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Infortuni con il muletto e responsabilità a tutti i livelli: sentenze

Infortuni con il muletto e responsabilità a tutti i livelli: sentenze
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Attrezzature e macchine

08/10/2020

Investimenti in retromarcia, ribaltamenti, usi impropri e promiscui del muletto dovuti a carenze nel DVR, nella manutenzione, segnaletica, formazione e vigilanza e a condotte negligenti: le responsabilità personali e d’impresa.

Procediamo nell’analisi, come di consueto, dalle sentenze più recenti alle più risalenti e senza pretese di esaustività.

 

 

Uso promiscuo del muletto e investimento di un lavoratore: responsabilità del datore di lavoro di fatto

Una sentenza di quest’estate (Cassazione Penale, Sez. Fer., 14 agosto 2020 n.23947) ha confermato la condanna di un datore di lavoro di fatto (della F.V. s.r.l.) per aver cagionato al “dipendente di fatto” R.Z. lesioni personali gravi.

 

In particolare, all’interno di uno stabilimento balneare, il lavoratore “si infortunava nel mentre era intento ad eseguire delle operazioni di spostamento di una saldatrice, compiute unitamente a A.R. (dipendente della F.V. s.r.l.), tramite un trattore muletto marca M., condotto da I.S. (dipendente di fatto della F.V. s.r.l.), laddove perdeva l’equilibrio e cadeva a terra, venendo investito dal predetto mezzo.”

 

Dagli accertamenti è emerso che “il muletto M., sebbene di proprietà della N. s.r.l., fosse utilizzato nella pratica in maniera promiscua dalla F.V. s.r.l. e dalla N. s.r.l.” e che quest’ultima “non ha intentato alcuna azione avverso la F.V. s.r.l. per lamentare l’indebito utilizzo del mezzo da parte dei dipendenti della stessa”.

Inoltre tale muletto era stato “incluso nel corso di aggiornamento, imposto da SPISAL” e, “il giorno del fatto, il mezzo era immediatamente reperibile sul luogo dell’infortunio con disponibilità delle chiavi”.

La sentenza aggiunge anche che “il teste I.S. ha riferito di essere stato richiesto da A.R. di condurre il muletto M. per averlo guidato più volte, aggiungendo che “M. guidato tutti”.”

 

Da tutto ciò deriva che “rientrava pertanto nella responsabilità datoriale del F.P. l’obbligo di impartire le dovute istruzioni ai propri dipendenti dirette ad assicurare che l’uso del mezzo, normalmente utilizzato nell’ambito aziendale, avvenisse in modo tale da garantire, in ogni evenienza, la sicurezza sul luogo di lavoro”.


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Responsabilità d’impresa ai sensi del D.Lgs.231/01 a seguito del ribaltamento del muletto: lavoratore adibito alla conduzione del muletto senza titolo abilitativo né formazione

 

Cassazione Penale, Sez.IV, 29 gennaio 2020 n. 3731 ricostruisce una vicenda in cui il lavoratore infortunato “era stato destinato dal preposto F.S., in più occasioni, e non solo in quella in cui si è verificato l’incidente, a mansioni pericolose per le quali non aveva titolo abilitativo né era stato formato, cioè alla conduzione del “muletto”, mentre era stato assunto per fissare da terra, i sacchi al veicolo, peraltro senza assistenza di un collega, ciò nella consapevolezza di A.C. […] che era datore di lavoro di una ditta di piccole dimensioni (p. 7) e, nel contempo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (acronimo: R.S.P.P.) della ditta utilizzatrice della manodopera inviata dall’agenzia “O.L.”, con l’obbligo contrattuale di adempiere agli oneri di formazione, di addestramento e di sicurezza del lavoratore”.

 

In particolare, l’infortunio si è verificato “all’interno della centrale elettrica di Brindisi dell’E.” dove “stava lavorando, tra gli altri, A.P., dipendente a tempo determinato della agenzia di lavoro “O.L.” con mansioni di operaio addetto all’assemblaggio (“imbracatore”) montatore manuale concesso per un mese (in virtù di contratto di somministrazione […]) alla s.r.l. A.C., ditta che aveva avuto in appalto dall’E. il nolo “a caldo” dei mezzi di sollevamento in relazione all’attività di sollevamento di sacchi di sale e di trasporto degli stessi in appositi siti”. In tale occasione, il lavoratore A.P. “stava conducendo un carrello elevatore (detto “muletto”) con il quale sollevava i pesanti sacchi pieni di sale”.

