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FAQ: le verifiche delle PLE

FAQ: le verifiche delle PLE

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Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

28/03/2017

Alcune delle domande e risposte sull’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) pubblicate dall’ATS Brianza: verifiche periodiche e indagini supplementari.


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Piattaforme di Lavoro Mobili Elavabili (PLE)
Piattaforme di Lavoro Mobili Elavabili (PLE) - Macchine e Attrezzature: Abilitazione e formazione degli operatori (art. 73, c.5 D. Lgs. 81/2008, Accordo Stato Regioni 22/02/2012)

 

Pubblichiamo alcune delle domande e risposte (FAQ) sull’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) pubblicate dall’ ATS Brianza.

 

Sono in possesso di una PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?

Se l’attrezzatura di lavoro è provvista della “messa in servizio” e di almeno uno dei seguenti documenti:

1) libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997;

2) verbali di verifiche periodiche antecedenti l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011;

3) verbale di prima verifica periodica eseguito, dall’INAIL o Soggetto Abilitato, dopo l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011.

le verifiche possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS/ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. In caso contrario, ovvero se non è presente alcuno dei documenti sopra descritti (1,2,3), la PLE deve essere sottoposta alla “ Prima verifica” così come disposto dall’art. 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008.

 

Sono in possesso di una PLE provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della PLE?

Ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le verifiche successive alla prima possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS/ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

 

Sono in possesso di una PLE messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche (punto 3.2.3 Allegato II al DM 11 aprile 2011).

L’indagine supplementare è l’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (punto 2, lettera c) Allegato II al DM 11 aprile 2011).

 

Devo sottoporre la PLE ad indagine supplementare. Quali sono i contenuti minimi di tale attività?

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 18 del 23 maggio 2013 recante “D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti”, fornisce indicazioni in merito ai contenuti minimi dell’indagine supplementare. Inoltre, il G.A.T. - GRUPPO DI APPROFONDIMENTO TECNICO -APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO di REGIONE Lombardia ha ulteriormente approfondito l'analisi della suddetta circolare con particolare riferimento alle prove non distruttive.

 

Devo sottoporre la PLE ad indagine supplementare. Tale attività può essere svolta da un tecnico (es. ingegnere) verificatore dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche?
I verificatori dei soggetti abilitati durante l’effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell’Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l’effettuazione di attività quali i controlli previsti dall’articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari (punto 9 della Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013 del MLPS).

 

Devo sottoporre la PLE a verifica periodica. Che documentazione deve essere esibita al tecnico verificatore?

A tal proposito è utile precisare il seguente distinguo tra attrezzature provviste di marcatura CE e attrezzature di lavoro fabbricata in assenza di direttive comunitarie di prodotto (non marcate CE).

PLE provvista di marcatura CE:

Documentazione necessaria:

  • comunicazione, al Dipartimento ISPESL/INAIL competente per territorio, ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459, da parte dell'utente, dell’ installazione dell'apparecchio di sollevamento persone (rif. Art. 18 D. Lgs. 17/10);
  • libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997 o verbali di verifiche periodiche antecedenti l’entrata in vigore del DM 11 aprile 20112 o verbale di prima verifica periodica eseguito, dall’INAIL o Soggetto Abilitato, dopo l’entrata in vigore del DM 11 aprile 20113;
  • dichiarazione di conformità CE;
  • registro di controllo debitamente compilato secondo le indicazioni fornite dal costruttore;
  • manuale istruzioni;
  • specifica abilitazione all’uso della PLE (art. 73, comma 5, D.lgs. n. 81/2008) e addestramento DPI III categoria (cinture di sicurezza).

Documentazione accessoria:

  • verbali di verifica periodica successiva alla prima;
  • tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
  • diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
  • Attestazione, ai sensi dell’art. 72, comma 1, D.lgs. n. 81/2008, da parte del noleggiatore o concedente in uso, del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza (in caso di noleggio o concessione in uso senza operatore);
  • Attestazione, da parte del venditore, del noleggiatore o concedente in uso, che la PLE è conforme, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V;
  • Risultanze indagine supplementare se la PLE è stata messa in servizio da oltre 20 anni

PLE non provvista di marcatura CE:

Documentazione necessaria:

  • Libretto di collaudo ENPI/ISPESL (art. 25 DPR 547/55);
  • registro di controllo debitamente compilato secondo le indicazioni fornite dal costruttore;
  • manuale istruzioni;
  • specifica abilitazione all’uso della PLE (art. 73, comma 5, D.lgs. n. 81/2008) e addestramento DPI III categoria (cinture di sicurezza).

