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Quali sono le indicazioni normative sul montaggio dei ponteggi di facciata?

Quali sono le indicazioni normative sul montaggio dei ponteggi di facciata?

Un documento Inail analizza i requisiti previsti nella normativa sui ponteggi di facciata. Focus sul montaggio e smontaggio dei ponteggi. Il D.Lgs. 81/2008, la formazione e il piano di montaggio, uso e smontaggio.

Roma, 22 Giu – Come ricordato nella nostra rubrica “ Imparare dagli errori”, una delle attività a maggior rischio per i lavoratori in edilizia è il montaggio e smontaggio dei ponteggi.

E proprio in relazione alla necessità di una realizzazione in sicurezza di queste opere provvisionali abbiamo accennato più volte anche ad specifico piano, il PIMUS, che rappresenta un riferimento per il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio.

 

Torniamo a parlare oggi di questi temi fornendo informazioni su cosa indica la normativa in materia e con riferimento al documento “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”.

Il documento, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, è stato curato da Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani, con la collaborazione di Calogero Vitale.

 

L’articolo si sofferma oggi sui seguenti argomenti:

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Montaggio e smontaggio dei ponteggi: le indicazioni normative

Ci soffermiamo dunque sul Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e precisamente su alcuni articoli che affrontano il tema del montaggio e smontaggio dei ponteggi e sono contenuti nel Titolo IV ‘Cantieri temporanei o mobili’ - Capo II ‘Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota’.

 

Ad esempio nella sezione IV (Ponteggi in legname e altre opere provvisionali) l’articolo 123 (Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali) indica che il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

 

Nella sezione V, dedicata ai ponteggi fissi, c’è, invece, l’articolo 136 (Montaggio e smontaggio) che fornisce molte informazioni in relazione al PIMUS.

 

Al comma 1 dell’articolo 136 si indica che nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Il piano – continua l’articolo - può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

 

Si indica poi che:

  • nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro.
  • per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

 

Inoltre (comma 4) il datore di lavoro assicura che:

  • lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
  • i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
  • il ponteggio è stabile;
  • le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
  • il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

 

Inoltre il datore di lavoro:

  • provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del Titolo V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro) dello stesso D.Lgs. 81/2008;
  • assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

 

Montaggio e smontaggio dei ponteggi: la formazione

Riguardo alla formazione, come indicata sopra, riportiamo ulteriori informazioni, sempre tratte dal testo dell’articolo 136 del D.Lgs. 81/2008.

 

La formazione (comma 7) ha carattere teorico-pratico e “deve riguardare:

  1. la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
  2. la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; 
  3. le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
  4. le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
  5. le condizioni di carico ammissibile;
  6. qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

 

Inoltre (comma 8) i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’Allegato XXI (Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota) del D.Lgs. 81/2008.

 

Riguardo alla formazione rimandiamo alla lettura dell’articolo: “ Che formazione è richiesta per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi?

 

La figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi

Il documento Inail sui ponteggi di facciata, con cui stiamo analizzando la normativa sul montaggio e smontaggio dei ponteggi, presenta poi l’ Interpello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015 relativo ai requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi.

 

L’Interpello ha per oggetto la “risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)”.

Nell’Interpello la Commissione Interpelli indica che “l’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda”.

In particolare il preposto è un “soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008”. 

Se la necessità di ricorrere all’individuazione di uno o più preposti è strettamente correlata all’organizzazione aziendale che ogni datore di lavoro si è data, “esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione”. E da ciò consegue che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi “deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008”.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento Inail e, per quanto riguarda l’Interpello, alla lettura dell’articolo “ La figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), con la collaborazione di Calogero Vitale (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2021 (formato PDF, 6.81 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ L’analisi dei requisiti normativi dei ponteggi di facciata”.

 


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