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Sicurezza, verifiche periodiche e messa in servizio delle tubazioni

Sicurezza, verifiche periodiche e messa in servizio delle tubazioni

Riguardo alle attrezzature a pressione un documento Inail fornisce istruzioni per la messa in servizio e la prima verifica periodica delle tubazioni. Le tubazioni soggette o escluse dal campo di applicazione e la dichiarazione di messa in servizio.

Roma, 19 Apr – Nei nostri articoli abbiamo ricordato cosa richiede la normativa in merito alla dichiarazione di messa in servizio/immatricolazione e alla prima verifica periodica relativa alle tubazioni correlate ad apparecchi a pressione. Ma a quali tubazioni la normativa si applica? Quali sono escluse dal campo di applicazione? E come fare una idonea dichiarazione di messa in servizio?

 

Per rispondere a queste domande torniamo a presentare il contenuto del documento InailApparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” che, descrivendo le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica delle tubazioni, ha l’obiettivo di proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica.

 

Ci soffermiamo, in particolare, su:



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Le tubazioni escluse dalle verifiche periodiche

Il documento - a cura di Nicola Altamura, Francesco Giacobbe, Iuri Mazzarelli e Elisa Pichini Maini – riguardo al campo d’applicazione e alle esclusioni segnala che secondo il d.m. 11 aprile 2011, sono soggette a verifiche periodiche “le tubazioni di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, ferme restando le disposizioni previste dal d.m. 329/04”.

E quest’ultimo “esclude dal suo campo di applicazione, e quindi anche dall’obbligo della dichiarazione di messa in servizio da parte dell’utilizzatore e dall’assoggettamento alle verifiche di primo impianto e periodiche:

  • “le tubazioni già escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
  • le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
  • le tubazioni o gli insiemi di tubazioni previsti dall’articolo 3, comma 3 del d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
  • le tubazioni di collegamento, all’interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall’ultimo limite dell’impianto stesso (giunto flangiato o saldato);
  • le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell’aria;
  • i serpentini ad afflusso libero nell’atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
  • le tubazioni con DN (designazione numerica della dimensione, ndr) minore o uguale a 80;
  • le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione dello stesso d.m. 329/04”. 

Ricordiamo che il documento Inail, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta anche le tubazioni escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 93/2000 (e s.m.i.).

 

Inoltre il d.m. 329/04 “esclude dalle verifiche di riqualificazione periodica:

  • le tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi surriscaldati del gruppo 2 e rientranti nella I e II categoria secondo i criteri definiti dal d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
  • tutte le tubazioni contenenti liquidi del gruppo 2”.

 

Il campo di applicazione

Le tubazioni installate e in esercizio in luoghi di lavoro che non rientrano in una delle tipologie sopra elencate “sono soggette a verifiche periodiche ( prima verifica periodica e successive) secondo le periodicità e del tipo indicati nell’allegato VII del d.lgs. 81/08”.

 

Più in generale – continua il documento - per le tubazioni soggette a verifiche periodiche “la successione di adempimenti resi obbligatori dal d.m. 329/04 e dal d.lgs. 81/08, con le modalità previste dal d.m. 11 aprile 2011, è la seguente:

  1. per le tubazioni fabbricate in conformità al d.lgs. 93/2000 e s.m.i.:
    1. dichiarazione di messa in servizio così come previsto dall’art. 6 del d.m. 329/04, con richiesta di verifica di messa in servizio ed esecuzione della verifica di messa in servizio così come previsto dall’art. 4 del d.m. 329/04, tranne che per le tubazioni facenti parte di insiemi esclusi dall’art. 5 comma 1 lettera d) del d.m. 329/04;
    2. sola dichiarazione di messa in servizio per le tubazioni facenti parte di insiemi ricadenti nell’art. 5 comma 1 lettera d) del d.m. 329/04 (e dunque esclusi dal controllo della messa in servizio);
    3. richiesta di prima verifica periodica ai sensi dell’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ove non ricorrano le esclusioni di cui all’art. 11 del d.m. 329/04;
    4. verifiche periodiche così come regolamentate dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e dal d.m. 11 aprile 2011 per tubazioni installate in luoghi di lavoro.
  2. esclusivamente per le tubazioni fabbricate in assenza di apposite disposizioni legislative (ovvero non certificate secondo il d.lgs. 93/2000 e s.m.i.) e installate prima dell’entrata in vigore del d.m. 329/04: denuncia del datore di lavoro (in qualità di utilizzatore) e intervento di riqualificazione del soggetto preposto così come indicato nell’art. 16 del d.m. 329/04. A conclusione dell’iter di verifica di riqualificazione, alle tubazioni si applica il regime delle verifiche periodiche previste dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 con le modalità indicate nel d.m. 11 aprile 2011 (punto 4 precedente)”.

