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Luoghi di lavoro: la valutazione della sicurezza del fabbricato

Luoghi di lavoro: la valutazione della sicurezza del fabbricato
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Luoghi di lavoro

16/09/2015

I fabbricati che ospitano luoghi di lavoro devono essere dotati di un documento di valutazione del “rischio sismico? Come fa re la valutazione della sicurezza del fabbricato?

 
Pubblichiamo un estratto dell’articolo “La sicurezza sismica dei luoghi di lavoro” di Gianluigi Maccabiani, che partendo dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) attualmente vigenti di cui al DM 14/01/2008, e dal Testo unico sicurezza sul lavoro DLGS 09/04/2008 n.81, analizza obblighi e criticità per la verifica sismica e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
 

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Il DLGS 09/04/2008 n.81, in riferimento a tutti i fabbricati che ospitano “ambienti di lavoro”, prescrive che sia sempre effettuata la valutazione di tutti i rischi che possono interessare gli ambienti stessi e che, nei confronti dei rischi strutturali, i fabbricati siano sicuri e stabili.
 
È l’articolo 3 a stabilire in modo chiaro che il decreto stesso si applica a tutti i settori di attività lavorativa, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; è poi l’articolo 15 a individuare proprio le modalità generali di tutela dei lavoratori, attraverso alcuni dei suoi commi, riportati di seguito:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
 
E ancora, gli articoli 17 e 28 prevedono che sia il datore di lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso la redazione di uno specifico documento. Peraltro, come previsto dall’art. 29, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, la valutazione della sicurezza deve essere rielaborata. E, secondo l’art. 64, comma c, i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica; i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere eliminati, quanto più rapidamente possibile.
 
E inoltre, sempre in riferimento al DLGS 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, valgono le prescrizioni contenute nell’allegato IV (richiamato espressamente dall’art. 63), che quanto a stabilità e solidità ricorda che:
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali.
Lo stesso art. 63 stabilisce anche che (comma 5):
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
 
Alcune considerazioni
Tutto ciò premesso, è possibile effettuare le seguenti considerazioni.
Il Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (DLGS 81/2008) pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza strutturale (anche sismica) degli ambienti di lavoro. La misura di tale sicurezza può avvenire unicamente attraverso lo strumento della valutazione della sicurezza così come indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) vigenti al momento della verifica, in base alle metodologie di calcolo e alle azioni antropiche (carichi di esercizio) ed ambientali (neve, vento e sisma) previste nelle norme stesse.
 
Il richiamo del DLGS 81/2008 alle “caratteristiche ambientali“ non lascia spazi interpretativi: se le conoscenze disponibili rilevano una nuova e documentata variazione della pericolosità ambientale (come è avvenuto ad esempio con la nuova mappatura sismica del territorio italiano, e come è stato confermato dai tragici eventi del terremoto emiliano del 2012), la stabilità e la solidità degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere adattate in modo corrispondente alle mutate condizioni di pericolo.
Al fine di adottare le misure più aggiornate e più consone per la sicurezza strutturale, il datore di lavoro deve procedere, nel più breve tempo possibile, ad effettuare un’analisi di valutazione della sicurezza del fabbricato, secondo le regole di calcolo stabilite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008; sulla base dei risultati dell’analisi è possibile determinare la “capacità” della costruzione di sopportare le azioni rapportata alla “domanda” prevista dalle NTC: in generale, è possibile affermare che nel caso in cui la valutazione della sicurezza evidenzi che non sono soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo (ossia prevalentemente ai carichi permanenti, alle azioni di servizio e alle altre situazioni che possono peggiorare il comportamento sotto sisma) è necessario prevedere l’intervento non procrastinabile di messa in sicurezza; nel caso invece in cui l’inadeguatezza si manifesti nei confronti delle azioni ambientali non controllabili dall’uomo (neve, vento e sisma), potrebbe essere necessario programmare un intervento di incremento della sicurezza (attraverso l’aumento della capacità portante e/o la riduzione delle masse) entro un tempo prestabilito, in funzione dell’esito delle verifiche sopra indicate.
 
È quindi con la valutazione della sicurezza che il datore di lavoro è messo nelle condizioni di considerare o meno la necessità di procedere ad un intervento strutturale, che può essere urgente o differibile nel tempo, in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle possibili conseguenze, alle disponibilità economiche immediate dell’imprenditore, ecc.; e che può essere di pieno adeguamento oppure di semplice miglioramento. Nel primo caso il fabbricato è messo in grado di sopportare le stesse azioni previste per una nuova costruzione; nel caso del miglioramento invece, è possibile aumentare fino ad un determinato livello il grado di sicurezza, riducendo il rischio in relazione alla fattibilità degli interventi: “a fronte di una condotta comunque positiva dell’imprenditore di adeguarsi alle nuove tecnologie, e purché i sistemi adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza, le scelte imprenditoriali divengono insindacabili” (Cassazione 41944/2006).
 
In generale, non è dunque possibile stabilire a priori un determinato livello di sicurezza minimo, valido per tutte le situazioni. Appare tuttavia opportuno riferirsi a quanto suggerito in provvedimenti statali, emanati in conseguenza degli ultimi eventi sismici, e considerare assolutamente non accettabile un grado di sicurezza accertato inferiore al 60%.
 
