di ogni rischio il grado alto-medio-basso di ognuno di essi, e quindi alla individuazione di tutte le opportune misure procedurali e di tutti i protocolli di prevenzione e protezione per tutelare i lavoratori.
Le procedure e i protocolli di sicurezza concretamente adottati in azienda sono il risultato finale di una specifica valutazione delle modalità con le quali il singolo pericolo si manifesta potenzialmente come rischio rilevante in azienda. Prima la valutazione del rischio, DOPO la singola procedura, o protocollo, AZIENDALE di salute e sicurezza
La valutazione “di tutti i rischi” per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività lavorativa, costituisce uno degli aspetti più rilevanti nell’impostazione del decreto legislativo 81/08, assumendo il valore di criterio metodologico della prevenzione. Essa, come recita il decreto, deve essere “globale e documentata” e con ciò vengono a seguire specificati i più importanti rischi. Tra questi quelli fisici, chimico, biologico, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, stress lavoro-correlato, etc. Da valutare sono anche quelli non esplicitamente nominati dal legislatore, perché, recita l'articolo 28 del D.Ogs. n. 81/2008, sono tutti i rischi che si manifesta restano durante il lavoro,nessuno escluso. Nessun tipo di classificazione adottata per classificare i rischi può essere opportunisticamente strumentalizzata per evitare di proteggere i lavoratori da rischi che comunque non nacciano l'integrità fisica del lavoratore durante il lavoro. Non è ammesso l'utilizzo di una nozione intenzionalmente ristretta di rischio professionale, che poi è banalmente il rischio che si manifesta durante il lavoro in ragione della professione svolta che costringe il lavoratore a stare a contattarmi con tutta una lunga serie di rischi, al fine di consentire al datore di lavoro di violare il proprio obbligo incondizionato di proteggere lavoratrici e lavoratori da tutti i rischi che si manifestano durante il lavoro. Non proteggere i lavoratori da tutti o rischi che si manifestano durante il lavoro è un comportamento illecito finalizzato a ridurre in modo illegale i costi di sicurezza aziendale per la prevenzione e protezione della salute e sicurezza durante il lavoro.
In tal senso " in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (per tutti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, omissis, Rv. 261109) precisandosi altresì, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, che il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 – dep. 16/05/2016, omissis, Rv. 267253)" [Corte di Cassazione -III sez. pen. - sentenza n. 30173 del 5-07-2018].
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
21/04/2020 (09:27:55)
Mi stavo preoccupando perché per ben un giorno e mezzo non era prevenuto l'ennesimo copia incolla di Dubini riguardante, ovviamente, le solite pronunce della Cassazione che nulla hanno a che vedere con l'odierno scenario.

Questo che ci ha copia incollato sarà l'estratto di qualche altro suo contributo per la concreta attività di tutela della salute dei lavoratori.

A proposito dell'articolo della Frascheri, ricordo che la task forze sta già suddividendo in 4 classi di rischio le attività, facendo lei la ri-valutazione del rischio per le varie tipologie di attività.

Come datore di lavoro, a fronte dell'entità del rischio in cui la mia azienda verrà collocata', dovrò attuare le misure conseguenti che saranno indicate dalla Task Force.
Quindi, sia la valutazione dei rischi che le misure da adottare saranno, così sembra, definite dalla Task Force.

Se invece la Task Force lascerà, come hanno fatto alcuni altri Stati (pochissimi, in verità), l'onere della valutazione dei rischi al singolo datore di lavoro, chiedendogli di classificare la propria azienda in base all'attività eseguita, allora dovrà essere questi a definire cosa fare, come farlo, ecc., per tutelare i propri lavoratori e formalizzare il tutto in un nuovo DVR.
Cosa che non credo avverrà in Italia in quanto verrebbe smentito tutto quanto deciso ed attuato fino ad oggi dalle Autorità Pubbliche.

Personalmente penso che si manterrà la stessa linea seguita fino ad oggi e cioè quella in cui la valutazione del rischio da COVID-19 e le conseguenti misure da attuare sono state definite dal Protocollo delle Autorità Pubbliche lasciando ai singoli datori di lavoro con RSPP, RLS e MC, il compito di contestualizzarle in funzione delle specificità dell'azienda.

Leggendo alcuni interventi , mi continuo a domandare quando si capirà che, essendo le norme di Igiene Pubblica sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale in una situazione emergenziale , non vi è alcun bisogno di rimettere mano al DVR , riguardante la gestione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non certo nelle condizioni di epidemia, ma gestire le attività con le nuove procedure emergenziali imposte dalle Autorità Pubbliche e contestualizzate per la specifica azienda.
Tutto quello indicato dalla Frascheri nell'articolo può esser tranquillamente trattato nella citata Procedura Aziendale per il contenimento del contagio da COVID-19.

In altre parole, con una Procedura specifica in cui sono contestualizzate tutte le misure tecniche ed organizzative per la concreta applicazione delle cautele anticontagio definite dal Protocollo e dalla Task Force, si è tranquillamente in grado di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Questa procedura, rispetto, al DVR, viaggerà ad un livello superiore ma parallelo per il contenimento di questo specifico rischio e terrà conto di tutti gli aspetti ad essa correlati.