 

Si ricorda poi che in ogni caso, “anche se le tubazioni non rientrano tra quelle soggette a verifiche periodiche ai sensi del d.m. 11 aprile 2011, il datore di lavoro è tenuto agli altri adempimenti previsti dall’art. 71 del d.lgs. 81/08 e in particolare a quelli indicati al comma 8”.    

Segnaliamo che nel documento sono riportati ulteriori dettagli sulle tubazioni da sottoporre a verifiche periodiche.

 

La dichiarazione di messa in servizio

Veniamo alla dichiarazione di messa in servizio/immatricolazione di tubazioni

 

 

Il documento indica che “il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del d.lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’Inail”. E tale comunicazione “si configura come dichiarazione di messa in servizio ai sensi dell’art. 6 del d.m. 329/04”.

 

Dunque all’atto della messa in servizio delle tubazioni “il datore di lavoro, in qualità di utilizzatore delle stesse, invia all’Unità operativa territoriale Inail competente per territorio la dichiarazione di cui all’art. 6 del d.m. 329/04”. E a tale dichiarazione il datore di lavoro “deve allegare:

  1. l’elenco delle singole tubazioni o linee di tubazioni, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
  2. una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
  3. una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso;
  4. un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica”.

 

Si ricorda poi che “per le tubazioni certificate ai sensi del d.lgs. 93/2000 e s.m.i. non escluse dal campo di applicazione del d.m. 329/04, ma ricadenti nelle esclusioni previste dall’art. 5 dello stesso decreto, la dichiarazione di messa in servizio presentata dall’utilizzatore costituisce l’atto autorizzativo all’esercizio. In particolare si ricorda che nel caso di insiemi esclusi dalla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04 l’efficienza degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo deve essere stata verificata dall’organismo notificato competente per la certificazione o dall’ispettorato degli utilizzatori competente per l’istallazione, e deve risultare dalle documentazioni allegate alla dichiarazione di messa in servizio”. 

 

Inoltre per le tubazioni certificate ai sensi del d.lgs. 93/2000 e s.m.i. che non ricadono nelle esclusioni previste dagli artt. 2 e 5 del d.m. 329/04, “l’utilizzatore deve anche richiedere all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio la verifica di messa in servizio di cui all’art. 4 del d.m. 329/04 fornendo le informazioni e la documentazione indicate dall’art. 6 del d.m. 329/04”. Ed è “consentita la temporanea messa in funzione di tali tubazioni ai soli fini della verifica di messa in servizio”.

Al termine della verifica di messa in servizio “l’Inail consegna all’utilizzatore l’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati (verbale di verifica di messa in servizio)”.

 

Nella pubblicazione Inail sulla prima verifica periodica delle tubazioni si segnalano i vari casi concernenti l’esito positivo o negativo delle verifiche e sono riportate altre informazioni sulle attività dell’Unità operativa territoriale Inail e sull’esame della documentazione trasmessa dal datore di lavoro.

 

Segnaliamo, in conclusione, che il documento Inail riporta anche un modello di denuncia di messa in servizio/immatricolazione.

 

RTM

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Nicola Altamura (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Bari), Francesco Giacobbe (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Messina), Iuri Mazzarelli (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Milano) e Elisa Pichini Maini (Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) - edizione 2018 (formato PDF, 25.17 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica”.

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

 

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.



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