Documentazione accessoria:

  • verbali di verifica periodica successiva alla prima;
  • tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
  • diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
  • Attestazione, ai sensi dell’art. 72, comma 1, D.lgs. n. 81/2008, da parte del noleggiatore o concedente in uso, del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza (in caso di noleggio o concessione in uso senza operatore);
  • Attestazione, da parte del venditore, del noleggiatore o concedente in uso, che la PLE è conforme, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V;
  • Risultanze indagine supplementare se la PLE è stata messa in servizio da oltre 20 anni.

 

Devo sottoporre la PLE a verifica periodica. In aggiunta alla documentazione, cosa deve mettere a disposizione del tecnico verificatore?

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione (punto 5.3.1. dell’Allegato II al DM 11 aprile 2011).

 

Qual è la periodicità di verifica di una PLE ?

La periodicità di verifica di una PLE, indipendentemente dall’anno di costruzione o dal settore di impiego, è annuale (Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i).

 

Poiché l’art. 71, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 dispone che il datore di lavoro deve provvedere ad eseguire i controlli secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, nel caso di attrezzature vetuste (es. non marcate CE), delle quali non si trova il manuale istruzioni ovvero il costruttore non è reperibile, a quale norma tecnica è possibile fare riferimento per eseguire i controlli di manutenzione?

Allo scopo, un utile strumento di riferimento potrebbe essere costituito dalla norma tecnica UNI ISO 18893:2011 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento”.

 

Chi può eseguire i controlli connessi alla manutenzione della PLE?

Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente (art. 71, comma, 8 lett. c) D.lgs. n. 81/2008).

Allo scopo, uno strumento di riferimento può essere costituito dalla norma tecnica UNI ISO 18893:2011 la prescrive che le ispezioni periodiche devono essere eseguite dalla cd “Persona qualificata” ovvero persona che, in virtù di un titolo, un certificato o un ruolo professionale riconosciuto, o di conoscenza, formazione e un’esperienza approfondite, ha dimostrato con successo la propria capacità di risolvere i problemi a una materia, un lavoro o un progetto.

 

Ho acquistato una nuova PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “Messa in servizio”?

Ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459 (rif. Art. 18 D.lgs. n. 17/2010), l'utente deve comunicare, al Dipartimento INAIL competente per territorio, l’installazione della PLE.

Trascorso un anno dalla data di “ Messa in servizio” (pdf) è necessario richiedere all’ INAIL, competente per territorio, la “ Prima verifica”(pdf) così come disposto dall’art. 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008.

Se l ’INAIL non provvede alla verifica nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 del citato decreto.

 

Devo operare con la PLE presso un cantiere diverso dalla mia sede/unità produttiva. In aggiunta al manuale istruzioni e l’evidenza della abilitazione dell’operatore all’uso della stessa attrezzature che documentazione deve accompagnare la PLE ?

Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 10, D.lgs. n. 81/2008).

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71, comma 9, D.lgs. n. 81/2008).

Inoltre, il punto 5.3.2. dell’Allegato II al DM 11 aprile 2011, dispone che la documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.

 

A chi devo comunicare la cessazione dell’esercizio di una PLE?

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l’inserimento in banca dati (punto 5.3.3. dell’Allegato II al DM 11 aprile 2011).

 

La periodicità di verifica di una PLE è condizionata dal fatto che la stessa risulta essere inattiva?

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo (punto 8 della Circolare del MLPS, n. 23/2012 del 13/08/2012 )

 

Sono in possesso di una PLE che non è stata utilizzata da diverso tempo. Ora voglio rimetterla in servizio. Cosa devo fare?

Ai sensi dell’art. 71, comma 8, lett. b) punto 2, la PLE deve essere sottoposta ad interventi di controllo straordinari, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

A tal proposito, salvo indicazioni diverse fornite dal costruttore nelle istruzioni d'uso, è’ da rilevare che il punto 5.3.1 della norma tecnica UNI ISO 18893:2011 prescrive che se la macchina è fuori servizio per un periodo maggiore di tre mesi, prima della rimessa in servizio, sulla stessa deve essere effettuata un’ispezione periodica in conformità alle istruzioni del fabbricante. L’ispezione deve essere effettuata da una persona qualificata per la marca e il modello specifici della PLE.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, Divisione VI - Circolare n. 18 del 23 maggio 2013 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

 

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Rispondi Autore: laghezza pietro - likes: 0
08/11/2018 (10:39:19)
ho acquistato un veicolo sul quale è montata una PLE ma non mi è stato consegnato il libretto attestante la regolarità delle revisioni annuale come previsto dal d.lgs 81/2008. Vorrei sapere se il venditore aveva o meno l'obbligo di consegnarmi anche detto libretto.
Grazie

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