In conclusione, è possibile per chi scrive esprimere il seguente parere.
– Tutte le costruzioni che ospitano luoghi di lavoro devono essere dotate del documento di valutazione della sicurezza statica e sismica ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti. L’obbligo è in carico al datore di lavoro, che deve procedere ”nel più breve tempo possibile”.
– L’esito della verifica esprime, tra l’altro, la misura della sicurezza della costruzione nei confronti del massimo terremoto prevedibile per la costruzione, come il rapporto il rapporto fra la capacità e la domanda di resistere all’azione sismica (“grado di adeguamento”).
– Attraverso l’analisi dei risultati della valutazione della sicurezza, il datore di lavoro stabilisce se sia necessario procedere ad un intervento di incremento della sicurezza, ai sensi del DLGS 81/2008, attraverso l’aumento della capacità portante e/o la riduzione delle masse sismiche, secondo le regole di calcolo delle NTC vigenti e se tale intervento debba essere attuato “nel più breve tempo possibile”, oppure sia da eseguire “entro un tempo prestabilito”.
– In particolare, si ritiene che nel caso non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo (carichi permanenti e azioni di servizio), oppure nel caso cui il “grado di adeguamento” nei confronti dell’azione sismica sia inferiore al 60%, sia necessario procedere “nel più breve tempo possibile” attraverso l’aumento della capacità portante e/o la riduzione delle masse sismiche.
– In aggiunta alle prescrizioni di cui ai punti precedenti, nel caso di insediamento di una nuova attività lavorativa in un edificio esistente, il rispetto delle norme strutturali vigenti (NTC 2008) consiste nel verificare che per l’edificio vi sia la presenza del certificato di collaudo statico o di un documento alternativo, attestante la conformità e la sicurezza alle norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione e non è in generale necessario procedere a opere di miglioramento o adeguamento, se non per quanto risultante dalla valutazione della sicurezza di cui ai punti precedenti.
– Se nell’occasione dell’insediamento di una nuova attività in un edificio esistente, si verifica un cambio della classe e/o destinazione d’uso con incremento dei carichi verticali in fondazione superiore al 10%, è obbligatorio garantire “prima dell’insediamento dell’attività” l’adeguamento della costruzione con la stessa sicurezza strutturale di un edificio nuovo (“grado di adeguamento” pari o superiore al 100%).
 
Gianluigi Maccabiani
 




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Rispondi Autore: Marco - likes: 0
16/09/2015 (08:09:35)
E l'ordinanza 3274/2003 come si sposta con questa analisi ?
Rispondi Autore: M.MARIO - likes: 0
16/09/2015 (08:26:04)
Questo articolo mi lascia senza parole!
Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0
16/09/2015 (09:24:34)
Diciamolo, l'Italia è un paese da radere al suolo. Così lo possiamo ricostruire "a norma" e siamo tutti più contenti.
Rispondi Autore: Marco - likes: 0
16/09/2015 (09:53:17)
E l'ordinanza 3274/2003 come si sposta con questa analisi ?
Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0
16/09/2015 (10:05:07)
Ottimo articolo, ben strutturato e calzante riguardo ai luoghi di lavoro che devono essere sicuri, stabili soprattutto a livello strutturale e quindi, valutare tutti i rischi ivi presenti riferiti ai lavoratori e ai luoghi che li ospitano. La prevenzione si esplica anche e soprattutto a livello strutturale, siamo stanchi di assistere a crolli strutturali dovuti a scosse sismiche o altro quando bastava pensarci prima a scopo precauzionale.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
14/04/2018 (22:07:17)
Vedo adesso questo contributo e mi permetto di dire la mia. L'unica pseudo-valutazione che il datore di lavoro deve fare è quella di accertarsi che la struttura che ospita i posti di lavoro sia conforme alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della sua edificazione. Idem per tutto ciò che in essa è contenuto: soppalchi, scaffali, ecc. Le misure di prevenzione sono quelle previste dai requisiti previsti dalle citate norme di legge vigenti. Il "rischio sismico" è un rischio esogeno rispetto l'attività lavorativa e non è un rischio "Professionale" in quanto è lo stesso rischio a cui è esposta la popolazione. Poi, nessun datore di lavoro è in grado di incidere sulla probabilità del suo verificarsi (compreso il papa che, in genere, ha una linea diretta con il Grande Ingegnere"). Infine, trattandosi di eventi sismici, non è possibile fissare ex lege una soglia di accettabilità del rischio. Pertanto, solo se il legislatore imponesse con una norma ad hoc, come fatto per il sisma dell'Emilia, un adeguamento sismico, allora come datore di lavoro sarò obbligato ad intervenire sulla mia struttura. In caso contrario, resterà un'opportunità, certamente consigliabile, ma solo un'opportunità. Del resto, se così non fosse, dovremmo intervenire su tutto il nostro patrimonio costruito che ospita anche un solo posto di lavoro. Quindi, i rischi esogeni non rientrano nella VR ma certamente rientrano nella gestione dell'emergenza.
Rispondi Autore: Gianluigi Maccabiani - likes: 0
30/01/2019 (22:24:25)
Per Marco: l'ord. 3274 equivale nella sostanza al Dlgs 81/2008. La prima, come sappiamo contiene gli obblighi per gli edifici rilevanti e strategici. Il secondo stabilisce gli obblighi per i luoghi di lavoro.
Rispondi Autore: Carmelo catanoso - likes: 0
31/01/2019 (00:36:09)
Le considerazioni di Gianluigi, invece, si fondano sulla non puntuale conoscenza degli elementi basilari di diritto penale proprio perché chi lo ha scritto non ha competenze in ambito dell'ingegneria forense. Una cosa è la valutazione dei rischi professionali oggetto della valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/08 e un'altra cosa è la valutazione del rischio sismico che, in quanto rischio endogeno, è sovrapponibile a quello a cui è esposta la popolazione e, come tutti i rischi non direttamente controllabili dal datore di lavoro, non deve essere oggetto nel DVR.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
31/01/2019 (00:38:54)
Ovviamente, nel post precedente il rischio sismico è un rischio "esogeno" (colpa del correttore automatico del cell)

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