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Elettrosmog: illegittimi i limiti di esposizione fissati dalle Regioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

09/10/2003

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con due nuove sentenze.

Dopo la sentenza 303/2003 dei giorni scorsi, la Corte Costituzionale si pronuncia nuovamente sull’elettrosmog, prendendo in esame quattro distinti ricorsi con i quali il Governo ha impugnato diverse disposizioni di quattro leggi regionali.

Con la sentenza 307/2003 la Consulta ha dichiarato incostituzionali le disposizioni regionali di Marche, Campania, Puglia, Umbria che fissavano limiti di esposizione della popolazione più restrittivi rispetto a quelli indicati nella legge nazionale.

La legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Legge 22 febbraio 2001, n. 36) attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità in materia di valori di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva "minimizzazione" dell'esposizione (art. 4, comma 1, lettera a), mentre attribuisce alla competenza delle Regioni la indicazione degli obiettivi di qualità in materia di criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1, e art. 8, comma 1, lettera e).

La Corte Costituzionale ha affermato che “In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori–soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.”

“Tutt'altro discorso è a farsi circa le discipline localizzative e territoriali. A questo proposito è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi.”

Nel dettaglio è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli:
- articoli 3, commi 4 e 6, e 7, comma 3, della legge regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione);

- articoli 2, comma 3, 3, comma 1, 7 e 8 della legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti);

- articolo 3, comma 4, della predetta legge regionale della Campania n. 13 del 2001 limitatamente alle parole "Per le finalità di cui al comma 1";

- articolo 10, comma 2, della legge regionale della Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz);

- articolo 1, comma 2, della legge regionale dell'Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), limitatamente alle parole "nonché mediante l'individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione";

- articoli 2, 12, comma 1, 13 e 16 della predetta legge regionale dell'Umbria n. 9 del 2002.

La sentenza 307/2003 è consultabile 308/2003.

(In tema di elettrosmog si consulti anche la sentenza qui.)
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