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Agenti fisici: come prevenire i rischi delle radiazioni ottiche

Agenti fisici: come prevenire i rischi delle radiazioni ottiche
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Radiazioni ottiche

06/05/2016

Indicazioni e suggerimenti per la prevenzione nei luoghi di lavoro del rischio di radiazioni ottiche. Focus sulle radiazioni ottiche artificiali, sulla valutazione del rischio, sulle sorgenti giustificabili e sulle informazioni fornite dai fabbricanti.

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Siena, 6 Mag – Il  Portale Agenti Fisici (PAF), realizzato dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria USL 7 Siena (ora Azienda USL Toscana Sudest) con la collaborazione dell’INAIL e dell’Azienda USL di Modena, non solo mette a disposizione un importante strumento informativo per favorire nei luoghi di lavoro una corretta prevenzione e protezione dall’esposizione ad agenti fisici, ma organizza anche specifici corsi di formazione.
Corsi di formazione che hanno l’obiettivo di far conoscere le principali funzionalità del portale e di migliorare la conoscenza e la capacità di valutazione dei rischi da agenti fisici, rumore e vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche.
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Rischi fisici: valutazione, prevenzione e protezione
Rischi fisici: valutazione, prevenzione e protezione - Esercitazioni di formazione su supporti didattici dedicati all'aggiornamento dei vari soggetti della sicurezza.

Con questi obiettivi si è tenuto a Empoli, il 12 e 13 aprile 2016, il corso di formazione “Il portale agenti fisici e la valutazione dei rischi da agenti fisici: stato attuale e ipotesi di sviluppi futuri” di cui sono stati pubblicati sullo spazio web del portale gli atti/interventi con specifico riferimento ai campi elettromagnetici (CEM), al rumore, alle vibrazioni e alle radiazioni ottiche artificiali (ROA).
 
Per fornire anche ai nostri lettori utili informazioni sulla valutazione dei rischi da agenti fisici, ci soffermiamo oggi su un intervento al corso, a cura della Dott.ssa Iole Pinto ( AUSL Toscana SE), dal titolo “Prevenzione del rischio da radiazioni ottiche”.
 
L’intervento, che affronta il tema delle radiazioni ottiche da diversi punti di vista, presenta la normativa con particolare riferimento al Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 n.  81 e in particolare al Capo V (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali) del Titolo VIII che ‘stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute’.
 
L’intervento si sofferma anche sulle linee guida, sulle indicazioni operative dal titolo “ Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro” a cura del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.
 
Al punto 5.06 delle linee guida si risponde alla domanda: “come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?
 
Nell’intervento sono riportate in breve alcune indicazioni operative sullo schema di flusso per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA:
- conoscenza delle sorgenti: è necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (incluse informazioni fornite da produttore);
- conoscenza delle modalità espositive: tutte le attività che comportano o possono comportare l’impiego di sorgenti ROA devono essere censite e conosciute a fondo;
- esecuzione di misure: nel caso non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti bibliografici o a standard tecnici specifici, è necessario effettuare delle misure strumentali secondo le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche. O per valutazione rischio residuo;
- esecuzione di calcoli: partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite;
- confronto con i valori limite: Allegato XXXVII” del D.Lgs. 81/2008.  
 
L’intervento si sofferma, inoltre, sulle condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata.
 
Le sorgenti “giustificabili” (“sorgenti innocue”, “trivial sources”) “non necessitano di valutazione del rischio più dettagliata perché sono sorgenti intrinsecamente sicure:
- sorgenti di radiazioni ottiche che, nelle usuali condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza;
- sorgenti che danno luogo a emissioni accessibili insignificanti”.
 
Esempio di sorgenti “innocue” sono “l’ illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa.  Sorgenti analoghe nelle corrette condizioni di impiego si possono ‘giustificare’”.  
Inoltre riguardo alle sorgenti innocue nel visibile, “in generale non è necessario procedere alla valutazione del rischio da luce visibile per qualsiasi sorgente di luminanza inferiore a 104 cd/m2 (richiesta solo eventuale verifica con luxmetro calibrato)”. 
 
Inoltre per alcune sorgenti “vannoverificate le appropriate condizioni di uso per poter essere ‘innocue’:
- lampade fluorescenti da illuminazione di ambienti: innocue per le normali condizioni di illuminamento negli ambienti di lavoro : ~ 600 lux;
- proiettori da tavolo: innocui se non si fissa il fascio;
- riflettori (alogenuri metallici o a mercurio): se intatto schermo in vetro e non fissati direttamente (fascio non in linea con asse visivo)”.
 
Inoltre “tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009 sono giustificabili così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo ‘Esente’ dalla norma CEI EN 62471:2009”.
 
Si segnala che le lampade e i sistemi di lampade “sono classificati in 4 gruppi secondo lo standard CEI EN 62471:2009”. Questa norma, che “prevede metodi di misura e classificazione ed anche se non definisce vincoli specifici per la marcatura, rappresenta attualmente lo stato dell’arte in termini di informazioni sulla sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade (compresi i LED)”.   
 
L’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente e che si sofferma anche sulle radiazioni ottiche naturali e i lavoratori outdoor, riporta alcuni esempi di classificazione e pericoli (moduli led, lampade a scarica MH chiare, ...).
 
Si sottolinea cneh l’importanza delle informazioni sui livelli di emissione di radiazioni fornite dai fabbricanti.
 
Infatti le “attrezzature che emettono radiazioni non ionizzanti, devono essere corredate dalle informazioni sulle emissioni in conformità a:
- direttiva 98/37/CE (Direttiva macchine) recepita con DPR 459/96 sostituita dal recepimento della Direttiva 2006/42/CE con D.Lgs. 17/2010;
- Direttiva 2007/47/CE (Dispositivi Medici) D.Lgs. 25.01.2010, n. 37 e la direttiva 98/79/CE (direttiva dispositivi medici diagnostici in vitro) recepita con D.Lgs. 332/00 attualmente in vigore”.
 
Concludiamo questa breve presentazione segnalando che nella parte conclusiva delle slide, relative all’intervento della Dott.ssa Pinto, sono riportate precise indicazioni anche sui dispositivi di protezione individuali utilizzabili.
 
 
 
 
 
Prevenzione del rischio da radiazioni ottiche”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto (AUSL Toscana SE), intervento al corso di formazione “Il portale agenti fisici e la valutazione dei rischi da agenti fisici: stato attuale e ipotesi di sviluppi futuri” (formato PDF, 4.35 MB).
  
 
Tiziano Menduto
 
 
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