Così, “a causa del ribaltamento del muletto sul fianco sinistro, mentre conduceva il mezzo su un percorso diverso da quello previsto per la fase di lavoro, A.P. è rimasto schiacciato e, per il peso del mezzo sulla gamba, ha perso l’arto sinistro.”  

 

La Corte ha annullato la sentenza di condanna del preposto in quanto il reato è estinto per prescrizione mentre ha confermato le condanne del datore di lavoro-RSPP A.C. e della S.r.l. C.T. quale persona giuridica (di cui A.C. è legale rappresentante).

 

Ad integrare la “colpa di organizzazione” della Società ai fini del D.Lgs.231/01 la Corte richiama “l’ordine reiteratamente impartito per un certo periodo dal capocantiere dipendente della società ad A.P. di svolgere un’attività pericolosa per la quale non era formato né abilitato” nonché “il risparmio di spesa per la società derivante dall’impiegare un solo lavoratore, peraltro non formato, in luogo di due, di cui uno con una qualifica specializzata.”

 

Per quanto riguarda poi il modello organizzativo, “la difesa [ha] incentrato tutte le proprie argomentazioni sulla efficacia nel caso di specie del documento di valutazione del rischio (DVR), che è cosa diversa dal richiamato modello organizzativo”.

 

Lavoratore investito dal muletto condotto da un collega non formato sull’uso del carrello e che, nel cortile del mercato ortofrutticolo, aveva la visuale impedita dal carico di frutta

 

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 27 settembre 2019 n.39747 la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro per “aver cagionato la morte del M.A., il quale, transitando a piedi nel cortile del mercato ortofrutticolo, veniva investito dal muletto condotto da altro dipendente, L.M., che aveva la visuale impedita dal carico di frutta posizionato sulla forca del carrello.”

 

Si tenga conto che l’imputato “aveva omesso di formare ed istruire il dipendente L.M. in relazione all’attività di conducente e manovratore del carrello”, che “al momento del sinistro neppure era funzionante il girofaro” e che, secondo la Cassazione, “la presenza del pedone non poteva qualificarsi come eccezionale”.

 

Segnalatore acustico di retromarcia del muletto non funzionante e investimento di un altro lavoratore: condannati il datore di lavoro (non esonerato in virtù dell’affidamento della manutenzione a una ditta esterna) e il conducente del muletto

 

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 26 giugno 2018 n.29303 la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro e di un suo dipendente per lesioni personali gravi causate ad un collega di quest’ultimo.

In particolare, al datore di lavoro “si è rimproverato di aver omesso di adottare le misure necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi all’utilizzo di attrezzature di lavoro” ed al lavoratore imputato “di avere manovrato un muletto che presentava il segnalatore acustico di retromarcia non funzionante, non accorgendosi per distrazione della presenza della persona offesa che veniva investita, restando con il piede destro incastrato sotto il contrappeso in ghisa posizionato nella parte posteriore del mezzo.”

Il malfunzionamento del segnalatore acustico era un “difetto peraltro riscontrato, in sede di sopralluogo, anche su altri muletti.”

 

La sentenza evidenzia dunque “come incombesse sul datore di lavoro l’osservanza del precetto di cui all’art.71 del d.lgs. 81/08, e che costui non poteva, a sua discolpa, invocare l’affidamento a terzi della manutenzione dei mezzi, trattandosi di incombenza specifica, non delegata ad altri. Quanto al conducente del muletto, una volta accertati il mancato funzionamento del dispositivo acustico e l’assenza di specchietti retrovisori (di cui il mezzo non era strutturalmente dotato), ciò avrebbe imposto al LC.L. [tale soggetto, n.d.r.] di usare una particolare attenzione nelle fasi di manovra del mezzo, soprattutto in quella di retromarcia”.

 

Omissione nel DVR delle misure per la gestione della viabilità nei capannoni e omessa apposizione della segnaletica: lavoratore investito da un carrello elevatore in retromarcia

 

In Cassazione Penale, Sez.IV, 7 settembre 2017 n.40706 è stata confermata la condanna di un datore di lavoro il quale, “omettendo di individuare, nel documento di valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione da attuare per la gestione della viabilità all’interno dei capannoni ed omettendo di apporre la dovuta segnaletica, cagionava lesioni personali gravi al dipendente G.G., il quale, mentre era intento al proprio lavoro, veniva investito, all’interno del capannone, da un carrello elevatore, che stava effettuando una manovra di retromarcia.”

