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Sull’uso di un trattore senza aver conseguito un titolo abilitativo

Sull’uso di un trattore senza aver conseguito un titolo abilitativo
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sentenze commentate

02/08/2021

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sul caso di un lavoratore schiacciato dal trattore e rileva le responsabilità inerenti la palese inesperienza e il mancato conseguimento di un titolo abilitativo alla guida.

 

Roma, 2 Ago – Spesso le sentenze della Corte di Cassazione ci permettono di soffermarci su alcune attività lavorative offrendo utili indicazioni sulle responsabilità e posizioni di garanzia relativamente alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

E sicuramente una delle attività con maggiori infortuni gravi e mortali nel comparto agricolo è relativa all’utilizzo dei trattori i cui due principali rischi sono relativi al rischio di ribaltamento e al rischio di avvolgimento su organi in movimento.

Senza dimenticare che, come indicato nel documento dell’INAIL “ Agricoltura: salute e sicurezza sul lavoro a 100 anni dall'introduzione della tutela assicurativa”, gli infortuni legati all’uso di trattori agricoli o forestali “sono, nella maggioranza dei casi, determinati oltre che da carenze delle attrezzature stesse sotto il profilo della sicurezza, anche da carenze di formazione specifica degli operatori addetti all’uso”.

 

Ricordiamo alcune sentenze della Cassazione che hanno affrontato in passato le responsabilità relative a incidenti con queste attrezzature agricole:

 

Torniamo a parlare dei rischi con i trattori agricoli, con particolare riferimento anche al tema delle abilitazioni alla guida, con la Sentenza n. 41894 del 11 ottobre 2019 che si sofferma sul caso di un lavoratore schiacciato dal trattore e rileva le responsabilità inerenti la sua “palese inesperienza” e il “mancato conseguimento di un titolo abilitativo”.

 

Con riferimento alla sentenza, l’articolo si sofferma su:



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Trattori agricoli o forestali
(D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art.73 c.5 e Accordo stato Regioni 22/02/2012 All.VIII)

 

La ricostruzione dell’evento e i motivi del ricorso

La pronuncia della Cassazione segnala che la Corte di Appello di Napoli “ha confermato la sentenza di primo grado con cui F.T. è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, per il reato di cui all'art. 589, primo e secondo comma, cod.pen., per aver cagionato colposamente il decesso del dipendente G.S.”.

Il dipendente restava infatti “schiacciato in conseguenza del ribaltamento del trattore agricolo, non rispondente alle prescrizioni in materia di sicurezza, di cui gli era stata affidata la guida nel corso delle sue prestazioni lavorative, e di cui perdeva il controllo, essendo sprovvisto di idonea patente di guida (19 maggio 2007)”.

 

Nel ricorso contro tale sentenza la difesa dell’imputato deduce nei primi due motivi:

  1. la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in cui, pur riconoscendosi che la perdita del controllo del mezzo è avvenuta per motivi ignoti, l'eziologia del sinistro è stata ricondotta all'incapacità della vittima nella guida del veicolo (incapacità, che, peraltro, è presunta, ma indimostrata);
  2. l'inosservanza della legge, in quanto si è addebitata all'imputato la responsabilità per l'omessa predisposizione delle barre antiribaltamento, nonostante la non obbligatorietà di tale strumentazione, stante l' uso del trattore su territori pianeggianti, e per l'affidamento del mezzo a soggetto privo di patente, nonostante la non obbligatorietà del titolo abilitativo alla guida per la conduzione di mezzi agricoli come quello in esame”.

 

Il terzo motivo riguarda poi, sempre a parere del ricorrente, l'erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione e di alcuni principi giuridici. Secondo la difesa il fatto “avrebbe dovuto essere derubricato nella fattispecie di cui all'art. 589, primo comma, cod.pen., vista l'intervenuta prescrizione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente applicazione del termine ordinario e non di quello raddoppiato”.

 

Le indicazioni della Cassazione

Si indica che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la contraddittorietà e illogicità della motivazione, è infondato e le argomentazioni della sentenza impugnata “si presentano congrue, non manifestamente illogiche e prive di contraddizioni”. 

 

Nella sentenza impugnata “si leggela dinamica del sinistro smentisce in modo clamoroso la tesi difensiva evidenziando la incapacità del G.S. nella conduzione del mezzo agricolo, visto che lo stesso procedeva necessariamente a velocità minima e in un tratto di strada pianeggiante, asfaltata e priva di ¡insidie’, sicchéIn modo del tutto superficiale e censurabile il F.T. ha affidato la conduzione del mezzo agricolo al suo dipendente nonostante la sua palese inesperienza e il mancato conseguimento di un titolo abilitativo, quantomeno equipollente’”.

 

In questo senso i giudici di merito “hanno collegato la perdita del controllo del mezzo, da parte della vittima, alla sua inesperienza ed incapacità nella guida, essendosi esclusa l'assunzione, da parte sua, di alcool o sostanze stupefacenti e non essendovi particolari difficoltà o alcuna condizione avversa. Tale conclusione non è né manifestamente illogica né in contrasto con il mancato accertamento delle precise modalità del sinistro, fondandosi sulla gravità indiziaria desumibile dall'assenza di altre circostanze rilevanti, diverse dalla imperizia della vittima nella guida”.

 

Anche il secondo motivo, con cui si lamenta l'inosservanza della legge, per avere ritenuto necessaria la predisposizione delle barre antiribaltamento ed il conseguimento di patente per la guida del mezzo agricolo in esame, non è accolto dalla Cassazione.

 

Si indica che in ordine alla prima doglianza, “il ricorrente si è limitato ad insistere sulla non obbligatorietà dei sistemi di protezione su terreni pianeggianti e non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui ‘il fatto che il mezzo agricolo normalmente doveva percorrere la pubblica viabilità, con le conseguenti insidie collegate al traffico ordinario, imponeva, indipendentemente dal tipo di terreno agricolo servito, ... la predisposizione di banali sistemi antiribaltamento ovvero di barre di protezione’”.

 

In ordine alla seconda doglianzail ricorrente prescinde dall'art. 124 cod.strada, ai sensi del quale per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:

  1. della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
  2. della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;
  3. della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali”.

E d’altronde “nel ricorso non è stata neppure indicata la specifica disposizione di legge asseritamente violata, essendovi un riferimento, del tutto generico, ad alcuni provvedimenti normativi nella loro interezza”.

 

Viene poi rigettato anche il terzo motivo con cui si invoca la derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 589, primo comma, cod.pen., all'esito dell'intervenuta prescrizione delle contravvenzioni contestate in materia di sicurezza sul lavoro. Motivo che “è privo di pregio, non potendo incidere l'estinzione di tali reati sulla durata della prescrizione di quello di cui all'art. 589, secondo comma, cod.pen”.

 

In conclusione il ricorso è rigettato ed il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza 11 ottobre 2019, n. 41894 - Lavoratore schiacciato dal trattore. Palese inesperienza e mancato conseguimento di un titolo abilitativo portano alla condanna del datore di lavoro.



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