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Come realizzare e attivare nelle aziende un protocollo anti-contagio

Come realizzare e attivare nelle aziende un protocollo anti-contagio
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

27/03/2020

Disponibile una guida operativa che in relazione al Protocollo condiviso tra le parti sociali individua i punti minimi essenziali di approfondimento per procedere in azienda alla stipula e adozione di un protocollo di sicurezza anti-contagio.

 

Roma, 27 Mar – Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un importante documento che ha sottolineato come la prosecuzione delle attività produttive possa “avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”.

Si tratta del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, un protocollo del 14 marzo che non ha solo una valenza per le Parti che lo hanno siglato (al “tavolo a distanza”  erano presenti Confindustria, Rete Imprese Italia, Confapi, Alleanza cooperative, Confservizi e Cgil, Cisl, Uil, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri presenti per diretta competenza) ma che – come ha ricordato ai nostri microfoni Cinzia Frascheri nei giorni scorsi – “rappresenta un significativo documento di riferimento per tutte le altre realtà”.

 

Oggi pubblichiamo un ulteriore documento, la “Guida operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio”, curata dalla stessa Cinzia Frascheri (giuslavorista e Responsabile nazionale Cisl Salute e Sicurezza sul Lavoro). Una guida che illustra vari “punti minimi essenziali di approfondimento, al fine di favorire le attenzioni per procedere in azienda alla stipula e adozione di un, corretto ed esaustivo, Protocollo di sicurezza anti-contagio, che si prevede venga redatto a cura del datore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP, il medico competente (quando già previsto) e previa consultazione l’RLS (o RLST)”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

 


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Il rischio biologico
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori che operano con agenti biologici del Gruppo 3 (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

La check list tematica per il protocollo anti-contagio

Riprendiamo innanzitutto dal documento la “check list tematica dei punti minimi essenziali per l’elaborazione in azienda del Protocollo di sicurezza anti-contagio” (di seguito Protocollo aziendale anti-contagio). 

 

 

Il documento si sofferma poi sul settore di appartenenza dell’azienda e sull’adesione ad associazioni datoriali.

 

La valutazione dei rischi e il rispetto del protocollo condiviso dalle parti sociali

Riguardo al settore di appartenenza dell’azienda sono previsti due casi:

  • Azienda che opera in “settore sanitario” e nella quale nel proprio DVR era già stato valutato il rischio biologico. “Dovrà essere rielaborata la valutazione del rischio (in particolare, intervenendo sulla valutazione del rischio biologico professionale - Titolo X del DLGS 81/08 s.m.) e aggiornato il DVR (ai sensi dell’art.29, co.3 del DLGS 81/08 s.m.), verificando l’adeguatezza dei DPI forniti (nel rispetto del Titolo III).  Il datore di lavoro che non provvede in modo tempestivo, sarà soggetto alle sanzioni (art.55 e ss. del DLGS 81/08 s.m.) previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 
  • Azienda che opera in “settore non sanitario” e nella quale nel proprio DVR non era già stato valutato il rischio biologico. In questo caso “non deve essere rielaborata la valutazione del rischio (in particolare, in riferimento al rischio biologico, da classificare non professionale, ma generico). Si prevede, invece, venga redatto uno specifico Protocollo di sicurezza anti-contagio (DPCM 11 marzo 2020) che dovrà essere coerente con il DVR presente in azienda (che non dovrà essere aggiornato) e che verrà a questo allegato. Per quanto riguarda gli interventi di prevenzione e tutela dovranno essere individuati dal datore di lavoro (nel rispetto del precetto cardine previsto dall’art.2087 c.c., ma nello specifico, in attuazione delle misure di prevenzione dettate dall’autorità pubblica: governo, ministeri..). Il datore di lavoro dovrà adeguare/integrare la propria organizzazione del lavoro (come descritto nei Punti seguenti di questa Guida), sulla base delle misure da attuare per garantire la tutela degli occupati, contrastando l’epidemia da COVID-19”.   

Se per questa seconda tipologia di aziende il datore di lavoro “non provvederà in modo tempestivo potrà rispondere, anche penalmente, delle conseguenze che il rischio da COVID-19, seppure esogeno, potrebbe arrivare a determinare ai lavoratori venendo contagiati in occasione di lavoro (tra gli altri, art.18, co.1, lettere b, i), DLGS 81/08”. 

 

In oltre, riguardo alla validità delle indicazioni del protocollo condiviso si indica che per ogni azienda che opera quale “ambiente di lavoro non sanitario” e che aderisce alle associazioni datoriali di Confindustria, Rete Imprese Italia, Confapi Alleanza Cooperative, Confservizi (sottoscrittrici con le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri presenti per diretta competenza), è “previsto il rispetto” del “ Protocollo condiviso”.

