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Gli accertamenti tecnici per la sicurezza delle macchine

Gli accertamenti tecnici per la sicurezza delle macchine
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

18/03/2016

Un intervento si sofferma sugli accertamenti tecnici per la sorveglianza del mercato delle macchine impiegate in edilizia. Focus sulle varie indicazioni normative correlate alle attività di sorveglianza del mercato.

 
Bologna, 18 Mar – La sorveglianza del mercato, come più volte raccontato dai  nostri articoli, è considerabile come l’insieme delle attività svolte e dei provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le macchine siano conformi ai requisiti stabiliti dalle procedure di  valutazione di conformità previste e non pregiudichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e, nel caso di prodotti completi, che siano sicuri.
 
Ricordiamo che è proprio la stessa Direttiva macchine, la  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che indica (articolo 4) che gli Stati membri devono assicurare che le disposizioni relative alle macchine e alle  quasi-macchine siano applicate correttamente e che le macchine immesse sul mercato e messe in servizio siano sicure.
 
Per sottolineare l’importanza della sorveglianza del mercato per la sicurezza delle nostre attrezzature di lavoro, torniamo a parlarne prendendo spunto da uno degli interventi che si è tenuto in un convegno INAIL “ La sicurezza delle macchine in edilizia”, un convegno che si è tenuto a Bologna qualche anno fa, il 6 ottobre 2011, ma che ha affrontato diverse tematiche ancora oggi attuali sulla sicurezza delle macchine.
 
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L’intervento “Dati sugli accertamenti tecnici per la sorveglianza del mercato delle macchine impiegate in edilizia”, a cura del Dr. Ing. Luciano Di Donato, ricorda la normativa relativa alla sorveglianza del mercato e il ruolo dei vari attori negli accertamenti .
Non solo il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (MLSPS), che si avvalgono poi del supporto tecnico operativo dell’Inail e delle Regioni, ma anche i vari gruppi correlati alla sorveglianza e all’accertamento tecnico.
 
Segnaliamo poi che a livello gestionale il nuovo modello organizzativo dell’INAIL ha portato alla costituzione di una struttura dedicata agli accertamenti tecnici relativi alla Sorveglianza del Mercato: la Sezione tecnico scientifica “Accertamenti tecnici” che coordina le attività di valutazione della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative applicabili ed in particolare di quelli ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 17/2010 (ex DPR 459/96).
 
Partendo, come spunto da questo intervento, riportiamo alcune utili indicazioni normative relative alla sorveglianza del mercato.
 
Ad esempio in riferimento a quanto richiesto dalla “nuova” direttiva macchine, Direttiva 2006/42/CE:
 
Articolo 4 Sorveglianza del mercato
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
2. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le quasi-macchine possano essere immesse sul mercato solo se rispettano le disposizioni della direttiva che le riguardano.
3. Gli Stati membri istituiscono o nominano le autorità competenti per il controllo della conformità delle macchine e delle quasi-macchine alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Gli Stati membri definiscono le finalità, l'organizzazione e i poteri delle autorità competenti di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, comunicando loro anche qualsiasi ulteriore modifica.
 
Ricordiamo poi l’importante riferimento alla sorveglianza contenuto nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, anche con riferimento alle modifiche operate dal D.Lgs. 124/2012:
 
ART. 6 (Sorveglianza del mercato)
1. Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, già immesse sul mercato, le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.
5. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico ne vieta l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
6. Qualora le misure di cui ai commi 4 e 5 sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate, il Ministero dello sviluppo economico, ove intenda mantenerle anche all'esito delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma 2, avvia la procedura di cui all'articolo 5.
7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità. Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche ai competenti uffici regionali eventualmente tramite il coordinamento regionale di settore costituito nell'ambito di attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Ministero dello sviluppo economico coopera, secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con le autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri.
 
Questo breve excursus relativo alla normativa correlata alla sorveglianza del mercato, non poteva dimenticare che questo tema è affrontato anche nel Decreto legislativo 81/2008, nell’art. 9 (a proposito delle competenze degli enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e, specialmente, nell’art. 70, comma 4:
 
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
(...)
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.
 
 
L’intervento al convegno bolognese, che ci è servito come spunto per sottolineare l’esistenza di questo rilevante lavoro di accertamento tecnico, si sofferma poi su indicazioni e risultanze degli accertamenti su varie attrezzature – come macchine per cantiere e costruzione, gru, utensili a mano non elettrici, piattaforme elevabili, sollevatori telescopici, macchine per il legno, ... – con riferimento al Sesto Rapporto in materia di Sorveglianza del Mercato.
 
Ricordiamo in chiusura che indicazioni aggiornate sul tema della sorveglianza di mercato e specialmente sui risultati degli accertamenti sono presenti nel “ 8° rapporto sull’attività di Sorveglianza del Mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine” realizzato dal Dipartimento Innovazione Tecnologica e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’Inail e pubblicato nel mese di novembre 2015.
 
 
 
Dati sugli accertamenti tecnici per la sorveglianza del mercato delle macchine impiegate in edilizia”, a cura del Dr. Ing. Luciano Di Donato - intervento al convegno “La sicurezza delle macchine in edilizia” (formato PDF, 480 kB).
 
 
 
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