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Circolazione saltuaria su strada dei carrelli elevatori

Circolazione saltuaria su strada dei carrelli elevatori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

10/06/2014

Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

 
Brescia – 10 Giu - Con decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014 (di attuazione della disposizione prevista dal comma 2 bis dell’art. 114 del nuovo codice della strada) riguardante l’immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico, sono state impartite le relative procedure per l’immissione in circolazione dei carrelli, per brevi e saltuari spostamenti a vuoto e a carico su strada.
 
Si specifica quindi che l’immatricolazione e il rilascio della carta di circolazione (previste dal comma 2 dell’art 114) non si applicano per la circolazione saltuaria (a vuoto o a carico) dei carrelli.


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Tuttavia il decreto 14 gennaio 2014 indica di procedere in questo modo:
 
“Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:
    a) deve essere munito di  una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti  dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
    b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di  cui  all'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
    c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
    d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilita' verso il retro nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
    e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
    g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate  dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla  normativa sulla compatibilita' elettromagnetica;
    f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
    h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e  2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilita' da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.”
 
Inoltre i trasferimenti su strada sono consentiti a velocita' non superiore a 10 km/h e il carrello dovrà avere l'autorizzazione (durata massima di un anno, prorogabile) alla circolazione stradale saltuaria rilasciata dall'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, previo benestare dell'Ente proprietario della strada.
 
Con il decreto sono state abrogate sia le disposizioni impartite con la circolare prot. n. 14906 del 10.06.2013, sia le disposizioni impartite con la circolare 26363/DIV3/C del 25.10.2013, fatte salve le eventuali richieste di immatricolazione già presentate.
 
 
 
 
RPS



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Rispondi Autore: Davide Cardin - likes: 0
10/06/2014 (07:50:33)
Se non è in altre parti del Decreto ,nell'articolo 1 tra gli obblighi, non ho trovato quello di stipula di una polizza RC per eventuali danni da collisione.
Questo vorrebbe dire che se il carrello urta un veicolo su strada o qualsiasi proprietà altrui provocando danni non è assicurato per il risarcimento degli stessi ??? e se il proprietario non ha i mezzi per risarcire il danno apriamo l'ennesima causa che si protrarrà per anni e anni ???
Nel frattempo il poveraccio con la macchina distrutta dal carrello elevatore o altro mezzo si deve preoccupare a sue spese di ripararla ?
Mah !!!!

Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0
10/06/2014 (10:24:38)
Perché ci sono ancora aziende che non hanno l'assicurazione per danni a terzi provocati dalle loro attrezzature carrelli compresi fuori e dentro lo stabilimento?
Rispondi Autore: Davide Cardin - likes: 0
10/06/2014 (11:45:19)
L'assicurazione utilizzata per i danni provocati all'interno della proprietà non copre i danni RC di collisione all'esterno, deve essere assolutamente specificato in polizza. Diversamente si potrebbero avere spiacevoli sorprese per mancati risarcimenti.
Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0
10/06/2014 (14:06:29)
Mahh... dipende da assicurazione a assicurazione, la nostra copre i carrelli, ovunque essi siano ! fossero anche in mezzo al mare o a timbuctù.
Rispondi Autore: Barbara Morini - likes: 0
10/06/2014 (14:48:39)
E' possibile avere esplicitato quanto prescritto ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985', cui il DM 14/01/2014 fa riferimento( lettera h) ?
Grazie

Rispondi Autore: Davide Cardin - likes: 0
10/06/2014 (15:42:12)
Si vede che la sua assicurazione e' molto valida, in quanto se la norma per far circolare i carrelli non targati sulla pubblica via e' stata appena emanata , vuol dire che sono ad oggi Vi hanno assicurato per una responsabilità commessa violando il codice della strada che ne impediva la circolazione al di fuori delle proprietà private .
E' molto difficile oggi trovare compagnie disposte ad assicurare una violazione di legge. ( e' chiaramente un complimento e assolutamente non una polemica nell'ottica di uno scambio di opinioni sul tema dell'articolo)
Rispondi Autore: Manfredi Serena - likes: 0
06/09/2017 (17:18:23)
Volevo sapere se un carrello elevatore targato deve essere assicurato a pieno carico o Massa complessiva? Grazie per un' eventuale risposta

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