E nel rispetto del Protocollo condiviso “si andranno così a concretizzare i punti raccomandati dal DPCM 11 marzo 2020. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel Protocollo (che deve, comunque, essere declinato in uno specifico Protocollo aziendale anti-contagio – al fine della redazione del quale si rimanda ai Punti di seguito descritti in questa Guida) potrà/dovrà intervenire il Comitato costituito in azienda (ai sensi del Punto 13 del Protocollo condiviso e illustrato al Punto 4 di questa Guida), con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS (e dell’RLST, sulla base delle ragioni indicate anch’esse al Punto 4)”. 

 

I principi cardine, le scelte e i dispositivi di protezione individuale

Veniamo, infine, ai principi cardine e priorità di scelte ed interventi.

 

Nel Protocollo aziendale anti-contagio “devono essere individuati le misure e gli interventi da attuare prioritariamente (su base di fattibilità, e di non scelte discriminanti tra lavoratrici e lavoratori, garantendo la maggior tutela per tutti, coniugandoli con le esigenze di produttività/attività), che dovranno essere espressamente indicati nel Protocollo aziendale, precisando le diverse ragioni alla base delle scelte fatte e le modalità di attuazione per ciascuno”.

 

Si indica che “occorre valutare, in primis, le misure praticabili a maggior tutela:

  • sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione (utilizzando ammortizzatori sociali, quali ferie, rol, congedi retribuiti, permessi, CIG, anche in deroga…);
  • utilizzo del lavoro agile (meglio conosciuto come smart working) per le attività che possono essere svolte nel proprio domicilio”.

 

Nel caso non si possano attuare tali misure prioritarie (per tutti i lavoratori o per singoli reparti/attività/mansioni), “si deve procedere con il realizzare i seguenti interventi di natura organizzativa, indicandoli espressamente nel Protocollo aziendale, precisando le modalità di svolgimento (orari, giorni, turni…):

  • turnazione del personale
  • rotazione del personale.

 

Nel caso poi “non si possano attuare neanche quest’ultimi interventi di natura organizzativa (per tutti i lavoratori o per singoli reparti/attività/mansioni), si deve procedere con il realizzare i seguenti interventi, sempre di natura organizzativa, indicandoli espressamente nel Protocollo aziendale, precisando le modalità di svolgimento (orari, reparti, luoghi…):

  • regolamentazione e contingentamento degli accessi alla realtà lavorativa (entrate e uscite, area marcatempo…) e degli spostamenti all’interno (entrate e uscite dai reparti…), limitando al massimo la concentrazione di persone;
  • regolamentazione e contingentamento degli accessi alle zone e spazi comuni nella realtà lavorativa (mense, spogliatoi, aree fumatori, distributori automatici, macchinette del caffè…), limitando al massimo la concentrazione di persone”.

 

Infine “sia che si possano attuare le misure e/o i diversi interventi di modifica organizzativa, dapprima richiamati, sia che non si possano attuare, va garantito che la distanza tra le persone sia rigorosamente superiore al metro (e, quando non possibile, dopo aver provato tutte le soluzioni organizzative, si dovrà procedere con le attenzioni indicate nel Punto 10” relativo ai dispositivi di protezione individuale”). 

 

Nel punto 10 si ricorda che sono considerati DPI “anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, disciplinate dall’art.34, del DL del 02/03/2020, n.9. Considerata la scarsità di reperimento sul mercato di mascherine chirurgiche, sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”.

 

Tale intervento dovrà poi essere previsto nel Protocollo aziendale anti-contagio “dove verranno indicate le ragioni per le quali nessun’altra soluzione o intervento organizzativo non è stato possibile realizzare a maggior garanzia di tutela dei lavoratori”. E considerata la classificazione come DPI delle mascherine chirurgiche, “così come gli altri dispositivi (che risulteranno adeguati, quali guanti, occhiali, cuffie, camici..), il datore di lavoro dovrà prevedere le informazioni e le norme d’uso da dare al lavoratore (indicandole nel Protocollo aziendale anti-contagio), basandosi sulle diverse disposizioni emanate sul tema dalle Autorità competenti, non ultime quelle relative alle modalità di indossamento, sostituzione e smaltimento. Il datore di lavoro è chiamato a mantenere in efficienza il DPI, assicurandone le condizioni di igiene, mentre è obbligo del lavoratore utilizzare in modo appropriato i DPI messi a sua disposizione (art. 20, co.2, lett. d del DLGS 81/08 s.m.)”.

 

Si indica, infine, che le mascherine chirurgiche, “nel caso possa essere rispettata la distanza minima di sicurezza tra i lavoratori di almeno un metro, non sono previste obbligatoriamente, ma devono essere fornite solo nei casi previsti dall’OMS. In breve, quest’ultima raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il COVID-19 e se presenti sintomi quali tosse o starnuti o se si deve prendersi cura di una persona con sospetta infezione. Vista la scarsità in commercio, a disposizione per le aziende, è consentita la preparazione del liquido detergente da parte della stessa azienda (secondo quanto previsto dall’OMS)”. 

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma su molti altri aspetti e che riporta in allegato anche un’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Guida operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio”, a cura di Cinzia Frascheri giuslavorista e Responsabile nazionale Cisl Salute e Sicurezza sul Lavoro (formato PDF, 862 kB).