Se non terremo distinta la gestione del rischio da contagio da COVID-19 dalla gestione dei rischi professionali, la conseguenza, come continuo a ripetere, è che come Datori di lavoro, dirigenti, Preposti, MC, RSPP, appaltatori, Fornitori vari, CSP /CSE, ecc., saremo sistematicamente coinvolti nei procedimenti penali per non aver segnalato / gestito qualunque tipo di rischio esogeno.

Ovviamente, tutto questo farà comodo e fornirà un nuovo business (in termini economici, di immagine, ecc.) a chi strumentalmente continua a sostenere la necessità di aggiornare il DVR anche per le aziende in cui questo rischio biologico non è presente, neanche a livello potenziale, durante le normali attività.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
22/04/2020 (13:19:18)
L'eccellente documento Inail del 21.4.2020, frutto del lavoro della parte ex Ispesl dell'Istituto, che finalmente fa chiarezza facendo piazza pulita di fallaci note e indicazioni amministrative di questo o quel funzionario totalmente fuorvianti, fallaci e in violazione di legge, che invitavano incredibilmente a non valutare tutti i rischi durante il lavoro conseguenti al COVID-19. Come già in passato, per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'Inail individua anche questa volta un eccellente metodo di valutazione di una tipologia di rischio fondamentale nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio del DVR in relazione al rischio biologico da COVID-19. Rischio che, a cascata, obbliga a valutare il rischio di prossimità in relazione alle distanze di sicurezza interpersonale, il rischio legato alla riorganizzazione del lavoro produttivo e alla massiccia adozione del lavoro agile, a distanza, ecc. ecc.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
23/04/2020 (11:08:08)
Qualcuno può spiegare a Dubini che questo documento è destinato come suggerimento alla Task Force e non alle aziende.

Sarà la Task Force a dire cosa e come fare con i contenuti che saranno formalizzati in un DPCM o in un DL da convertire successivamente.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (12:17:13)
Qualcuno può spiegare a Catanoso che la nota INL è destinata unicamente ai funzionari INL e non ai datori di lavoro?
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (12:19:05)
La Valutazione del rischio da contagio COVID-19 in TUTTI i luoghi di lavoro secondo l'INAIL
Documento tecnico INAIL, 21 Aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.
In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.
Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.
Metodologia di valutazione integrata
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:
- esposizione
- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- prossimità
- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non
predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:
- aggregazione
- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.

Continua nel Testo integrale del Documento Tecnico Inail 21.4.2020
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (13:36:59)
Avvocato ma ha letto il documento o no?

Ha capito che è un " .. documento ... [in] bozza... attualmente al vaglio del Governo e potrebbe essere la base per la ripartenza ....."

OVVERO non è per le aziende allo stato attuale ? Ma quante volte deve essere smentito in maniera plateale nel web?



Avvocato ma INL non ha "datori di lavoro"?
il D.Lgs 81/08 si applica solo al settore pubblico adesso?
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (15:34:42)
La Nota Inail è destinata ai funzionari INL. Basta leggerla per comprenderlo. Per di più nella seconda parte dice chiaramente che il Protocollo Aziendale anticontagio va armonizzato col DVR e messo in allegato al documento di valutazione dei risultati echi dell'azienda.
Chi scambia per legge valida erga omnes un atto amministrativo interno di una amministrazione statale evidentemente non conosce diritto italiano, con rispetto parlando, s'intende. Tra l'altro l'INL non ha alcuna competenza in materia di sicurezza del lavoro per quanto attiene le attività diverse dai cantiere, e nei cantieri fa verbali di prescrizione ai singoli contravventori, non regole generali per tutti i datori di lavoro di tutti i settori produttivi
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (15:57:15)
Mi dispiace continuare a smentirla pubblicamente.

1) INL non si occupa SOLO di cantieri.

Basta andare nel sito per verificarlo.
" Le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 149. Funzioni e attribuzioni: in base alle direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. All'Ispettorato competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei premi Emette circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2) la nota dice non parla di armonizzazione. Questo lo ha aggiunto Lei. La nota parla di
“Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008."

3) INL si è allineata alla valutazione del DPCM.

4) SE la task force NON farà una valutazione dall'alto si dovrà procedere IN FASE 2 ad una valutazione del rischio. Per adesso NON SI HANNO INDICAZIONI.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (16:32:21)
L'articolo 13 del Dlgs 81/2008 è chiarissimo, la vigilanza nei luoghi di lavoro che non sono cantieri è di competenza esclusiva delle Asl. Che lei non lo sappia non desta stupore. Non esiste valutazione del rischio dall'alto, ma solo del datore di lavoro, obbligo indelegabile di cui al dlgs n. 81/2908
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (17:05:48)
Dubini mi sa che confone INL con le ASL .. non sono lo stesso ente, ma tanto oramai siamo abituati a doverla smentire e spiegarLe ogni concetto anche quelli più basilari.