 

Muletto utilizzato come scala improvvisata per lavori svolti a tre metri di altezza: responsabilità del capo reparto

 

La Suprema Corte (in Cassazione Penale, Sez.IV, 15 gennaio 2015 n.1858) ha riconosciuto la responsabilità del capo reparto M. (sia pure ai soli fini civili, stante l’intervenuta prescrizione del reato) per aver incaricato il lavoratore B. (poi infortunatosi), “che svolgeva all’epoca del fatto mansioni di carrellista e magazziniere”, […] di occuparsi della copertura di un locale”.

 

Dopo una prima fase di attività effettuata con un collega, “B. si era quindi recato, da solo, alla guida di un carrello elevatore nel capannone in cui doveva essere eseguito il lavoro, dove era salito sulle forche del muletto per elevarsi all’altezza del solaio del bagno per visionare la copertura”.

Quindi “la parte offesa, che era salita sul muro perimetrale del capannone […] aveva poggiato i piedi sul soffitto di cartongesso che aveva ceduto sotto il suo peso, così precipitando a terra da un’altezza di circa tre metri.”

 

La responsabilità del capo reparto M. consisteva, secondo la Corte, nel non aver avuto “cura di assicurarsi che il B., in relazione alle peculiarità del lavoro da svolgere in quota ed alla oggettiva pericolosità dello stesso, utilizzasse un adeguato attrezzo, e cioè una scala idonea, e non il muletto con forche - che il B. era solito utilizzare per le diverse incombenze che rientravano nelle sue ordinarie mansioni - che non poteva garantire la necessaria sicurezza in relazione al lavoro affidatogli dal M. stesso.”

 

Se ne deduce la “colpa dell’imputato per non avere raccomandato - anzi, imposto - al B., il quale per il suo lavoro ordinario usava invece il muletto, di non adoperare quest’ultimo ma esclusivamente la scala: a maggior ragione, ove si consideri che […] il muletto sarebbe stato adoperato come scala improvvisata anche in precedenti occasioni.”

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. Fer. – Sentenza n. 23947 del 14 agosto 2020 - Investito da un muletto durante le operazioni di spostamento di una saldatrice. Responsabilità del datore di lavoro di fatto.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 3731 del 29 gennaio 2020 - Ribaltamento del muletto all'interno della centrale elettrica. Responsabilità dell'ente

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 39747 del 27 settembre 2019 - Pedone investito da un muletto nel cortile del mercato ortofrutticolo. Mancanza di formazione

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 29303 del 26 giugno 2018 - Segnalatore acustico di retromarcia del muletto non funzionante e infortunio di un lavoratore. Concretizzazione del rischio indotto da una negligente vigilanza sulla manutenzione del mezzo

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza 07 settembre 2017, n. 40706 - Lavoratore investito dal muletto in retromarcia. Scorretta valutazione dei rischi specifici, nel settore viabilità, nonché mancanza di idonea segnaletica

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 1858 del 15 gennaio 2015 - Muletto adoperato come scala e infortunio: responsabilità di un capo reparto




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Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
08/10/2020 (10:17:37)
Ciao, Anna! Oggi mi sento come San Tommaso. Nell'ultimo esempio che fai, si dice che il B. era solo, e che, salito tramite il muletto a tre metri di altezza, è caduto. Mi chiedo come ha fatto, se non c'era nessun altro. Potrei pensare che è salito sulle forche, e si è fatto alzare (come purtroppo spesso capita) ma ci vuole un secondo lavoratore che manovri il muletto.
Rispondi Autore: Anna Guardavilla - likes: 0
08/10/2020 (21:44:55)
Ciao Franco,
capisco le tue considerazioni.
La sentenza però dice che la dinamica dell'evento - che riporto di srguito - è stata ricostruita puntualmente sulla base dell'istruttoria dibattimentale:
"Le circostanze e la dinamica dell'infortunio sul lavoro di cui era rimasto vittima il B. risultavano puntualmente ricostruite in sentenza sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale: l'infortunato, che svolgeva all'epoca del fatto mansioni di carrellista e magazziniere, era stato incaricato dal prevenuto di occuparsi della copertura di un locale adibito a bagno all'interno di un capannone adiacente a quello dove si svolgeva l'attività produttiva della società; il vano del bagno era stato realizzato mediante la collocazione di tramezze e di un controsoffitto a un'altezza di circa tre metri da terra (a fronte di un'altezza complessiva del capannone di circa 7 metri), deteriorato dall'acqua piovana - che entrava dalle finestre prive di serramenti presenti nelle pareti esterne del capannone - e necessitante perciò di rifacimento; in esecuzione dell'incarico ricevuto, la parte offesa aveva pertanto proceduto, in mattinata, alla misurazione e al taglio dei pannelli necessari a rifare il soffitto del bagno insieme al collega di lavoro R.L.; nel pomeriggio il B. si era quindi recato, da solo, alla guida di un carrello elevatore nel capannone in cui doveva essere eseguito il lavoro, dove era salito sulle forche del muletto per elevarsi all'altezza del solaio del bagno per visionare la copertura da riparare; nel corso di tale operazione la parte offesa, che era salita sul muro perimetrale del capannone (fungente da parete del bagno) spostandosi con le spalle rasenti al muro, aveva poggiato i piedi sul soffitto di cartongesso che aveva ceduto sotto il suo peso, così precipitando a terra da un'altezza di circa tre metri."


Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
09/10/2020 (10:06:27)
puntualMENTE.
Rispondi Autore: Fredi Kraba - likes: 0
09/10/2023 (06:34:39)
Buongiorno. Volevo chiedere un informazione per piacere . Stavo transportando un carico e in retromarcia sono partito subito senza guardare dietro , e su lle strisce pedonale era il capo reparto . Mi fa scendi dall muletto perqe non hai guardato i spechi e non hai guardato dietro . Fin chua il capo reparto ha ragione , ma pero un collegha mi fa che il capo reparto si e piombato subito dietro il muletto che stavi guidando senza tenetre la distanza senza cercare il contato visivo con me ,perqe io sono nell un zona di lavoro , ho appesa presso un carico e devo dare l'importanza al carico che ho ai colleghi che ho davanti , ma poi io prima di partire ho visto i spechi e ho visto il capo reparto che era lontano, io poi appena sono partito me lo sono visto subito dietro , la mia domanda e come ha fatto lui a trovarsi subito dietro il muletto se prima era i una distanza 500 -600 metri ??, Sie e messo a correre ??
Rispondi Autore: Fredi Kraba - likes: 0
09/10/2023 (06:53:31)
Il capo reparto praticamente ha accelerato molto il passo e si e piombato dietro il muletto, cuesto e cuello che mi ha detto il collegha che ha visto tutto , si come tra me e il capo reparto non corre un buon sangue , lui voleva farmelo pagare ,perqe di solito si come siamo in una zona di lavoro ,un pedone si ferma ,tiene la distanza e chiede il contatto visivo con il conducente dell muletto per poi dare la via libera al pedone di proseguire perqe da cuello che so io e vero che io devo guardare dietro e sul cuesto non ci piove , ma si come io sto lavorando ho un carico ho dei colleghi davanti io devo fare attenzione anche a loro ,io so cuesto che e vero che un pedone ha dirito di precedenza, ma non ha obligo perqe io sto lavorando ,io penso che un pedone sulle strice non si butta come un camicaze cuando vede che su la strada ce cualchuno che sta lavorando non si butta dietro il muletto, ma penso che aspetta il carrellista di finire il lavoro e poi passare . Vorrei un consiglio da lei per piacere ??, io ammetto di aver sbagliato ok , ma il capo reparto ha ragione che si e piombato dietro il muletto mentre io stavo lavorando ?? . GRAZIE .
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
22/10/2023 (13:14:37)
Le sentenze della Cassazione non condannano nessuno, si limitano a decidere sui ricorsi contro le sentenze di condanna. Possono cassarla, la sentenza di MERITO, annullarla, senza rinvio, e il ricorrente è assolto, con rinvio e si rifà il processo, oppure respingono il ricorso, quasi sempre, e resta valida la sentenza di condanna della corte di merito, che passa in giudicato. La sentenza di Cassazione è una sentenza di legittimità. Chi vuole approfondire il fatto dovrebbe cercarsi la sentenza di merito e leggerla prima di lanciare strali completamente fuori luogo contro la Suprema Corte, che risponde al ricorrente e al suo difensore, che la sentenza di condanna conoscono a memoria. A differenza del commentatore abituale che ignora le regole fondamentali della giurisdizione. Un plauso ad Anna Guardavilla perle di diritto che ci sinministra

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