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, accordo sottoscritto il 14 marzo 2020 (formato PDF, 121 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

 

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Rispondi Autore: Wolf - likes: 0
27/03/2020 (09:20:31)
Mi dispiace per la sindacalista, ma il protocollo non rappresenta affatto "un significativo documento di riferimento per tutte le altre realtà". Bisognerebbe specificare che non ha valore legale, non può derogare a norme di legge di qualunque rango (che diamine è il "comitato" di cui parla il protocollo? e come può consentire la rilevazione della temperatura ai lavoratori in contrasto con le indicazioni del Garante per la Privacy?) e rappresenta poco più che una linea guida o una dichiarazione di intenti.
I sindacati dovrebbero smetterla di inventarsi nuovi obblighi/adempimenti per le aziende, con l'intenzione di far credere che stanno tutelando i lavoratori.
Rispondi Autore: Liborio - likes: 0
27/03/2020 (15:25:03)
Concordo con Wolf. Il protocollo è quello del 14 marzo, senza spazi per la trattativa, salvo misure aggiuntive indicate dalle singole aziende, nè necessitano " stipule". Anche la "gerarchia"" degli interventi possibili è inventata, perchè mai un contingentamento non dovrebbe essere efficace quanto una turnazione- rotazione ( di cosa?). Non una parola sulla comunicazione /sensibilizzazione vera da parte delle OOSS sui lavoratori al rispetto della distanza minima, invece. iHanno solo voglia di parlare di orari e turni. Non si possono scegliere meglio i contributi per la vs rivista? Non c'è utilità nè per le aziende nè per i lavoratori nè per i consulenti.
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 1
27/03/2020 (16:08:13)
Guardate che non è una legge questa proposta. E' uno strumento messo gratuitamente a disposizione, se vi piace e lo ritenete utile lo potete usare, diversamente semplicemente fate senza.

Inoltre aggiungo che i protocolli vanno adattati a ciascuna realtà lavorativa, e che quella è la valutazione del rischio che bisogna fare.
Meno polemiche e più fatti signori
Rispondi Autore: Feralpi - likes: 0
27/03/2020 (16:27:52)
Attendiamo trepidanti il parere dell'avv. Dubini
Rispondi Autore: ANTONIO CATANIA - likes: 1
28/03/2020 (08:28:41)
Scusate credo che ci sia una confusione di fondo, è chiaro che un protocollo non può modificare una legge ma è chiaro che il protocollo è uno strumento utilissimo al RSPP e di conseguenza al Datore di Lavoro per fornire ai propri lavoratori informazioni e metodi comportamentali utilissime per evitare e/o contenere il contagio. E' chiaro che le differenze di vedute tra le varie OO.SS. e noi tecnici operanti a stretto contatto di gomito con lavoratori datori di lavoro sresal ispettorato del lavoro dobbiamo renderci conto delle difficoltà che sorgono per ovvi motivi legati ad una serie di componenti esterni (pandemia, pressione sociale, disagio, ecc) che possono indurre a delle errate valutazioni.
Inoltre mi rendo conto (dal mio punt di vista di chi opera nel settore sicurezza da prima che uscisse la 626 e che ha gestito per tanti anni la sicurezza sul lavoro di oltre 7.000 lavoratori forestali in sicilia) che a volte ci si lascia "irretire" da coloro che insinuano dubbi solo per trovare un proprio tornaconto.
Rispondi Autore: Memè RSPP - likes: 0
18/04/2020 (20:54:14)
Dice....Dovrà essere rielaborata la valutazione del rischio (in particolare, intervenendo sulla valutazione del rischio biologico professionale - Titolo X del DLGS 81/08 s.m.) e aggiornato il DVR (ai sensi dell’art.29, co.3 del DLGS 81/08 s.m.), verificando l’adeguatezza dei DPI forniti (nel rispetto del Titolo III)......
Non sono daccordo sul rielaborare la valutazione del rischio biologico dato che è scontato un rischio alto piuttosto fare un protoccolo interno che applichi le misure di prevenzione calato sulla realtà aziendale.....inoltre quali mascherine prescrivere? Le FFP2 o le FFP3?....ma se non si trovano nemmeno quelle chirurgiche.
Rispondi Autore: Antonio Catania - likes: 0
18/04/2020 (22:33:11)
La VDR va sicuramente aggiornata considerandolo un rischio esogeno, rischio generico e quindi basta individuare le misure di prevenzione per eliminare o per rendere il
Rischio accettabile ... basta ragionarsi su e non limitarsi ai copia e incolla ...
Rispondi Autore: Memè RSPP - likes: 0
19/04/2020 (11:18:25)
In risposta a Antonio Catania....ti consiglio di andare a leggere il comunicato dell'Isp. del Lavoro del 13 Marzo e il protocollo condiviso Sindacati-Governo del 14 marzo dove dice:......Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare
misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che
seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.

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