Copio incollo un'altra definizione. Art. 2

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

n) “prevenzione” ... «il complesso delle disposizioni o misure necessarie [...] per evitare o diminuire i rischi professionali [...]»...

Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (17:12:48)
Articolo 13 - Vigilanza - Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/04/2020 (20:17:21)
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 24 aprile 2020 pagina 14
"e. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori".
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/04/2020 (14:13:50)
SCELTADELLE PROTEZIONI Nelladeclinazione delle misure di salute e sicurezza del lavoro cheimplicano l’utilizzo di mascherine all’interno dei luoghi dilavoro sulla base del complessodei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverseattività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei (ProtocolloCondiviso 24.4.2020 in allegato 6al DPCM 26.4.2020).E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni,l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dalDecretoLeggen. 9 (art. 34) in combinatocon il Decreto Legge n. 18 (art 16 c. 1)
La valutazionedei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguatoper la determinazione di specifici DPI anche in relazione alcomplesso dei rischi per la salute e sicurezza deilavoratori.
Indicazioni più specifiche sono state definite pergli operatori della sanità con il documento pubblicatodall’Istituto Superiore di Sanità in materia. (Documento TecnicoINAIL aprile 2020 fase 2 - Utilizzo di mascherine e dispositivi diprotezione individuali (DPI) per le vie respiratorie - Pagina 14)
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/06/2020 (19:34:32)
La Valutazione Rischio Contagio Covid-19 sul lavoro col metodo Inail
avv. Rolando Dubini, Foro di Milano, cassazionista.

L’INAIL ha prodotto un “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.
L'Inail offre un metodo di valutazione del rischio di contagio molto intuitivo, semplice, rapido, e perfettamente coordinato con il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 24 aprile 2020, e oggi allegato 12 del DPCM del 17 maggio 2020.
Il Rapporto dell’INAIL identifica le seguenti tre variabili sulle quali “costruire” la classificazione del rischio contagio:
a) Esposizione, intesa come la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio durante lo svolgimento delle specifiche attività lavorative (ad esempio come il settore sanitario, la gestione dei rifiuti speciali, i laboratori di ricerca, etc.)
b) Prossimità, ovvero, le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non consentono una sufficiente distanza sociale (particolari compiti eseguiti nelle catene di montaggio, ad esempio) per parte del tempo lavorativo o per la quasi totalità
c) Aggregazione, che interessa la tipologia di lavoro quando prevede il contatto con altre persone oltre ai lavoratori dell’impresa (ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.)
Le prime due variabili (esposizione e prossimità) presentano entrambe delle scale di misurazione, da zero a quattro. L’incrocio delle misurazioni singole, determina una prima classe di rischio. Il tutto, mediante la nota ed oramai diffusa matrice di valutazione del rischio. La terza variabile, invece, altro non è che un correttivo da apportare al risultato della matrice. Trattasi della variabile aggregativa legata alla presenza di persone diverse dal gruppo lavorativo aziendale (clienti, fornitori, ad esempio).

Una volta determinata la classe di rischio, come di consueto, si passa alla definizione delle misure da adottare. In modo molto pratico l’INAIL definisce alcune misure al fine di evitare il contagio. Queste misure, a loro volta, si suddividono in:

1. Misure organizzative
2. Misure di prevenzione e protezione
3. Misure di attivazione e nel caso di focolai epidemici
Gran parte di quanto proposto è pienamente in linea col citato Protocollo Condiviso del 24/04/2020. Un metodo semplice, di immediata applicazione, coerente con la cornice del D. Lgs. n. 81/2008.
Come afferma il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 … misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, Allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 - SCOPO E PRINCIPI GENERALI : " il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia".
Va pure ricordata la DIRETTIVA (UE) 2020/739 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2020 recante "inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione", che porta all'inserimento dell'agente biologico SARS-CoV-2 come agente biologico del 3° gruppo nel D.Lgs. n. 81/2008 e che afferma con chiarezza che la direttiva " stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti". Per qualsiasi attività. La direttiva afferma la necessità di "mantenere i suoi standard elevati al fine di garantire un’adeguata protezione della salute dei lavoratori, particolarmente importante nel contesto di una crisi sanitaria mondiale. La pandemia di Covid‐19, una nuova malattia da coronavirus, ha colpito tutti gli Stati membri dall’inizio del 2020 e sta causando gravi perturbazioni in tutti i settori e servizi, con ripercussioni dirette sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori ovunque nell’Unione". Perciò, " in considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l’infezione, è opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV‐2 all’allegato III della direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati. Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3".
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/05/2021 (18:23:12)
Arrivano le prime pronunce della Cassazione riguardo quanto discusso.
Cassazione Penale, Sez. 4, 24 maggio 2021, n. 20416 - Reato di epidemia colposa da Covid 19 nella casa di riposo. Non sussiste nesso di causalità tra l'omessa integrazione del DVR con il rischio biologico e la diffusione del virus

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