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Le novità relative alla tutela degli esposti a campi elettromagnetici

Le novità relative alla tutela degli esposti a campi elettromagnetici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi campi elettromagnetici

28/03/2013

Lavoratori esposti ai campi elettromagnetici: le implicazioni della classificazione nel Gruppo 2B IARC dei campi da 30 kHz a 300 GHz e dei futuri aggiornamenti della Direttiva 2004/40/CE. Le disposizioni generali e specifiche del Testo Unico.

Torino, 28 Mar – In questi anni diverse ricerche hanno riguardato la tutela della salute correlata all’esposizione ai campi elettromagnetici. E lo stesso legislatore europeo si sta muovendo per future operazioni di aggiornamento della relativa Direttiva comunitaria 2004/40/CE. 
 
Affrontiamo questi aspetti attraverso una comunicazione presentata al 74° Congresso Nazionale  SIMLII “2011 - Dall’Unità d’Italia al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato” (Torino, 16-19 novembre 2011), pubblicata sul supplemento al numero di luglio/settembre 2011 del  Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.
 
Nella comunicazione “Implicazioni per la tutela della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici”, a cura di F. Gobba (Cattedra di Medicina del Lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia), viene affrontata sia la recente  classificazione delle radiofrequenze (30 kHz - 300 GHz) nel Gruppo 2B  [1] IARC che la proposta di aggiornamento della Direttiva 2004/40/CE. Specialmente con riferimento alle implicazioni in termini di misure per la tutela della salute dei lavoratori.
 
La comunicazione ricorda che la normativa alla base delle misure specifiche per la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM) è il Titolo VIII del D.Lgs 81/2008 (integrato dal cosiddetto decreto correttivo 106/2009) che costituisce il recepimento italiano della Direttiva Comunitaria 2004/40/CE.
 

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Nel Capo I del Titolo VIII, dedicato alle “Disposizioni generali sulla protezione dal rischio da agenti fisici”, viene introdotto il concetto di gruppi con particolare sensibilità al rischio, “laddove viene stabilito che le misure previste dall’art. 182 (Disposizioni miranti a eliminare o ridurre i rischi, ndr) devono tenere conto anche delle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori (art. 183). E si indica che (art.184) “i lavoratori esposti a rischi derivanti dall’ esposizione a rischi fisici, debbono essere informati e formati sui risultati della valutazione, sui possibili rischi da esposizione, incluse le condizioni di maggiore suscettibilità e controindicazioni all’esposizione, sulle modalità per individuare e segnalare gli effetti avversi, sulle circostanze nelle quali hanno diritto a una sorveglianza sanitaria, sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione, inclusa la segnaletica relativa, e sull’uso corretto dei dispositivi di protezione e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie”.
Se non esiste una prassi acquisita sul contenuto dell’informazione e formazione dei lavoratori, “è da ritenere che un’informazione completa dovrebbe comprendere anche un’equilibrata presentazione delle conoscenze sugli eventuali effetti cronici sospettati (inclusa quindi la classificazione IARC relativa ad ELF [2] e RF, con le motivazioni). Indicazioni al proposito possono essere reperite nelle Linee di indirizzo per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a Radiazioni Non Ionizzanti proposte dall’AIRM”.
 
Rimandando ad una lettura integrale della comunicazione (si parla anche di valutazione dei rischi e di sorveglianza sanitaria) ci soffermiamo sul Capo IV dove vengono presi in considerazione in modo specifico i campi elettromagnetici.
 
Ricordiamo a questo proposito che la Direttiva 2012/11/UE ha rinviato dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013, il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della Direttiva 2004/40/CE. Proroga che vale anche per il Capo IV Titolo VIII del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 306, D.Lgs. 81/2008) [3].
 
In relazione al Capo IV la comunicazione indica che le misure previste dal Testo Unico, “riprendendo l’impostazione della Direttiva Comunitaria 2004/40 CE, sono mirate alla protezione dagli effetti considerati certi (…conosciuti…) e che hanno una ricaduta in termini sanitari (rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine). Si tratta essenzialmente degli effetti di tipo deterministico indotti da esposizioni elevate”. E il Capo IV specifica anche che “le misure previste sono volte alla prevenzione degli effetti avversi causati ‘... dalla circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto …’ (Art. 206)”.
 
