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Linee guida e buone prassi: carrelli semoventi a braccio telescopico

Linee guida e buone prassi: carrelli semoventi a braccio telescopico

Un documento Inail riporta le istruzioni per la prima verifica periodica dei carrelli semoventi a braccio telescopico. Focus sulle condizioni generali di conservazione e manutenzione e sull’esame degli organi dell’attrezzatura.

 

Roma, 26 Giu – Sono tanti i documenti che in questi ultimi anni hanno fornito precise indicazioni per migliorare la sicurezza nell’utilizzo di molte attrezzature di lavoro e che hanno presentato buone prassi e indirizzi operativi ancora validi per le importanti attività di manutenzione, controllo e verifica.


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Ad esempio sono state fornite dall’Inail nel 2014 precise informazioni per la prima verifica periodica dei carrelli semoventi a braccio telescopico partendo da quanto richiesto dal decreto 11 aprile 2011Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. Decreto che prevede che un datore di lavoro con carrello semovente a braccio telescopico dia comunicazione “di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente, perché provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola” e richieda, “dopo al massimo 10 mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura”, la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente”.

 

Le verifiche dei carrelli semoventi a braccio telescopico

A dare informazioni sulle verifiche periodiche di queste attrezzature di lavoro è il documento Inail “ Carrelli semoventi a braccio telescopico - Istruzioni per la prima verifica periodica. Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011”; un documento già presentato dal nostro giornale e realizzato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (DIT) con la finalità di supportare i tecnici verificatori Inail nella conduzione della prima verifica periodica dei carrelli semoventi a braccio telescopico.

 

Ricordiamo che il presente documento tratta in particolare i carrelli semoventi a braccio telescopico, “che si distinguono in:

  1. Carrelli semoventi a braccio fisso: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello;
  2. Carrello semovente a braccio girevole: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento ruota intorno all’asse longitudinale del carrello di un angolo superiore a 5°”.

Mentre il documento non fa riferimento ai carrelli industriali a forche, comunemente denominati muletti, poiché, con la circolare n. 9 del 5 marzo 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “li ha chiaramente esclusi dal regime delle verifiche periodiche, in quanto non trattasi né di carrelli semoventi a braccio telescopico né di apparecchi di sollevamento materiali, dal momento che il carico viene appoggiato sulle forche e non è libero di oscillare in tutti i sensi”.

 

La prima verifica periodica dei carrelli

Il documento, che riporta indicazioni normative per i carrelli semoventi a braccio telescopico destinati o non destinati al sollevamento di carichi sospesi e/o di persone, indica che la prima verifica periodica, oltre alla compilazione della scheda tecnica identificativa dell’attrezzatura, “contempla anche una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:

  • accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni, e sinteticamente riportate nella scheda che andrà ad accompagnare la macchina, e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo, sia per quanto attiene la configurazione dell’attrezzatura che i dispositivi di sicurezza presenti;
  • valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell’attrezzatura;
  • accertare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante”.

 

Riportiamo le indicazioni sulle condizioni generali di conservazione e manutenzione, tratte da un fac-simile di verbale di verifica periodica presente nel documento Inail.

 

Secondo queste indicazioni il tecnico “prende visione dei controlli che dai documenti a corredo della macchina risulta siano stati condotti sulla stessa (il datore di lavoro, infatti, ai sensi dell’art. 71 comma 9 è tenuto a registrare qualsiasi controllo condotto), verificando che il datore di lavoro si sia attenuto alle indicazioni riportate nelle istruzioni”.

E in caso di interventi di manutenzione straordinaria bisogna “verificare che non comportino una nuova immissione sul mercato; in particolare accertare che l’intervento non introduca rischi aggiuntivi non presi in considerazione dal fabbricante all’atto dell’immissione sul mercato dell’attrezzatura (aumenti di portata e di potenza, modifiche dimensionali che possono incidere sulla resistenza e/o sulla stabilità dell’attrezzatura, ed in generale aumenti dello stato delle sollecitazioni), se necessario acquisendo documentazione aggiuntiva”.

 

Il tecnico procede poi ad un controllo visivo di:

  • “contrassegni sui comandi al fine di valutarne la presenza, il posizionamento, la coerenza e la leggibilità;
  • marcatura CE onde attestarne la leggibilità e l’indelebilità;
  • circuito elettrico, verificando l’integrità degli involucri di protezione28 ed il corretto posizionamento dei cavi;
  • circuito idraulico;
  • eventuali targhette identificative/pittogrammi per verificarne la presenza e la leggibilità”.

 

Organi dei carrelli semoventi

 

L’esame degli organi del carrello semovente

Concludiamo questo articolo, di promemoria delle buone prassi per la verifica periodica dei carrelli semoventi a braccio telescopico, soffermandoci sulle indicazioni per un idoneo esame degli organi principali dell’attrezzatura:

  • telaio:
    • “controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni.
    • verificare la conformità del telaio alle specifiche riportate nelle istruzioni (dimensione, dispositivi di illuminazione, ecc.).
  • struttura di supporto delle attrezzature/accessori:
    • verificare la presenza di sistemi di aggancio degli accessori/attrezzature intercambiabili.
    • verificare la presenza di arresti meccanici che impediscano il disinnesto laterale dai bracci di forca alle estremità.
    • verificare la predisposizione del carrello alla dotazione di dispositivi di ritenuta del carico.
    • controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni.
  • sfili:
    • controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni.
    • verificare la conformità degli sfili alle specifiche riportate sulle istruzioni (ad esempio numero di sfili, dimensioni, integrità di eventuali contrassegni, ecc).
  • stabilizzatori (ove presenti):
    • conformità a quanto indicato nelle istruzioni (tipo, numero, tipologia di comando).
    • controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni.
  • cabina (ove presente):
    • verificare l’integrità della cabina.
    • appurare la presenza di sistemi di ritenuta dell’operatore.
  • pneumatici:
    • verificare che le dimensioni siano coerenti con quanto riportato nelle istruzioni.
    • verificare la presenza ed il serraggio dei sistemi di fissaggio delle ruote”.

 

Concludiamo segnalando che nel fac-simile di verbale sono riportate ulteriori informazioni sulle prove di funzionamento dell’apparecchio e dei dispositivi di sicurezza, sulla configurazione e sui dati tecnici rilevati al momento della verifica e sul possibile esito della verifica stessa.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Carrelli semoventi a braccio telescopico - Istruzioni per la prima verifica periodica. Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011”, un documento realizzato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (DIT), autori: Sara Anastasi e Luigi Monica con il contributo di AISEM, ANIMA, ASCOMAC, FEDERUNACOMA, versione 2014 (formato PDF, 9.63 MB).

 

 

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