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Inail: le non conformità degli apparecchi di sollevamento persone

Inail: le non conformità degli apparecchi di sollevamento persone

Un nuovo documento Inail fornisce indicazioni sull’accertamento tecnico per la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento persone. Focus sulla struttura delle schede presentate e sul ruolo delle norme armonizzate.

 

Roma, 18 Mar – Dopo la pubblicazione, nelle scorse settimane, del documento “ Apparecchi di sollevamento materiali. L’accertamento tecnico per la verifica periodica”, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail - titolare della prima delle verifiche periodiche e organo tecnico delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato – ha recentemente realizzato una seconda pubblicazione complementare.

 

Si tratta del documento “Apparecchi di sollevamento persone. L’accertamento tecnico per la verifica periodica”, curato da di Sara Anastasi e Luigi Monica con la collaborazione di Andrea Farinella e Fabio Giordano (DIT, Inail), che, come per il primo documento, presenta attraverso delle schede una rassegna delle non conformità rilevate su attrezzature di sollevamento afferenti al gruppo SP di cui al Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 illustrando gli esiti delle azioni di sorveglianza del mercato intraprese.

 

L’obiettivo è quello di “sviluppare un archivio dei pareri tecnici prodotti, al fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più efficace l’attività di verifica periodica, nell’ottica di un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

 

L’articolo di presentazione si sofferma sui seguenti punti:

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La struttura e i contenuti delle schede tecniche

Come indicato anche nel documento dedicato agli apparecchi di sollevamento materiali, le schede tecniche presentate partono dalle “informazioni ricavate dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato”.

E tali schede trattano le principali non conformità rilevate sulle attrezzature “evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili”.

 

In particolare ciascuna scheda si compone di tre parti principali:

  • una prima parte descrittiva “nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che definisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di fabbricazione (da intendersi coincidente con l'anno di immissione sul mercato della macchina) al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile”;
  • una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: “questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale”.
  • una parte denominata “accertamento tecnico” “che si compone a sua volta di due sotto sezioni.

 

La prima sotto sezione è dedicata alla “segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata”.  In questa parte “si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato”.

 

La seconda sotto sezione è incentrata “sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento”.

 

 

Le norme armonizzate e la presunzione di conformità

Il documento presenta poi un capitolo che si sofferma sulle norme armonizzate che “costituiscono un utile strumento sia per il fabbricante in fase di progettazione e valutazione dei rischi che per le figure preposte al controllo della conformità dei prodotti”.

Se le direttive europee prescrivono i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute obbligatori per le macchine, “le norme armonizzate forniscono le specifiche tecniche dettagliate per rispettare detti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, definendo lo stato dell’arte da considerare”. In altre parole la norma armonizzata “indica il livello di sicurezza che ci si può aspettare da un determinato tipo di prodotto in quel dato momento”.

 

In questo senso il fabbricante della macchina “che sceglie di applicare altre specifiche tecniche deve poter dimostrare che la sua soluzione alternativa è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute e fornisce un livello di sicurezza che sia almeno equivalente a quello che si ottiene con l’applicazione delle specifiche della norma armonizzata”. E quando una norma armonizzata viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea “diviene riferimento per lo stato dell’arte e la sua applicazione conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute disciplinati da dette norme”.

 

Dunque per “beneficiare della presunzione di conformità conferita dall’applicazione delle norme armonizzate, i fabbricanti devono includere nella dichiarazione CE di conformità i riferimenti della norma o delle norme armonizzate applicate. Laddove la dichiarazione CE di conformità contenga il riferimento di una norma armonizzata, ciò autorizzerà le autorità di sorveglianza del mercato a ritenere che il fabbricante abbia applicato appieno le specifiche della norma”.

Qualora, invece, il fabbricante “non abbia applicato tutte le specifiche di una norma armonizzata, egli potrà comunque includere il riferimento della norma nella dichiarazione CE di conformità, purché indichi quali specifiche della norma abbia applicato o meno”.

 

Riprendiamo dal documento Inail alcune norme di tipo C “riferibili alle tipologie di macchine che afferiscono al gruppo SP”: per ciascuna tipologia di apparecchio di sollevamento persone, ove disponibili, sono stati riportati i riferimenti delle norme applicabili, esplicitando la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale, quale riferimento per lo stato dell’arte e per la presunzione di conformità.

 

 

Nel documento sono riportate anche le norme relative ai montacarichi da cantiere (seppur destinati al solo sollevamento di materiali, “il legislatore li ha inseriti nel gruppo sollevamento persone – SP”), ai ponti sospesi e alle piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto.

 

L’elenco delle schede e l’indice del documento

Concludiamo riportando l’indice del documento “Apparecchi di sollevamento persone. L’accertamento tecnico per la verifica periodica” comprensivo delle 19 schede tecniche presenti:

 

1. Introduzione

 

2. Il flusso della sorveglianza del mercato

 

3. La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento

 

4. Le norme armonizzate

 

5. Sorveglianza del mercato e verifica periodica

5.1 Schede tecniche

  • Piattaforma di lavoro elevabile - Scheda tecnica 1
  • Piattaforma di lavoro elevabile - Scheda tecnica 2
  • Piattaforma di lavoro elevabile - Scheda tecnica 3
  • Piattaforma di lavoro elevabile destinata - Scheda tecnica 4
  • Piattaforma di lavoro elevabile allo sbarco in quota - Scheda tecnica 5
  • Piattaforma di lavoro elevabile - Scheda tecnica 6
  • Piattaforma di lavoro elevabile - Scheda tecnica 7
  • Piattaforma di lavoro mobile elevabile - Scheda tecnica 8
  • Pianale di lavoro ad altezza variabile per il carico e controllo del formaggio -Scheda tecnica 9
  • Ponteggio sospeso a funi - Scheda tecnica 10
  • Macchina operatrice raccoglifrutta - Scheda tecnica 11
  • Macchina semovente per raccolta e potatura frutta - Scheda tecnica 12
  • Apparecchio di sollevamento persone - Scheda tecnica 13
  • Piattaforma a due ceste autolivellanti - Scheda tecnica 14
  • Ponte mobile sviluppabile - Scheda tecnica 15
  • Commissionatore verticale - Scheda tecnica 16
  • Ascensore da cantiere con piattaforma di trasporto persone e materiale - Scheda tecnica 17
  • Piattaforma di trasporto - Scheda tecnica 18
  • Montacarichi da cantiere - Scheda tecnica 19 

 

Appendice - Documentazione

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento persone. L’accertamento tecnico per la verifica periodica”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica con la collaborazione di Andrea Farinella e Fabio Giordano (DIT, Inail), collana Ricerche, versione 2021 (formato PDF, 9.36 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Apparecchi di sollevamento persone: verifiche periodiche, sorveglianza del mercato, accertamento tecnico”.

 



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