Se il Campo di applicazione per i CEM è specificato nell’art. 206, nell’art. 208 sono introdotti i ‘Valori limite di esposizione’ ed i Valori di azione, che sono riportati nell’allegato XXXVI.
Ed è presumibile che la revisione della Direttiva 2004/40/CE, se approvata, comporterà proprio delle variazioni a questi limiti. Tuttavia “fino all’approvazione de testo definitivo, ed al recepimento in Italia di eventuali nuovi limiti”, non vi sono novità relative all’entrata in vigore, né ai valori stessi.
L’autore riporta altri articoli significativi del Capo IV:
- l’art. 209 dove sono incluse indicazioni più dettagliate per la “Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi”: “ad es., sono previste le modalità per la valutazione o misurazione dei rischi, facendo riferimento a norme specifiche (ad es. del CENELEC), oppure, in caso di carenza, alle buone prassi”;
- gli articoli 210 e 217 “forniscono le disposizioni relative alle misure per la prevenzione e protezione dei rischi, richiamando esplicitamente a tenere conto delle esigenze dei ‘lavoratori particolarmente sensibili al rischio’;
- nell’art. 211 si parla ancora di sorveglianza sanitaria (SS): “ne viene definita la periodicità, che è annuale o più frequente, se ritenuto necessario dal Medico  competente. Anche per la SS preventiva e periodica, il cui obbligo non è ancora in vigore, non esiste una prassi acquisita, ma indicazioni al proposito possono essere reperite nelle già citate Linee di indirizzo per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a Radiazioni Non Ionizzanti dell’AIRM”.
 
Venendo infine alla recente classificazione nel Gruppo 2B IARC dei CEM da 30 kHz a 300 GHz, tale classificazione “non risulta introdurre significative variazioni per quanto riguarda la gran parte delle misure derivanti dal Titolo VIII, anche se sembra necessario tenerne conto almeno per quanto riguarda la informazione e formazione dei lavoratori”.
 
Peraltro – continua la comunicazione – “considerando che le misure generali di tutela previste dal Capo III, Sezione I, del D.Lgs. 81/2008 comprendono ‘la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza’ (Art. 15), la classificazione nel gruppo 2B delle RF (oltre a quella delle ELF) non può che costituire una ragione per porre una particolare attenzione all’eliminazione di esposizioni indebite, ed anche ad una minimizzazione dell’esposizione, secondo i criteri generali enunciati nell’art. 15 stesso”.
In particolare “nel caso dell’esposizione a RF (radiofrequenze, ndr) da uso di telefoni cellulari su autoveicoli, peraltro, una minimizzazione sarebbe di particolare utilità, anche in relazione all’aumento del rischio di incidenti stradali, connesso con interferenze sulla performance”.
 
 
        
Implicazioni per la tutela della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici”, a cura di F. Gobba (Cattedra di Medicina del Lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia)”, comunicazione al 74° Congresso Nazionale SIMLII “2011 - Dall’Unità d’Italia al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato”, pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n°3, supplemento, luglio/settembre 2011 (formato PDF, 47 kB).
 
 
 
RTM
 
 


[1] Sospetti cancerogeni umani
[2] Extremely Low Frequency
[3] Si ricorda che benché l’entrata in vigore del Capo IV sia prevista per il 31/10/2013 e non siano quindi richiedibili e sanzionabili gli obblighi specificatamente stabiliti al suo interno, resta valido il principio generale di cui all’art.28 ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela.


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Rispondi Autore: Paolo Alemani - likes: 0
28/03/2013 (08:28:21)
Ho difficoltà a commentare argomenti del genere. Cito:
"In particolare “nel caso dell’esposizione a RF (radiofrequenze, ndr) da uso di telefoni cellulari su autoveicoli, peraltro, una minimizzazione sarebbe di particolare utilità, anche in relazione all’aumento del rischio di incidenti stradali, connesso con interferenze sulla performance”
Siamo al limite della barzelletta.
Cosa c'entrano i CEM con il rischio di incidente stradale? Un mischione del genere non è tollerabile neppure se fatto da uno studente delle scuola media inferiori. Ma davvero è una frase riportata in una comunicazione da parte di medici?
Causa ed effetto sono confusi in una frase che meriterebbe il premio IgNobel. Questa faciloneria e questa superficialità emergono sempre più frequentemente in tanti testi normativi.
Nessuno dei lor Signori ha mai valutato il rischio cancerogeno della pausa caffè? Nessuno si preoccupa di perimetrare la mensa con indicazioni della presenza di cancerogeni di classe 2B? Dovrebbero farlo visto che il CAFFE' è nella stessa classe dei CEM prodotti dai cellulari. L'equivalenza Classe 2B = Rischio Cancro non è così automatica. Andate a leggervi le qualità che le sostanze classificate in 2B devono avere.
Mi spiegate poi in che termini e in che modi dovrei raccontare ad un carpentiere le sottigliezze della classe 2B quando questo non è chiaro ad avvocati, magistrati e, a quanto pare, anche ai medici del lavoro? Le affermazioni che si fanno dovrebbero essere basate su dati scientifici giustamente interpretati e confermati invece ho sempre più l'impressione che l'ignoranza scientifica stia costruendo una sicurezza sul lavoro basata sul nulla. Abbiamo ancora gente che si arrampica sugli scaffali (e cade) e stiamo a cavillare su questo tipo di argomentazioni che costringono le aziende a spendere soldi in indagini elettromagnetiche che mi sembra abbiano lo stesso valore della ricerca degli ectoplasmi.
Rispondi Autore: Paolo Alemani - likes: 0
28/03/2013 (09:25:33)
A tal proposito cercate il sito "Oggi scienza" con argomento "tumori e cellulari". troverete un articolo intitolato "Cellulari e tumori: storia di un rischio annunciato e mai dimostrato".

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